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18 dicembre 1942
18 dicembre 1942
Art. 90.
Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:
1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
2) la data dell'anno di produzione della fotografia;
3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non e' considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.
Gli esemplari della fotografia devono portare le seguenti indicazioni:
1) il nome del fotografo, o, nel caso previsto nel primo capoverso dell'art. 88, della ditta da cui il fotografo dipende o del committente;
2) la data dell'anno di produzione della fotografia;
3) il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.
Qualora gli esemplari non portino le suddette indicazioni, la loro riproduzione non e' considerata abusiva e non sono dovuti i compensi indicati agli articoli 91 e 98, a meno che il fotografo non provi la malafede del riproduttore.
Commentari • 18
- 1. Posso usare foto prese da Instagram o altri social network?Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 27 aprile 2023 · 15.854675
[…] Cosa dice la legge sul diritto d'autore riguardo alle fotografie? La legge italiana sul diritto d'autore (n. 633/1941) stabilisce che il fotografo detiene il diritto esclusivo di riproduzione e diffusione delle proprie fotografie. L'articolo 90 della legge 633/1941 subordina la tutela alla presenza, sugli esemplari della fotografia, di alcune specifiche indicazioni, e cioè:- il nome del fotografo o, se applicabile, il nome della ditta dalla quale dipende;- la data dell'anno di produzione della fotografia;- il nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata.Le indicazioni possono essere anche in forma abbreviata, purché nomi e data siano identificabili. […]
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Giurisprudenza • 47
- 1. Trib. Milano, sentenza 18/07/2025, n. 5997Provvedimento: […] 90 e ss. l. a. L'attore, sul quale grava l'onere della prova nonostante la contumacia del convenuto, giusta quanto sopra rilevato, ha documentato che la fotografia in questione è stata pubblicata dallo stesso il 9.9.2018 sul sito https://sumfinity.com/photos/italy/milan/piazza-del-duomo/, munita dei requisiti di cui all'art. 90 della legge 633/1941 e, in particolar modo, con l'indicazione dell'autore. Nel caso di specie, infatti, era consentito ai terzi di acquistare una licenza per l'uso aziendale dell'immagine, esplicitamente protetta da copyright (All. C2).Leggi di più...
- procedimento europeo per controversie di modesta entità·
- art. 90 legge 633/1941·
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