Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 14/02/2025, n. 36 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 36 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
VG 44/2025 SEPAR. SENZA FIGLI/ FIGLI MAGG.AUTOM.
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Barbara Cao Presidente relatore
Dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice
Dott.ssa Maria Paduano Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 03 gennaio 2025, da
1) Parte_1
nato/a Erba (CO) il 18/06/1979 cittadino/a: italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Francesco Pinzone
e
2) Parte_2
nato/a Cantù (CO) il 18/06/1972 cittadino/a: italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Francesco Pinzone
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario con regime patrimoniale di comunione dei beni in Inverigo (CO), in data 15.03.1998,
(anno 1998, atto n. 5, parte 2, serie A);
- nato il [...] Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 03/01/2025, hanno richiesto pronuncia di separazione e alle seguenti condizioni:
1. I ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
Le parti danno atto che la Signora ha lasciato l'abitazione coniugale sita in Lurago D'Erba, Pt_1
Vai Calpuno n. 3, condotta in locazione dal Sig. ed ha già provveduto ad asportare Parte_2
dalla stessa tutti i propri beni ed effetti personali.
2. La Ricorrente dà atto e si impegna a provvedere al completamento delle formalità per il cambio di residenza in tempi contenuti.
3. Il figlio maggiorenne economicamente totalmente autosufficiente, finché vorrà Persona_1 potrà continuare a risiedere presso l'appartamento condotto in locazione dal padre.
4. I ricorrenti, essendo entrambi economicamente autosufficienti, reciprocamente rinunciano a qualsiasi assegno di mantenimento;
dichiarano inoltre di avere già definito, di comune accordo, i loro rapporti economico/finanziari e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi ragione, motivo e /o causa e/o titolo.
5. I coniugi infine danno atto di non possedere alcun bene mobile e/o immobile in comproprietà.
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di NOTE SCRITTE e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
E' stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto e non contrarie a norme imperative. La coppia non ha prole minore o maggiorenne economicamente non autonoma.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi
Parte_1
E
Parte_2
che hanno contratto matrimonio in data 15.03.1998, in Inverigo (CO) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Inverigo (CO)
(anno 1998, atto n. 5, parte 2, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti;
3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte.
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti;
5) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Inverigo (CO) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in COMO, il 14.2.2025.
Il Presidente relatore
dott.ssa Barbara Cao