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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 18/03/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Simona Scovotto, in esito alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 352 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018, vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Parte_1
Crusco ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Scalea (Cs) al Corso Mediterraneo
n. 373, come da procura in calce all'atto di citazione depositato in data 1.03.2018; attore
E
in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Milano alla via Controparte_1
Larga 8, partita iva , rappresentata e difesa dall'avv. Alessio Colistra ed P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Mario Pace, sito in Cetraro Marina (Cs) alla via Libertà, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il
19.12.2018; convenuta
Oggetto: azione di inadempimento contrattuale e risarcimento danni.
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato il 28.02.2018, ha evocato in giudizio la Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., al fine di ottenere la sua condanna al Controparte_1 risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento delle obbligazioni da essa assunte ex art. 1804 c.c.. Premesso di essere proprietario-possessore di un terreno (per la maggior parte coltivato a frutteto misto ed ortaggi) sito in Buonvicino, alla Contrada Celle, riportato nel catasto del medesimo Comune al foglio n. 14, particella n. 932, ed ubicato lungo la strada comunale Vignali-Celle, ha dedotto che, con contratto verbale, ha concesso una porzione di tale
1 fondo (ovvero quella posta tra le strade Vignali e Celle) in comodato d'uso gratuito alla società convenuta per il periodo da giugno 2012 ad ottobre 2013, affinché l'avesse occupata ed utilizzata per la lavorazione ed il deposito dei materiali impiegati per la realizzazione della condotta del gas metano lungo le suddette vie;
al momento dell'occupazione (vale a dire nel giugno 2012), sul confine est di tale lotto di terreno vi era un canale di scolo-irrigazione a scavo naturale, per una lunghezza di circa 18 metri, che si congiungeva con una canaletta realizzata in pietre naturali, lunga circa 16,50 metri, attraverso la quale l'acqua di irrigazione proveniente dalla bocchetta del
, posta a monte della stessa, veniva condotta in un'apposita vasca Controparte_2 di accumulo ed utilizzata per l'irrigazione del sottostante fondo agricolo;
inoltre, all'inizio del fosso di irrigazione, in corrispondenza dell'innesto con la strada comunale, vi era un tombino, posto trasversalmente alla strada comunale, destinato a raccogliere l'acqua piovana proveniente dalla medesima strada e quella proveniente dal canale di irrigazione e da un altro fosso di irrigazione posto a monte del primo;
al momento della consegna, lo stato di fatto del lotto di terreno concesso in comodato d'uso e tali opere ivi esistenti sono state evidenziate al responsabile dell'impresa comodataria, tale;
in forza di detto contratto di comodato, Persona_1
l'appezzamento di terreno in questione è stato utilizzato dalla società convenuta dal giugno 2012 all'ottobre 2013, la quale, in prima battuta, ha rimosso il terreno superficiale e, poi, vi ha accumulato il materiale di risulta proveniente dallo scavo della condotta del gas;
tuttavia, nel corso della rimozione del terreno superficiale eseguita dalla nel mese di giugno Controparte_1
2012, per esclusiva imprudenza degli addetti ai lavori, è stato rimosso il canale di scolo- irrigazione, distrutta la canaletta, otturato il tombino e rimosso un tubo di polietilene dell'acquedotto privato, di una lunghezza di circa 200 metri, posto lungo il confine della strada comunale ed utilizzato per portare l'acqua al fabbricato di proprietà dello stesso attore;
a seguito della distruzione della canaletta di raccolta delle acque e del conseguente mancato riempimento della vasca di accumulo, non ha potuto provvedere all'irrigazione del fondo agricolo, di sua proprietà, adiacente a quello concesso in comodato;
al momento della restituzione del fondo, avvenuta il 30.10.2013, la società convenuta non aveva ancora provveduto al rispristino delle opere danneggiate, come fatto notare, nella stessa data, al responsabile della medesima società, tale geom. , che aveva assicurato che tutto sarebbe stato ripristinato a breve;
Persona_2 tuttavia, dopo ripetute sollecitazioni, è stato solo rimosso il materiale di risulta accumulato sul fondo, mentre le opere rimosse e quelle danneggiate non sono state ripristinate e, per l'assenza di acqua di raccolta nella vasca, non è stato possibile irrigare e coltivare il terreno;
a causa dell'inadempimento contrattuale in cui è incorsa la società convenuta (non avendo la stessa adempiuto agli obblighi posti a suo carico ex art. 1804 c.c., ovvero a quelli di custodire e conservare la cosa ricevuta in comodato con la diligenza del buon padre di famiglia per mantenere intatta la sua integrità e consistenza), ha subito danni stimati, alla data del 10.07.2014, dal
2 consulente di parte nominato dallo stesso attore nei seguenti importi: euro 1.600,00 per il mancato raccolto di colture ortive dal giugno 2012 al 10.07.2014; euro 1.400,00 per lavori agronomici atti a rendere coltivabile il terreno occupato;
euro 3.500,00 per il ripristino del canale di irrigazione e della canaletta di raccolta;
euro 3.500,00 per il ripristino del tubo dell'acquedotto privato, incluso lo scavo, il rinterro e la sistemazione bituminosa della strada;
euro 1.000,00 per la pulizia della vasca di irrigazione, stante l'accumulo di terriccio proveniente dal terreno sovrastante a causa dell'interruzione del canale di scolo e della canaletta;
dunque, i danni stimati alla data del
10.07.2014 erano pari alla somma complessiva di euro 11.000,00. Pertanto, Parte_1 evocando in giudizio la società in persona del legale rappresentante p.t., ha Controparte_1 chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare che la convenuta ha utilizzato in comodato gratuito il terreno oggetto di causa per il periodo dal mese di giugno 2012 al mese di ottobre 2013; 2) accertare e dichiarare che la convenuta, nel periodo di utilizzazione del fondo, ha distrutto/danneggiato le opere indicate in citazione;
Per l'effetto, -condannare la
in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore Controparte_3 dell'attore, a titolo di risarcimento dei danni, per le voci specificate in narrativa, della somma di
€ 11.000,00, o somma maggiore o minore che darà quantizzata alla data di accesso del nominando ctu, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi di legge;
- riconoscere sulla somma che verrà liquidata il maggior danno da ritardato pagamento secondo
i criteri di cui alla Sent. S.U. n.1712/1995 della Suprema Corte di Cassazione;
-condannare la convenuta, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, delle spese ed onorari di avvocato secondo i parametri di cui al d.m. n.55/2014, oltre Spese Generali, CPA ed I.V.A. come per legge, con attribuzione ex art. 93 cpc al sottoscritto difensore che se ne dichiara antistatario”.
Con comparsa, depositata in data 19.12.2018, si è costituita in giudizio la società Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., la quale, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto e richiesto, ha rilevato la sua totale estraneità rispetto ai fatti di causa e ai presunti danni lamentati dall'attore, comunque non dimostrati, non essendo stata presente nel periodo indicato da quest'ultimo sui luoghi di causa con proprio personale e propri mezzi. Invero, ha rilevato l'inesistenza del contratto di comodato menzionato dall'attore e, comunque, la mancanza di rapporti intercorsi tra quest'ultimo e i legali rappresentanti della medesima società (gli unici soggetti legittimati ad impegnarla verso i terzi), nonché ha negato di aver occupato il terreno in questione, non avendolo mai ricevuto in consegna da per l'uso e le finalità da Parte_1 lui indicate, a nulla rilevando, in ogni caso, la perizia di parte prodotta in atti e le fotografie ad essa allegate, anche per carenza di una data certa;
dunque, ha escluso di aver eseguito nel periodo di tempo e sui luoghi ex adverso indicati qualsivoglia attività di scavo o altro (non avendo mai ricevuto in consegna dall'attore la porzione di terreno oggetto di causa), così come ha negato di aver occupato il medesimo fondo con materiale di risulta o altro, disconoscendo qualsivoglia
3 accordo verbale e/o scritto integrante gli estremi di un contratto di comodato intercorso con che, peraltro, non ha avanzato alcuna pretesa nei suoi confronti tanto nel periodo Parte_1 dell'asserita occupazione del terreno, quanto in quello successivo. Ha, quindi, rilevato il mancato assolvimento da parte dell'attore degli oneri probatori posti a suo carico ex art. 2697 c.c., nonché ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dello stesso attore rispetto ai presunti danni conseguiti alla rottura del canale di scolo di irrigazione, alla distruzione della canaletta, all'ostruzione del tombino ed alla rottura del tubo in polietilene, trattandosi, in ogni caso, di beni di proprietà di terzi (ovvero del e del ). Invero, posto che la società CP_4 Controparte_2 convenuta ha negato di aver eseguito i lavori indicati dall'attore (compresi quelli di rimozione del terreno superficiale) e di aver provveduto ad una presunta restituzione del fondo in data
30.10.2013, oltre che di aver dato incarichi a terzi per la rimozione del materiale di risulta (non avendo alcun rapporto giuridico con i soggetti menzionati dall'attore in grado di impegnarla con terzi), la medesima società ha, altresì, evidenziato che non ha, tra l'altro, fornito Parte_1 alcuna prova in ordine ai danni asseritamente subiti sia a titolo di danno emergente, che di lucro cessante, né ha dimostrato il nesso causale tra la condotta ad essa imputata e i presunti danni lamentati. Tanto, anche evidenziando, con riguardo ai presunti danni derivati dalla mancata coltivazione del fondo agricolo adiacente a quello asseritamente concesso in comodato, che, trattandosi di un terreno diverso da quello oggetto di tale rapporto contrattuale, la responsabilità invocata dall'attore sarebbe di natura extracontrattuale, con tutte le conseguenti implicazioni relative all'onere probatorio posto a carico della controparte. Pertanto, la società Controparte_1 ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare: Dichiarare il difetto di legittimazione attiva dell'attore rispetto alle pretese risarcitorie relative a beni appartenenti a terzi, per come indicate nel corpo dell'atto; - Nel merito: - Respingere integralmente, poiché infondata in fatto ed in diritto, la domanda giudiziale proposta dall'attore e la relativa pretesa risarcitoria, per tutte le ragioni sopra esposte;
- In tutti i casi condannare l'attore al pagamento delle spese processuali, oltre oneri di legge (i.v.a. e c.p.a.) ed il 15% del rimborso delle spese generali, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Nel corso del giudizio sono stati escussi i testi indicati dalle parti e, disattesa l'istanza con cui l'attore ha chiesto di disporre una consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata rinviata all'udienza del 12.03.2025 per la precisazione delle conclusioni e la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., poi sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Le parti, provvedendo a tale incombente, nel riportarsi a quanto dedotto nei rispettivi scritti difensivi, hanno insistito nell'accoglimento delle richieste ivi formulate.
Esaminati gli atti di causa, la domanda proposta da non è suscettibile di Parte_1 accoglimento.
4 Innanzitutto, deve osservarsi che la società convenuta ha contestato, relativamente ai fatti allegati dall'attore a fondamento della domanda proposta e ai danni da lui asseritamente subiti, la sussistenza sia di una propria titolarità passiva (stante la sua totale estraneità rispetto ai fatti di causa, non avendo mai concluso con alcun contratto di comodato d'uso gratuito Parte_1 riguardante il terreno interessato dai lavori oggetto di causa, né eseguito sul medesimo fondo alcuna opera, con proprio personale e propri mezzi, in quanto mai da essa occupato), sia della titolarità attiva dello stesso attore (sebbene impropriamente qualificata come legittimazione attiva), essendo le opere asseritamente danneggiate di proprietà di terzi (ovvero del e del CP_4
). E', infatti, pacifico che la difesa del convenuto, estrinsecantesi nella Controparte_2 deduzione della sua estraneità al rapporto giuridico dedotto in giudizio e/o dell'appartenenza a terzi dei beni di cui l'attore lamenta il danneggiamento, richiedendo il risarcimento dei relativi danni, si traduce nella proposizione di una questione non già di legittimazione ad causam, ma di difetto di una condizione dell'azione, che, consistendo nell'identificabilità del medesimo convenuto quale soggetto nei cui confronti la legge conferisce il diritto azionato e dell'attore quale soggetto cui la legge assegna il diritto azionato, è regolata dagli ordinari criteri sull'onere della prova dettati dall'art. 2697 c.c.. Di conseguenza, spetta all'attore dimostrare le circostanze relative all'individuazione nel convenuto del soggetto passivo di quel rapporto (anche quando la difesa di quest'ultimo non si limiti ad una contestazione generica della pretesa attorea, ma si concretizzi nella precisa indicazione del soggetto che si assume essere il vero titolare passivo dell'obbligazione), nonché lo stesso attore deve provare di essere titolare del diritto e del bene che assume leso e danneggiato, atteso che le suddette deduzioni difensive della parte evocata in giudizio non costituiscono eccezioni in senso stretto, con il connesso obbligo di fornire la prova delle relative circostanze, né esonerano la controparte dall'onere probatorio posto a suo carico a norma dell'art. 2697 c.c. (cfr. in proposito, ex plurimis, Cass. civ. sez. II dell'8.10.2013 n. 22902).
E', infatti, noto che la legittimazione ad agire ed a contraddire si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ed il convenuto assumano rispettivamente la veste di soggetto che ha il potere di chiedere la pronuncia giurisdizionale e di soggetto tenuto a subirla, sicché il giudice è chiamato ad effettuare una valutazione soltanto formale sull'ipotetica accoglibilità delle richieste avanzate in giudizio, verificando, da un lato, la coincidenza tra il soggetto che agisce in giudizio e quello che è affermato come titolare del diritto, e, dall'altro, nel contempo, la coincidenza tra il soggetto contro il quale l'azione è esercitata e chi nella domanda viene individuato come soggetto passivo della pretesa. La legitimatio ad causam attiene, infatti, al diritto d'azione, quale mero diritto potestativo ad ottenere dal giudice, in base alla sola allegazione di parte, una decisione di merito (favorevole o sfavorevole) e non già una sentenza favorevole. Essa, pertanto, si colloca su un piano totalmente diverso rispetto all'accertamento dell'appartenenza all'attore o al convenuto del diritto controverso poiché tale ultimo
5 accertamento, attenendo al merito della lite, riguarda l'effettiva titolarità, attiva o passiva, del rapporto sostanziale dedotto in giudizio ed investe i requisiti concreti di accoglibilità della domanda e, quindi, la sua fondatezza (cfr. in proposito Cass. civ. sez. I del 5.03.2012 n. 3404, nonché, in senso conforme, ex plurimis, Cass. civ. sez. III del 14.06.2006 n. 13756). Dunque, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio rappresenta un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il suo riconoscimento ad opera del convenuto o lo svolgimento da parte di quest'ultimo di difese incompatibili con la sua negazione. Infatti, il convenuto che si limita a contestare la titolarità, attiva o passiva, del rapporto giuridico sostanziale oggetto di causa svolge una mera difesa, non trattandosi né di un'eccezione (con cui il convenuto contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo del diritto invocato dalla controparte), né di un'eccezione in senso stretto (proponibile, a pena di decadenza, in sede di costituzione in giudizio nel rispetto del termine perentorio di cui all'art. 167, comma 2, c.p.c.). Sicché tale difesa può essere proposta dal convenuto in ogni fase del giudizio (compreso l'appello), così come la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile d'ufficio dal giudice, se emerge dagli atti di causa e dal compendio probatorio (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civ. sez. un. del 16.02.2016 n. 2951).
È, poi, pacifico che, in tema di inadempimento contrattuale, il creditore che agisce per ottenere la risoluzione del contratto, l'adempimento dell'altrui prestazione od il risarcimento dei danni subiti deve provare la fonte (negoziale o legale) del diritto azionato ed il relativo termine di scadenza
(se previsto), limitandosi alla mera allegazione dell'altrui inadempimento. A fronte di ciò, invece, il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa
(costituito dall'avvenuto adempimento) o, comunque, della sussistenza di circostanze, a lui non imputabili, che hanno impedito la corretta esecuzione della prestazione contrattuale (ovvero eventi oggettivi estranei alla sua volontà, imprevedibili ed inevitabili con l'uso dell'ordinaria diligenza). Parimenti, nell'ipotesi in cui è dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento (derivando lo stesso dalla violazione di doveri accessori, dalla mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o dalla difformità, quantitativa o qualitativa, dei beni ricevuti), grava sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento della propria prestazione contrattuale (cfr. in questo senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. un. del 30.10.2001 n.
13533).
Ebbene, l'attore non ha congruamente assolto gli oneri probatori posti a suo carico.
Infatti, in primo luogo, a fronte delle contestazioni mosse dalla società convenuta,
[...]
nulla ha provato in ordine all'effettiva stipula con tale società (e, quindi, con soggetti Parte_1 aventi il potere di rappresentarla e di assumere obbligazioni per suo conto, impegnandola nei confronti di terzi) del contratto di comodato d'uso verbale del terreno interessato dai lavori oggetto di causa, da cui sarebbe derivata la responsabilità contrattuale addebitatale, non avendo
6 adempiuto agli obblighi posti a suo carico ai sensi dell'art. 1804 c.c.. Invero, alcunché è stato dimostrato circa l'effettiva conclusione di un siffatto contratto, anche considerato quanto riferito dai testi escussi in corso di causa (i quali nulla hanno affermato al riguardo). Peraltro, a nulla rileva la deposizione del teste (escusso all'udienza del 7.07.2022) laddove ha Testimone_1 riferito, con riguardo alla concessione in uso in favore della società convenuta di una porzione del terreno attoreo in occasione dei lavori di realizzazione della condotta del gas, che Parte_1 avrebbe preso accordi con il “capo cantiere”, trattandosi, in ogni caso, di un soggetto privo di poteri di rappresentanza della medesima società (come da essa eccepito). Pertanto, a fronte della mancata della prova dell'effettiva esistenza di un contratto di comodato d'uso validamente concluso tra le parti (ovvero del titolo negoziale posto a base della domanda proposta), alcuna responsabilità ai sensi e per gli effetti dell'art. 1218 c.c. può certamente ascriversi alla CP_1
a nulla rilevando, in ogni caso, la tardiva costituzione in giudizio di tale società. Infatti,
[...] oltre a quanto già sopra rilevato, è pacifico che “poiché la sussistenza del potere rappresentativo in capo a chi ha speso il nome altrui è elemento costitutivo della pretesa che il terzo contraente intenda far valere in giudizio sulla base di detto negozio, non costituisce eccezione, e pertanto non ricade nelle preclusioni previste dagli artt. 167 e 345 cod. proc. civ., la deduzione della
inefficacia per lo pseudo rappresentato del contratto concluso dal falsus procurator;
ne consegue che, ove il difetto di rappresentanza risulti dagli atti, di esso il giudice deve tener conto anche in mancanza di specifica richiesta della parte interessata, alla quale, a maggior ragione, non è preclusa la possibilità di far valere la mancanza del potere rappresentativo come mera difesa”
(cfr. Cass. civ. sez. un. n. 11377 del 3.06.2015). Sicché, il difetto del potere rappresentativo, in mancanza di ratifica (come nel caso di specie), è rilevabile anche d'ufficio (cfr. in tal senso Cass. civ. sez. VI ord. n. 26871 del 13.09.2022, Cass. civ. sez. II n. 1751 del 24.01.2018 e Cass. civ. sez. un. n. 11377 del 3.06.2015).
Altresì, a fronte delle contestazioni mosse dalla società convenuta, l'attore nulla ha provato circa l'effettiva titolarità in capo allo stesso di tutti i beni che la medesima società avrebbe, a suo dire, danneggiato;
né, peraltro, alcunché ha provato circa la proprietà del terreno Parte_1 interessato dai lavori asseritamente eseguiti dalla società convenuta (oltre che di quello adiacente che sarebbe rimasto privo di irrigazione), a nulla valendo la produzione di una mera visura catastale.
Inoltre, è noto che, in caso di azione di risarcimento danni da inadempimento contrattuale, spetta a chi agisce in giudizio provare i danni effettivamente subiti e la loro riconducibilità, in via diretta ed immediata, alla condotta inadempiente imputata alla controparte. Ebbene, come evidenziato anche dalla società convenuta, alcuna congrua prova (e, prima ancora, specifica allegazione) è stata offerta dall'attore anche in ordine ai danni effettivamente patiti in conseguenza dei fatti di causa sia nell'an, che nel quantum. Invero, con riguardo ai danni subiti per la mancata
7 coltivazione del fondo agricolo adiacente a quello asseritamente concesso in comodato d'uso alla società convenuta (non essendo stato possibile irrigarlo) e per il rispristino dello stesso fondo (al fine di renderlo nuovamente coltivabile), le asserzioni attoree sono state generiche e lacunose, nulla precisando, tra l'altro, in ordine alle specifiche colture praticate e ai mancati guadagni effettivamente subiti. Parimenti, i testi escussi alcunché hanno specificamente riferito al riguardo, né alcun preciso riscontro documentale è stato offerto circa i danni patiti in termini sia di danno emergente, che di lucro cessante. Così come, a nulla rileva la consulenza tecnica di parte prodotta
(in ogni caso, contestata dalla società convenuta). Tale consulenza, infatti, come noto, non ha alcun rilievo probatorio, trattandosi di una mera allegazione difensiva (cfr. al riguardo, tra le altre,
Cass. civ. sez. I del 6.08.2015 n. 16552, secondo cui “la consulenza tecnica di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, posto che il contenuto tecnico del documento non vale ad alterarne la natura, che resta quella di atto difensivo, e non può, quindi, essere oggetto di consulenza tecnica d'ufficio”) e, comunque, in tale elaborato peritale sono quantificati presunti danni subiti dall'attore (secondo quanto da lui dichiarato) senza, tra l'altro, alcuna specifica indicazione dei criteri di stima utilizzati e senza alcun riscontro documentale (stante, peraltro, l'allegazione di foto prive di data). Né, giova precisare, si sarebbe potuto sopperire a tali lacune con la consulenza tecnica d'ufficio chiesta dall'attore, in quanto evidentemente inammissibile perché di natura esplorativa (cfr. in proposito, ex plurimis, Cass. civ. sez. III del 24.05.2013 n. 12990, secondo cui “La consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Il suddetto mezzo di indagine non può pertanto essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e può essere quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”).
Inoltre, nessuno dei testi escussi indicati da parte attrice ha dichiarato di aver personalmente visto operai della danneggiare le opere oggetto di causa, essendosi limitati a riferire Controparte_1 circostanze presunte o apprese dallo stesso attore, così rendendo deposizioni de relato actoris prive di valore probatorio, anche perché non corroborate da altre circostanze estrinseche o risultanze probatorie (cfr. in proposito, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del 3.04.2007 n. 8358).
Quindi, non vi è, altresì, prova del nesso di causalità tra la condotta asseritamente tenuta dalla società convenuta (sulla base, comunque, di un titolo contrattuale del tutto indimostrato) e i danni che l'attore avrebbe subito;
lacuna ancor più rilevante se si considera che, contrariamente a quanto dedotto da nell'atto introduttivo del giudizio (laddove ha asserito che gli operai Parte_1 della avrebbero causato i danni per cui è causa durante le operazioni di rimozione Controparte_1 del terreno superficiale eseguite nel mese di giugno del 2012), i testimoni indicati dallo stesso
8 attore hanno, invece, riferito che i presunti danneggiamenti in questione sarebbero avvenuti alla fine dei lavori, ovvero durante la rimessione in ripristino del terreno con la rimozione del materiale di risulta precedentemente depositato avvenuta nel 2013, nei mesi di ottobre/novembre.
Ebbene, le gravi lacune assertive e probatorie evidenziate non possono che portare al rigetto della domanda proposta dall'attore (non avendo lo stesso compiutamente assolto gli oneri posti a suo carico), con esonero dalla delibazione delle ulteriori questioni dibattute tra le parti, da ritenersi assorbite.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sicché l'attore va condannato alla loro rifusione in favore della società convenuta (con distrazione ex art. 93 c.p.c.). Tali spese sono liquidate, come in dispositivo, secondo i valori medi di riferimento del vigente decreto ministeriale del 10 marzo
2014 n. 55 (come aggiornato dal d.m. n. 147/2022), con diminuzione del 30%, tenuto conto dell'attività difensiva prestata, del valore e della natura della controversia, nonché della complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 352/2018, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna alla rifusione, in favore della società in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rappresentante p.t., delle spese di lite, liquidate nella complessiva somma di euro 3.553,90 per onorari di difesa, oltre il rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, Cap ed Iva, come per legge, con attribuzione in favore dell'avvocato antistatario Alessio Colistra per dichiarato anticipo.
Paola, 18.03.2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Scovotto
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