Articolo 28 della Legge 18 febbraio 1963, n. 173
Articolo 27Articolo 29
Versione
27 marzo 1963
Art. 28.
Il sottufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio o che non abbia riacquistato l'idoneita' fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio dopo aver fruito del periodo massimo di aspettativa e dopo la concessione delle licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio permanente o continuativo ed e' collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda del grado di inidoneita'.
Se trattasi di infermita' proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il sottufficiale consegue, a seconda dei casi ed ai sensi delle disposizioni in vigore, la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile.
Se trattasi di infermita' non proveniente da causa di servizio, al sottufficiale si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 27, a seconda della durata del servizio.
Dalla data di cessazione dal servizio e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti al sottufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.
Entrata in vigore il 27 marzo 1963
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