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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/04/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1847/2018 R.A.C.L., promossa da
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Giuseppe Macciotta, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso in opposizione, opponente contro
che agisce in proprio e quale Controparte_1
mandatario con rappresentanza della Società di cartolarizzazione dei crediti CP_2
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso la sede dell'Ente, rappresentato e difeso
[...] dall'avv. Maurizio Falqui Cao, in virtù di procura generale alle liti, opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9 maggio 2018, la società aveva Parte_1 proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 325 2018 00002712 24 000, notificato in data 30 marzo 2018 ed emesso per l'importo di euro 650.343,76 per la riscossione di contributi relativi alla “Gestione aziende con lavoratori dipendenti”, a seguito delle note di CP_ rettifica emesse dall' con riferimento ai modelli DM/10 per i mesi di dicembre 2013, giugno 2014 e gennaio 2015. CP_ L' anche quale mandatario con rappresentanza di aveva resistito in CP_2
giudizio.
Il procedimento – istruito con produzioni documentali - è stato infine riassegnato a questo giudice per effetto del provvedimento di variazione tabellare adottato dal Presidente del
Tribunale di Cagliari in data 3 maggio 2024, diventato esecutivo il 10 giugno 2024.
2. Deve in limine precisarsi che nessuna domanda risulta essere stata proposta dall'opponente nei confronti di CP_2
pagina 1 di 10 La notifica del ricorso a deve intendersi quindi posta in essere esclusivamente CP_2
a scopo di denuntiatio litis.
CP_
3. La pretesa dell' aveva originariamente ad oggetto il recupero di contributi non versati, in misura corrispondente ai conguagli esposti da per Parte_1
anticipazione del trattamento di integrazione salariale, nei modelli DM/10 per i mesi di dicembre 2013, giugno 2014 e gennaio 2015.
quando ancora denominata Parte_1 Parte_2
(cfr. doc. 2 del fascicolo dell'opponente: copia del verbale assembleare recante approvazione della modifica della denominazione sociale), aveva sottoscritto con le rappresentanze sindacali tre distinti contratti di solidarietà nelle date del 27 dicembre 2012,
27 dicembre 2013 e 31 luglio 2014 (docc. 3, 4 e 5 del fascicolo dell'opponente), ottenendo dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali altrettanti decreti autorizzativi del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori, con anticipazione a carico della società (docc. 6, 7 e 8 del fascicolo dell'opponente: decreti autorizzativi n. 72472 del 5 aprile 2013, n. 81551 del 14 maggio 2014 e n. 87709 del 10 febbraio 2015).
L'opponente aveva effettivamente erogato il trattamento economico ai lavoratori interessati alla solidarietà per il periodo indicato nei contratti (la circostanza è pacifica) e aveva portato a conguaglio l'anticipazione attraverso le denunce contributive mensili, tra cui quelle dedotte in giudizio, relative ai mesi di dicembre 2013, giugno 2014 e gennaio 2015
(la denuncia di gennaio 2015 portava a conguaglio il trattamento anticipato da agosto a dicembre 2014, le altre erano invece relative al mese di riferimento).
CP_ L' aveva poi emesso due note di rettifica in data 10 febbraio 2015 ed una terza il 13 novembre 2015, con le quali, con riferimento alle denunce contributive menzionate, aveva sollevato il seguente rilievo: “Sulla base dei dati forniti col flusso e delle CP_3
caratteristiche contributive in essere, è stato accertato che gli importi dichiarati a debito e/o
a credito non corrispondono a quanto calcolato dalle procedure di controllo, in applicazione delle disposizioni vigenti” (doc. 13 del fascicolo dell'opponente).
Lo stesso , costituendosi in giudizio, aveva poi chiarito che due note di rettifica CP_1
(per le denunce di giugno 2014 e di gennaio 2015) erano dipese dall'erronea indicazione, nelle domande di conguaglio, del codice autorizzativo corretto, già rilasciato dallo stesso ente.
pagina 2 di 10 CP_ L' si era quindi dichiarato pronto a revocare le suddette note, laddove la società si fosse attivata per la correzione dei codici autorizzativi, sostenendo di non poter operare d'ufficio, senza la cooperazione dell'opponente. CP_ Quanto alla nota di rettifica per la denuncia di dicembre 2013, l' aveva invece sostenuto che il conguaglio fosse stato effettuato dall'azienda senza aver previamente acquisito la (a suo dire) necessaria autorizzazione, omissione che l' si era riservato di CP_1
valutare al fine di eccepire la decadenza.
In corso di causa, trasmesse a cura dell'opponente le denunce contenenti i codici CP_ autorizzativi corretti, l' ha documentato (cfr. depositi del 6 ottobre 2021) di aver annullato totalmente la nota di rettifica per la denuncia di giugno 2014 (per complessivi euro
82.684,87), e parzialmente la nota di rettifica per il mese di gennaio 2015 (a fronte di un addebito originario di euro 417.427,84, è stata sgravata la minor cifra di euro 415.804,76).
CP_ La materia del contendere riguarda quindi la sussistenza del credito residuo dell' nella misura di euro 1.912,24 per la nota di rettifica relativa alla denuncia di gennaio 2015 e l'intero credito portato nella nota di rettifica della denuncia di dicembre 2013, nota che CP_ secondo l' come meglio eccepito all'udienza del 9 aprile 2019, non sarebbe annullabile, per essere la società decaduta dal potere di ottenere l'autorizzazione al conguaglio, in forza delle previsioni contenute all'art. 7, comma 3, del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
Con riguardo a tale ultimo aspetto, l'opponente ha replicato alla tesi dell'istituto, sostenendo di aver dato prova documentale della domanda di autorizzazione, che sarebbe stata inviata il 2 maggio 2013, tramite il c.d. “cassetto bidirezionale” contenente il modello
IG15, cui avrebbe fatto seguito l'emissione del codice autorizzativo 8K con esito “OK”. CP_
4. Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione con la quale l' ha sostenuto la decadenza di dal diritto di richiedere i conguagli di cui intenderebbe Parte_1
avvantaggiarsi per elidere il debito contributivo dedotto in causa, relativo al mese di dicembre 2013, invocando la disciplina contenuta all'art. 7, comma 3, del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), a mente del quale “per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla
pagina 3 di 10 fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di cui al primo periodo decorrono da tale data”. CP_ Nel caso di specie, secondo l' trattandosi di trattamenti conclusi prima del 2015, il termine decadenziale di sei mesi avrebbe dovuto essere calcolato a partire dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 148 del 2015 e da allora sarebbe inutilmente decorso.
L'eccezione è infondata e deve, pertanto, essere respinta.
Si discute nella specie della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di un'azienda che ha sottoscritto, ai sensi dell'art. 1 del d.l.
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n.
863, contratti di solidarietà c.d. difensiva, con i quali è stata stabilita una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale.
La disciplina che rileva nella presente fattispecie è disseminata in una pluralità di testi normativi, tra i quali, ratione temporis, occorre citare, oltre al d.l. 726/1984, anche il d.l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni in legge 19 luglio 1993, n. 236, e il d.l.
1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni in legge 28 novembre 1996, n. 608, e CP_ poi il d.m. n. 218 del 2000 ed il d.m. n. 46448 del 2009, senza contare le circolari dell' intervenute in materia.
Nel suo impianto fondamentale rimasto inalterato, si è osservato che il contratto di solidarietà configura un'ipotesi di intervento della cassa integrazione guadagni, entro il quale si colloca il necessario provvedimento ministeriale di ammissione alla integrazione salariale
(vedasi sul punto Cass. civ., Sez. L, 7 aprile 2021, n. 9307).
Successivamente all'autorizzazione ministeriale, salva l'ipotesi di erogazione diretta da parte dell'istituto previdenziale, l'impresa procede al recupero delle somme anticipate ai lavoratori a titolo di trattamento di integrazione salariale, tramite conguaglio, per gli importi dichiarati nei modelli DM/10 periodicamente trasmessi.
Il pagamento dell'integrazione è quindi di regola effettuato dal datore di lavoro ai lavoratori aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga, salva la possibilità di ottenere il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
pagina 4 di 10 Né dalla domanda di ammissione all'integrazione salariale, né dal provvedimento che l'accoglie (il cd. provvedimento autorizzativo) è possibile desumere l'ammontare delle anticipazioni che il datore di lavoro effettuerà nei confronti dei lavoratori.
CP_ Tale ammontare viene reso noto all' soltanto al momento della richiesta di conguaglio.
Solo con la richiesta di conguaglio viene definito l'ammontare del credito costituito dall'eccedenza fra quanto effettivamente anticipato ai lavoratori e chiesto a titolo di conguaglio con i contributi dovuti dal datore di lavoro nella stessa unità di tempo.
Come osservato nella giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. L, 21 gennaio
2025, n. 1432), il meccanismo del conguaglio (che, contabilmente, si realizza pagando un ammontare di contributi pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto anticipato a titolo di integrazione salariale) assume efficacia impeditiva della decadenza, ai sensi dell'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 148/2015, determinando in modo automatico l'azzeramento delle reciproche poste di debito e credito (si tratta infatti di una forma di c.d. compensazione
CP_ impropria, che opera per effetto e alla data del pagamento all' della differenza tra quanto dovuto per obblighi contributivi e quanto anticipato a titolo di integrazioni salariali).
CP_ Diversamente da quanto sostenuto dall' e per citare ancora Cass. 1432/2025, il conguaglio non necessita di alcuna preventiva autorizzazione da parte dell'ente previdenziale, dal momento che tanto l'importo della contribuzione dovuta quanto quello delle anticipazioni effettuate scaturiscono da un mero calcolo matematico i cui presupposti derivano direttamente dalla legge o dal contratto collettivo o, tutt'al più, dal decreto di concessione del beneficio dell'integrazione salariale;
né in contrario potrebbe rilevare il CP_ diverso avviso espresso dalle circolari e dai messaggi dell' intervenuti per regolamentare la procedura, trattandosi di atti interni che, anche quando emanati nell'esplicazione del potere gerarchico, esauriscono la loro portata nell'ambito dei rapporti interni tra i vari uffici ed i loro funzionari e, così come non vincolano i terzi, non sono fonte di diritto a loro favore, né di obblighi a carico dell'amministrazione (si vedano sul punto, benché rese a proposito di prestazioni differenti, Cass. civ., Sez. II, 19 settembre 1963, n.
2568, e, più recentemente, Cass. civ., Sez. L, n. 11094 del 26 maggio 2005 e n. 10728 del 22 aprile 2024).
Non esiste alcun indizio testuale che possa abilitare l'interprete a ritenere che il conguaglio possa essere operato esclusivamente in esito ad una qualche forma di pagina 5 di 10 procedimentalizzazione che contempli una domanda e una successiva autorizzazione dell'ente; per contro, sostenere che soltanto una “richiesta di autorizzazione al conguaglio” debba produrre i medesimi effetti impeditivi della decadenza che l'art. 7, comma 3, d.lgs. n.
148/2015 attribuisce invece esclusivamente al “conguaglio” o alla “richiesta di rimborso”, si tradurrebbe in una disapplicazione del principio generale dell'art. 2966 c.c., secondo il quale la decadenza è impedita esclusivamente dal compimento dell'atto previsto dalla legge.
Nella fattispecie in esame è pacifico che la società opponente abbia presentato i modelli
DM/10 contenenti le richieste di conguaglio per i trattamenti di integrazione salariale erogati alla propria forza lavoro, in data 24 gennaio 2014, 28 luglio 2014 e 2 marzo 2015, indicando l'ammontare complessivo delle anticipazioni effettuate, in due casi omettendo di riportare i
CP_ dati esatti identificativi del provvedimento autorizzativo già rilasciato dall' e in un caso CP_ senza aver previamente richiesto l'autorizzazione dell' tramite il canale informatico individuato dalla circolare numero 148 del 22 novembre 2011.
Poiché è evidente che la richiesta di conguaglio era stata comunque presentata prima del decorso del termine decadenziale di sei mesi previsto dal d.lgs. n. 148 del 2015, la questione sottoposta a questo Tribunale deve essere risolta affermando che la presentazione dei modelli DM/10 nei mesi di gennaio e luglio 2014 e di marzo 2015 aveva impedito il decorso del termine decadenziale sopra indicato.
Solo per completezza espositiva, si aggiunge che l'art. 7 del d.lgs. n. 148/2015 è stato recentemente arricchito del comma 5 bis, aggiunto dall'art. 1, comma 196, della l. 30 dicembre 2021, n. 234 e, da ultimo, modificato dall'articolo 23, comma 1, lettera b), del d.l.
27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 marzo 2022, n. 25.
Il comma 5 bis (il quale, non avendo portata retroattiva, non è applicabile alla fattispecie per cui è causa) stabilisce ora che “in caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all tutti CP_1
i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente”.
pagina 6 di 10 5. Tenendo conto delle argomentazioni sopra esposte, è possibile giungere anche alla soluzione della questione di merito sottesa alla domanda di accertamento negativo del credito rappresentato nella nota di rettifica per la denuncia di dicembre 2013.
Giova premettere che, nel caso in esame, non è contestata la circostanza che Parte_1
abbia stipulato i contratti di solidarietà difensiva dedotti in causa per il periodo compreso
[...] tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2014, assumendo l'onere di anticiparne i costi e con CP_ possibilità di conguaglio con i contributi dovuti all' CP_ Non è tantomeno in discussione il diritto della società a conseguire dall' il rimborso dei trattamenti corrisposti ai lavoratori (garantito dalle autorizzazioni ministeriali ottenute e prodotte in causa). CP_ L' si è infatti limitato a contestare alla società di non aver trasmesso formale istanza per l'autorizzazione al conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori tramite il canale telematico CP_ Digiweb, come stabilito nella circolare n. 148 del 22 novembre 2011.
Sul punto valga ribadire che l'omessa attivazione delle formalità prescritte dalle circolari CP_ dell' non può assumere alcuna efficacia impeditiva o estintiva del diritto al conguaglio.
Si osserva che ad analoghe conclusioni è pervenuto questo Tribunale, in diversa composizione monocratica (estensore dott. Matteo Marongiu), con la sentenza n. 934 del 24 giugno 2024, resa a proposito di una vertenza analoga insorta tra le stesse parti di causa, con riferimento alla più ampia vicenda sostanziale dei contratti di solidarietà attivati dall'opponente, le cui motivazioni sul punto sono condivise e qui di seguito trascritte:
“Quanto al primo punto, deve rilevarsi che il modello IG15/STR, che pure avrebbe dovuto CP_ essere inviato all' per ottenere il codice di autorizzazione mediante l'apposito canale CP_ telematico Digiweb (vedi circolare n. 148 del 22 novembre 2011, doc. 1 fascicolo dell' ), è stato inviato mediante l'utilizzo del cassetto previdenziale in data 2 maggio 2013 CP_1
(docc. 10, 11-bis fascicolo del ricorrente). Per come evincibile dalla documentazione allegata al
ricorso, inoltre, la domanda con allegato il modello IG15/STR è stata compilata ed acquisita
CP_ dal sistema e l' vi ha apposto la dicitura “ok” (doc. 10 fascicolo del ricorrente). Alla data del 27 aprile 2018, inoltre, la domanda risulta processata dall'Istituto con il codice “8K”, ossia CP_ autorizzata (doc. 7 ter fascicolo del ricorrente). L' ha allegato che “l'utilizzo della procedura dedicata”, ovvero l'utilizzo del canale telematico Digiweb per l'invio del modulo di richiesta di autorizzazione IG15/STR sia necessario per mettere in condizione l'Istituto di
“verificare tempestivamente le informazioni con quelle di cui al decreto ministeriale di concessione”. L' , tuttavia, non ha contestato che il codice “8K” apposto alla richiesta CP_1
pagina 7 di 10 corrisponda alla qualificazione della società come azienda che ha stipulato contratti di solidarietà, né ha sostanzialmente smentito la circostanza, dedotta dalla ricorrente, secondo cui il predetto modello sia esclusivamente ricognitivo di dati già in possesso dell'istituto, in quanto desumibili dal decreto di concessione. Pertanto, deve ritenersi che l'omesso invio del modello in
CP_ questione mediante il canale telematico Digiweb, come prescritto dalla circolare non
costituisca violazione idonea ad incidere sul diritto della società ad effettuare il conguaglio.
Deve osservarsi infatti: che la norma di legge non assoggetta il conguaglio a una specifica richiesta inviata all' secondo precise modalità; che la finalità perseguita dalla previsione CP_1 CP_ dell'utilizzo del canale telematico Digiweb, contenuta nella circolare n. 148 del 22 novembre 2011 – la quale, per sua natura, non costituisce fonte del diritto assimilabile alla
legge – risulta salvaguardata, nel caso di specie, dall'invio della domanda tramite cassetto
CP_ telematico, nonché dalla conferma da parte dell' e dall'apposizione del codice “8K”; dalla disponibilità in capo all , anche a seguito delle correzioni dei codici di imputazione CP_1
effettuati dalla società dopo la prima nota di rettifica, di tutti i dati necessari per effettuare il controllo sulla regolarità dei pagamenti rispetto a quanto autorizzato nel decreto ministeriale.
In ogni caso, all'atto della costituzione nel presente giudizio, la società ha messo a disposizione dell' relativi al mese di giugno 2013, con le distinte indicanti le disposizioni di Controparte_4
bonifico compiute in favore dei dipendenti, onde garantire la possibilità di controllo della
conformità rispetto al contenuto del contratto autorizzato. Pertanto, anche a voler ritenere che
l'omissione dell'invio del modulo di richiesta di autorizzazione mediante lo specifico Pt_3 canale telematico indicato nella circolare n. 148 del 22 novembre 2011 avesse originariamente
CP_ precluso all' di completare il controllo, l' è stato messo in condizione di svolgere CP_1 tale controllo all'atto dell'instaurazione del presente procedimento [...].
2.2. Venendo al merito della questione oggetto della presente causa, deve dunque rilevarsi che: è Parte_1
stata autorizzata, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72472 del 5
aprile 2013, a stipulare contratti di solidarietà difensiva ex art. 2 d.l. 30 ottobre 1984 n. 726
(docc. 2, 3 fascicolo della ricorrente), e che il Ministero ha così approvato i calcoli prospettati nel contratto;
ha prodotto, all'atto della costituzione in giudizio, tutta la Parte_1 documentazione necessaria per accertare che le somme anticipate dal datore di lavoro nel mese
CP_ di giugno 2013 corrispondono a quelle indicate nel contratto di solidarietà autorizzato;
non ha preso posizione sulla correttezza dei calcoli alla base dei pagamenti effettuati dalla
società, limitandosi a contestare la correttezza formale della procedura. Poiché, come precedentemente esposto, l'irregolarità formale consistita nell'omessa trasmissione del modello
IG15/STR mediante lo specifico canale telematico non costituisce violazione idonea ad incidere pagina 8 di 10 CP_ sul diritto della società ad effettuare il conguaglio, e poiché l' non ha contestato nel merito la correttezza dei pagamenti effettuati dalla società per conto dell'Istituto nel mese di giugno
2013, deve ritenersi sussistente il diritto della società ricorrente al conguaglio compiuto con la denuncia contributiva mensile relativa al periodo in oggetto [...]”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere pertanto dichiarato inesistente
CP_ il credito di cui alla nota di rettifica emessa dall' in data 10 febbraio 2015, a titolo di contributi per il mese di dicembre 2013.
CP_
6. Resta ora da esaminare la questione relativa al credito di euro 1.912,24, che l' pretende ancora in pagamento a titolo di contributi dovuti per il mese di gennaio 2015, all'esito delle operazioni di conguaglio con i controcrediti esposti dall'opponente nel modello DM/10 riferito a quella stessa mensilità.
Sul punto, preme osservare che parte opponente non ha offerto alcuna delucidazione utile a comprendere la ragione per cui detto credito debba considerarsi estinto per compensazione.
CP_ Operando il conguaglio quale fatto estintivo del credito contributivo dell' (il quale è certo, perché non contestato), sarebbe stato onere dell'opponente allegare e dimostrare specificamente la sussistenza del proprio controcredito.
Nella specie, l'onere probatorio non è stato assolto, con conseguente definitivo accertamento della pretesa creditoria dell'Istituto.
7. Al Tribunale non resta che dichiarare l'efficacia dell'avviso di addebito limitatamente alla complessiva somma di euro 1.912,24, di cui euro 1.623,08 per contributi relativi al mese di gennaio 2015, il residuo per sanzioni civili previste per l'ipotesi dell'omissione contributiva, secondo la previsione della l. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a), oltre ulteriori interessi di mora ai sensi dello stesso art. 116, comma 9.
Trova infatti applicazione il principio secondo cui in tema di riscossione di contributi previdenziali, ove venga accertata, nel giudizio di opposizione ad avviso di addebito o cartella esattoriale con il quale si contesta la sussistenza del credito, la sola parziale fondatezza dell'opposizione, non si determina per questa unica ragione la totale inefficacia del titolo, ma il giudice deve, anche d'ufficio, dichiarare l'inefficacia dell'avviso di addebito o della cartella soltanto in relazione alle somme non dovute, potendo imporsi una declaratoria di totale inefficacia solo nel caso in cui, tenuto conto anche della normativa pagina 9 di 10 sostanziale applicabile, l'ente creditore non abbia assolto all'onere di provare anche nel quantum il suo credito (Cass. civ., Sez. L, 10 settembre 2009, n. 19502).
8. In ragione della complessità della questione esaminata (e della sua novità, tenuto conto della data di introduzione del giudizio), le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- accoglie in parte l'opposizione e dichiara l'efficacia dell'avviso di addebito per cui è causa limitatamente alla complessiva somma di euro 1.912,24, di cui euro 1.623,08 per contributi relativi al mese di gennaio 2015, il residuo per sanzioni civili previste per l'ipotesi dell'omissione contributiva, secondo la previsione della l. n. 388 del
2000, art. 116, comma 8, lett. a), oltre ulteriori interessi di mora ai sensi dello stesso art. 116, comma 9;
- dichiara l'inesistenza dei restanti crediti rappresentati nello stesso avviso di addebito;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Cagliari, 15 aprile 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1847/2018 R.A.C.L., promossa da
elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Parte_1
Giuseppe Macciotta, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine del ricorso in opposizione, opponente contro
che agisce in proprio e quale Controparte_1
mandatario con rappresentanza della Società di cartolarizzazione dei crediti CP_2
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso la sede dell'Ente, rappresentato e difeso
[...] dall'avv. Maurizio Falqui Cao, in virtù di procura generale alle liti, opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9 maggio 2018, la società aveva Parte_1 proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 325 2018 00002712 24 000, notificato in data 30 marzo 2018 ed emesso per l'importo di euro 650.343,76 per la riscossione di contributi relativi alla “Gestione aziende con lavoratori dipendenti”, a seguito delle note di CP_ rettifica emesse dall' con riferimento ai modelli DM/10 per i mesi di dicembre 2013, giugno 2014 e gennaio 2015. CP_ L' anche quale mandatario con rappresentanza di aveva resistito in CP_2
giudizio.
Il procedimento – istruito con produzioni documentali - è stato infine riassegnato a questo giudice per effetto del provvedimento di variazione tabellare adottato dal Presidente del
Tribunale di Cagliari in data 3 maggio 2024, diventato esecutivo il 10 giugno 2024.
2. Deve in limine precisarsi che nessuna domanda risulta essere stata proposta dall'opponente nei confronti di CP_2
pagina 1 di 10 La notifica del ricorso a deve intendersi quindi posta in essere esclusivamente CP_2
a scopo di denuntiatio litis.
CP_
3. La pretesa dell' aveva originariamente ad oggetto il recupero di contributi non versati, in misura corrispondente ai conguagli esposti da per Parte_1
anticipazione del trattamento di integrazione salariale, nei modelli DM/10 per i mesi di dicembre 2013, giugno 2014 e gennaio 2015.
quando ancora denominata Parte_1 Parte_2
(cfr. doc. 2 del fascicolo dell'opponente: copia del verbale assembleare recante approvazione della modifica della denominazione sociale), aveva sottoscritto con le rappresentanze sindacali tre distinti contratti di solidarietà nelle date del 27 dicembre 2012,
27 dicembre 2013 e 31 luglio 2014 (docc. 3, 4 e 5 del fascicolo dell'opponente), ottenendo dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali altrettanti decreti autorizzativi del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori, con anticipazione a carico della società (docc. 6, 7 e 8 del fascicolo dell'opponente: decreti autorizzativi n. 72472 del 5 aprile 2013, n. 81551 del 14 maggio 2014 e n. 87709 del 10 febbraio 2015).
L'opponente aveva effettivamente erogato il trattamento economico ai lavoratori interessati alla solidarietà per il periodo indicato nei contratti (la circostanza è pacifica) e aveva portato a conguaglio l'anticipazione attraverso le denunce contributive mensili, tra cui quelle dedotte in giudizio, relative ai mesi di dicembre 2013, giugno 2014 e gennaio 2015
(la denuncia di gennaio 2015 portava a conguaglio il trattamento anticipato da agosto a dicembre 2014, le altre erano invece relative al mese di riferimento).
CP_ L' aveva poi emesso due note di rettifica in data 10 febbraio 2015 ed una terza il 13 novembre 2015, con le quali, con riferimento alle denunce contributive menzionate, aveva sollevato il seguente rilievo: “Sulla base dei dati forniti col flusso e delle CP_3
caratteristiche contributive in essere, è stato accertato che gli importi dichiarati a debito e/o
a credito non corrispondono a quanto calcolato dalle procedure di controllo, in applicazione delle disposizioni vigenti” (doc. 13 del fascicolo dell'opponente).
Lo stesso , costituendosi in giudizio, aveva poi chiarito che due note di rettifica CP_1
(per le denunce di giugno 2014 e di gennaio 2015) erano dipese dall'erronea indicazione, nelle domande di conguaglio, del codice autorizzativo corretto, già rilasciato dallo stesso ente.
pagina 2 di 10 CP_ L' si era quindi dichiarato pronto a revocare le suddette note, laddove la società si fosse attivata per la correzione dei codici autorizzativi, sostenendo di non poter operare d'ufficio, senza la cooperazione dell'opponente. CP_ Quanto alla nota di rettifica per la denuncia di dicembre 2013, l' aveva invece sostenuto che il conguaglio fosse stato effettuato dall'azienda senza aver previamente acquisito la (a suo dire) necessaria autorizzazione, omissione che l' si era riservato di CP_1
valutare al fine di eccepire la decadenza.
In corso di causa, trasmesse a cura dell'opponente le denunce contenenti i codici CP_ autorizzativi corretti, l' ha documentato (cfr. depositi del 6 ottobre 2021) di aver annullato totalmente la nota di rettifica per la denuncia di giugno 2014 (per complessivi euro
82.684,87), e parzialmente la nota di rettifica per il mese di gennaio 2015 (a fronte di un addebito originario di euro 417.427,84, è stata sgravata la minor cifra di euro 415.804,76).
CP_ La materia del contendere riguarda quindi la sussistenza del credito residuo dell' nella misura di euro 1.912,24 per la nota di rettifica relativa alla denuncia di gennaio 2015 e l'intero credito portato nella nota di rettifica della denuncia di dicembre 2013, nota che CP_ secondo l' come meglio eccepito all'udienza del 9 aprile 2019, non sarebbe annullabile, per essere la società decaduta dal potere di ottenere l'autorizzazione al conguaglio, in forza delle previsioni contenute all'art. 7, comma 3, del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148.
Con riguardo a tale ultimo aspetto, l'opponente ha replicato alla tesi dell'istituto, sostenendo di aver dato prova documentale della domanda di autorizzazione, che sarebbe stata inviata il 2 maggio 2013, tramite il c.d. “cassetto bidirezionale” contenente il modello
IG15, cui avrebbe fatto seguito l'emissione del codice autorizzativo 8K con esito “OK”. CP_
4. Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione con la quale l' ha sostenuto la decadenza di dal diritto di richiedere i conguagli di cui intenderebbe Parte_1
avvantaggiarsi per elidere il debito contributivo dedotto in causa, relativo al mese di dicembre 2013, invocando la disciplina contenuta all'art. 7, comma 3, del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), a mente del quale “per i trattamenti richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto o, se richiesti antecedentemente, non ancora conclusi entro tale data, il conguaglio o la richiesta di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla
pagina 3 di 10 fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, i sei mesi di cui al primo periodo decorrono da tale data”. CP_ Nel caso di specie, secondo l' trattandosi di trattamenti conclusi prima del 2015, il termine decadenziale di sei mesi avrebbe dovuto essere calcolato a partire dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 148 del 2015 e da allora sarebbe inutilmente decorso.
L'eccezione è infondata e deve, pertanto, essere respinta.
Si discute nella specie della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di un'azienda che ha sottoscritto, ai sensi dell'art. 1 del d.l.
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n.
863, contratti di solidarietà c.d. difensiva, con i quali è stata stabilita una riduzione dell'orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale.
La disciplina che rileva nella presente fattispecie è disseminata in una pluralità di testi normativi, tra i quali, ratione temporis, occorre citare, oltre al d.l. 726/1984, anche il d.l. 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni in legge 19 luglio 1993, n. 236, e il d.l.
1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni in legge 28 novembre 1996, n. 608, e CP_ poi il d.m. n. 218 del 2000 ed il d.m. n. 46448 del 2009, senza contare le circolari dell' intervenute in materia.
Nel suo impianto fondamentale rimasto inalterato, si è osservato che il contratto di solidarietà configura un'ipotesi di intervento della cassa integrazione guadagni, entro il quale si colloca il necessario provvedimento ministeriale di ammissione alla integrazione salariale
(vedasi sul punto Cass. civ., Sez. L, 7 aprile 2021, n. 9307).
Successivamente all'autorizzazione ministeriale, salva l'ipotesi di erogazione diretta da parte dell'istituto previdenziale, l'impresa procede al recupero delle somme anticipate ai lavoratori a titolo di trattamento di integrazione salariale, tramite conguaglio, per gli importi dichiarati nei modelli DM/10 periodicamente trasmessi.
Il pagamento dell'integrazione è quindi di regola effettuato dal datore di lavoro ai lavoratori aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga, salva la possibilità di ottenere il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte.
pagina 4 di 10 Né dalla domanda di ammissione all'integrazione salariale, né dal provvedimento che l'accoglie (il cd. provvedimento autorizzativo) è possibile desumere l'ammontare delle anticipazioni che il datore di lavoro effettuerà nei confronti dei lavoratori.
CP_ Tale ammontare viene reso noto all' soltanto al momento della richiesta di conguaglio.
Solo con la richiesta di conguaglio viene definito l'ammontare del credito costituito dall'eccedenza fra quanto effettivamente anticipato ai lavoratori e chiesto a titolo di conguaglio con i contributi dovuti dal datore di lavoro nella stessa unità di tempo.
Come osservato nella giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. civ., Sez. L, 21 gennaio
2025, n. 1432), il meccanismo del conguaglio (che, contabilmente, si realizza pagando un ammontare di contributi pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto anticipato a titolo di integrazione salariale) assume efficacia impeditiva della decadenza, ai sensi dell'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 148/2015, determinando in modo automatico l'azzeramento delle reciproche poste di debito e credito (si tratta infatti di una forma di c.d. compensazione
CP_ impropria, che opera per effetto e alla data del pagamento all' della differenza tra quanto dovuto per obblighi contributivi e quanto anticipato a titolo di integrazioni salariali).
CP_ Diversamente da quanto sostenuto dall' e per citare ancora Cass. 1432/2025, il conguaglio non necessita di alcuna preventiva autorizzazione da parte dell'ente previdenziale, dal momento che tanto l'importo della contribuzione dovuta quanto quello delle anticipazioni effettuate scaturiscono da un mero calcolo matematico i cui presupposti derivano direttamente dalla legge o dal contratto collettivo o, tutt'al più, dal decreto di concessione del beneficio dell'integrazione salariale;
né in contrario potrebbe rilevare il CP_ diverso avviso espresso dalle circolari e dai messaggi dell' intervenuti per regolamentare la procedura, trattandosi di atti interni che, anche quando emanati nell'esplicazione del potere gerarchico, esauriscono la loro portata nell'ambito dei rapporti interni tra i vari uffici ed i loro funzionari e, così come non vincolano i terzi, non sono fonte di diritto a loro favore, né di obblighi a carico dell'amministrazione (si vedano sul punto, benché rese a proposito di prestazioni differenti, Cass. civ., Sez. II, 19 settembre 1963, n.
2568, e, più recentemente, Cass. civ., Sez. L, n. 11094 del 26 maggio 2005 e n. 10728 del 22 aprile 2024).
Non esiste alcun indizio testuale che possa abilitare l'interprete a ritenere che il conguaglio possa essere operato esclusivamente in esito ad una qualche forma di pagina 5 di 10 procedimentalizzazione che contempli una domanda e una successiva autorizzazione dell'ente; per contro, sostenere che soltanto una “richiesta di autorizzazione al conguaglio” debba produrre i medesimi effetti impeditivi della decadenza che l'art. 7, comma 3, d.lgs. n.
148/2015 attribuisce invece esclusivamente al “conguaglio” o alla “richiesta di rimborso”, si tradurrebbe in una disapplicazione del principio generale dell'art. 2966 c.c., secondo il quale la decadenza è impedita esclusivamente dal compimento dell'atto previsto dalla legge.
Nella fattispecie in esame è pacifico che la società opponente abbia presentato i modelli
DM/10 contenenti le richieste di conguaglio per i trattamenti di integrazione salariale erogati alla propria forza lavoro, in data 24 gennaio 2014, 28 luglio 2014 e 2 marzo 2015, indicando l'ammontare complessivo delle anticipazioni effettuate, in due casi omettendo di riportare i
CP_ dati esatti identificativi del provvedimento autorizzativo già rilasciato dall' e in un caso CP_ senza aver previamente richiesto l'autorizzazione dell' tramite il canale informatico individuato dalla circolare numero 148 del 22 novembre 2011.
Poiché è evidente che la richiesta di conguaglio era stata comunque presentata prima del decorso del termine decadenziale di sei mesi previsto dal d.lgs. n. 148 del 2015, la questione sottoposta a questo Tribunale deve essere risolta affermando che la presentazione dei modelli DM/10 nei mesi di gennaio e luglio 2014 e di marzo 2015 aveva impedito il decorso del termine decadenziale sopra indicato.
Solo per completezza espositiva, si aggiunge che l'art. 7 del d.lgs. n. 148/2015 è stato recentemente arricchito del comma 5 bis, aggiunto dall'art. 1, comma 196, della l. 30 dicembre 2021, n. 234 e, da ultimo, modificato dall'articolo 23, comma 1, lettera b), del d.l.
27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 marzo 2022, n. 25.
Il comma 5 bis (il quale, non avendo portata retroattiva, non è applicabile alla fattispecie per cui è causa) stabilisce ora che “in caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo, il datore di lavoro è tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all tutti CP_1
i dati necessari per il pagamento dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente”.
pagina 6 di 10 5. Tenendo conto delle argomentazioni sopra esposte, è possibile giungere anche alla soluzione della questione di merito sottesa alla domanda di accertamento negativo del credito rappresentato nella nota di rettifica per la denuncia di dicembre 2013.
Giova premettere che, nel caso in esame, non è contestata la circostanza che Parte_1
abbia stipulato i contratti di solidarietà difensiva dedotti in causa per il periodo compreso
[...] tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2014, assumendo l'onere di anticiparne i costi e con CP_ possibilità di conguaglio con i contributi dovuti all' CP_ Non è tantomeno in discussione il diritto della società a conseguire dall' il rimborso dei trattamenti corrisposti ai lavoratori (garantito dalle autorizzazioni ministeriali ottenute e prodotte in causa). CP_ L' si è infatti limitato a contestare alla società di non aver trasmesso formale istanza per l'autorizzazione al conguaglio delle somme anticipate ai lavoratori tramite il canale telematico CP_ Digiweb, come stabilito nella circolare n. 148 del 22 novembre 2011.
Sul punto valga ribadire che l'omessa attivazione delle formalità prescritte dalle circolari CP_ dell' non può assumere alcuna efficacia impeditiva o estintiva del diritto al conguaglio.
Si osserva che ad analoghe conclusioni è pervenuto questo Tribunale, in diversa composizione monocratica (estensore dott. Matteo Marongiu), con la sentenza n. 934 del 24 giugno 2024, resa a proposito di una vertenza analoga insorta tra le stesse parti di causa, con riferimento alla più ampia vicenda sostanziale dei contratti di solidarietà attivati dall'opponente, le cui motivazioni sul punto sono condivise e qui di seguito trascritte:
“Quanto al primo punto, deve rilevarsi che il modello IG15/STR, che pure avrebbe dovuto CP_ essere inviato all' per ottenere il codice di autorizzazione mediante l'apposito canale CP_ telematico Digiweb (vedi circolare n. 148 del 22 novembre 2011, doc. 1 fascicolo dell' ), è stato inviato mediante l'utilizzo del cassetto previdenziale in data 2 maggio 2013 CP_1
(docc. 10, 11-bis fascicolo del ricorrente). Per come evincibile dalla documentazione allegata al
ricorso, inoltre, la domanda con allegato il modello IG15/STR è stata compilata ed acquisita
CP_ dal sistema e l' vi ha apposto la dicitura “ok” (doc. 10 fascicolo del ricorrente). Alla data del 27 aprile 2018, inoltre, la domanda risulta processata dall'Istituto con il codice “8K”, ossia CP_ autorizzata (doc. 7 ter fascicolo del ricorrente). L' ha allegato che “l'utilizzo della procedura dedicata”, ovvero l'utilizzo del canale telematico Digiweb per l'invio del modulo di richiesta di autorizzazione IG15/STR sia necessario per mettere in condizione l'Istituto di
“verificare tempestivamente le informazioni con quelle di cui al decreto ministeriale di concessione”. L' , tuttavia, non ha contestato che il codice “8K” apposto alla richiesta CP_1
pagina 7 di 10 corrisponda alla qualificazione della società come azienda che ha stipulato contratti di solidarietà, né ha sostanzialmente smentito la circostanza, dedotta dalla ricorrente, secondo cui il predetto modello sia esclusivamente ricognitivo di dati già in possesso dell'istituto, in quanto desumibili dal decreto di concessione. Pertanto, deve ritenersi che l'omesso invio del modello in
CP_ questione mediante il canale telematico Digiweb, come prescritto dalla circolare non
costituisca violazione idonea ad incidere sul diritto della società ad effettuare il conguaglio.
Deve osservarsi infatti: che la norma di legge non assoggetta il conguaglio a una specifica richiesta inviata all' secondo precise modalità; che la finalità perseguita dalla previsione CP_1 CP_ dell'utilizzo del canale telematico Digiweb, contenuta nella circolare n. 148 del 22 novembre 2011 – la quale, per sua natura, non costituisce fonte del diritto assimilabile alla
legge – risulta salvaguardata, nel caso di specie, dall'invio della domanda tramite cassetto
CP_ telematico, nonché dalla conferma da parte dell' e dall'apposizione del codice “8K”; dalla disponibilità in capo all , anche a seguito delle correzioni dei codici di imputazione CP_1
effettuati dalla società dopo la prima nota di rettifica, di tutti i dati necessari per effettuare il controllo sulla regolarità dei pagamenti rispetto a quanto autorizzato nel decreto ministeriale.
In ogni caso, all'atto della costituzione nel presente giudizio, la società ha messo a disposizione dell' relativi al mese di giugno 2013, con le distinte indicanti le disposizioni di Controparte_4
bonifico compiute in favore dei dipendenti, onde garantire la possibilità di controllo della
conformità rispetto al contenuto del contratto autorizzato. Pertanto, anche a voler ritenere che
l'omissione dell'invio del modulo di richiesta di autorizzazione mediante lo specifico Pt_3 canale telematico indicato nella circolare n. 148 del 22 novembre 2011 avesse originariamente
CP_ precluso all' di completare il controllo, l' è stato messo in condizione di svolgere CP_1 tale controllo all'atto dell'instaurazione del presente procedimento [...].
2.2. Venendo al merito della questione oggetto della presente causa, deve dunque rilevarsi che: è Parte_1
stata autorizzata, con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72472 del 5
aprile 2013, a stipulare contratti di solidarietà difensiva ex art. 2 d.l. 30 ottobre 1984 n. 726
(docc. 2, 3 fascicolo della ricorrente), e che il Ministero ha così approvato i calcoli prospettati nel contratto;
ha prodotto, all'atto della costituzione in giudizio, tutta la Parte_1 documentazione necessaria per accertare che le somme anticipate dal datore di lavoro nel mese
CP_ di giugno 2013 corrispondono a quelle indicate nel contratto di solidarietà autorizzato;
non ha preso posizione sulla correttezza dei calcoli alla base dei pagamenti effettuati dalla
società, limitandosi a contestare la correttezza formale della procedura. Poiché, come precedentemente esposto, l'irregolarità formale consistita nell'omessa trasmissione del modello
IG15/STR mediante lo specifico canale telematico non costituisce violazione idonea ad incidere pagina 8 di 10 CP_ sul diritto della società ad effettuare il conguaglio, e poiché l' non ha contestato nel merito la correttezza dei pagamenti effettuati dalla società per conto dell'Istituto nel mese di giugno
2013, deve ritenersi sussistente il diritto della società ricorrente al conguaglio compiuto con la denuncia contributiva mensile relativa al periodo in oggetto [...]”.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve essere pertanto dichiarato inesistente
CP_ il credito di cui alla nota di rettifica emessa dall' in data 10 febbraio 2015, a titolo di contributi per il mese di dicembre 2013.
CP_
6. Resta ora da esaminare la questione relativa al credito di euro 1.912,24, che l' pretende ancora in pagamento a titolo di contributi dovuti per il mese di gennaio 2015, all'esito delle operazioni di conguaglio con i controcrediti esposti dall'opponente nel modello DM/10 riferito a quella stessa mensilità.
Sul punto, preme osservare che parte opponente non ha offerto alcuna delucidazione utile a comprendere la ragione per cui detto credito debba considerarsi estinto per compensazione.
CP_ Operando il conguaglio quale fatto estintivo del credito contributivo dell' (il quale è certo, perché non contestato), sarebbe stato onere dell'opponente allegare e dimostrare specificamente la sussistenza del proprio controcredito.
Nella specie, l'onere probatorio non è stato assolto, con conseguente definitivo accertamento della pretesa creditoria dell'Istituto.
7. Al Tribunale non resta che dichiarare l'efficacia dell'avviso di addebito limitatamente alla complessiva somma di euro 1.912,24, di cui euro 1.623,08 per contributi relativi al mese di gennaio 2015, il residuo per sanzioni civili previste per l'ipotesi dell'omissione contributiva, secondo la previsione della l. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a), oltre ulteriori interessi di mora ai sensi dello stesso art. 116, comma 9.
Trova infatti applicazione il principio secondo cui in tema di riscossione di contributi previdenziali, ove venga accertata, nel giudizio di opposizione ad avviso di addebito o cartella esattoriale con il quale si contesta la sussistenza del credito, la sola parziale fondatezza dell'opposizione, non si determina per questa unica ragione la totale inefficacia del titolo, ma il giudice deve, anche d'ufficio, dichiarare l'inefficacia dell'avviso di addebito o della cartella soltanto in relazione alle somme non dovute, potendo imporsi una declaratoria di totale inefficacia solo nel caso in cui, tenuto conto anche della normativa pagina 9 di 10 sostanziale applicabile, l'ente creditore non abbia assolto all'onere di provare anche nel quantum il suo credito (Cass. civ., Sez. L, 10 settembre 2009, n. 19502).
8. In ragione della complessità della questione esaminata (e della sua novità, tenuto conto della data di introduzione del giudizio), le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- accoglie in parte l'opposizione e dichiara l'efficacia dell'avviso di addebito per cui è causa limitatamente alla complessiva somma di euro 1.912,24, di cui euro 1.623,08 per contributi relativi al mese di gennaio 2015, il residuo per sanzioni civili previste per l'ipotesi dell'omissione contributiva, secondo la previsione della l. n. 388 del
2000, art. 116, comma 8, lett. a), oltre ulteriori interessi di mora ai sensi dello stesso art. 116, comma 9;
- dichiara l'inesistenza dei restanti crediti rappresentati nello stesso avviso di addebito;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Cagliari, 15 aprile 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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