TRIB
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/05/2025, n. 2161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2161 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3574/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Lorenzo Maria Dentici, Sergio Capasso e Giorgio Petta;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da verbale del 09/05/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 21 marzo 2023 ha impugnato l'ordinanza Parte_1 ingiunzione n. OI-001364674, chiedendone l'annullamento. A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha eccepito l'estinzione dell'obbligazione, in primo luogo, per l'intervenuto pagamento da parte del coobbligato solidale e, in secondo luogo, per l'intervenuta decadenza (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 29 aprile 2025 l' ha chiesto che venga CP_1
dichiarata la cessazione della materia, riconoscendo l'intervenuta estinzione dell'obbligazione da parte del debitore coobbligato (cfr. memoria).
1 All'udienza del 9 maggio 2025 parte ricorrente ha aderito alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, ma ha chiesto la condanna di controparte al rimborso delle spese di lite in ossequio al principio della cd. soccombenza virtuale;
l' CP_1 da parte sua, si è riportato al proprio atto introduttivo (cfr. verbale).
Ciò detto, la materia del contendere va senz'altro dichiarata cessata in ossequio alle convergenti richieste delle parti.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, invece, deve trovare applicazione la regola della cd. soccombenza virtuale.
Pertanto, il resistente va condannato al pagamento delle spese giudiziali liquidate come in dispositivo tenendo in considerazione il contegno processuale del soccombente (il quale, infatti, ha immediatamente riconosciuto la fondatezza dell'opposizione). Dette spese vanno distratte in favore dei procuratori di parte ricorrente, visto che essi hanno dichiarato ai sensi dell'art. 93 c.p.c. di non aver percepito alcun compenso dal proprio assistito.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti,
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento in favore degli avv.ti Lorenzo Maria Dentici, Sergio CP_1
Capasso e Giorgio Petta, nella qualità di procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. di delle spese di lite di quest'ultimo, che si liquidano in € 1.500,00 per Parte_1
compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 09/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 3574/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. , parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dagli avv.ti Lorenzo Maria Dentici, Sergio Capasso e Giorgio Petta;
- parte ricorrente -
e
(c.f. ), parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: rapporto di previdenza.
Conclusioni: come da verbale del 09/05/2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 21 marzo 2023 ha impugnato l'ordinanza Parte_1 ingiunzione n. OI-001364674, chiedendone l'annullamento. A sostegno dell'opposizione il ricorrente ha eccepito l'estinzione dell'obbligazione, in primo luogo, per l'intervenuto pagamento da parte del coobbligato solidale e, in secondo luogo, per l'intervenuta decadenza (cfr. ricorso per la compiuta disamina delle difese ivi articolate).
Con la memoria di costituzione depositata il 29 aprile 2025 l' ha chiesto che venga CP_1
dichiarata la cessazione della materia, riconoscendo l'intervenuta estinzione dell'obbligazione da parte del debitore coobbligato (cfr. memoria).
1 All'udienza del 9 maggio 2025 parte ricorrente ha aderito alla richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere, ma ha chiesto la condanna di controparte al rimborso delle spese di lite in ossequio al principio della cd. soccombenza virtuale;
l' CP_1 da parte sua, si è riportato al proprio atto introduttivo (cfr. verbale).
Ciò detto, la materia del contendere va senz'altro dichiarata cessata in ossequio alle convergenti richieste delle parti.
Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, invece, deve trovare applicazione la regola della cd. soccombenza virtuale.
Pertanto, il resistente va condannato al pagamento delle spese giudiziali liquidate come in dispositivo tenendo in considerazione il contegno processuale del soccombente (il quale, infatti, ha immediatamente riconosciuto la fondatezza dell'opposizione). Dette spese vanno distratte in favore dei procuratori di parte ricorrente, visto che essi hanno dichiarato ai sensi dell'art. 93 c.p.c. di non aver percepito alcun compenso dal proprio assistito.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti,
dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' al pagamento in favore degli avv.ti Lorenzo Maria Dentici, Sergio CP_1
Capasso e Giorgio Petta, nella qualità di procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. di delle spese di lite di quest'ultimo, che si liquidano in € 1.500,00 per Parte_1
compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso il 09/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
2