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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 05/12/2024, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8232 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Debora Amarugi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ignazio Ballai, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 16/04/2011, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Uta, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 CP_1
atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I figli minori e saranno affidati congiuntamente ai genitori e Per_1 Per_2 riceveranno cura ed educazione da entrambi in maniera continuativa.
2) In conseguenza ciascuno dei genitori, durante il periodo di permanenza con i figli presso di sé adotterà le decisioni ordinarie legate alla vita quotidiana, senza interpellare l'altro, mentre i genitori adotteranno congiuntamente, previo accordo, le decisioni sulle questioni di maggiore interesse per i figli quali: la scelta o la variazione dell'istituto scolastico, la scelta del medico specialista e delle terapie necessarie per i figli, la scelta dell' indirizzo religioso, del trasferimento di residenza o dimora, dell'uso del computer o del cellulare e qualsiasi altra decisione destinata ad incidere durevolmente nella vita dei figli.
3) La casa familiare sita nel Comune di Uta via Stazione 138/A verrà assegnata alla Signora che in essa vivrà insieme ai figli e Parte_1 Per_1
Persona_3
La residenza dei figli minori coinciderà con quella materna, anche nel caso in cui la Sig.ra si trasferisca in altra abitazione previa comunicazione al Parte_1
Sig. CP_1
Pag. 2 di 5 4) I figli staranno insieme al padre due volte la settimana il martedì ed il giovedì quando il Sig. andrà a prenderli a scuola all'ora di pranzo;
il pomeriggio li CP_1 porterà in palestra o si assicurerà che vadano in palestra e poi li riporterà a scuola la mattina successiva e sarà la madre a riprenderli all'ora di pranzo.
Il fine settimana sarà alternato: il venerdì (che spetta alla Sig.ra sarà Parte_1 la stessa a prendere i figli a scuola ed a tenerli con sé fino al martedì successivo.
Il fine settimana (che spetterà al Sig. dopo aver trascorso come sempre il CP_1 giovedì con i figli, il padre li riporterà il venerdì a scuola e sarà la madre a tenerli con sé all'ora di pranzo per seguirli nelle consuete attività del venerdì organizzate a casa (terapia cognitivo-comportamentale e ripetizione per
) e poi al termine degli impegni dei ragazzi sarà la madre ad Per_1 accompagnarli dal padre nella casa dei nonni paterni, affinché i figli possano trascorrere con il genitore il fine settimana.
Sarà il padre il lunedì mattina ad accompagnare i ragazzi a scuola.
Naturalmente nei periodi in cui il Sig. deve assentarsi per più giorni per CP_1 lavoro tali modalità di incontro non potranno essere osservate.
5) Il Signor verserà alla Signora ogni mese la CP_1 Parte_1 somma di €. 300,00 (euro trecento/00) di cui €. 100,00 (euro cento/00) a titolo di contributo nel mantenimento della stessa ed €. 200,00 (euro duecento/00 - €.
100,00 per ciascuno dei figli) a titolo di contributo nel mantenimento dei figli e Per_1 Per_2
Il contributo di €. 300,00 mensili sarà versato sul conto corrente postale intestato alla Sig.ra IBAN [...] Parte_1 entro il giorno 27 di ogni mese.
La somma di €. 300,00 mensile, sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT di rivalutazione del costo della vita a partire dall'anno successivo al deposito delle note scritte in sostituzione della prima udienza.
6) Le spese relative ai figli extra assegno mensile saranno ripartite a metà tra i genitori secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 qui di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
Pag. 3 di 5 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boyscout); e) babysitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7) I contributi della legge 20/97 continueranno ad essere gestiti dalla Signora
Parte_1
8) I libretti postali sui quali vengono accreditati le indennità di accompagnamento spettanti a e , con i relativi bancomat, verranno consegnati Per_2 Per_1 alla Signora Parte_1
9) I rimborsi della legge n. 162/98 continueranno ad essere accreditati sul conto corrente Unicredit n. 401085712 cointestato ai coniugi.
Pag. 4 di 5 10) I genitori si occuperanno di comune accordo della gestione degli adempimenti burocratici necessari per ottenere i rimborsi dal Comune di Uta della legge
162/98 e di ogni altro incombente.
Per concorde volontà delle parti la gestione dei contributi della legge n. 20/97, e delle indennità di accompagnamento erogate ai figli viene attribuita alla Signora
tuttavia il Sig. avrà diritto di esaminare Parte_1 CP_1
l'utilizzo delle somme fatte dalla madre e di interloquire sulla gestione di dette indennità.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 05/12/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8232 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Debora Amarugi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ignazio Ballai, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 16/04/2011, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Uta, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 CP_1
atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) I figli minori e saranno affidati congiuntamente ai genitori e Per_1 Per_2 riceveranno cura ed educazione da entrambi in maniera continuativa.
2) In conseguenza ciascuno dei genitori, durante il periodo di permanenza con i figli presso di sé adotterà le decisioni ordinarie legate alla vita quotidiana, senza interpellare l'altro, mentre i genitori adotteranno congiuntamente, previo accordo, le decisioni sulle questioni di maggiore interesse per i figli quali: la scelta o la variazione dell'istituto scolastico, la scelta del medico specialista e delle terapie necessarie per i figli, la scelta dell' indirizzo religioso, del trasferimento di residenza o dimora, dell'uso del computer o del cellulare e qualsiasi altra decisione destinata ad incidere durevolmente nella vita dei figli.
3) La casa familiare sita nel Comune di Uta via Stazione 138/A verrà assegnata alla Signora che in essa vivrà insieme ai figli e Parte_1 Per_1
Persona_3
La residenza dei figli minori coinciderà con quella materna, anche nel caso in cui la Sig.ra si trasferisca in altra abitazione previa comunicazione al Parte_1
Sig. CP_1
Pag. 2 di 5 4) I figli staranno insieme al padre due volte la settimana il martedì ed il giovedì quando il Sig. andrà a prenderli a scuola all'ora di pranzo;
il pomeriggio li CP_1 porterà in palestra o si assicurerà che vadano in palestra e poi li riporterà a scuola la mattina successiva e sarà la madre a riprenderli all'ora di pranzo.
Il fine settimana sarà alternato: il venerdì (che spetta alla Sig.ra sarà Parte_1 la stessa a prendere i figli a scuola ed a tenerli con sé fino al martedì successivo.
Il fine settimana (che spetterà al Sig. dopo aver trascorso come sempre il CP_1 giovedì con i figli, il padre li riporterà il venerdì a scuola e sarà la madre a tenerli con sé all'ora di pranzo per seguirli nelle consuete attività del venerdì organizzate a casa (terapia cognitivo-comportamentale e ripetizione per
) e poi al termine degli impegni dei ragazzi sarà la madre ad Per_1 accompagnarli dal padre nella casa dei nonni paterni, affinché i figli possano trascorrere con il genitore il fine settimana.
Sarà il padre il lunedì mattina ad accompagnare i ragazzi a scuola.
Naturalmente nei periodi in cui il Sig. deve assentarsi per più giorni per CP_1 lavoro tali modalità di incontro non potranno essere osservate.
5) Il Signor verserà alla Signora ogni mese la CP_1 Parte_1 somma di €. 300,00 (euro trecento/00) di cui €. 100,00 (euro cento/00) a titolo di contributo nel mantenimento della stessa ed €. 200,00 (euro duecento/00 - €.
100,00 per ciascuno dei figli) a titolo di contributo nel mantenimento dei figli e Per_1 Per_2
Il contributo di €. 300,00 mensili sarà versato sul conto corrente postale intestato alla Sig.ra IBAN [...] Parte_1 entro il giorno 27 di ogni mese.
La somma di €. 300,00 mensile, sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT di rivalutazione del costo della vita a partire dall'anno successivo al deposito delle note scritte in sostituzione della prima udienza.
6) Le spese relative ai figli extra assegno mensile saranno ripartite a metà tra i genitori secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 qui di seguito riportate:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario
Nazionale;
Pag. 3 di 5 - spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boyscout); e) babysitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
7) I contributi della legge 20/97 continueranno ad essere gestiti dalla Signora
Parte_1
8) I libretti postali sui quali vengono accreditati le indennità di accompagnamento spettanti a e , con i relativi bancomat, verranno consegnati Per_2 Per_1 alla Signora Parte_1
9) I rimborsi della legge n. 162/98 continueranno ad essere accreditati sul conto corrente Unicredit n. 401085712 cointestato ai coniugi.
Pag. 4 di 5 10) I genitori si occuperanno di comune accordo della gestione degli adempimenti burocratici necessari per ottenere i rimborsi dal Comune di Uta della legge
162/98 e di ogni altro incombente.
Per concorde volontà delle parti la gestione dei contributi della legge n. 20/97, e delle indennità di accompagnamento erogate ai figli viene attribuita alla Signora
tuttavia il Sig. avrà diritto di esaminare Parte_1 CP_1
l'utilizzo delle somme fatte dalla madre e di interloquire sulla gestione di dette indennità.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 05/12/2024.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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