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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/11/2025, n. 2203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2203 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito della Camera di Consiglio del 05.11.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4577/2025 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. Marcello Mastrodomenico Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.ta Francesca Banchetti
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.04.2025 la parte ricorrente in epigrafe indicata – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla pretesa dell'assegno di invalidità civile. Vinte le spese. CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
L'opposizione non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
La parte ricorrente si duole delle risultanze della c.t.u., ritenendole errate, eccependo la non corretta valutazione del quadro patologico e delle percentuali attribuite alle diverse patologie da cui risulta affetta la ricorrente.
pagina 1 di 4 Nella precedente fase di giudizio, il C.T.U., dott. , a seguito della visita svoltasi in data Per_1
26.11.2024, ha accertato che la ricorrente risulta affetta da: “diabete mellito tipo 2 complicato da retinopatia diabetica, spondilodiscoartrosi del rachide lombare con algie disfunzionali anca sinistra”.
In ordine alla diagnosi si possono formulare le seguenti conclusioni: “diabete mellito tipo 2 complicato da retinopatia diabetica: la infermità è valutabile in misura del 50%; spondilodiscoartrosi del rachide lombare con algie disfunzionali anca sinistra: il rachide lombare, dolente alla digitopressione delle apofisi trasverse, è interessato da protrusioni discali multiple radiologicamente accertate e da modica limitazione funzionale del movimento di flessione della cerniera lombo-sacrale.
Inoltre, l'anca sinistra presenta una dolente limitazione funzionale del movimento di flessione dell'articolazione coxo-femorale. Tali menomazioni, interessando lo stesso apparato osteoarticolare e locomotore, sono definite in concorso tra loro (menomazioni concorrenti) e pertanto possono essere complessivamente valutate in misura del 15%. La stazione eretta è risultata autonoma al pari della deambulazione autonoma, eseguita con buoni movimenti sinergici.
Tutto ciò premesso, con riferimento al decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio1992, eseguito il calcolo riduzionistico, è possibile affermare che la signora è invalida con riduzione Parte_1 della capacità lavorativa generica in misura del 58% (cinquantotto per cento)”.
Alle osservazioni presentate nella precedente fase di giudizio, il C.T.U. dott. ha così risposto: Per_1
“a tal riguardo si specifica quanto segue:
-punto 1: nulla quaestio per quanto attiene alla valutazione percentualistica del 50%, attribuita da entrambi i consulenti, di ufficio e di parte ricorrente, alla malattia diabetica con complicanze;
-punto 2: cardiopatia ipertensiva II classe NYHA. Dalla disamina della documentazione sanitaria in atti si evince che il 10 maggio 2023 è stata effettuata una visita cardiologica con riscontro all'elettrocardiogramma, di regolarità del ritmo (sinusale), frequenza cardiaca normale, valori di pressione arteriosa (distolica) borderline, segni di sovraccarico sinistro, con proposta finale di periodici controlli specialistici e della pressione arteriosa. All'atto dell'accertamento medico legale, i toni cardiaci sono risultati ritmici su tutti i focolai di auscultazione, il ritmo cardiaco sinusale, i valori della pressione arteriosa nei limiti della norma, assenza di affanno, di fame d'aria (dispnea) a riposo e da sforzo (segno patognomonico principale della cardiopatia ipertensiva e di scompenso cardiaco), assenza di edemi declivi agli arti inferiori, il tutto significativo di un buon compenso pressorio farmacologico ed emodinamico. Tuttavia nel confermare l'assoluto rispetto della competenza professionale del collega cardiologo, la valutazione della gravità funzionale della cardiopatia pagina 2 di 4 ipertensiva, oltre ai rilievi ricavabili dall'elettrocardiogramma, andrebbe completata con un ecocardiogramma da cui è possibile trarre informazioni sull'entità del danno cardiaco quali l'eventuale aumento del cuore sinistro (ingrandimento ventricolare) o del cuore destro (disfunzione sistolica), lo stato di funzionamento della pompa cardiaca attraverso il rilievo della frazione di eiezione cosiddetta FE, il grado di insufficienza cardiaca, elementi tutti che condurrebbero quindi al grado di scompenso cardiocircolatorio ascrivibile alla classe NYHA;
- punto 3 BPCO di grado severo: analoga considerazione va riservata alla malattia polmonare giacché all'auscultazione dei polmoni, i rilievi semeiologici sono risultati tutti nella norma.
-punto 4: i rilievi funzionali emersi all'atto dell'accertamento medico legale e descritti da questo CTU, sono stati supportati da un accurato ed esaustivo esame obiettivo inserito nell'elaborato di Consulenza
Tecnica, attentamente valutati nella loro incidenza funzionali e individuati percentualisticamente secondo le indicazioni tabellari del D.M. 5 febbraio 1992;
- punto 5: ex adverso a quanto ipoteticamente dichiarato dal CTP, alla perizianda non è stato rilevato alcuno stato depressivo con turbe mnesico-cognitive giacché la ricorrente durante il colloquio anamnestico e l'esame psichico è risultata cosciente, vigile, collaborante, orientata nel tempo e nello spazio avendo riferito con esattezza i propri dati anamnestici, notizie personali e relative alla propria famiglia. Non sono stati riscontrati deficit mnesici ed attentivi e in special modo disturbi del comportamento e dell'umore quali ad esempio tristezza, eventi derivanti da situazioni critiche o scoraggianti che di certo sarebbero emerse durante la visita medica e riferite dalla istante. L'eloquio infine è risultato spontaneo e consono al grado culturale.
Pertanto, in ragione delle considerazioni e dei chiarimenti esposti, lo scrivente anche in questa sede conferma integralmente le conclusioni già riportate nella precedente Consulenza Tecnica d'Ufficio”.
Orbene, essendo i motivi di dissenso fondamentalmente riproduttivi delle osservazioni rese nella precedente fase di giudizio, le contestazioni di parte ricorrente sembrano risolversi in un mero dissenso diagnostico e possono recepirsi le conclusioni rassegnate dal c.t.u, attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez.
II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006;
Cass. Sez. Lav., n. 23413/2011).
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.
pagina 3 di 4 Non v'è luogo a provvedere sulle spese, avendo il ricorrente rilasciato apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u., liquidate con decreto emesso in data odierna, vengono poste definitivamente a carico CP_ dell'
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
CP_
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'
Foggia, 05.11.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito della Camera di Consiglio del 05.11.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 4577/2025 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. Marcello Mastrodomenico Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv.ta Francesca Banchetti
RESISTENTE
OGGETTO: ricorso ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.04.2025 la parte ricorrente in epigrafe indicata – a seguito dell'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni – ha chiesto all'intestato Tribunale il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla pretesa dell'assegno di invalidità civile. Vinte le spese. CP_ L' si è costituito, contestando l'avverso ricorso.
La causa viene decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
L'opposizione non può essere accolta, per le ragioni di seguito esposte.
La parte ricorrente si duole delle risultanze della c.t.u., ritenendole errate, eccependo la non corretta valutazione del quadro patologico e delle percentuali attribuite alle diverse patologie da cui risulta affetta la ricorrente.
pagina 1 di 4 Nella precedente fase di giudizio, il C.T.U., dott. , a seguito della visita svoltasi in data Per_1
26.11.2024, ha accertato che la ricorrente risulta affetta da: “diabete mellito tipo 2 complicato da retinopatia diabetica, spondilodiscoartrosi del rachide lombare con algie disfunzionali anca sinistra”.
In ordine alla diagnosi si possono formulare le seguenti conclusioni: “diabete mellito tipo 2 complicato da retinopatia diabetica: la infermità è valutabile in misura del 50%; spondilodiscoartrosi del rachide lombare con algie disfunzionali anca sinistra: il rachide lombare, dolente alla digitopressione delle apofisi trasverse, è interessato da protrusioni discali multiple radiologicamente accertate e da modica limitazione funzionale del movimento di flessione della cerniera lombo-sacrale.
Inoltre, l'anca sinistra presenta una dolente limitazione funzionale del movimento di flessione dell'articolazione coxo-femorale. Tali menomazioni, interessando lo stesso apparato osteoarticolare e locomotore, sono definite in concorso tra loro (menomazioni concorrenti) e pertanto possono essere complessivamente valutate in misura del 15%. La stazione eretta è risultata autonoma al pari della deambulazione autonoma, eseguita con buoni movimenti sinergici.
Tutto ciò premesso, con riferimento al decreto del Ministero della Sanità del 5 febbraio1992, eseguito il calcolo riduzionistico, è possibile affermare che la signora è invalida con riduzione Parte_1 della capacità lavorativa generica in misura del 58% (cinquantotto per cento)”.
Alle osservazioni presentate nella precedente fase di giudizio, il C.T.U. dott. ha così risposto: Per_1
“a tal riguardo si specifica quanto segue:
-punto 1: nulla quaestio per quanto attiene alla valutazione percentualistica del 50%, attribuita da entrambi i consulenti, di ufficio e di parte ricorrente, alla malattia diabetica con complicanze;
-punto 2: cardiopatia ipertensiva II classe NYHA. Dalla disamina della documentazione sanitaria in atti si evince che il 10 maggio 2023 è stata effettuata una visita cardiologica con riscontro all'elettrocardiogramma, di regolarità del ritmo (sinusale), frequenza cardiaca normale, valori di pressione arteriosa (distolica) borderline, segni di sovraccarico sinistro, con proposta finale di periodici controlli specialistici e della pressione arteriosa. All'atto dell'accertamento medico legale, i toni cardiaci sono risultati ritmici su tutti i focolai di auscultazione, il ritmo cardiaco sinusale, i valori della pressione arteriosa nei limiti della norma, assenza di affanno, di fame d'aria (dispnea) a riposo e da sforzo (segno patognomonico principale della cardiopatia ipertensiva e di scompenso cardiaco), assenza di edemi declivi agli arti inferiori, il tutto significativo di un buon compenso pressorio farmacologico ed emodinamico. Tuttavia nel confermare l'assoluto rispetto della competenza professionale del collega cardiologo, la valutazione della gravità funzionale della cardiopatia pagina 2 di 4 ipertensiva, oltre ai rilievi ricavabili dall'elettrocardiogramma, andrebbe completata con un ecocardiogramma da cui è possibile trarre informazioni sull'entità del danno cardiaco quali l'eventuale aumento del cuore sinistro (ingrandimento ventricolare) o del cuore destro (disfunzione sistolica), lo stato di funzionamento della pompa cardiaca attraverso il rilievo della frazione di eiezione cosiddetta FE, il grado di insufficienza cardiaca, elementi tutti che condurrebbero quindi al grado di scompenso cardiocircolatorio ascrivibile alla classe NYHA;
- punto 3 BPCO di grado severo: analoga considerazione va riservata alla malattia polmonare giacché all'auscultazione dei polmoni, i rilievi semeiologici sono risultati tutti nella norma.
-punto 4: i rilievi funzionali emersi all'atto dell'accertamento medico legale e descritti da questo CTU, sono stati supportati da un accurato ed esaustivo esame obiettivo inserito nell'elaborato di Consulenza
Tecnica, attentamente valutati nella loro incidenza funzionali e individuati percentualisticamente secondo le indicazioni tabellari del D.M. 5 febbraio 1992;
- punto 5: ex adverso a quanto ipoteticamente dichiarato dal CTP, alla perizianda non è stato rilevato alcuno stato depressivo con turbe mnesico-cognitive giacché la ricorrente durante il colloquio anamnestico e l'esame psichico è risultata cosciente, vigile, collaborante, orientata nel tempo e nello spazio avendo riferito con esattezza i propri dati anamnestici, notizie personali e relative alla propria famiglia. Non sono stati riscontrati deficit mnesici ed attentivi e in special modo disturbi del comportamento e dell'umore quali ad esempio tristezza, eventi derivanti da situazioni critiche o scoraggianti che di certo sarebbero emerse durante la visita medica e riferite dalla istante. L'eloquio infine è risultato spontaneo e consono al grado culturale.
Pertanto, in ragione delle considerazioni e dei chiarimenti esposti, lo scrivente anche in questa sede conferma integralmente le conclusioni già riportate nella precedente Consulenza Tecnica d'Ufficio”.
Orbene, essendo i motivi di dissenso fondamentalmente riproduttivi delle osservazioni rese nella precedente fase di giudizio, le contestazioni di parte ricorrente sembrano risolversi in un mero dissenso diagnostico e possono recepirsi le conclusioni rassegnate dal c.t.u, attesa altresì la presunzione di imparzialità che assiste le argomentazioni dell'esperto nominato dall'Ufficio (su cui cfr. Cass. Civ. Sez.
II, n. 23362/2012), non dovendosi effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti o disporre rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass. Civ. Sez. I, n. 5277/2006;
Cass. Sez. Lav., n. 23413/2011).
Conclusivamente il ricorso deve essere rigettato.
pagina 3 di 4 Non v'è luogo a provvedere sulle spese, avendo il ricorrente rilasciato apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u., liquidate con decreto emesso in data odierna, vengono poste definitivamente a carico CP_ dell'
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
CP_
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico dell'
Foggia, 05.11.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
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