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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 29/04/2025, n. 642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 642 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 17.04.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato il 29.04.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2889 del ruolo generale per l'anno 2023, promossa da
1. nato a [...], il [...], ivi residente in [...]
Crescianzia n. 23, elettivamente domiciliato in Iglesias, via Roma n. 78, presso lo
Studio dell'Avv. Federico MELIS, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del ricorso introduttivo;
ricorrente
contro
2. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso l'Ufficio di
Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli Avv. Daniela CABIDDU, in forza di procura generale, rogito Notaio del 05.04.2016; Per_1
pagina 1 resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“Il Giudice Ill.mo, contrariis reiectis:
1. Dichiarare l' tenuto ad erogare in favore del ricorrente la rendita per CP_2
esiti di focalità erniaria, esiti di frattura costa sn e deficit funzionale gomito dx,
sindrome da conflitto alla spalla sn trattata in artroscopia, sindrome da conflitto
alla spalla dx, sensibilizzazione verso allergene professionale (cobalto – cobalto -
cloruro), nella misura complessiva del 50%, o di quella maggiore o minore che
risulterà in corso di causa.
2. Condannare lo stesso al pagamento della differenza di rendita nella CP_3
misura di legge e con gli interessi legali.
3. In tutti i casi con vittoria di spese ed onorari del giudizio, oltre IVA e Cassa
Nazionale Avvocati e Procuratori da distrarsi in favore del sottoscritto Avvocato
che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
4. Con esclusione della condanna al pagamento delle spese di causa in caso di
soccombenza, non essendo il ricorrente titolare di redditi familiari, imponibili
IRPEF, superiori ai limiti di cui all'art.152 c.p.c., come da dichiarazione
sostitutiva allegata.
Si impegna , altresì, a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le
variazioni rilevanti dei limiti di reddito”.
Nell'interesse del resistente:
“il Tribunale adito voglia rigettare la domanda, con il favore delle spese”.
pagina 2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_2
confronti dell' Controparte_1
, al fine di domandare la condanna al
[...]
pagamento di un maggiore indennizzo per malattia professionale.
In particolare, egli ha esposto:
− di avere prestato attività lavorativa autonoma in qualità di muratore contraendo: esiti di focalità erniaria, esiti di frattura costa sn e deficit funzionale gomito dx, sindrome da conflitto alla spalla sn trattata in artroscopia, sindrome da conflitto alla spalla dx, sensibilizzazione verso allergene professionale (cobalto –
cobalto - cloruro), per i quali il Tribunale di Cagliari, con sentenza, gli aveva riconosciuto un danno biologico in rendita pari al 30%;
− che, essendosi ulteriormente aggravata l'incidenza della propria malattia professionale, il 22.06.2022 aveva presentato domanda all' sede di CP_2
Cagliari, per ottenere una valutazione superiore del danno biologico in rendita;
− che l' il 24.11.2022 aveva respinto la domanda confermando la CP_2
percentuale del 30%;
− di avere proposto tempestivo ricorso il 13.03.2023, assumendo che il danno biologico per le suindicate tecnopatie doveva essere valutato nella misura del 50%, senza però esito alcuno.
2. L' ha resistito in giudizio e ha contestato la fondatezza della CP_3
domanda.
In particolare, l'Ente ha esposto:
pagina 3 − che gran parte della documentazione esibita da in sede Pt_2
amministrativa era già stata oggetto di esame da parte dell'intestato Tribunale nel giudizio R.A.C.L. 1400/2019, concluso con sentenza 1065/2021, che aveva rigettato analoga domanda di aggravamento;
− che, peraltro, come ben evidenziato nelle considerazioni mediche del
08.11.2023, poiché il ricorrente aveva cessato l'attività lavorativa nel 2011, ben
11 anni prima dell'accertamento revisionale, nessun aggravamento avrebbe evidentemente potuto essere invocato e che, anzi, con l'intervento P.L.D.D.
(discectomia percutanea) del 2019, il quadro clinico doveva affermarsi di gran lunga migliorato.
3. La causa è stata istruita con sole produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. La domanda è infondata e deve essere rigettata.
La sussistenza in capo al ricorrente di un danno biologico per malattia professionale non è controversa, stante anche la già avvenuta liquidazione del danno biologico da parte dell' nella misura del 30%. CP_2
Occorre, pertanto, valutare se sia fondata la richiesta del maggiore indennizzo domandato dal ricorrente, alla luce anche degli esiti del giudizio dell'intestato
Tribunale nel giudizio R.A.C.L. 1400/2019, concluso con sentenza di rigetto n.
1065/2021, depositata il 13.10.2021.
Dall'esame della documentazione medica prodotta in questo giudizio, a parte una
“ecografia muscolotendinea spalla destra e sinistra” del 08.06.2022 e la “Scheda
di valutazione e programma riabilitativo” del 08.06.2021, sopravvenute rispetto alla C.T.U. espletata nell'ambito del giudizio di cui al R.A.C.L. 1400/2019, deve rilevarsi che i documenti prodotti (a titolo esemplificativo la “risonanza
pagina 4 magnetica della colonna del 23.11.2019”, la “relazione medica per discopatia
erniaria- lombalgia acuta” del 14.11.2018) sono senz'altro risalenti a un periodo anteriore alla data della Consulenza Tecnica d'Ufficio del 18.05.2020 (espletata nella causa distinta al r.a.c.l. 1400/2019), non cogliendo nel segno la Difesa del ricorrente per cui “La documentazione, inoltre, è stata prodotta successivamente
anche ai tempi previsti per l'appello, pertanto il ricorrente, trattandosi di nuova
prova, giustamente ha presentato una nuova domanda di aggravamento basata su
documentazione medica recente, requisiti questi che fanno superare l'eccezione
del giudicato”.
È, inoltre, pacifica la sostanziale coincidenza tra le produzioni documentali poste alla base della prima domanda di aggravamento e quelle poste alla base della attuale domanda di aggravamento, in assenza di specifica contestazione sul punto da parte della Difesa di . Pt_2
Anche l'osservazione della Difesa di parte ricorrente per cui “Il giudizio espresso
dal CTU nel procedimento 1400/2019 è di tipo ipotetico, in quanto lo stesso
osservava, al posto di richiedere ulteriori indagini maggiormente chiarificatrici
sul grado di danno esistente, “dalla documentazione in atti non si può osservare
con certezza un miglioramento o un peggioramento delle condizioni di salute del
sig. per le malattie denunciate”” è del tutto irrilevante, poiché la Difesa di Pt_2
ben avrebbe dovuto sollevare la citata criticità nelle osservazioni alla Pt_2
C.T.U. del 2019 oppure sarebbe stato, senz'altro, opportuno se il ricorrente avesse proposto ricorso avanti la Corte d'Appello avverso la sentenza di rigetto n.
1065/2021, come detto, invece, passata in giudicato.
Si osserva, infine, che la deduzione di parte ricorrente, secondo cui il decorso del tempo non costituirebbe un fattore determinante per escludere il nesso causale tra
pagina 5 l'aggravamento della patologia e le lavorazioni svolte per oltre trent'anni, è
rimasta del tutto sprovvista di adeguati riferimenti scientifici per poter essere apprezzata e, in particolare, non risulta in atti documentazione medica di rilievo sopravvenuta rispetto alla C.T.U. del 2019.
Il Giudice ritiene di confermare, pertanto, il riconoscimento dell'indennizzo per malattia professionale nella misura del 30% già riconosciuto e di non dover disporre una nuova C.T.U.
Il ricorso deve essere, dunque, rigettato in quanto infondato.
Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo il ricorrente comprovato, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., attraverso apposita autocertificazione, di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77
del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. rigetta la domanda proposta da Parte_2
2. nulla sulle spese.
Cagliari, 29.04.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 6