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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/03/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci ha pronunziato all'udienza del 26/03/2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 2087/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
rapp.to e difeso dagli avv.ti TERESA PETILLO E ALFONSO MENICHINI;
Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. ANNA OLIVA;
CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/03/2024, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Ha dedotto parte ricorrente di essere affetta da “Diabete mellito tipo2 con trattamento insulino dipendente 4 somministrazioni al giorno, ipertensione arteriosa, amputazione piede destro nel gennaio 20217 e amputazione al III superiore di ginocchio a destra, deficit del visus per retinopatia diabetica, obesità, lombosciatalgia da ernie discali L4 L5, L5 S1, crisi comiziali per lesioni temporo- occipitale dx, cardiopatia II classe NHYA ed altre patologie di cui alla certificazione medica allegata”. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1° a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità. A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, osserva il giudicante che le censure mosse dal ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono – prima facie - destituite di fondamento.
Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale -corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale- emerge in tutta evidenza che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui il ricorrente è affetto, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, approfondendo le patologie riscontrate. In particolare, con l'opposizione proposta, parte ricorrente contestava le risultanze della CTU in quanto il CTU dott. avrebbe escluso la sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti il Per_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con superficialità clinico- argomentativa.
Tali critiche ad avviso del giudicante non sono giustificate atteso che le conclusioni a cui il CTU è pervenuto trovano fondamento in quanto emerso in sede di esame obiettivo e dunque riscontrato direttamente dal consulente, il quale in perizia dava atto che alla visita si evidenziava una mera difficoltà alla deambulazione (cfr. Esame obiettivo Arti inferiori: “amputazione di arto inferiore destro sotto il ginocchio per microangiopatia diabetica. L'esame della funzionalità articolare delle grandi articolazioni degli arti inferiori ha consentito di rilevare una limitazione di circa
1/3 della complessiva articolarità delle coxo-femorali e di circa 1/4 delle ginocchia, in presenza di scrosci articolari alla mobilizzazione passiva di quest'ultime; la complessiva funzionalità articolare attiva e passiva pertanto appare limitata del 50%, Stazione eretta, si presenta su sedia a rotella senza la protesi. La deambulazione (senza protesi) è autonoma e rallentata”).
Il giudizio medico-legale espresso dal CTU nominato appare, dunque, fondato sulla corretta valutazione della materiale capacità del soggetto di deambulare autonomamente sia pure con il sostegno di un appoggio, dovendosi sul punto ricordare come a mente dell'insegnamento della
Cassazione neppure la necessità di ricorrere ad un doppio appoggio esclude del tutto la capacità di deambulazione autonoma (Cass, Sez. L, Sentenza n. 15882 del 2015). In effetti, le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in precedenza.
Concludendo, seppure il quadro patologico sia suggestivo per una condizione di invalidità di grado marcato, tuttavia la stessa non condiziona la deambulazione né lo svolgimento degli atti quotidiani della vita.
Vale, inoltre, sul punto ricordare che la prestazione assistenziale della indennità di accompagnamento
è prevista per i cittadini che hanno bisogno di assistenza continua perché impossibilitati a deambulare oppure incapaci di compiere gli atti quotidiani dell'esistenza. La condizione di salute gravissima non è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla indennità di accompagnamento quando manchi il requisito della necessità di assistenza continua, ossia della necessità, per sopravvivere, dell'aiuto del prossimo (Cass.2001/3299).
Quanto poi alla documentazione sanitaria successiva allegata dalla parte ricorrente alle note di udienza (A.N.A.D. del 19/12/2024) deve rilevarsi che l'istante non ha dedotto se ed in che modo la suddetta documentazione sia in grado di comprovare un effettivo aggravamento delle sue condizioni di salute tale da incidere sulle valutazioni già rese dal CTU in sede di A.T.P..
Da ciò discende che un eventuale approfondimento a mezzo di una c.t.u. avrebbe, nella specie, una inammissibile funzione meramente esplorativa e sostitutiva degli oneri di parte.
Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP e condivisibilmente con essa, il sig. non ha diritto all'indennità di accompagnamento. Pt_1 Alla luce dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e della dichiarazione allegata al ricorso, dichiara irripetibili le spese di lite. Pone le spese di CTU poste a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda e dichiara irripetibili le spese di lite
Si comunichi.
Così deciso in Nola il 26/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Francesca Fucci
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci ha pronunziato all'udienza del 26/03/2025 la seguente
SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 2087/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
rapp.to e difeso dagli avv.ti TERESA PETILLO E ALFONSO MENICHINI;
Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. ANNA OLIVA;
CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/03/2024, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Ha dedotto parte ricorrente di essere affetta da “Diabete mellito tipo2 con trattamento insulino dipendente 4 somministrazioni al giorno, ipertensione arteriosa, amputazione piede destro nel gennaio 20217 e amputazione al III superiore di ginocchio a destra, deficit del visus per retinopatia diabetica, obesità, lombosciatalgia da ernie discali L4 L5, L5 S1, crisi comiziali per lesioni temporo- occipitale dx, cardiopatia II classe NHYA ed altre patologie di cui alla certificazione medica allegata”. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1° a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità. A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, osserva il giudicante che le censure mosse dal ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono – prima facie - destituite di fondamento.
Ed infatti, da una attenta lettura del detto elaborato peritale -corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale- emerge in tutta evidenza che il consulente, nel valutare il complesso morboso da cui il ricorrente è affetto, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, approfondendo le patologie riscontrate. In particolare, con l'opposizione proposta, parte ricorrente contestava le risultanze della CTU in quanto il CTU dott. avrebbe escluso la sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti il Per_1 riconoscimento dell'indennità di accompagnamento con superficialità clinico- argomentativa.
Tali critiche ad avviso del giudicante non sono giustificate atteso che le conclusioni a cui il CTU è pervenuto trovano fondamento in quanto emerso in sede di esame obiettivo e dunque riscontrato direttamente dal consulente, il quale in perizia dava atto che alla visita si evidenziava una mera difficoltà alla deambulazione (cfr. Esame obiettivo Arti inferiori: “amputazione di arto inferiore destro sotto il ginocchio per microangiopatia diabetica. L'esame della funzionalità articolare delle grandi articolazioni degli arti inferiori ha consentito di rilevare una limitazione di circa
1/3 della complessiva articolarità delle coxo-femorali e di circa 1/4 delle ginocchia, in presenza di scrosci articolari alla mobilizzazione passiva di quest'ultime; la complessiva funzionalità articolare attiva e passiva pertanto appare limitata del 50%, Stazione eretta, si presenta su sedia a rotella senza la protesi. La deambulazione (senza protesi) è autonoma e rallentata”).
Il giudizio medico-legale espresso dal CTU nominato appare, dunque, fondato sulla corretta valutazione della materiale capacità del soggetto di deambulare autonomamente sia pure con il sostegno di un appoggio, dovendosi sul punto ricordare come a mente dell'insegnamento della
Cassazione neppure la necessità di ricorrere ad un doppio appoggio esclude del tutto la capacità di deambulazione autonoma (Cass, Sez. L, Sentenza n. 15882 del 2015). In effetti, le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in precedenza.
Concludendo, seppure il quadro patologico sia suggestivo per una condizione di invalidità di grado marcato, tuttavia la stessa non condiziona la deambulazione né lo svolgimento degli atti quotidiani della vita.
Vale, inoltre, sul punto ricordare che la prestazione assistenziale della indennità di accompagnamento
è prevista per i cittadini che hanno bisogno di assistenza continua perché impossibilitati a deambulare oppure incapaci di compiere gli atti quotidiani dell'esistenza. La condizione di salute gravissima non è di per sé sufficiente a fondare il diritto alla indennità di accompagnamento quando manchi il requisito della necessità di assistenza continua, ossia della necessità, per sopravvivere, dell'aiuto del prossimo (Cass.2001/3299).
Quanto poi alla documentazione sanitaria successiva allegata dalla parte ricorrente alle note di udienza (A.N.A.D. del 19/12/2024) deve rilevarsi che l'istante non ha dedotto se ed in che modo la suddetta documentazione sia in grado di comprovare un effettivo aggravamento delle sue condizioni di salute tale da incidere sulle valutazioni già rese dal CTU in sede di A.T.P..
Da ciò discende che un eventuale approfondimento a mezzo di una c.t.u. avrebbe, nella specie, una inammissibile funzione meramente esplorativa e sostitutiva degli oneri di parte.
Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto ATP e condivisibilmente con essa, il sig. non ha diritto all'indennità di accompagnamento. Pt_1 Alla luce dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e della dichiarazione allegata al ricorso, dichiara irripetibili le spese di lite. Pone le spese di CTU poste a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: respinge la domanda e dichiara irripetibili le spese di lite
Si comunichi.
Così deciso in Nola il 26/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. ssa Francesca Fucci