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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 5439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5439 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile – riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Assunta d'Amore Presidente est.
Dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere
Dott. Regina Marina Elefante Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5503 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 4899/2024 del Tribunale di
Napoli, pubblicata in data 10 maggio 2024, vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura agli atti, dall'Avv. Fernando Ludione, presso il cui studio in Napoli alla Via
Posillipo n. 406 elettivamente domicilia appellante
E
( ), rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._2 procura agli atti, dall'Avv. Maria Ida Miele, presso il cui studio in Napoli alla Via del
Rione Sirignano n. 6 elettivamente domicilia appellata
NONCHÈ
( , residente in [...] C.F._3
TA n. 118
( ), residente in [...] C.F._4
Aspromonte n.15 appellati contumaci
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione notificato in data 8 luglio 2019 , a seguito di due Parte_1 episodi di infiltrazioni d'acqua provocati dall'appartamento sovrastante a quello in sua proprietà, conveniva in giudizio la proprietaria, , onde sentirne Controparte_1 accertare e dichiarare la responsabilità per i danni tutti arrecati all'appartamento di sua proprietà ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c. ovvero dell'art. 2043 c.c. e la condanna al risarcimento del danno da liquidarsi in € 10.600,00 (e, in via eventuale, fino a € 20.000,00).
Radicato il contraddittorio si costituiva opponendo, in via Controparte_1 preliminare, eccezione di carenza di legittimazione passiva assumendo che l'appartamento era condotto in locazione al momento dei denunciati fenomeni infiltrativi e, in subordine, contestando la propria responsabilità per i danni causati all'appartamento dell'attore; chiedeva la chiamata in causa dei conduttori dell'appartamento, e che rimanevano Controparte_2 Controparte_3 contumaci.
Venivano, quindi, depositati il contratto di locazione dei coniugi Parte_2
(con decorrenza 1°/3/2008) e il verbale di riconsegna dell'immobile (del 12/5/2012), così come i verbali degli interventi dei Vigili del Fuoco relativi ai due episodi di infiltrazioni, una perizia giurata stragiudiziale del geom. (15/4/2019) Controparte_4
e numerose memorie e richieste istruttorie;
il Tribunale ammetteva la prova testimoniale articolata dalle Parti e procedeva all'escussione dei testimoni.
Dalla istruttoria – come ripercorso dettagliatamente nella sentenza di primo grado – emergeva che: nel verbale di intervento del 16/4/2012 i Vigili del Fuoco avevano riscontrato la presenza di acqua nel vano bagno e cucina e annotato che la perdita era derivata dalla tubazione dell'acqua calda perché priva del tappo di chiusura;
nel verbale del 23/4/2012 i Vigili del Fuoco avevano indicato che l'infiltrazione era presumibilmente dovuta all'apertura di una utenza idrica da parte di soggetti presenti nell'immobile locato.
Tali risultanze tecniche e testimoniali venivano valutate in sede decisoria dal Tribunale alla stregua dei principi di responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. e della giurisprudenza richiamata. In particolare, il Tribunale riteneva che le perdite non fossero riconducibili a vizi strutturali dell'impianto conglobato nelle mura dell'immobile di quanto piuttosto alla rimozione del tappo di Controparte_1 chiusura della tubazione dell'acqua calda e a un improprio uso di lasciare aperte
2 utenze da parte di soggetti presenti nell'appartamento locato. Per tali ragioni il
Tribunale escludeva la responsabilità della proprietaria, rigettando la domanda attorea nei suoi confronti, e condannava in solido i conduttori ( e Controparte_2 CP_3
) al risarcimento del danno per € 10.600,00 in favore dell'attore, che,
[...] condannava al pagamento delle spese di lite sostenute dalla convenuta così CP_1 statuendo: “Rigetta le domande attoree nei confronti di Condanna in Controparte_1 solido ed a pagare ad €10.600,00 Controparte_2 Controparte_3 Parte_1 oltre IVA ed interessi legali dall'1/1/2018 al saldo. Condanna in solido ed Controparte_2
a pagare le spese di lite attoree che liquida in € 4.700,00 per compenso ed Controparte_3
€ 27,00 per spese oltre IVA e CPA e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso con attribuzione, in solido, in favore dell'avv. Francesco Maiello e dell'avv. Giuseppe Giacoia.
Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute da Parte_1 Controparte_1 che liquida in € 4.000,00 per compensi oltre IVA e CPA e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso.”
Avverso detta sentenza proponeva appello, con atto di citazione ritualmente notificato,
chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell'immediata Parte_1 esecutività della sentenza di primo grado ex artt. 351 e 283 c.p.c., e nel merito, con due motivi di gravame, la riforma della sentenza nella parte in cui il Tribunale non aveva riconosciuto la responsabilità ex art. 2051 c.c. o, in via subordinata, ex art. 2043 c.c., della convenuta nonché nella parte in cui aveva condannato l'attore alla CP_1 refusione delle spese di giudizio a favore di quest'ultima, concludendo per l'accoglimento delle domande attoree e “In via ancor più gradata, modificare la sentenza impugnata quanto meno al capo relativo alla condanna del sig. al pagamento Parte_1 delle spese processuali in favore della riformando lo stesso con la compensazione delle CP_1 spese processuali ovvero con la condanna dei coniugi – al pagamento delle Pt_1 CP_3 stesse.”
Si costituiva contestando l'ammissibilità dell'impugnazione, Controparte_1 rilevando presunte carenze di motivazione ai sensi dell'art. 342 c.p.c. e sostenendo la piena correttezza della decisione di prime cure;
in via subordinata sollecitava il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza, opponendosi alla richiesta di sospensione dell'esecutorietà e reiterando le difese già spiegate in primo grado.
La Corte, sulla riserva del C.I. in merito all'istanza ex art.283 c.p.c., la respingeva e rinviava per la discussione dinanzi al Collegio all'udienza del 23 ottobre 2025
3 assegnando i termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito di note conclusionali;
all'esito di detta udienza la Corte, lette le note depositate nell'interesse di entrambe le Parti, riservava la causa in decisione.
L'appello appare solo parzialmente fondato e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale non ha riconosciuto la responsabilità di ai sensi dell'art. 2051 c.c., Controparte_1 errando nella valutazione delle risultanze istruttorie e deducendo, al contrario, che la causa delle infiltrazioni – oltre alla negligenza dei conduttori – era derivata dal cattivo stato manutentivo e dalla vetustà dell'impianto idrico, aspetti desumibili dai verbali d'intervento dei Vigili del Fuoco e, pertanto, doveva essere riconosciuta la responsabilità della proprietaria dell'appartamento sovrastante da cui erano derivate le infiltrazioni ex art. 2051 c.c. in solido con i conduttori.
Il motivo è infondato.
Dal complesso istruttorio, correttamente valutato dal Tribunale, emergono elementi probatori specifici e congruenti: i verbali dei Vigili del Fuoco, la perizia stragiudiziale e le dichiarazioni testimoniali, letti e valutati in modo coerente alla luce dei principi di cui all'art. 2051 c.c. e della giurisprudenza di legittimità citata. In particolare, “In tema di danni da cose in custodia, poiché la responsabilità ex art. 2051 c.c. implica la disponibilità giuridica e materiale del bene che dà luogo all'evento lesivo, al proprietario dell'immobile locato sono riconducibili in via esclusiva i danni arrecati a terzi dalle strutture murarie e dagli impianti in esse conglobati, di cui conserva la custodia anche dopo la locazione, mentre grava sul solo conduttore la responsabilità per i danni provocati dagli accessori e dalle altre parti dell'immobile, che sono acquisiti alla sua disponibilità” (cfr. Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 10983 del 26/04/2023; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 13881 del 09/06/2010). La sentenza impugnata ha dato motivazione adeguata circa la causa delle infiltrazioni — individuata nella manomissione/asportazione del tappo di chiusura (cfr. rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco il 16.4.2012) e nell'apertura di utenze da parte di persone presenti nell'immobile locato (cfr. rapporto di intervento dei Vigili del Fuoco il
23.4.2012) — e nella conseguente attribuzione della responsabilità ai conduttori.
Correttamente, dunque, il Tribunale ha ritenuto che “le infiltrazioni non sono state causate da impianti conglobati nelle mura o ricollegati a vizi strutturali dell'immobile della ma CP_1 dalla mancata apposizione del tappo di chiusura sulla tubazione dell'acqua calda dopo la
4 rimozione della rubinetteria ad opera degli che fino al 12/5/2012 sono stati nella piena Pt_1 ed esclusiva detenzione dell'appartamento della e ne hanno utilizzato l'acqua senza CP_1 prendere gli opportuni accorgimenti per evitare la pericolosa fuoriuscita;
né ancora, le infiltrazioni sono addebitabili al cattivo stato dell'appartamento, atteso che lo stesso era abitato dal lontano anno 2008 da ed e l'onere di manutenzione Controparte_2 Controparte_3 degli impianti esterni alle mura gravava solo ed esclusivamente sui conduttori”.
Invero, è risultato dimostrato che lo spargimento d'acqua non fu causato né dalle strutture portanti dell'appartamento, né dagli impianti in esse conglobati, ma solo ed esclusivamente dall'uso improprio della cosa locata e dal comportamento negligente del loro ospite per cui alcuna negligenza e/o responsabilità poteva essere imputata alla proprietaria dell'immobile. E in entrambe le occasioni di intervento è stato dimostrato che l'immobile rientrava nella disponibilità dei conduttori avendolo rilasciato solo successivamente ovvero in data 12.5.2012 (cfr. verbale di riconsegna dell'immobile); anzi, seppure nella seconda occasione, sia stato rinvenuto nell'immobile il “sedicente cognato dell'affittuario”, parimenti si configura l'esclusiva responsabilità del conduttore per la perdita o deterioramento della cosa locata per fatto del terzo, ai sensi dell'art. 1588, secondo comma, c.c., ove il danno si sia verificato nel tempo in cui egli ha consentito al terzo il godimento della cosa (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12706 del
19/06/2015 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22289 del 25/7/2023).
Né può sostenersi il cattivo stato di condizione dell'impianto idrico, come evidenziato dalla previsione delle opere a farsi per il relativo ripristino nel contratto di locazione, peraltro, del lontano 4.2.2008 (cfr. in atti). Di poi, va evidenziato che, anche laddove dovesse ritenersi accertato tale stato, parimenti il proprietario andrebbe esente da responsabilità laddove provi la sussistenza del caso fortuito e, cioè, di un evento eccezionale, imprevedibile e inevitabile - che può essere costituito anche dal comportamento del conduttore - determinante la causazione del danno (cfr. Cass. Sez.
3 - , Sentenza n. 28228 del 04/11/2019), comportamento perfettamente integrato nella fattispecie in esame dalla mancanza di un tappo di chiusura della tubazione dell'acqua calda, nella prima occasione, e dall'apertura di una utenza idrica, nella seconda occasione.
Da ultimo, sul punto, a dimostrazione della efficienza del sistema idrico dell'immobile depone la circostanza che non sono state più lamentate ulteriori occasioni di infiltrazioni successivamente al rilascio dell'immobile da parte dei conduttori e che lo
5 stesso tecnico di parte appellante, Geom. , nella perizia stragiudiziale Controparte_4 individua la causa del danno nella mancanza del tappo di chiusura della tubazione di acqua calda.
Quanto alla domanda subordinata ex art. 2043 c.c. ritiene la Corte che neanche essa possa essere accolta. Difetta, infatti, la prova di una condotta colposa della proprietaria dell'immobile idonea a fondare una responsabilità aquiliana. Dalle risultanze processuali emerge che, dopo il primo episodio infiltrativo del 16 aprile 2012, le infiltrazioni sono cessate e non si sono ripetute sino al successivo evento del 23 aprile, di origine autonoma e comunque imputabile al comportamento dei conduttori;
tant'è che dal verbale di intervento dei vigili del fuoco in data 23 aprile 2012 risulta che
“L'infiltrazione presumibilmente era da addebitarsi all'apertura di qualche utenza da parte del sig. . CP_3
Inoltre, come risulta dalle prove testimoniali, ogni tentativo da parte della proprietaria di mettersi in contatto con i conduttori dell'appartamento risultò vano in quanto gli stessi si erano resi irreperibili alla proprietaria tanto da costringerla a sporgere querela in data 29.4.2012. In tale contesto, non era esigibile alcun intervento manutentivo o cautelativo da parte della proprietaria, posto che, al momento immediatamente successivo al primo episodio, la situazione risultava stabile e priva di ulteriori manifestazioni di danno che ebbero a verificarsi nell'episodio successivo per l'incauta condotta di apertura di una utenza idrica.
Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità, “In tema di responsabilità civile, perché sorga un'obbligazione risarcitoria aquiliana occorre non soltanto un fatto lesivo, retto dalla causalità materiale, ma anche un danno conseguenza di questo, retto dalla causalità giuridica, la cui imputazione presuppone il riscontro di alcuna delle fattispecie normative ex artt. 2043 e segg. cod. civ., consistenti tutte nella descrizione di un nesso, che leghi storicamente un evento ad una condotta, a cose o ad accadimenti di altra natura, collegati con una particolare relazione al soggetto chiamato a rispondere” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4043 del 19/02/2013).
Secondo questa interpretazione non può ravvisarsi alcuna negligenza in capo alla proprietaria, la quale non aveva né il dovere né la possibilità concreta di prevenire l'evento successivo. In mancanza dell'elemento soggettivo della colpa, difetta quindi uno dei presupposti essenziali della responsabilità civile generale ex art. 2043 c.c. per cui anche la domanda, in tal senso inquadrata giuridicamente, va respinta.
6 Le censure dell'appellante si presentano in gran parte generiche o non attendibilmente idonee a invertire il giudizio di fatto del Tribunale fondato su specifiche risultanze istruttorie. Per tali ragioni il primo motivo va respinto.
Merita, invece, accoglimento il secondo motivo di gravame relativo alla statuizione sulle spese di lite che sono state compensate tra le Parti, non potendosi ritenere che detto motivo sia stato rinunciato per non essere stato riportato nella comparsa conclusionale. Invero, va ricordato che la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda (cfr. in tal senso, solo da ultimo, Cass. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 12756 del 09/05/2024) e, nella fattispecie in esame, la disamina delle conclusioni precisate, della comparsa conclusionale e delle note in sostituzione dell'udienza del 23 ottobre 2025 con il richiamo a tutti i propri scritti difensivi non consente di ritenere rinunciato il secondo motivo di appello in difetto di un'espressa menzione in tal senso.
Va, quindi, osservato che l'attore ha evocato in giudizio in quanto Controparte_1 proprietaria dell'immobile sovrastante, non disponendo, al momento dell'introduzione della lite e al momento dell'espletamento della mediazione, di alcuna informazione circa l'esistenza di un contratto di locazione né, conseguentemente, delle generalità dei conduttori, circostanze emerse soltanto nel corso del giudizio di prime cure. Né, del resto, poteva ritenersi pacifica la presenza di conduttori all'epoca degli episodi infiltrativi, poiché – come risulta dall'istruttoria – l'immobile appariva alla parte attrice libero e privo di persone o cose. La stessa , d'altra parte, non ha Controparte_1 offerto collaborazione all'attore, né in sede stragiudiziale né in sede di mediazione, omettendo di indicare le generalità dei propri conduttori e non dimostrando in modo convincente, neppure in primo grado, che parte attrice fosse consapevole della sussistenza di un rapporto locatizio e dell'effettiva disponibilità materiale del bene in capo ai conduttori. Tale contegno processuale ha, di fatto, indotto l'attore ad agire nei soli confronti della proprietaria. Ne consegue che la condanna di alla Parte_1 rifusione delle spese sostenute da in primo grado non appare Controparte_1 conforme ai principi di causalità e soccombenza processuale posto che l'erronea
7 evocazione in giudizio della proprietaria è dipesa da una situazione di oggettiva incertezza non imputabile all'attore. Tali circostanze integrano giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio di primo grado tra l'attore e la convenuta . Controparte_1
Il parziale accoglimento dell'appello giustifica la compensazione anche delle spese del grado.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta Sezione Civile – definitivamente pronunciando in ordine all'appello proposto da avverso la sentenza n. 4899/2024 Parte_1 del Tribunale di Napoli, pubblicata in data 10 maggio 2024, così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara compensate tra e Parte_1 CP_1
le spese del giudizio di primo grado;
[...]
b) compensa tra le medesime Parti le spese del grado.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 30 ottobre 2025.
La Presidente est. dott.ssa Assunta d'Amore
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