CA
Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 14/02/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta da
Dott. Stefano Scarafoni Presidente rel.
Dott.ssa Maria Gabriella Marrocco Consigliere
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 8 gennaio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia civile in grado di appello iscritta al n. 1060/2022 del Ruolo Generale Civile –
Lavoro e Previdenza
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Costantino ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Largo di Villa Bianca 9;
APPELLANTE
E con socio unico, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Mazza ed elettivamente CP_1
domiciliata presso il suo studio sito in Ottaviano (NA), Via Piediterra 15/24;
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Roma n. 9543/2021, emessa il 17 novembre 2021, pubblicata in data 17 gennaio 2022, non notificata.
CONCLUSIONI APPELLANTE: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, nella persona del
Collegio designato, per la riforma della sentenza di primo grado n. 9543/2021, emessa dal
Tribunale Civile di Roma, Giudice Dott.ssa Masi, con dispositivo pubblicato il 17/11/2021 e motivazioni il 17/01/2022, a definizione della causa R.g. 9731/2021, contrariis reiectis: Preliminarmente, disporre la sospensione degli effetti esecutivi della sentenza di primo grado, sussistendo nella fattispecie i gravi e fondati motivi di cui all'art. 283 c.p.c.;
In via pregiudiziale, disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' , con ogni CP_2
conseguente provvedimento;
In via principale e nel merito:
- Accogliere l'appello e, in integrale riforma della sentenza di primo grado in epigrafe, nel merito, accertare e dichiarare che, in ragione delle mansioni effettivamente svolte afferenti alla figura altamente specializzata di agente di commercio dell'organico della il Sig. CP_1 [...]
ha percepito mensilmente, come da conteggi ivi allegati, la somma di Euro 1100,00 fuori Pt_1
busta a titolo retributivo, maturando una somma da erogare a titolo di trattamento di fine rapp orto complessivo per Euro 42.800,00 oltre ad una somma per differenze contributive pari ad Euro
210.827,00; di conseguenza, con dispositivo di condanna avente efficacia a far data dalla cessazione del rapporto di lavoro, condannare la al pag amento in favore del Sig. CP_1
della somma di Euro 201.827,00 per differenze previdenziali, da corrispondere Parte_1
CP_ all' e della somma pari ad Euro 42.800,00 a titolo di trattamento di fine rapporto da corrispondere in favore del Sig. con effetto a far data dalla cessazione del Parte_1
rapporto di lavoro.
- Il tutto, con vittoria di spese, competenze ed onorari.
CONCLUSIONI APPELATA: Preliminarmente in rito e in merito
- In sede di preliminare verifica ex artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., ex lege acclarare e dichiarare la inammissibilità dell'avverso appello:
- sia per mancata indicazione, nell'atto di appello, oltre che, puntualmente, delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, anche, in particolare, di pretese, specifiche violazioni della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, contenuto tutto dovuto ex art. 342 II co. C.P.C.;
- sia, ex art. 348-bis I co. c.p.c., perché non ha una ragionevole probabilità di essere accolto, con riguardo all'univoco, esaustivo stato dei fatti, atti/documenti, istruttoria e la sentenza di I grado, esaustivamente argomentata e motivata, in fatto ed in diritto;
per i motivi tutti, sopra illustrati
- Acclarare e dichiarare l'inammissibilità e/o la nullità già dell'avverso ricorso introduttivo in I grado, per carenza del petitum della domanda di allora parte ricorrente, quivi appellante, in relazione alla causa petendi;
Nel merito
2 per i motivi tutti, sopra ampiamente illustrati ed argomentati:
- Dichiarare che l'avverso atto di appello è comunque, nel complessivo e pieno merito (an), completamente infondato in fatto e in diritto, quindi in toto rigettarlo, in uno a tutte le domande (del ricorrente) in I grado, e in atto di appello con conferma della Sentenza n.9543/2021 emessa dal
Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma.
Fatto e diritto
1. ricorreva, in data 13 aprile 2021, al giudice del lavoro del Tribunale di Roma Parte_1
allegando quanto segue:
- aveva prestato la propria attività lavorativa come dipendente della sin dal 1° CP_1
maggio 1998 ed era stato formalmente assunto con contratto a tempo indeterminato dal 2 luglio
2001, con qualifica di livello III del CCNL del settore aziende tessili e, quindi, formalmente con mansioni di operaio specializzato;
- in realtà, aveva espletato per oltre 20 anni le mansioni altamente qualificate di agente di commercio ed aveva ricoperto nell'assetto della un ruolo fondamentale, facendosi CP_1
promotore e fautore di progetti di espansione aziendale di successo che avevano apportato un notevole contributo alla crescita dell'azienda;
- l'espletamento delle mansioni di agente di commercio aveva comportato che il ricorrente effettuasse ripetuti e continui di viaggi sia in Italia, in tutte le sedi di riferimento della CP_1
che all'estero, dove aveva contribuito all'apertura di punti vendita in Lettonia, in Olanda e a
[...]
Londra;
- tale attività aveva comportato un orario lavorativo ed un impegno di gran lunga più gravoso rispetto all'ordinario lavoro all'interno dell'azienda, essendo il ricorrente impegnato spesso anche nei fine settimana;
- il ricorrente, infatti, aveva prestato attività lavorativa con orario, di media, di 10 ore giornaliere ed aveva lavorato spesso anche nel fine settimana, sacrificando in tal modo un tempo prezioso che avrebbe potuto dedicare alla sua famiglia;
- come risultante dalle buste paga in atti e dai conteggi ivi allegati, aveva percepito formalmente una retribuzione media netta mensile di € 1.500,00, ma in realtà, proprio in ragione delle mansioni ben più gravose, impegnative e specializzate effettivamente espletate e delle ore mensili effettivamente lavorate, sin dall'inizio del rapporto lavorativo aveva ricevuto una retribuzione mensile complessiva media di circa € 2.700,00, di cui una cifra pari in media a circa € 1.200,00 gli era stata versata dall'azienda fuori busta ed in contanti, compresa tredicesima e quattordicesima;
3 - dal 31 ottobre 2020, unitamente ad altri lavoratori, versava in condizione di sospensione dell'attività lavorativa prodromica al licenziamento, stante la decisione dei vertici aziendali di procedere ad una riduzione drastica del personale in relazione ad un progetto di modernizzazione digitale;
- come risultante dai conteggi allegati al ricorso, il parziale pagamento dello stipendio in contanti
(circa € 1.200,00) gli aveva prodotto un danno previdenziale per mancato versamento dei contributi nella misura di € 201.827,00, inoltre aveva determinato un t.f.r. inferiore rispetto al complesso maturato pari a € 42.800,00;
- in data 20 novembre2020, prima, e successivamente in data 17 febbraio 2021 aveva intimato alla l'immediato pagamento delle predette somme a titolo di spettanze residue di fine CP_1
rapporto; in alternativa, in virtù della propria esperienza e competenza ultraventennale nel ruolo di agente di commercio, aveva chiesto di essere reintegrato nella propria posizione lavorativa con contestuale regolarizzazione della stessa e corresponsione da parte della società convenuta degli stipendi mensili integrali spettanti a titolo di arretrati a far data dal 31 ottobre 2020 fino alla data del reintegro;
la società non aveva fornito nessun riscontro alle suddette richieste.
In diritto deduceva che la fattispecie dovesse essere inquadrata nell'ambito delle differenze contributive e di trattamento di fine rapporto spettanti in capo al ricorrente in relazione alle somme a titolo di retribuzione percepite fuori busta e non dichiarate dall'azienda né all'Agenzia delle CP_ entrate, né all' Pertanto, non poteva essere revocato in dubbio che tale condotta illecita avesse arrecato un notevole pregiudizio economico in capo al ricorrente, in termini di mancata percezione delle differenze contributive e delle differenze di t.f.r. maturate sulle somme percepite in contanti.
Concludeva, quindi, chiedendo:
“1) In via preliminare, effettuare il tentativo di conciliazione previsto dal rito;
2) In via principale, nel merito, accertare e dichiarare che, in ragione delle mansioni effettivamente svolte afferenti alla figura altamente specializzata di agente di commercio dell'organico della il Sig. ha percepito mensilmente, come da CP_1 Parte_1
conteggi ivi allegati, la somma di Euro 1100,00 fuori busta a titolo retributivo, maturando una somma da erogare a titolo di trattamento di fine rapporto complessivo per Euro 42.800,00 oltre ad una somma per differenze contributive pari ad Euro 210.827,00; di conseguenza, condannare la al pagamento in favore del Sig. della somma di Euro 201.827,00 CP_1 Parte_1
CP_ per differenze previdenziali ed un TFR nel complesso maturato pari ad Euro 42.800,00.
- Il tutto, con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
4 2. Si costituiva eccependo l'inammissibilità della domanda di omissione contributiva CP_1
per difetto di legittimazione passiva, l'intervenuta prescrizione quinquennale degli eventuali crediti di lavoro maturati dal ricorrente fino al 20 novembre 2015 - stante la stabilità reale del rapporto -,
l'infondatezza e genericità del ricorso avversario per il periodo di lavoro non regolarizzato dal maggio 1998 al giugno 2001 stante l'omessa indicazione degli elementi caratterizzanti la subordinazione e le modalità di svolgimento del presunto rapporto di lavoro, l'infondatezza della domanda di condanna al pagamento del t.f.r. perché il rapporto di lavoro era ancora in corso.
Evidenziava, poi, che il ricorrente, oltre a non aver depositato il CCNL di settore, nulla aveva detto circa il potere direttivo e/o disciplinare cui era presumibilmente sottoposto per tutta la durata del rapporto di lavoro subordinato, nulla aveva allegato circa i giorni di lavoro effettivamente prestati e l'orario giornalmente osservato (in pratica, a che ora iniziava a lavorare ed a che ora terminava la prestazione); nulla aveva dedotto circa il livello di inquadramento così come previsto dal CCNL di settore;
per ciò che concerneva le mansioni svolte aveva qualificato il rapporto di lavoro con la quale agente di commercio, quindi facendo riferimento ad un rapporto di lavoro CP_1
parasubordinato con un diverso e differente ente di previdenza.
Evidenziava che la carenza, nell'atto introduttivo, dei suddetti elementi non poteva che condurre il giudice alla conclusione che l'eventuale erogazione di somme di danaro fuori busta rientravano nell'ipotesi di una causa affectionis vel benevolentiae, o in alternativa nello svolgimento di mansioni superiori (tuttavia, in contrasto con i conteggi allegati al ricorso introduttivo elaborati sulla base del terzo livello di inquadramento e non di un livello superiore), od in ultimo nello svolgimento di un orario di lavoro prestato a titolo di straordinario e/o supplementare.
In relazione a tale ultima ipotesi rappresentava, però, che il CCNL prevedeva che, ai fini del calcolo del t.f.r., non incideva il presunto lavoro straordinario prestato: infatti, l'articolo 236 del
CCNL terziario commercio prevedeva che “ai sensi e per gli effetti del 20° comma dell'art. 2120 cod. civ., come modificato dalla legge 297/1982, sono escluse dalla quota annua della retribuzione utile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto le seguenti somme: i compensi per lavoro straordinario e per lavoro festivo”.
Tanto premesso concludeva per il rigetto del ricorso.
3. Istruito il processo con i documenti prodotti dalle parti, con la sentenza in oggetto il Tribunale di
Roma respingeva la domanda e condannava il ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Il Tribunale così motivava la decisione: <
1.La domanda di condanna della società resistente al pagamento del TFR.
5 Il ricorrente ha chiesto che la fosse condannata al pagamento in suo favore del CP_1
“TFR nel complesso maturato pari ad Euro 42.800,00”.
Va tuttavia evidenziato che il rapporto lavorativo in esame allo stato non risulta cessato.
Qualora il rapporto sia ancora in essere, il trattamento di fine rapporto non può formare oggetto di un'azione di condanna, non essendo ancora maturato e, quindi, esigibile.
Il lavoratore avrebbe potuto far valere il suo diritto al trattamento di fine rapporto solo attraverso un'azione di accertamento: l'azione di condanna è invece esperibile una volta che il rapporto sia cessato e si intenda ottenere la liquidazione di tale trattamento. In tal caso infatti “l'interesse ad agire, identificandosi…con il ricevimento di una somma di denaro in conseguenza di un inesatto adempimento, sorge al momento della cessazione del rapporto di lavoro, cui sono oggettivamente subordinate l'esistenza del diritto e la proposizione dell'azione” (v., tra le altre, Cass. Sez. L,
Sentenza n. 11778 del 12/07/2012 e Sez. L, Sentenza n. 2625 del 04/02/2010). Nella fattispecie, come rilevato, il lavoratore ha espressamente proposto una domanda di condanna della resistente;
la richiesta di accertamento delle modalità di svolgimento del lavoro e di pagamento della retribuzione è stata formulata solo quale presupposto necessario della domanda di condanna che, pertanto, non può essere accolta.
2.La domanda di condanna della società resistente al pagamento in suo favore di “differenze contributive”.
Il ricorrente ha chiesto inoltre che la fosse condannata al pagamento in suo favore CP_1 di “una somma per differenze contributive pari ad Euro 210.827,00”.
Al riguardo, va osservato che l'assicurazione sociale si fonda su due rapporti, tra loro autonomi: quello previdenziale, intercorrente fra il lavoratore e l'ente pubblico, e quello contributivo, che lega quest'ultimo al datore di lavoro. Vi è poi il sottostante rapporto tra lavoratore e datore di lavoro, che ha ad oggetto l'obbligo di costituire la provvista, ossia di pagare i contributi agli enti previdenziali.
Tale regime si ricava dalla previsione dell'art. 2115 c.c., che al primo comma delinea la distribuzione tra datore di lavoro e lavoratore dell'onere economico per la contribuzione alle istituzioni previdenziali e assistenziali ed al secondo comma precisa che il datore di lavoro è responsabile del versamento dei contributi, ossia assume la veste di debitore verso l'ente assicuratore, anche per la parte a carico del lavoratore, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali. Anche l'art. 19 della L. n. 218 del 1952 ("Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti"), prevede che "il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del lavoratore;
qualunque patto in contrario è nullo. Il contributo a carico del lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro
6 sulla retribuzione corrisposta al lavoratore stesso alla scadenza del periodo di paga cui il contributo si riferisce". Proprio in relazione alla scomposizione dei diversi rapporti, la Suprema
Corte ha da tempo affermato che la legittimazione ad agire si delinea differentemente in relazione alla questione oggetto del giudizio. In particolare, nel ribadire che "l'obbligazione contributiva nelle assicurazioni obbligatorie ha per soggetto attivo l'istituto assicuratore e per soggetto passivo il datore di lavoro, debitore di tali contributi nella loro interezza, mentre il lavoratore è unicamente il beneficiario della prestazione previdenziale e resta estraneo a tale rapporto obbligatorio", la Corte ha evidenziato che “…la legittimazione ad agire secondo la previsione dell'art. 81 c.p.c., è una condizione dell'azione che presuppone di norma l'astratta riferibilità del diritto sul piano normativo a colui che agisce, secondo lo schema regolatore del diritto ogg etto del giudizio. Dall'assenza di titolarità di diritti ed obblighi per coloro che restano al di fuori dei diversi rapporti sopra delineati (contributivo, previdenziale, di provvista) discende che la legittimazione ad agire in giudizio sussiste solo in relazione ai rapporti in cui ciascuno è parte;
sulle questioni che attengono agli altri rapporti si determina invece il difetto di legittimazione processuale (e salva la possibilità di intervenire ad adiuvandum), sia pure per ottenere pronunce di mero accertamento. … il rapporto contributivo si instaura solo tra il datore di lavoro e l'ente di previdenza o assistenza, anche per la parte di contributi che sono dovuti dal lavoratore… …”
(Cass. Sez. L, Sentenza n. 3491 del 14/02/2014; v. anche n. 4083 del 08/11/1976, n. 12842 del
27/12/1993, n. 6911 del 26/05/2000, n. 13936 del 25/9/2002, n. 26990 del 07/12/2005, n. 8888 del
14/04/2010).
E' stato quindi precisato che “… l'omissione della contribuzione produce un duplice pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, consistente, da un lato, dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile, e, dall'altro, dalla necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art.
13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Ne consegue che le situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore, nei confronti del datore di lavoro, consistono, una volta raggiunta
l'età pensionabile, nella perdita totale o parziale della pensione che dà luogo al danno risarcibile ex art. 2116 cod. civ., mentre, prima del raggiungimento dell'età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, nel danno da irregolarità contributiva, a fronte del quale il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art.
2116 cod. civ., ovvero di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso” (Cass. sent. del 7.2.2018 n. 2964, tra le altre).
7 Nella fattispecie, tuttavia, la parte ricorrente, nel lamentare l'omissione contributiva, ha chiesto che il datore di lavoro fosse condannato al diretto pagamento in suo favore dei contributi asseritamente non versati all' (“…condannare la Ferrone S.p.a. al pagamento in favore del CP_2
CP_ Sig. della somma di Euro 201.827,00 per differenze previdenziali ); sulla Parte_1
base dei principi esposti, dunque, appare carente la legittimazione ad agire in giudizio, non essendo il lavoratore parte del rapporto contributivo, sussistente esclusivamente tra il datore di lavoro e l'ente di previdenza o assistenza.
Nessuna domanda risarcitoria è stata peraltro effettuata dal ricorrente, che ha anzi esplicitamente prospettato la natura retributiva del credito preteso, includendolo tra le “spettanze di fine rapporto” (“…In sintesi, quindi, estrapolando i relativi dati dai conteggi ivi allegati, si evince che le somme rivendicabili dal ricorrente a titolo di spettanze di fine rapporto sono le seguenti:
Differenze previdenziali: Euro 201.827,00 TFR nel complesso maturato: Euro 42.800,00…” ).
Appare inoltre evidente come il ricorrente non si sia limitato ad effettuare una richiesta di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso, avendo espressamente formulato una domanda di condanna della resistente, alla quale quella di accertamento risulta finalizzata.
Pertanto, anche in tal caso la domanda, come formulata, non può essere accolta.>>.
4.Avverso tale decisione propone l'odierno appello l' sulla base dei seguenti motivi: Pt_1
a. Falsa interpretazione ed erronea applicazione delle norme di legge, in relazione agli articoli 113 e
115 c.p.c.; illogicità della motivazione.
Censura l'impugnata decisione evidenziando essere incontrovertibile, anche dal mero dato letterale delle conclusioni del ricorso di primo grado, che non ha avanzato un'azione di mera condanna del datore di lavoro al pagamento del trattamento di fine rapporto, bensì ha invece richiesto, in via prioritaria, l'accertamento dei presupposti di fatto che implicano il riconoscimento di un trattamento di fine rapporto in misura superiore.
Evidenzia, infatti, che la causa petendi è incentrata sull'accertamento della circostanza sostanziale per cui il ricorrente, pur essendo contrattualizzato dal 2 luglio 2001 con le mansioni di operaio specializzato, abbia in realtà esplicato sin dalla sua assunzione, avvenuta in data 1° maggio 1998, le mansioni effettive di agente di commercio, percependo una retribuzione complessiva di € 2.700,00, di cui € 1.200,00 fuori busta. Il thema decidendum della fattispecie, quindi, contrariamente a quanto dedotto dal giudice di prime cure, si sostanzia nel predetto accertamento che, infatti, è l'oggetto dei mezzi istruttori indicati ed in particolare dei capitoli di prova testimoniale richiesti. La successiva richiesta di condanna del datore di lavoro al pagamento del trattamento di fine rapporto nella
8 misura accertata si conforma, in un'ottica di economia processuale, quale conseguenza logica esplicita dell'azione principale di accertamento, ancorché il relativo pagamento non sia esigibile per l'intero nell'immediato ma solo alla cessazione del rapporto di lavoro.
b. Carenza di motivazione in ordine alla richiesta di integrazione del contraddittorio nei confronti
CP_ dell'
Censura la decisione deducendo che è incontrovertibile la sussistenza in capo al lavoratore dell'interesse ad agire, al fine di conseguire l'accertamento dell'ammontare dei contributi pensionistici di cui dovrebbe essere beneficiario in relazione alla retribuzione percepita per le mansioni effettivamente svolte.
Osserva che i recenti orientamenti giurisprudenziali, pur delineando nella figura dell'ente previdenziale il soggetto destinatario dell'obbligo di pagamento incombente sul datore di lavoro, evidenziano che il lavoratore è comunque il titolare dell'interesse sostanziale che l'onere previdenziale sia compiutamente assolto. Per tale ragione, anche in costanza di rapporto di lavoro, la domanda formulata dal lavoratore e diretta all'accertamento e alla quantificazione dell'obbligo previdenziale facente capo al datore non può essere dichiarata inammissibile, né tanto meno infondata, come invece pronunciato dal giudice a quo nella sentenza di primo grado.
Osserva che tale tipologia di domanda, invece, implica la sussistenza di un litisconsorzio necessario
CP_ tra il lavoratore, il datore di lavoro e l' ragion per cui, nel caso sia stato convenuto in giudizio solo il datore di lavoro, è necessaria e obbligatoria l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente previdenziale.
Conclude, quindi, come in epigrafe.
5.Si costituisce nel presente giudizio d'appello rappresentando, preliminarmente, che CP_1
il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti in causa si è risolto con licenziamento per giusta causa intimato dalla all' con decorrenza dal 4 febbraio 2022. CP_1 Pt_1
Allega che la società, successivamente alla risoluzione, ha provveduto a corrispondere al ricorrente,
a mezzo bonifico bancario, quanto dallo stesso maturato a titolo di t.f.r. e ratei (€ 29.609,30 di cui €
27.110,16 lordi a titolo di t.f.r.) per un importo netto di € 20.568,78.
In rito, pregiudizialmente, eccepisce l'inammissibilità del secondo motivo di gravame per mutatio libelli, avendo l'appellante inserito nelle conclusioni che le differenze previdenziali siano “da CP_ corrispondere all' .
Sempre in rito eccepisce l'inammissibilità dell'appello per la mancata indicazione delle parti del provvedimento oggetto dell'impugnazione, delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione
9 del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché delle specifiche violazioni della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Reitera le eccezioni di prescrizione ex articolo 2948 c.c. e di disconoscimento dei documenti E) e
H) prodotti da parte ricorrente, oltre che di mancato deposito del CCNL di settore.
Si riporta, poi, alle difese della memoria del primo grado.
Nello specifico, poi, sul primo motivo d'appello deduce che l' con il gravame, cerca di Pt_1
stravolgere le conclusioni rassegnate in primo grado, sicché anche in tal caso ricorrerebbe una mutatio libelli.
Sul secondo motivo ne ribadisce l'inammissibilità per la mutatio libelli.
Sulla quantificazione del t.f.r. ribadisce la non computabilità della retribuzione per il lavoro straordinario.
6. Nell'esame dei motivi d'appello si procede dal secondo che merita di essere respinto.
7.La domanda avanzata nel ricorso introduttivo dall' era la seguente: “In via principale, Pt_1
nel merito, accertare e dichiarare che, in ragione delle mansioni effettivamente svolte …, il Sig. ha percepito mensilmente, come da conteggi ivi allegati, la somma di Euro Parte_1
1100,00 fuori busta a titolo retributivo, maturando una somma da erogare a titolo di trattamento di fine rapporto complessivo per Euro 42.800,00 oltre ad una somma per differenze contributive pari ad Euro 210.827,00; di conseguenza, condannare la al pagamento in favore del Sig. CP_1
CP_ della somma di Euro 201.827,00 per differenze previdenziali ed un TFR nel Parte_1 complesso maturato pari ad Euro 42.800,00”.
Non c'è alcun dubbio, quindi, che la domanda fosse volta all'accertamento del superiore ammontare dei contributi maturati ed alla condanna al pagamento di tale importo in favore di parte ricorrente.
Peraltro, come richiamato nell'impugnata sentenza, l' nel ricorso introduttivo aveva Pt_1
<esplicitamente prospettato la natura retributiva del credito preteso, includendolo tra le
“spettanze di fine rapporto” (“…In sintesi, quindi, estrapolando i relativi dati dai conteggi ivi allegati, si evince che le somme rivendicabili dal ricorrente a titolo di spettanze di fine rapporto sono le seguenti: Differenze previdenziali: Euro 201.827,00 TFR nel complesso maturato: Euro
42.800,00…” )>>.
Merita, quindi, piena condivisione l'affermazione del giudice di prime cure che <Nella fattispecie, tuttavia, la parte ricorrente, nel lamentare l'omissione contributiva, ha chiesto che il datore di lavoro fosse condannato al diretto pagamento in suo favore dei contributi asseritamente non
10 versati all' (“…condannare la al pagamento in favore del Sig. CP_2 CP_1 [...]
CP_ della somma di Euro 201.827,00 per differenze previdenziali ); sulla base dei Pt_1
principi esposti, dunque, appare carente la legittimazione ad agire in giudizio, non essendo il lavoratore parte del rapporto contributivo, sussistente esclusivamente tra il datore di lavoro e
l'ente di previdenza o assistenza.>>.
All'udienza del 4 novembre 2021, dinanzi al Tribunale di Roma, la difesa dell'LI ha chiesto
<l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' in relazione alla domanda CP_2
contributiva>>, richiesta cui il giudice a quo, correttamente, non ha dato seguito perché la domanda avanzata non richiedeva che il contraddittorio fosse integrato: ciò per l'evidente ragione che non si trattava di una questione di necessaria partecipazione al giudizio dell'ente previdenziale, senza la quale la pronuncia sarebbe stata inutiliter data, bensì più semplicemente di un difetto di legittimazione ad agire rispetto ad una richiesta afferente al rapporto contributivo corrente tra il
CP_ datore di lavoro e l' rispetto al quale il lavoratore non è parte.
7.1. Nel presente grado l' per cercare di ovviare all'evidente difetto di legittimazione ad Pt_1
agire rispetto alla domanda proposta in primo grado, ha mutato le conclusioni chiedendo, al riguardo, la condanna della “ al pagamento in favore del Sig. della CP_1 Parte_1
CP_ somma di Euro 201.827,00 per differenze previdenziali, da corrispondere all' .
Anche l'odierna formulazione della domanda, con l'inciso che la somma dovuta a titolo di
CP_ differenze contributive sarebbe “da corrispondere all' , non sembra superare il difetto di legittimazione ad agire dell' che nella richiesta viene identificato, comunque, come il Pt_1
CP_ titolare del diritto a ricevere il pagamento della stessa, mentre l' appare come una sorta di mero destinatario del pagamento;
ciò contrariamente alla realtà per cui, invece, l'ente previdenziale è
l'unico titolare del diritto al credito contributivo.
Ma se così non fosse, e l'inciso stesse ad indicare invece che l'ente è l'effettivo titolare del diritto al pagamento della somma dovuta a titolo di contributi e, quindi, la condanna debba essere pronunciata in suo esclusivo favore, è evidente che ci si troverebbe dinanzi ad una domanda del tutto nuova rispetto a quella avanzata nel primo grado del giudizio, con conseguente inammissibilità della stessa per mutatio libelli.
CP_ Comunque, anche nella prima ipotesi interpretativa (che l' sia un mero destinatario del pagamento), ci si troverebbe dinanzi ad una inammissibile domanda nuova, perché in ogni caso vi sarebbe un mutamento del soggetto a favore del quale deve essere pronunciata la condanna, anche se non quale titolare del diritto ma quale adiectus solutionis causa.
11 L'inammissibilità della nuova domanda esclude, quindi, che si debba dare corso all'integrazione CP_ del contraddittorio nei confronti dell' come nuovamente richiesto da parte appellante nelle conclusioni dell'atto d'impugnazione.
7.2. Il secondo motivo d'appello deve, quindi, essere respinto.
8. Il primo motivo d'appello, invece, è parzialmente fondato.
8.1. Preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione della società appellata di inammissibilità del gravame per la mancata indicazione delle parti del provvedimento oggetto dell'impugnazione, delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado, nonché delle specifiche violazioni della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
La giurisprudenza di legittimità afferma che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l.
n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni a ddotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass., sez. un., 36481/2022; Cass.
13535/2018 che esclude anche che nell'appello debba essere contenuta la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata;
Cass., sez. un., 27199/2017).
L'appello dell' è disciplinato, ratione temporis, dalle norme di rito richiamate. Pt_1
Il primo motivo d'impugnazione, oggetto del presente esame, contiene sicuramente una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, ed affianca alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo giudice, per come sarà in seguito più specificamente evidenziato, ragion per cui lo stesso è sicuramente ammissibile.
8.2. Infondata è anche l'eccezione preliminare di intervenuta prescrizione perché – esclusa l'inammissibile domanda per il pagamento dei contributi – l'ulteriore domanda avanzata dall' attiene al t.f.r. il cui diritto matura alla cessazione del rapporto di lavoro che, come Pt_1
rilevato dal giudice di primo grado, non era ancora intervenuta alla data della pronuncia della sentenza impugnata e che è successivamente intervenuta solamente con il licenziamento per giusta causa intimato dalla con decorrenza dal 4 febbraio 2022. CP_1
12 Pertanto, è evidente che non possa essere maturata alcuna prescrizione rispetto ad un diritto che è venuto in essere solamente nel corso del processo.
8.3. Passando all'esame del merito, si osserva che il primo giudice ha affermato che “Qualora il rapporto sia ancora in essere, il trattamento di fine rapporto non può formare oggetto di un'azione di condanna, non essendo ancora maturato e, quindi, esigibile. Il lavoratore avrebbe potuto far valere il suo diritto al trattamento di fine rapporto solo attraverso un'azione di accertamento:
l'azione di condanna è invece esperibile una volta che il rapporto sia cessato e si intenda ottenere la liquidazione di tale trattamento. … Nella fattispecie, come rilevato, il lavoratore ha espressamente proposto una domanda di condanna della resistente;
la richiesta di accertamento delle modalità di svolgimento del lavoro e di pagamento della retribuzione è stata formulata solo quale presupposto necessario della domanda di condanna che, pertanto, non può essere accolta.”.
E' certamente corretta l'affermazione che il t.f.r. non possa formare oggetto di un'azione di condanna antecedentemente alla cessazione del rapporto di lavoro, non essendo ancora venuto in essere il relativo diritto, mentre in corso di rapporto il lavoratore possa proporre solo un'azione di accertamento qualora insorga una controversia sulla correttezza dell'ammontare accantonato del suddetto trattamento.
Non è, però, condivisibile la conclusione cui giunge il giudice a quo che l' abbia Pt_1
espressamente avanzato solo una domanda di condanna della società resistente al pagamento del t.f.r., mentre la richiesta di accertamento delle modalità di svolgimento del rapporto di lavoro e di pagamento della retribuzione sia stata formulata solo quale necessario presupposto della domanda di condanna.
Su tale punto le critiche di parte appellante colgono nel segno, risultando evidente, anche dalla stessa formulazione letterale delle conclusioni dell'atto introduttivo del giudizio, l'erroneità del ragionamento effettuato in sentenza che ha condotto al rigetto della domanda.
Con le conclusioni assunte nel ricorso introduttivo l' ha chiesto “In via principale, nel Pt_1
merito, accertare e dichiarare che, in ragione delle mansioni effettivamente svolte afferenti alla figura altamente specializzata di agente di commercio dell'organico della il Sig. CP_1
ha percepito mensilmente, come da conteggi ivi allegati, la somma di Euro Parte_1
1100,00 fuori busta a titolo retributivo, maturando una somma da erogare a titolo di trattamento di fine rapporto complessivo per Euro 42.800,00 oltre ad una somma per differenze contributive pari ad Euro 210.827,00; di conseguenza, condannare la al pagamento in favore del Sig. CP_1
CP_ della somma di Euro 201.827,00 per differenze previdenziali ed un TFR nel Parte_1 complesso maturato pari ad Euro 42.800,00.”.
13 Non c'è dubbio, quindi, che la prima pronuncia espressamente richiesta al Tribunale era l'accertamento e la dichiarazione di avere maturato una somma a titolo di t.f.r. pari a € 42.800,00, cui conseguiva la richiesta di condanna al pagamento di detta somma.
Ebbene, acclarata l'impossibilità di procedere alla condanna perché il rapporto di lavoro era ancora in corso, il giudice di primo grado non poteva, però, esimersi dall'accertare l'ammontare del t.f.r. maturato, perché quest'ultima era la domanda proposta dal ricorrente in via principale che aveva una propria autonomia e non costituiva, quindi, un mero accertamento incidentale rispetto alla conseguente richiesta di condanna.
Pertanto, almeno per quanto concerneva l'accertamento del maturato alla data della domanda – indicato dal ricorrente nell'importo di € 42.800,00 e giustificato dalla circostanza che dal CUD del
2020 risultava un maturato inferiore -, la richiesta era certamente ammissibile.
Inoltre, la circostanza che in data 4 febbraio 2022 il rapporto di lavoro tra le parti è cessato in virtù dell'intimato licenziamento, rende concreto ed attuale anche l'interesse ad agire dell' Pt_1
rispetto alla domanda di condanna al pagamento del trattamento di fine rapporto.
8.4. Infondata è anche l'eccezione della società relativa alla mancata produzione, da CP_1 parte del ricorrente, del CCNL: infatti, l' non chiede un superiore inquadramento o Pt_1
differenze retributive per lo svolgimento di lavoro straordinario, bensì l'accertamento che aveva iniziato a lavorare nel maggio del 1988 e che riceveva parte della somma mensilmente corrispostagli a titolo di stipendio “in nero”, con la conseguente rideterminazione del t.f.r. in relazione all'effettiva durata del rapporto di lavoro ed alla somma realmente percepita ogni mese, ivi compresa tredicesima e quattordicesima mensilità.
8.5. Sulla base di tali premesse il Collegio ha, quindi, provveduto ad assumere la prova testimoniale cui il Tribunale di Roma non aveva ritenuto di dare corso.
Gli assunti dell' sono stati confermati dalla prova testimoniale espletata. Pt_1
8.5.1. Riguardo alla data di assunzione, il testimone di parte ricorrente , che ha Testimone_1
lavorato per la dal 2004, ha dichiarato: <Conosco che è stato assunto dal 1998 CP_1
perché sono stato direttore commerciale della e per tale motivo ero a conoscenza CP_1
della circostanza. Se non ricordo male l'assunzione è stata formalizzata dopo 4/5 anni nel 2002 o
2003 con qualifica di terzo livello del CCNL del settore aziende tessili.>>.
L'altra testimone di parte ricorrente, che ha lavorato per la dal 1987 Testimone_2 CP_1 al 2019/2020, ha riferito di non ricordare la data precisa dell'assunzione dell' ma di poter Pt_1 confermare che quest'ultimo è stato assunto parecchi anni dopo di lei. La deposizione coincide con la ricostruzione di parte ricorrente che, infatti, afferma di essere stato assunto nel maggio 1998, cioè
14 undici anni dopo la testimone, circostanza che giustifica appieno l'affermazione di quest'ultima
<Posso confermare che l' è stato assunto dalla parecchi anni dopo di me>>. Pt_1 CP_1
I testimoni di parte resistente, invece, nulla hanno saputo riferire in merito.
In particolare, il testimone , dipendente di dal 2015, ha Testimone_3 CP_1 dichiarato di sapere che l' è stato assunto all'incirca nell'anno 2000 <per aver visto i Pt_1
documenti dell'amministrazione … in particolare vedendo le buste paga risalenti al periodo>>.
La deposizione, quindi, è priva di rilievo perché il testimone ha riferito su ciò che ha appreso dalla visione delle buste paga del periodo, circostanza ininfluente ai fini della decisione perché è evidente che, essendo stata la riferita assunzione dal 1998 non regolarizzata, è evidente che non esistevano buste paga dell'appellante relative al periodo 1998 – 2001.
L'altro testimone di parte resistente ha riferito di non sapere quando l' sia Tes_4 Pt_1
stato assunto dalla società appellata.
Dalla prova testimoniale espletata resta, quindi, accertata l'avvenuta assunzione dell' da Pt_1 parte della nell'anno 1998. CP_1
8.5.2. Sulla circostanza dell'avvenuto pagamento “in nero” di parte dello stipendio, fondamentale è la deposizione della testimone di parte ricorrente Quest'ultima, sentita sul capitolo Testimone_2
9 delle conclusioni istruttorie del ricorso introduttivo, ha dichiarato: <è vero 1.200 euro venivano pagati mensilmente all' fuori busta paga in contanti. Ero io che provvedevo mensilmente a Pt_1 tale pagamento perché così mi aveva detto lo zio dell' legale Parte_2
rappresentante della ADR: io nel negozio svolgevo l'attività di cassiera. ADR: io CP_1 prendevo il denaro dalla cassa e lo versavo all' tutti i mesi compresa tredicesima e Pt_1
quattordicesima. Preciso che non ricordo la cifra esatta comunque si aggirava intorno ai 1.000 euro.>>.
Non vi è alcun motivo per dubitare della veridicità della deposizione della che era colei che, Tes_2
per disposizione diretta del legale rappresentante della provvedeva mensilmente al CP_1 pagamento del “fuori busta”, anche per la tredicesima e quattordicesima mensilità.
La circostanza riferita dalla testimone trova riscontro anche nella deposizione del testimone Tes_2
che, al riguardo, ha riferito: <Faccio presente che l' aveva pattuito una Tes_1 Pt_1
retribuzione di circa E 2700,00 che poi il per risparmiare sui contributi, gli pagava CP_1 quanto a € 1500,00 in busta paga e quanto a € 1200,00 “in nero”, per 14 mensilità A.D.R.: conosco la circostanza perché partecipavo alle riunioni relative alle analisi dei costi dell'azienda in cui erano calcolati gli importi non ufficiali corrisposti. A.D.R.: L' era l'unico in azienda Pt_1 che aveva la quota fissa “in nero” come di conseguenza del patto di reddito intervenuto, vi era poi qualche altro dipendente dell'area “stile” che percepiva ugualmente dei “fuori busta”, per il resto
15 le somme “in nero” erano date agli altri dipendenti non regolarmente ma come retribuzione premiante.>>.
Nulla, invece, hanno saputo riferire in merito i testimoni di parte appellata che hanno entrambi dichiarato di non sapere se l' percepisse un “fuori busta”. Pt_1
Si deve escludere che l'attribuzione della parte di retribuzione “in nero” possa essere ascritta ad una causa affectionis vel benevolentiae, come dedotto dalla società appellata facendo riferimento alla circostanza che il legale rappresentante dell'epoca della , era lo zio CP_1 Parte_2 dell' Pt_1
All'esclusione della suddetta imputazione si giunge immediatamente sulla base del rilievo che la quota “in nero” era attribuita anche per la tredicesima e quattordicesima mensilità, circostanza che ricollega direttamente tale attribuzione ad una funzione tipicamente retributiva.
Peraltro, che tale fosse la funzione si evince anche dalla natura sinallagmatica di tale attribuzione stipendiale rispetto alle mansioni in concreto svolte dall' Pt_1
Dalle deposizioni testimoniali emerge che l'odierno appellante prestava attività lavorativa in un negozio all'ingrosso in cui, quindi, si recavano i commercianti per rifornirsi di merce. In tale negozio l' come gli altri dipendenti, provvedeva allo scarico della merce e ad Pt_1
accompagnare i commercianti che si recavano ad acquistare illustrando loro i prodotti esposti.
Il testimone , però, ha riferito che l' svolgeva anche ulteriori attività: <E' vero Tes_1 Pt_1 che l' svolgeva attività di ricerca di clienti, so che il prima che io entrassi a Pt_1 CP_1 lavorare in azienda lo mandava in giro a ricercare clienti, soprattutto all'estero considerata la sua conoscenza della lingua inglese. Quando io sono entrato in azienda nel 2004 come direttore commerciale l' ha continuato a svolgere per conto dell'Azienda queste attività in Pt_1
particolare mi coadiuvava nei rapporti con i clienti esteri e, quando venivano in azienda li seguiva.
Ricordo che spesso veniva mandato il sabato o la domenica a controllare se i clienti applicassero in linea con le direttive di o se vendessero capi di altre marche nel negozio franchising del CP_1
->. CP_1
L'attribuzione fissa di un “fuori busta”, quindi, rispondeva ad un patto stipendiale – come riferito sempre dal testimone – che trovava la propria ragion d'essere nelle particolari mansioni Tes_1 attribuite all' anche in virtù della sua conoscenza della lingua inglese, e come Pt_1
riconoscimento forfettario dell'attività lavorativa spesso prestata nei giorni di sabato e domenica, allorché l'appellante si recava, per conto della società, presso i negozi in franchising per CP_1
verificare che rispettassero le condizioni contrattualmente previste.
16 9. Accertata, quindi, la fondatezza dei presupposti di fatto del maggiore maturato del t.f.r. rivendicato dall' si osserva che i conteggi da quest'ultimo allegati non sono stati Pt_1
specificamente contestati dalla società se non per quanto concerne la data d'inizio CP_1 dell'attività lavorativa che, come sopra detto, è comunque risultata accertata dall'espletata istruttoria.
Dai conteggi di parte ricorrente risulta un t.f.r. di € 42.800,74, di cui già percepito € 8.263,31, quindi il residuo lordo da percepire ammonta a € 34.537,43.
A seguito dell'intimato licenziamento l' ha percepito a titolo di t.f.r. la somma lorda di € Pt_1
27.110,16, quindi il residuo t.f.r. ancora da percepire ammonta a € 7.427,27, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del licenziamento fino al saldo.
10. Il Tribunale di Roma ha condannato l' in virtù del principio della soccombenza, al Pt_1
rimborso delle spese di lite del primo grado di giudizio.
La parziale riforma della sentenza impone, quindi, a questa Corte di rivalutare l'onere complessivo delle spese di lite dei due gradi di giudizio in relazione all'esito della controversia, quale emergente dalla presente decisione.
Tenuto conto della reciproca soccombenza, sussistono i presupposti di cui all'articolo 92 c.p.c. per procedere all'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi del processo.
P.q.m.
In parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, confermata nel resto, accerta che l'appellante ha percepito mensilmente, dalla data di Parte_1
assunzione del 1° maggio 1998 fino al 31 ottobre 2020, la somma di € 1.200,00 a titolo retributivo, ivi comprese la tredicesima e quattordicesima mensilità, quale “fuori busta” e, per l'effetto, condanna la società appellata al pagamento della somma di € 7.427,27 per differenze CP_1
di t.f.r., oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data del 4 febbraio 2022, data del licenziamento, fino al saldo.
Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi del processo.
Così deciso all'udienza del 8 gennaio 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Stefano Scarafoni
17