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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/06/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1928/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1928/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MAURO ROSA,
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ROMANO ANTONIO e dell'avv. PRESTILEO CARMELO ( ) VIA CADUTI DI CEFALONIA 2 C.F._3
BOLOGNA,
APPELLATO
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n.
1082/2021; oggetto: impugnazione testamento.
pagina 1 di 23 Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 4 luglio 2024, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 06.06.2017, la RA Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna il fratello CP_1
allegando:
[...]
− che il 12.05.2015 era deceduta a Bologna la RA CP_2
madre delle parti, istituendo erede universale il convenuto con testamento olografo apparentemente riconducibile alla de cuius, pubblicato il 22.05.2015;
− che l'asse ereditario era costituito da conti correnti, partecipazioni societarie, beni mobili contenuti nell'ultima residenza, nonché da passività costituite da una lettera di patronage per l'importo di Euro
1.578.307,53 e da un debito nei confronti del figlio per CP_1
Euro 31.773,93 a titolo di anticipazione spese e pagamento tasse, come da inventario in atti;
− che il “sedicente” testamento olografo non appariva essere stato interamente redatto di pugno dalla RA e, quindi, l'attrice CP_2
“disconosceva” la scrittura, sia del testo, sia della sottoscrizione, sia della veridicità della data, contestandone l'autografia;
− che la de cuius era affetta da data antecedente a quella presunta di redazione del testamento da grave malattia che ne avrebbe inficiato la capacità di intendere e di volere;
− che, infatti, l'attrice aveva incardinato nel 2013 procedimento per la nomina di amministratore di sostegno nel corso del quale veniva espletata consulenza tecnica dalla quale emergeva che a carico della pagina 2 di 23 RA sussisteva uno stato mentale riconducibile a una CP_2
condizione di presbiofrenia e che, oltre al difetto intellettivo, coesistevano alterazione delle funzioni mnesiche, turbe della volontà, dell'attenzione e dell'orientamento nello spazio e nel tempo, pur dando l'anziana l'impressione fallace di conservazione della propria integrità intellettiva, a fronte di un deficit costante e di una capacità di giudizio superficiale;
− che con provvedimento del 09.07.2014 il giudice disponeva la misura dell'amministrazione di sostegno nominando AdS l'avv. Denise
Ventura;
− che l'attrice, avendo accettato l'eredità con beneficio di inventario, aveva interesse e legittimazione a promuovere azione di petizione di eredità e di riduzione e/o accertamento della natura simulatoria e fraudolenta di atti di disposizione compiuti dalla defunta;
− che, esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, la RA Pt_1
impugnava gli atti di disposizione del patrimonio in quanto annullabili per vizio del consenso, nonché con azione di riduzione, impugnando, altresì, il testamento per difetto dei requisiti di legge;
− che, in particolare, nel corso degli ultimi anni di vita della madre, il convenuto aveva agito per distrazione del patrimonio della de cuius, in favore di se stesso e in danno della sorella;
− che gli atti di disposizione inter vivos e mortis causa posti in essere dalla RA in qualità di titolare di quote di partecipazioni CP_2
societarie, erano tutti annullabili per difetto di autografia, vizio del consenso, incapacità e/o captazione;
− che il convenuto aveva approfittato del rapporto familiare e affettivo, nonché dell'età avanzata e della scemata capacità di giudizio e di intendere e di volere della madre;
pagina 3 di 23 − che tale condotta era stata agevolata dal fatto che le abitazioni di madre e figlio fossero contigue;
− che, come emerge dal verbale di inventario, le sostanze della RA erano consistenti e nel corso della sua esistenza si era sempre Pt_2
disinteressata della loro sorte post mortem;
− che risultava, quindi, sospetto che all'età di 86 anni si fosse determinata alla redazione di un testamento olografo, dovendosi, invece, presumere che fosse stata in tal senso “cooptata” dal figlio, approfittando delle sue condizioni;
− che la presunzione si era aggravava in quanto sempre negli ultimi anni erano state poste in essere operazioni societarie dubbie, all'evidente fine di depauperare il futuro asse ereditario;
− che, ai fini di accertare la capacità di testare, si rendeva opportuna una perizia grafologica per accertare autografia e autenticità della data del testamento, in quanto era probabile che l'atto di disposizione fosse stato redatto quando la RA era sottoposta ad AdS con Pt_2
apposizione di data falsa anteriore;
− che la de cuius aveva mantenuto la carica di presidente della
[...]
sino al 29.06.2011, quando in sede assembleare aveva CP_3 dichiarato di non volersi ricandidare a causa dell'età (allora 87 anni);
− che, nonostante la perdita della carica, la RA conservava Pt_2
ingenti partecipazioni societarie;
− che, a partire dal 2010, il patrimonio mobiliare della de cuius subiva un progressivo decremento a causa di operazioni sospette;
− che, in particolare, con riguardo alla la RA Controparte_3
risultava titolare di partecipazione del 35,37% per un valore Pt_2
nominale di Euro 1.697.784,00;
pagina 4 di 23 − che l'assemblea straordinaria deliberava il 24.12.2012, alla sola presenza dell'amministratore unico OR Controparte_1
aumento di capitale da Euro 4.800.000,00 a Euro 5.333.400,00, mediante emissione di n. 44.450 nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 12,00 ciascuna;
− che non vi era prova della comunicazione effettuata a favore della RA per l'esercizio del diritto di opzione e, comunque, le CP_2 condizioni della socia ne determinavano l'incapacità;
− che, infatti, il mancato esercizio di tale diritto aveva determinato la diminuzione della partecipazione dal 59% al 35,73%;
− che con ulteriore assemblea del 26.09.2014 veniva deliberato: il ripianamento della perdita di esercizio al 31.12.2023, la modifica della forma giuridica (da e la riduzione del capitale sociale;
Parte_3
− che tali circostanze riguardavano il periodo in cui gli interessi della RA avrebbero dovuto essere curati dall'AdS avv. Ventura;
CP_2
− che nell'anno 2014, senza coinvolgere l'AdS, il OR compiva Pt_1
azioni di notevole entità, quale la cessione alla Controparte_4
(società taiwanese) di quote di partecipazione nelle
[...]
controllate Giben Do Brasil e Giben America per un controvalore di
Euro 11.000.000,00;
− che nel corso dell'assemblea del 07.10.2014, il capitale sociale veniva ridoto da Euro 4.800.000,00 a Euro 100.000,00 per coprire la perdita residua relativa all'esercizio 2013, nonché quella maturata al
15.08.2014;
− che a seguito della riduzione del capitale, il valore nominale della quota della RA da Euro 1.697.784,00 era ridotto a Euro Pt_2
35.370,00;
pagina 5 di 23 − che in merito alla cessione delle partecipazioni, non veniva indicato il prezzo di cessione, ma solo le plusvalenze e le minusvalenze da essa derivanti;
− che la situazione bancaria della società era notevolmente migliorata
(Euro 1.500.000,00 in più ca.) ed erano stati pagati debiti nei confronti di fornitori per Euro 4.200.000,00, incrementando, però, i debiti verso l'erario e gli istituti previdenziali;
− che a fronte di un decremento di ricavi caratteristici di Euro
1.400.000,00, si riscontrava un aumento di altri non definiti ricavi per
Euro 1.800.000,00, con decremento nell'acquisto di materie prime per
Euro 2.000.000,00 e aumento di costi per servizi di Euro 1.600.000,00, mentre i crediti verso clienti erano quasi raddoppiati;
− che per poter trarre delle conclusioni sarebbe stato necessario disporre di: bilanci completi;
contratti di cessione con indicazione delle banche presso cui era avvenuto l'incasso; chiarimento sull'aumento dei debiti erariali;
dettaglio costi per servizi;
numero dei dipendenti con inquadramento e retribuzioni;
− che il 29.05.2015 il socio OR genero del Persona_1
convenuto, cedeva le proprie quote a quest'ultimo e nel medesimo atto si leggeva che veniva deliberata la clausola di non continuazione con liquidazione della quota della defunta agli eredi;
− che, quindi, il OR era diventato così unico socio della Pt_1 CP_3
;
[...]
− che la costituita nel 1980, era stata cancellata nel Controparte_5
2001 a seguito di fusione per incorporazione con la e la Controparte_6
RA ne era stata presidente sino alla fusione, con capitale Pt_2
sociale, al momento della fusione, di Lire 5.162.500.000;
pagina 6 di 23 − che la Immobiliare Volpe s.r.l., costituita nel 1951, gestiva il patrimonio immobiliare di famiglia, sito in Bologna, via dell'Angelo Custode n. 7, ed era amministrata dalla RA , moglie del Persona_2
convenuto;
− che la RA ne era stata titolare dell'intero capitale sociale CP_2
sino al 02.06.1999, quando aveva ceduto la quota di Lire 52.500.000 al figlio, di Lire 12.250.000 alla nuora, di Lire 24.500.000 alla nuora a titolo di nuda proprietà, con usufrutto a favore del figlio;
− che con atto del 20.09.2013, i coniugi conferivano Parte_4
mandato fiduciario ad amministrare la società prima alla Mia Fiduciaria
s.p.a. e poi alla società lussemburghese IN SA;
− che il patrimonio societario della Volpe era valutato in Euro
3.150.000,00;
− che all'atto della costituzione, il capitale sociale della IN, pari a
Euro 31.000,00, era suddiviso per 1/3 ciascuno tra il convenuto, la moglie e la RA CP_2
− che il 18.10.2013 veniva deliberato aumento di capitale sino a Euro
6.131.000,00, sottoscritto per Euro 1.500.000,00 dalla RA CP_2
mediante conferimento della piena proprietà dell'immobile sito in Santa
Margherita Ligure (Genova), sottratto, così, all'asse ereditario;
per Euro
4.600.000,00 mediante conferimento dell'intera partecipazione nella società Volpe e nella Rondine s.r.l., di cui, in particolare, Euro
1.450.000,00 sottoscritto dalla Mia Fiduciaria con conferimento della partecipazione nella Rondine s.r.l. (fiduciante RA , ed CP_2
Euro 3.150.000,00 sottoscritto dalla Mia Fiduciaria con conferimento della partecipazione nella Volpe s.r.l. (fiducianti coniugi Per_3
);
[...]
− che il 17.12.2013, la IN sottoscriveva polizza vita Dravya Life AF con premio unico di Euro 6.455.517,24, con beneficiari la RA
pagina 7 di 23 per il 52% e la de cuius per il 48%, di cui Euro 6.131.000,00 Per_2
versati da IN mediante le proprie quote, Euro 304.517.24 quali quote del fondo GO Global/Found of Funds ed Euro 20.000,00 con liquidità;
− che la Mia fiduciaria era socio unico della Scoiattolo s.r.l. e, quale fiduciaria della della Scoiattolo, in data 08.10.2013, aveva Pt_5
apportato le relative quote alla IN SA;
− che, inoltre, la Mia Fiduciaria, il 28.07.2014, aveva apportato le quote della Scoiattolo nella Cippango SA;
− che la Scoiattolo s.r.l., costituita il 20.06.2003, esercitava l'attività di gestione immobiliare e che, attraverso operazioni fiduciarie, nel 2003 la RA risultava essere titolare del 59% della partecipazione, CP_2
mentre per il 40,50% essa era del figlio , con un residuo CP_1
0,50% del OR;
Persona_4
− che, nel 2014, l'intera partecipazione veniva trasferita alla Mia
Fiduciaria;
− che attualmente l'intero capitale della Scoiattolo apparteneva alla
Cippango SA, costituita nel 2014 e amministrata dalla OR , Per_2
con patrimonio valutato in Euro 2.550.000,00 a fronte del contratto di leasing in corso con la ABF Leasing s.p.a. avente a oggetto diversi immobili in Comune di Pianoro (Bologna);
− che non era chiaro per conto di chi la Mia Fiduciaria avesse conferito la
Scoiattolo nella Cippango.
L'attrice concludeva chiedendo che fosse accertata e dichiarata la invalidità del testamento olografo della RA per difetto di forma o per CP_2
incapacità del testatore, con conseguente apertura della successione ab intestato e condanna del convenuto alla restituzione in favore della massa dei beni acquistati in virtù delle disposizioni testamentarie invalide;
inoltre, chiedeva che fosse accertata l'incapacità della RA “al momento CP_2
pagina 8 di 23 del compimento degli atti tutti di disposizione, sia a titolo oneroso che gratuito”, con conseguente annullamento degli stessi e devoluzione alla massa ereditaria.
Si costituiva il OR chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1
attoree e che fosse accertata la validità del testamento olografo della RA con conseguenti apertura della successione testamentaria, CP_2 determinazione della consistenza dell'asse ereditario, tenuto conto delle donazioni ricevute dagli eredi, e divisione del relictum nella misura determinata a fronte delle disposizioni testamentarie;
il convenuto deduceva, tra l'altro:
− che l'attrice aveva lavorato nell'azienda di famiglia fino al 1977, quando si separava dal marito a seguito di una relazione con un ex collega di lavoro, con il quale andava a convivere in un'abitazione in
Comune di Granarolo (Bologna) acquistata con mutuo bancario;
− che tra il 1979 e il 1980, la RA aveva ceduto, dietro Pt_1
corrispettivo, sia le sue partecipazioni nell'azienda di famiglia, sia la propria quota di un appartamento in Comune di Cortina d'Ampezzo
(Belluno);
− che nello stesso periodo, a causa di un incidente, subiva un ricovero nel reparto di psichiatria e seguiva un percorso terapeutico psicanalitico;
− che dopo le dimissioni, tornava ad abitare con i genitori, beneficiando di cospicue donazioni per il proprio mantenimento;
− che dal 1982 le veniva corrisposto un vitalizio mensile fisso dai propri familiari, i quali sostenevano anche le spese di mutuo e per gli arredi della casa di Granarolo, nobché quelle mediche;
− che nel 1984 la RA vendeva la casa di Granarolo, facendosi Pt_1
acquistare dai genitori un altro appartamento in Bologna, via Chiudare;
− che nel 1986 l'attrice beneficiava dell'eredità paterna, mentre le imposte di successione veniva corrisposte dalla madre;
pagina 9 di 23 − che nel 1987 la RA vendeva l'appartamento di Bologna e Pt_1
veniva riassunta nell'azienda di famiglia, percependo regolare stipendio;
− che nel 1991 l'attrice vendeva le proprie ulteriori quote di partecipazione, beneficiando, dal 2001, anche di una serie di donazioni da parte della madre, per complessivi Euro 320.374,00 fino al 2012;
− che dal 30.06.2012 i rapporti tra madre e figlia si interrompevano, anche perché la RA avanzava solo pretese economiche, tramite Pt_1
legali e il proprio psicanalista;
− che, complessivamente, l'attrice aveva percepito Euro 1.031.308,00 per partecipazioni societarie ed emolumenti, nonché Euro 726.660,00 per donazioni;
− che nel 2015, il convenuto depositava ricorso per nomina di amministratore di sostegno per la sorella;
− che il nominato CTU concludeva che la RA soffriva di un Pt_1
disturbo della personalità con prevalenti tratti paranoidi, individuando il problema principale nella difficoltà di gestire i rapporti economici con i familiari, difficoltà che poggiava le sue basi certamente anche su problemi psicopatologici;
− che ad avviso del convenuto non poteva escludersi che l'azione promossa nei suoi confronti fosse il frutto di tale condizione;
− che, oltre che calunniose nei confronti del convenuto, le affermazioni in ordine alla invalidità del testamento e alla captazione della volontà della de cuius erano infondate e non provate;
− che, anzi, la volontà di riservare alla figlia la sola quota di legittima era coerente con il rapporto instauratosi negli ultimi anni tra la RA
e la madre e con il fatto che l'attrice fosse stata beneficiaria di Pt_1
numerose donazioni, circostanza questa menzionata nel testamento;
pagina 10 di 23 − che l'onere della prova incombeva sull'attrice che neppure si era offerta di provare l'incapacità della testatrice, non potendosi desumere quest'ultima dall'età avanzata o dal fatto che, successivamente, fosse stata beneficiaria di AdS;
− che, in particolare, il testamento portava la data del 10.01.2010, mentre nel ricorso per AdS promosso dalla stessa RA si dava atto Pt_1
che la madre era affetta solo da alcuni mesi da una forma di disabilità neurologica, peggiorata negli ultimi tempi;
− che il tentativo di far retroagire al 2010 la condizione di disabilità era, quindi, fallito;
− che la stessa CTU nel procedimento per nomina di AdS dava atto che la RA presentava una condizione di “iniziale involuzione CP_2 senile”;
− che la capacità di intendere e di volere della RA sino al CP_2
2013 emergeva anche da ulteriori circostanze, come la partecipazione a pubblici eventi, lo svolgimento di attività di direzione d'impresa,
l'assunzione di decisioni rilevanti di natura patrimoniale (sospensione delle elargizioni nei confronti della figlia), viaggi di lavoro internazionali, rilascio di procura dinanzi a Notaio;
− che l'atto di citazione, con riguardo alle partecipazioni societarie, risultava criptico e confusionario, oltre che privo di qualsivoglia supporto documentale;
− che non era dato sapere a quali atti di disposizione della de cuius la parte attrice si riferisse ai fini della declaratoria di inefficacia;
− che, in ogni caso, con riguardo alle conclusioni assunte in tema di partecipazioni, il convenuto eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva “uti singulus”, l'inammissibilità della domanda in relazione a tutti gli atti di cui ai verbali assembleari perché non ritualmente pagina 11 di 23 impugnati, l'intervenuta prescrizione e/o decadenza in relazione a tutte le vicende societarie;
− che, con riguardo alla presunta omessa convocazione per l'assemblea del 24.12.2012, faceva fede l'atto pubblico del notaio rogante, rilevando, altresì, che la decisione di aumento del capitale non si era mai perfezionata;
− che la cessione degli asset della e la riduzione del capitale CP_3
sociale costituivano atti regolari in esecuzione di progetto di risanamento aziendale;
− che la RA il 02.06.1999, aveva ceduto la sua CP_2
partecipazione nella Immobiliare Volpe a titolo oneroso e la intera partecipazione era detenuta da IN SA;
− che l'intera partecipazione della Scoiattolo s.r.l. era detenuta dalla
Cippango SA;
− che la intera partecipazione della era Controparte_7
detenuta da IN SA;
− che la massa ereditaria era costituita dal relictum di cui al verbale di inventario in atti, maggiorata delle ingenti donazioni ricevute dalla RA di cui si chiedeva la collazione (somme per Euro Pt_1
598.980,00 da rivalutarsi e valore dei beni mobili e immobili che i genitori avevano acquistato in favore della figlia);
− che sulla massa gravavano debiti per complessivi Euro 27.002,74 corrispondenti alle somme anticipate del convenuto a favore della madre.
Concessi i termini previsti dall'art. 183, sesto comma, c.p.c., il Tribunale disponeva consulenza tecnica d'ufficio volta a ricostruire la massa ereditaria e a dividerla tra le parti.
pagina 12 di 23 Veniva, invece, respinta, anche in sede di reclamo, la richiesta di consulenza tecnica medico-legale e grafologica, volta ad accertare la capacità di intendere e di volere della testatrice, nonché l'autenticità del testamento.
Espletata la CTU, il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 1082 depositata il
23.04.2021, ribadiva che parte attrice non aveva allegato elementi sufficienti a sostegno della propria istanza di consulenza medico-legale e grafologica, pur essendo a suo carico l'onere della prova, non avendo la RA Pt_1
neppure chiesto l'acquisizione del testamento in originale e delle scritture di comparazione.
Inoltre, la capacità di intendere e di volere si desumeva dagli argomenti addotti dalla stessa attrice che, nel ricorso per nomina di AdS, aveva affermato che la disabilità/incapacità della RA risaliva ad alcuni mesi prima, Pt_2
mentre la CTU disposta nel suddetto procedimento aveva concluso, con il consenso dei consulenti di parte, che la beneficiaria presentava una condizione iniziale di involuzione senile.
Quindi, tre anni dopo la redazione dell'atto di ultime volontà, la de cuius si trovava in tale condizione di iniziale involuzione.
La domanda attorea di accertamento e dichiarazione di annullamento degli atti di disposizione a titolo oneroso e gratuito compiuti dalla RA era, Pt_2
peraltro, inammissibile non avendo l'attrice neppure indicato con precisione i singoli atti oggetto di impugnazione, né i motivi per cui il singolo atto sarebbe stato lesivo della quota di legittima spettante all'attrice; le successive allegazioni, peraltro anch'esse generiche, erano, comunque, tardive.
Peraltro, in sede di AdS, il rendiconto era stato approvato senza opposizione da parte della RA Pt_1
L'attrice non aveva adempiuto all'onere di allegare in maniera tempestiva e specifica quali fossero, secondo lei, i beni ricevuti dal fratello per donazione da parte della madre che avrebbero dovuto essere conferiti all'asse ereditario per la collazione.
pagina 13 di 23 Solo nella seconda memoria depositata ai sensi dell'art. 182, sesto comma,
c.p.c., la RA aveva menzionato, tardivamente, alcuni atti, risalenti Pt_1
al 2001, senza, tuttavia, dimostrare che si trattasse di donazioni
Quanto alle donazioni ricevute dall'attrice, il Tribunale riteneva che la RA
RA avesse inteso dispensare la figlia dalla collazione: in questo modo, le disposizioni testamentarie avrebbero prodotto l'effetto di riequilibrare il trattamento tra i due figli, effetto che sarebbe stato frustrato ove si procedesse alla collazione delle donazioni disposte in favore della figlia.
Quanto alla ricostruzione dell'asse ereditario da dividere, doveva farsi riferimento al verbale di inventario redatto dal notaio dott. il 04.01.2016, Per_5
i cui valori erano stati confermati dal CTU.
La consistenza dell'asse doveva essere limitata alle poste attive indicate nell'inventario, dovendosi, invece, escludere qualsiasi altra voce.
In particolare, il debito ereditario, quantificato in misura diversa in sede di inventario e dal convenuto, non era sufficientemente documentato.
Neppure era provata la passività costituita da lettera di patronage rilasciata dalla RA RA, in quanto tale lettera era stata prodotta tardivamente, nonostante fosse possibile per le parti procurarsela.
In ogni caso, quand'anche la produzione fosse stata ammissibile, doveva escludersi che tale lettera costituisse fideiussione, tant'è che, nonostante il fallimento nel 2018 della società “garantita” la banca non Controparte_3
aveva mai chiesto l'adempimento.
Infine, si controverteva sulla possibilità di considerare quale parte dell'attivo ereditario la partecipazione che la RA aveva avuto per un certo CP_2
periodo nella IN SA.
Esaminando i documenti, emergeva che il 07.12.2013 il capitale sociale della
IN, per Euro 6.131.000,00 era stato “conferito” quale premio per la polizza vita Dravya Life A.G., sottoscritta dalla in cui il Parte_6
pagina 14 di 23 OR figurava come assicurato, mentre beneficiari erano Controparte_1
le ORe (52%) e (48%). Persona_2 CP_2
Il Tribunale concludeva affermando che la partecipazione era definitivamente uscita dal patrimonio della de cuius, che ne aveva validamente disposto con atto tra vivi a titolo oneroso, cedendola quale premio assicurativo;
tale trasferimento non era qualificabile come donazione, in favore di alcuno, né, del resto, tale circostanza era stata allegata dalle parti.
Né erano disponibili le condizioni di polizza.
Conseguentemente, la premorienza di uno dei beneficiari, avrebbe determinato, al momento della morte dell'assicurato, il diritto degli eredi a ricevere il pagamento della somma di cui alla polizza corrispondente alla quota della RA RA.
All'asse ereditario andavano, poi, aggiunti i beni mobili, compresi i preziosi, nonché la quota del 59% della Cippango SA, da ripartirsi per 1/3 in favore dell'attrice e per 2/3 in favore del convenuto.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione ha proposto appello la RA Parte_1
riproponendo le medesime conclusioni formulate in primo grado, nonché articolando i seguenti motivi.
1. Il Tribunale ha errato nel respingere la richiesta di consulenza “grafo medico psichiatrica” formulata da parte attrice, omettendo di valutare elementi che, “per quanto presuntivi…sono tuttavia connotati certamente dalla gravità, precisione e concordanza”.
La stessa redazione del testamento in età avanzata è sospetta, mentre, sempre a titolo presuntivo, la vulnerabilità connessa a tale età induce a ritenere che il figlio sia riuscito in qualche modo a “cooptarne” la volontà.
pagina 15 di 23 Pure è indispensabile la perizia grafica, in quanto, anche alla luce della disposta amministrazione di sostegno, non è improbabile che il testamento sia stato redatto durante la misura di tutela, apponendo data falsa anteriore.
La richiesta di CTU è stata respinta perché ritenuta esplorativa e sulla pretesa mancata indicazione delle scritture di comparazione e degli elementi di divergenza tra la grafia della de cuius e quella rinvenibile nella scheda testamentaria.
Nel caso di specie, tuttavia, è evidente che l'accertamento dell'autenticità del testamento in tutte le sue componenti non possa prescindere dalla valutazione di un tecnico.
Inoltre, nel caso in esame, si configura un'ipotesi di consulenza c.d. percipiente, ossia di accertamento di fatti, essendo sufficiente, in tal caso, che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga necessarie specifiche competente tecniche per il suo accertamento.
2. Il Tribunale ha valutato erroneamente le risultanze della CTU contabile nella parte in cui è stato escluso che la IN SA rientrasse nell'asse ereditario, non avendo preso in considerazione l'evento morte della beneficiaria RA rispetto alla polizza vita Dravya CP_2
Life AG.
Nella polizza viene chiaramente affermato che, in caso di decesso dell'assicurato, la compagnia avrebbe corrisposto ai beneficiari designati o agli eredi un capitale assicurato parti al 101% del valore della polizza, ossia la somma di almeno Euro 6.520.072,41.
La quota del 48% di pertinenza della defunta RA deve, CP_2
quindi, essere assegnata agli eredi per un importo pari a Euro
3.129.634,74 e, di questa, Euro 1.043.211,59 alla RA Pt_1
pagina 16 di 23 La polizza in oggetto, considerato il tenore e la mancanza di altri documenti, deve essere considerata quale polizza vita “classica”, ossia con garanzia di rimborso del capitale.
La sentenza impugnata non prende in considerazione tale circostanza.
La CTU ha descritto in modo puntuale tutti i passaggi messi in atto per la costituzione della IN SA, formulando due ipotesi di valutazione del patrimonio ereditario: una che include la quota IN SA, l'altra che la esclude.
Tale ultima soluzione non può essere considerata, poiché o il conferimento della IN nella polizza costituisce donazione indiretta lesiva della quota di legittima, o la RA è subentrata di Pt_1
diritto nella polizza vita e, pertanto, deve esserne valorizzata la quota di spettanza.
In conclusione, la quota ereditaria complessiva attribuibile all'appellante non potrà essere inferiore a Euro 1.120.190,51, corrispondente al valore minimo della quota IN (Euro
533.333,33), sebbene la quota da considerare sia quella di Euro
1.630.068,77, corrispondente al valore di polizza (Euro 1.043.211,59).
3. La sentenza impugnata è, infine, errata perché il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. nei confronti del convenuto, posto che il comportamento processuale di controparte è stato improntato a malafede o, quanto meno, a colpa grave.
Si è costituito il OR eccependo la inammissibilità Controparte_1 dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
∞ ∞ ∞
Il primo motivo di impugnazione non può essere accolto.
pagina 17 di 23 La Corte condivide le conclusioni del primo giudice, con riguardo alla natura manifestamente esplorativa della consulenza “grafo medico psichiatrica”, in considerazione della assoluta assenza di elementi di prova, anche meramente presuntivi, allegati e/o dedotti a sostegno della pretesa incapacità di intendere e di volere della RA al momento della redazione del testamento, CP_2
nonché del presunto difetto di autografia o autenticità della data.
Si osserva che parte appellante, pur menzionando il passaggio motivazionale del Tribunale, non formula alcuna specifica censura in ordine alla parte della sentenza in cui si contesta all'attrice la mancata produzione di scritture di comparazione e la omessa acquisizione in giudizio dell'originale della scheda testamentaria.
Poiché l'onere della prova incombe, pacificamente, sulla parte che invochi la invalidità/inefficacia del testamento, con riguardo a tutte le contestazioni sollevate dalla RA nel caso in esame non solo manca qualsivoglia Pt_1
principio di prova, ma, addirittura, non è stato acquisito neppure l'atto da sottoporre, eventualmente, a indagine tecnica.
“La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo” (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 12307/2015; conff.: Cass. civ., sent. n. 109/2017; Cass. civ., ord. n. 18363/2018; Cass. civ., sent. n. 11659/2023).
“Il giudizio di verificazione di un testamento olografo deve necessariamente svolgersi con un esame grafico espletato sull'originale del documento per rinvenire gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione” (Cass. civ., ord. n. 711/2018; conf. Cass. civ., ord. n. 3603/2024).
“La parte che contesti la verità della data indicata in un testamento olografo, ex art. 602, comma 3, c.c., deve proporre domanda di accertamento negativo
pagina 18 di 23 di tale elemento essenziale ed è onerata dell'onere della relativa prova, anche laddove la difformità sia dovuta ad errore materiale del testatore, che non emerga da elementi intrinseci della scheda testamentaria” (Cass. civ., ord. n.
22197/2017).
Pur trattandosi, quindi, di questione che attiene profili tecnici specifici, la mancanza di elementi anche indiziari a sostegno della allegata falsità del testamento determina la natura meramente esplorativa della consulenza richiesta che, per l'effetto, non è ammissibile.
Anche sotto il profilo della capacità della testatrice, non sussistono i presupposti per accogliere l'istanza istruttoria di parte appellante, alla luce del fatto che, come correttamente motivato dal primo giudice, risulta che la condizione involutiva della RA RA si è verificata a ridosso della presentazione della domanda di nomina di amministratore di sostegno e, quindi, nel corso del 2013, come ammesso dalla stessa RA nel Pt_1
ricorso presentato dinanzi al giudice tutelare, ove si fa riferimento al fatto che le condizioni della beneficiaria erano peggiorate solo nel corso degli ultimi mesi, nonché nella consulenza tecnica (a seguito di visita eseguita il
07.04.2014), ove la consulente riferisce di una “condizione iniziale di involuzione senile”.
Da questi elementi, non solo non si può presumere che al momento della redazione del testamento (10.01.2010) la RA RA fosse incapace di intendere e di volere, ma, anzi, che la stessa fosse allora pienamente compos sui.
∞ ∞ ∞
Il secondo motivo di impugnazione presenta profili di inammissibilità ed è, in ogni caso, infondato.
Preliminarmente, si osserva che la RA sin dall'atto introduttivo Pt_1
del presente giudizio, ha agito perché sia accertata e dichiarata la invalidità del testamento olografo della RA per difetto di forma o per CP_2
pagina 19 di 23 incapacità del testatore, con conseguente apertura della successione ab intestato e condanna del fratello alla restituzione in favore della massa dei beni acquistati in virtù delle disposizioni testamentarie invalide;
inoltre, ha chiesto che sia accertata l'incapacità della RA “al momento del CP_2 compimento degli atti tutti di disposizione, sia a titolo oneroso che gratuito”, con conseguente annullamento degli stessi e devoluzione alla massa ereditaria.
Le domande proposte sono, quindi, tutte riconducibili alla invalidità del testamento, non essendo stata formulata alcuna “autonoma” domanda di declaratoria di inefficacia delle eventuali donazioni disposte in vita dalla de cuius, né alcuna domanda di riduzione.
Sotto questo profilo, quindi, qualsiasi pretesa, richiesta, istanza relativa alla rideterminazione e alla ripartizione dell'asse ereditario sarebbe inammissibile soprattutto se, come nel caso in esame, non riconducibile all'annullamento del testamento che, invece, è stato ritenuto pienamente valido ed efficace.
Fatta questa premessa, le considerazioni svolte da parte appellante con riguardo alla sorte, a fini successori, della polizza vita sottoscritta mediante conferimento della partecipazione nella società lussemburghese IN sono confuse, generiche e contraddittorie, oltre che manifestamente infondate.
Pur potendosi condividere, in difetto di altri elementi, la qualificazione della polizza di cui si controverte come “classica”, ossia con garanzia di restituzione del capitale investito, tale inquadramento è irrilevante ai fini della decisione e non produce le conseguenze che la RA chiede siano accertate da Pt_1
questa Corte.
In particolare, non comporta che all'asse ereditario possa essere acquisita “la quota di partecipazione” nella IN SA.
Nell'atto di appello, la RA correttamente afferma che il contratto Pt_1
di assicurazione sulla vita a favore di terzo non rientra nell'asse ereditario, acquisendo il beneficiario un diritto proprio fondato sulla promessa pagina 20 di 23 dell'assicuratore di versare una somma al verificarsi di un determinato evento
(morte dell'assicurato).
Nel caso in esame, l'assicurato è il OR sicché non si è Controparte_1
ancora prodotto l'effetto solutorio determinato ai sensi degli artt. 1919 e ss. c.c.
Pertanto, non è possibile ricomprendere nell'asse ereditario della beneficiaria RA il corrispettivo previsto dalla polizza per il caso morte CP_2 dell'assicurato, in quanto questi è ancora vivo.
Né si comprende come il conferimento della quota a titolo di sottoscrizione del premio assicurativo possa configurare una donazione (indiretta) e neppure viene allegato chi sarebbe il “donatario”.
Il Tribunale ha correttamente qualificato la sottoscrizione della polizza e il versamento del premio, concludendo che essi integrino atti di disposizione a titolo oneroso della partecipazione, a fronte della quale la disponente, RA
si è garantita la corresponsione del 48% della somma garantita CP_2
dall'assicuratore; in tale posizione subentrano gli eredi, quali beneficiari, senza, tuttavia, vantare allo stato alcun diritto di credito attuale, essendo ancora in corso il contratto assicurativo.
A conferma dell'infondatezza della richiesta di parte appellante, si osserva che, qualora nell'asse fosse inserito a suo favore l'importo di Euro 1.043.211,59 ovvero quello minimo di Euro 533.333,33, non è dato sapere chi e come dovrebbe effettuare il relativo pagamento, trattandosi di somme non disponibili.
Infine, se è vero che la polizza vita può integrare donazione indiretta mediante stipula di contratto a favore di terzo, in questo caso i terzi beneficiari sono la stessa RA RA e la RA , non il convenuto/appellato. Per_2
Ricordato che la RA non avrebbe, comunque, potuto chiedere la Pt_1
collazione, considerato che, ai sensi dell'art. 737 c.c., sono tenuti a conferire le donazioni solo i figli, i discendenti e il coniuge che concorrano effettivamente alla successione, circostanza esclusa per la RA nel caso in esame, Per_2
pagina 21 di 23 l'unico rimedio esperibile sarebbe stata, eventualmente, l'azione di riduzione da introdurre, però, nei confronti della stessa RA;
azione che non Per_2
è stata proposta.
Non essendo in alcun modo possibile ricondurre al OR Controparte_1
la eventuale donazione indiretta costituita dalla polizza, nessun effetto economico nei rapporti tra i due coeredi potrebbe prodursi a favore degli stessi inserendo nel compendio ereditario anche il valore dei premi assicurativi versati dalla defunta madre.
∞ ∞ ∞
Il terzo motivo di appello è manifestamente infondato.
Anche alla luce dell'esito del presente giudizio di appello, deve escludersi la sussistenza a carico del OR dei profili di malafede o di colpa grave Pt_1
dedotti dalla sorella e, quindi, non può pronunciarsi condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
∞ ∞ ∞
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore dell'appellato sulla base dei parametri medi previsti dal d.m. n. 147/2022, entrato in vigore il
23.10.2022, considerati il valore della causa e il corrispondente scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile di media complessità); con esclusione dei compensi per la fase di trattazione/istruttoria in quanto non svolta e applicazione dei parametri minimi con riguardo alla fase decisionale, considerata la ridotta attività svolta.
Sussistono, inoltre, i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pagina 22 di 23 II – condanna la RA alla refusione in favore del Parte_1
OR delle spese di lite che liquida in complessivi Euro Controparte_1
6.327,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
III – sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 3 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
I SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott.ssa Annarita Donofrio Consigliere avv. Andrea Di Gregorio Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1928/2021 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MAURO ROSA,
APPELLANTE contro
(C.F. ), Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ROMANO ANTONIO e dell'avv. PRESTILEO CARMELO ( ) VIA CADUTI DI CEFALONIA 2 C.F._3
BOLOGNA,
APPELLATO
IN PUNTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n.
1082/2021; oggetto: impugnazione testamento.
pagina 1 di 23 Assegnata a decisione all'udienza collegiale del 4 luglio 2024, celebrata in forma cartolare, mediante trattazione scritta, sulle seguenti
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 06.06.2017, la RA Parte_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bologna il fratello CP_1
allegando:
[...]
− che il 12.05.2015 era deceduta a Bologna la RA CP_2
madre delle parti, istituendo erede universale il convenuto con testamento olografo apparentemente riconducibile alla de cuius, pubblicato il 22.05.2015;
− che l'asse ereditario era costituito da conti correnti, partecipazioni societarie, beni mobili contenuti nell'ultima residenza, nonché da passività costituite da una lettera di patronage per l'importo di Euro
1.578.307,53 e da un debito nei confronti del figlio per CP_1
Euro 31.773,93 a titolo di anticipazione spese e pagamento tasse, come da inventario in atti;
− che il “sedicente” testamento olografo non appariva essere stato interamente redatto di pugno dalla RA e, quindi, l'attrice CP_2
“disconosceva” la scrittura, sia del testo, sia della sottoscrizione, sia della veridicità della data, contestandone l'autografia;
− che la de cuius era affetta da data antecedente a quella presunta di redazione del testamento da grave malattia che ne avrebbe inficiato la capacità di intendere e di volere;
− che, infatti, l'attrice aveva incardinato nel 2013 procedimento per la nomina di amministratore di sostegno nel corso del quale veniva espletata consulenza tecnica dalla quale emergeva che a carico della pagina 2 di 23 RA sussisteva uno stato mentale riconducibile a una CP_2
condizione di presbiofrenia e che, oltre al difetto intellettivo, coesistevano alterazione delle funzioni mnesiche, turbe della volontà, dell'attenzione e dell'orientamento nello spazio e nel tempo, pur dando l'anziana l'impressione fallace di conservazione della propria integrità intellettiva, a fronte di un deficit costante e di una capacità di giudizio superficiale;
− che con provvedimento del 09.07.2014 il giudice disponeva la misura dell'amministrazione di sostegno nominando AdS l'avv. Denise
Ventura;
− che l'attrice, avendo accettato l'eredità con beneficio di inventario, aveva interesse e legittimazione a promuovere azione di petizione di eredità e di riduzione e/o accertamento della natura simulatoria e fraudolenta di atti di disposizione compiuti dalla defunta;
− che, esperito il tentativo obbligatorio di mediazione, la RA Pt_1
impugnava gli atti di disposizione del patrimonio in quanto annullabili per vizio del consenso, nonché con azione di riduzione, impugnando, altresì, il testamento per difetto dei requisiti di legge;
− che, in particolare, nel corso degli ultimi anni di vita della madre, il convenuto aveva agito per distrazione del patrimonio della de cuius, in favore di se stesso e in danno della sorella;
− che gli atti di disposizione inter vivos e mortis causa posti in essere dalla RA in qualità di titolare di quote di partecipazioni CP_2
societarie, erano tutti annullabili per difetto di autografia, vizio del consenso, incapacità e/o captazione;
− che il convenuto aveva approfittato del rapporto familiare e affettivo, nonché dell'età avanzata e della scemata capacità di giudizio e di intendere e di volere della madre;
pagina 3 di 23 − che tale condotta era stata agevolata dal fatto che le abitazioni di madre e figlio fossero contigue;
− che, come emerge dal verbale di inventario, le sostanze della RA erano consistenti e nel corso della sua esistenza si era sempre Pt_2
disinteressata della loro sorte post mortem;
− che risultava, quindi, sospetto che all'età di 86 anni si fosse determinata alla redazione di un testamento olografo, dovendosi, invece, presumere che fosse stata in tal senso “cooptata” dal figlio, approfittando delle sue condizioni;
− che la presunzione si era aggravava in quanto sempre negli ultimi anni erano state poste in essere operazioni societarie dubbie, all'evidente fine di depauperare il futuro asse ereditario;
− che, ai fini di accertare la capacità di testare, si rendeva opportuna una perizia grafologica per accertare autografia e autenticità della data del testamento, in quanto era probabile che l'atto di disposizione fosse stato redatto quando la RA era sottoposta ad AdS con Pt_2
apposizione di data falsa anteriore;
− che la de cuius aveva mantenuto la carica di presidente della
[...]
sino al 29.06.2011, quando in sede assembleare aveva CP_3 dichiarato di non volersi ricandidare a causa dell'età (allora 87 anni);
− che, nonostante la perdita della carica, la RA conservava Pt_2
ingenti partecipazioni societarie;
− che, a partire dal 2010, il patrimonio mobiliare della de cuius subiva un progressivo decremento a causa di operazioni sospette;
− che, in particolare, con riguardo alla la RA Controparte_3
risultava titolare di partecipazione del 35,37% per un valore Pt_2
nominale di Euro 1.697.784,00;
pagina 4 di 23 − che l'assemblea straordinaria deliberava il 24.12.2012, alla sola presenza dell'amministratore unico OR Controparte_1
aumento di capitale da Euro 4.800.000,00 a Euro 5.333.400,00, mediante emissione di n. 44.450 nuove azioni ordinarie del valore nominale di Euro 12,00 ciascuna;
− che non vi era prova della comunicazione effettuata a favore della RA per l'esercizio del diritto di opzione e, comunque, le CP_2 condizioni della socia ne determinavano l'incapacità;
− che, infatti, il mancato esercizio di tale diritto aveva determinato la diminuzione della partecipazione dal 59% al 35,73%;
− che con ulteriore assemblea del 26.09.2014 veniva deliberato: il ripianamento della perdita di esercizio al 31.12.2023, la modifica della forma giuridica (da e la riduzione del capitale sociale;
Parte_3
− che tali circostanze riguardavano il periodo in cui gli interessi della RA avrebbero dovuto essere curati dall'AdS avv. Ventura;
CP_2
− che nell'anno 2014, senza coinvolgere l'AdS, il OR compiva Pt_1
azioni di notevole entità, quale la cessione alla Controparte_4
(società taiwanese) di quote di partecipazione nelle
[...]
controllate Giben Do Brasil e Giben America per un controvalore di
Euro 11.000.000,00;
− che nel corso dell'assemblea del 07.10.2014, il capitale sociale veniva ridoto da Euro 4.800.000,00 a Euro 100.000,00 per coprire la perdita residua relativa all'esercizio 2013, nonché quella maturata al
15.08.2014;
− che a seguito della riduzione del capitale, il valore nominale della quota della RA da Euro 1.697.784,00 era ridotto a Euro Pt_2
35.370,00;
pagina 5 di 23 − che in merito alla cessione delle partecipazioni, non veniva indicato il prezzo di cessione, ma solo le plusvalenze e le minusvalenze da essa derivanti;
− che la situazione bancaria della società era notevolmente migliorata
(Euro 1.500.000,00 in più ca.) ed erano stati pagati debiti nei confronti di fornitori per Euro 4.200.000,00, incrementando, però, i debiti verso l'erario e gli istituti previdenziali;
− che a fronte di un decremento di ricavi caratteristici di Euro
1.400.000,00, si riscontrava un aumento di altri non definiti ricavi per
Euro 1.800.000,00, con decremento nell'acquisto di materie prime per
Euro 2.000.000,00 e aumento di costi per servizi di Euro 1.600.000,00, mentre i crediti verso clienti erano quasi raddoppiati;
− che per poter trarre delle conclusioni sarebbe stato necessario disporre di: bilanci completi;
contratti di cessione con indicazione delle banche presso cui era avvenuto l'incasso; chiarimento sull'aumento dei debiti erariali;
dettaglio costi per servizi;
numero dei dipendenti con inquadramento e retribuzioni;
− che il 29.05.2015 il socio OR genero del Persona_1
convenuto, cedeva le proprie quote a quest'ultimo e nel medesimo atto si leggeva che veniva deliberata la clausola di non continuazione con liquidazione della quota della defunta agli eredi;
− che, quindi, il OR era diventato così unico socio della Pt_1 CP_3
;
[...]
− che la costituita nel 1980, era stata cancellata nel Controparte_5
2001 a seguito di fusione per incorporazione con la e la Controparte_6
RA ne era stata presidente sino alla fusione, con capitale Pt_2
sociale, al momento della fusione, di Lire 5.162.500.000;
pagina 6 di 23 − che la Immobiliare Volpe s.r.l., costituita nel 1951, gestiva il patrimonio immobiliare di famiglia, sito in Bologna, via dell'Angelo Custode n. 7, ed era amministrata dalla RA , moglie del Persona_2
convenuto;
− che la RA ne era stata titolare dell'intero capitale sociale CP_2
sino al 02.06.1999, quando aveva ceduto la quota di Lire 52.500.000 al figlio, di Lire 12.250.000 alla nuora, di Lire 24.500.000 alla nuora a titolo di nuda proprietà, con usufrutto a favore del figlio;
− che con atto del 20.09.2013, i coniugi conferivano Parte_4
mandato fiduciario ad amministrare la società prima alla Mia Fiduciaria
s.p.a. e poi alla società lussemburghese IN SA;
− che il patrimonio societario della Volpe era valutato in Euro
3.150.000,00;
− che all'atto della costituzione, il capitale sociale della IN, pari a
Euro 31.000,00, era suddiviso per 1/3 ciascuno tra il convenuto, la moglie e la RA CP_2
− che il 18.10.2013 veniva deliberato aumento di capitale sino a Euro
6.131.000,00, sottoscritto per Euro 1.500.000,00 dalla RA CP_2
mediante conferimento della piena proprietà dell'immobile sito in Santa
Margherita Ligure (Genova), sottratto, così, all'asse ereditario;
per Euro
4.600.000,00 mediante conferimento dell'intera partecipazione nella società Volpe e nella Rondine s.r.l., di cui, in particolare, Euro
1.450.000,00 sottoscritto dalla Mia Fiduciaria con conferimento della partecipazione nella Rondine s.r.l. (fiduciante RA , ed CP_2
Euro 3.150.000,00 sottoscritto dalla Mia Fiduciaria con conferimento della partecipazione nella Volpe s.r.l. (fiducianti coniugi Per_3
);
[...]
− che il 17.12.2013, la IN sottoscriveva polizza vita Dravya Life AF con premio unico di Euro 6.455.517,24, con beneficiari la RA
pagina 7 di 23 per il 52% e la de cuius per il 48%, di cui Euro 6.131.000,00 Per_2
versati da IN mediante le proprie quote, Euro 304.517.24 quali quote del fondo GO Global/Found of Funds ed Euro 20.000,00 con liquidità;
− che la Mia fiduciaria era socio unico della Scoiattolo s.r.l. e, quale fiduciaria della della Scoiattolo, in data 08.10.2013, aveva Pt_5
apportato le relative quote alla IN SA;
− che, inoltre, la Mia Fiduciaria, il 28.07.2014, aveva apportato le quote della Scoiattolo nella Cippango SA;
− che la Scoiattolo s.r.l., costituita il 20.06.2003, esercitava l'attività di gestione immobiliare e che, attraverso operazioni fiduciarie, nel 2003 la RA risultava essere titolare del 59% della partecipazione, CP_2
mentre per il 40,50% essa era del figlio , con un residuo CP_1
0,50% del OR;
Persona_4
− che, nel 2014, l'intera partecipazione veniva trasferita alla Mia
Fiduciaria;
− che attualmente l'intero capitale della Scoiattolo apparteneva alla
Cippango SA, costituita nel 2014 e amministrata dalla OR , Per_2
con patrimonio valutato in Euro 2.550.000,00 a fronte del contratto di leasing in corso con la ABF Leasing s.p.a. avente a oggetto diversi immobili in Comune di Pianoro (Bologna);
− che non era chiaro per conto di chi la Mia Fiduciaria avesse conferito la
Scoiattolo nella Cippango.
L'attrice concludeva chiedendo che fosse accertata e dichiarata la invalidità del testamento olografo della RA per difetto di forma o per CP_2
incapacità del testatore, con conseguente apertura della successione ab intestato e condanna del convenuto alla restituzione in favore della massa dei beni acquistati in virtù delle disposizioni testamentarie invalide;
inoltre, chiedeva che fosse accertata l'incapacità della RA “al momento CP_2
pagina 8 di 23 del compimento degli atti tutti di disposizione, sia a titolo oneroso che gratuito”, con conseguente annullamento degli stessi e devoluzione alla massa ereditaria.
Si costituiva il OR chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1
attoree e che fosse accertata la validità del testamento olografo della RA con conseguenti apertura della successione testamentaria, CP_2 determinazione della consistenza dell'asse ereditario, tenuto conto delle donazioni ricevute dagli eredi, e divisione del relictum nella misura determinata a fronte delle disposizioni testamentarie;
il convenuto deduceva, tra l'altro:
− che l'attrice aveva lavorato nell'azienda di famiglia fino al 1977, quando si separava dal marito a seguito di una relazione con un ex collega di lavoro, con il quale andava a convivere in un'abitazione in
Comune di Granarolo (Bologna) acquistata con mutuo bancario;
− che tra il 1979 e il 1980, la RA aveva ceduto, dietro Pt_1
corrispettivo, sia le sue partecipazioni nell'azienda di famiglia, sia la propria quota di un appartamento in Comune di Cortina d'Ampezzo
(Belluno);
− che nello stesso periodo, a causa di un incidente, subiva un ricovero nel reparto di psichiatria e seguiva un percorso terapeutico psicanalitico;
− che dopo le dimissioni, tornava ad abitare con i genitori, beneficiando di cospicue donazioni per il proprio mantenimento;
− che dal 1982 le veniva corrisposto un vitalizio mensile fisso dai propri familiari, i quali sostenevano anche le spese di mutuo e per gli arredi della casa di Granarolo, nobché quelle mediche;
− che nel 1984 la RA vendeva la casa di Granarolo, facendosi Pt_1
acquistare dai genitori un altro appartamento in Bologna, via Chiudare;
− che nel 1986 l'attrice beneficiava dell'eredità paterna, mentre le imposte di successione veniva corrisposte dalla madre;
pagina 9 di 23 − che nel 1987 la RA vendeva l'appartamento di Bologna e Pt_1
veniva riassunta nell'azienda di famiglia, percependo regolare stipendio;
− che nel 1991 l'attrice vendeva le proprie ulteriori quote di partecipazione, beneficiando, dal 2001, anche di una serie di donazioni da parte della madre, per complessivi Euro 320.374,00 fino al 2012;
− che dal 30.06.2012 i rapporti tra madre e figlia si interrompevano, anche perché la RA avanzava solo pretese economiche, tramite Pt_1
legali e il proprio psicanalista;
− che, complessivamente, l'attrice aveva percepito Euro 1.031.308,00 per partecipazioni societarie ed emolumenti, nonché Euro 726.660,00 per donazioni;
− che nel 2015, il convenuto depositava ricorso per nomina di amministratore di sostegno per la sorella;
− che il nominato CTU concludeva che la RA soffriva di un Pt_1
disturbo della personalità con prevalenti tratti paranoidi, individuando il problema principale nella difficoltà di gestire i rapporti economici con i familiari, difficoltà che poggiava le sue basi certamente anche su problemi psicopatologici;
− che ad avviso del convenuto non poteva escludersi che l'azione promossa nei suoi confronti fosse il frutto di tale condizione;
− che, oltre che calunniose nei confronti del convenuto, le affermazioni in ordine alla invalidità del testamento e alla captazione della volontà della de cuius erano infondate e non provate;
− che, anzi, la volontà di riservare alla figlia la sola quota di legittima era coerente con il rapporto instauratosi negli ultimi anni tra la RA
e la madre e con il fatto che l'attrice fosse stata beneficiaria di Pt_1
numerose donazioni, circostanza questa menzionata nel testamento;
pagina 10 di 23 − che l'onere della prova incombeva sull'attrice che neppure si era offerta di provare l'incapacità della testatrice, non potendosi desumere quest'ultima dall'età avanzata o dal fatto che, successivamente, fosse stata beneficiaria di AdS;
− che, in particolare, il testamento portava la data del 10.01.2010, mentre nel ricorso per AdS promosso dalla stessa RA si dava atto Pt_1
che la madre era affetta solo da alcuni mesi da una forma di disabilità neurologica, peggiorata negli ultimi tempi;
− che il tentativo di far retroagire al 2010 la condizione di disabilità era, quindi, fallito;
− che la stessa CTU nel procedimento per nomina di AdS dava atto che la RA presentava una condizione di “iniziale involuzione CP_2 senile”;
− che la capacità di intendere e di volere della RA sino al CP_2
2013 emergeva anche da ulteriori circostanze, come la partecipazione a pubblici eventi, lo svolgimento di attività di direzione d'impresa,
l'assunzione di decisioni rilevanti di natura patrimoniale (sospensione delle elargizioni nei confronti della figlia), viaggi di lavoro internazionali, rilascio di procura dinanzi a Notaio;
− che l'atto di citazione, con riguardo alle partecipazioni societarie, risultava criptico e confusionario, oltre che privo di qualsivoglia supporto documentale;
− che non era dato sapere a quali atti di disposizione della de cuius la parte attrice si riferisse ai fini della declaratoria di inefficacia;
− che, in ogni caso, con riguardo alle conclusioni assunte in tema di partecipazioni, il convenuto eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva “uti singulus”, l'inammissibilità della domanda in relazione a tutti gli atti di cui ai verbali assembleari perché non ritualmente pagina 11 di 23 impugnati, l'intervenuta prescrizione e/o decadenza in relazione a tutte le vicende societarie;
− che, con riguardo alla presunta omessa convocazione per l'assemblea del 24.12.2012, faceva fede l'atto pubblico del notaio rogante, rilevando, altresì, che la decisione di aumento del capitale non si era mai perfezionata;
− che la cessione degli asset della e la riduzione del capitale CP_3
sociale costituivano atti regolari in esecuzione di progetto di risanamento aziendale;
− che la RA il 02.06.1999, aveva ceduto la sua CP_2
partecipazione nella Immobiliare Volpe a titolo oneroso e la intera partecipazione era detenuta da IN SA;
− che l'intera partecipazione della Scoiattolo s.r.l. era detenuta dalla
Cippango SA;
− che la intera partecipazione della era Controparte_7
detenuta da IN SA;
− che la massa ereditaria era costituita dal relictum di cui al verbale di inventario in atti, maggiorata delle ingenti donazioni ricevute dalla RA di cui si chiedeva la collazione (somme per Euro Pt_1
598.980,00 da rivalutarsi e valore dei beni mobili e immobili che i genitori avevano acquistato in favore della figlia);
− che sulla massa gravavano debiti per complessivi Euro 27.002,74 corrispondenti alle somme anticipate del convenuto a favore della madre.
Concessi i termini previsti dall'art. 183, sesto comma, c.p.c., il Tribunale disponeva consulenza tecnica d'ufficio volta a ricostruire la massa ereditaria e a dividerla tra le parti.
pagina 12 di 23 Veniva, invece, respinta, anche in sede di reclamo, la richiesta di consulenza tecnica medico-legale e grafologica, volta ad accertare la capacità di intendere e di volere della testatrice, nonché l'autenticità del testamento.
Espletata la CTU, il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 1082 depositata il
23.04.2021, ribadiva che parte attrice non aveva allegato elementi sufficienti a sostegno della propria istanza di consulenza medico-legale e grafologica, pur essendo a suo carico l'onere della prova, non avendo la RA Pt_1
neppure chiesto l'acquisizione del testamento in originale e delle scritture di comparazione.
Inoltre, la capacità di intendere e di volere si desumeva dagli argomenti addotti dalla stessa attrice che, nel ricorso per nomina di AdS, aveva affermato che la disabilità/incapacità della RA risaliva ad alcuni mesi prima, Pt_2
mentre la CTU disposta nel suddetto procedimento aveva concluso, con il consenso dei consulenti di parte, che la beneficiaria presentava una condizione iniziale di involuzione senile.
Quindi, tre anni dopo la redazione dell'atto di ultime volontà, la de cuius si trovava in tale condizione di iniziale involuzione.
La domanda attorea di accertamento e dichiarazione di annullamento degli atti di disposizione a titolo oneroso e gratuito compiuti dalla RA era, Pt_2
peraltro, inammissibile non avendo l'attrice neppure indicato con precisione i singoli atti oggetto di impugnazione, né i motivi per cui il singolo atto sarebbe stato lesivo della quota di legittima spettante all'attrice; le successive allegazioni, peraltro anch'esse generiche, erano, comunque, tardive.
Peraltro, in sede di AdS, il rendiconto era stato approvato senza opposizione da parte della RA Pt_1
L'attrice non aveva adempiuto all'onere di allegare in maniera tempestiva e specifica quali fossero, secondo lei, i beni ricevuti dal fratello per donazione da parte della madre che avrebbero dovuto essere conferiti all'asse ereditario per la collazione.
pagina 13 di 23 Solo nella seconda memoria depositata ai sensi dell'art. 182, sesto comma,
c.p.c., la RA aveva menzionato, tardivamente, alcuni atti, risalenti Pt_1
al 2001, senza, tuttavia, dimostrare che si trattasse di donazioni
Quanto alle donazioni ricevute dall'attrice, il Tribunale riteneva che la RA
RA avesse inteso dispensare la figlia dalla collazione: in questo modo, le disposizioni testamentarie avrebbero prodotto l'effetto di riequilibrare il trattamento tra i due figli, effetto che sarebbe stato frustrato ove si procedesse alla collazione delle donazioni disposte in favore della figlia.
Quanto alla ricostruzione dell'asse ereditario da dividere, doveva farsi riferimento al verbale di inventario redatto dal notaio dott. il 04.01.2016, Per_5
i cui valori erano stati confermati dal CTU.
La consistenza dell'asse doveva essere limitata alle poste attive indicate nell'inventario, dovendosi, invece, escludere qualsiasi altra voce.
In particolare, il debito ereditario, quantificato in misura diversa in sede di inventario e dal convenuto, non era sufficientemente documentato.
Neppure era provata la passività costituita da lettera di patronage rilasciata dalla RA RA, in quanto tale lettera era stata prodotta tardivamente, nonostante fosse possibile per le parti procurarsela.
In ogni caso, quand'anche la produzione fosse stata ammissibile, doveva escludersi che tale lettera costituisse fideiussione, tant'è che, nonostante il fallimento nel 2018 della società “garantita” la banca non Controparte_3
aveva mai chiesto l'adempimento.
Infine, si controverteva sulla possibilità di considerare quale parte dell'attivo ereditario la partecipazione che la RA aveva avuto per un certo CP_2
periodo nella IN SA.
Esaminando i documenti, emergeva che il 07.12.2013 il capitale sociale della
IN, per Euro 6.131.000,00 era stato “conferito” quale premio per la polizza vita Dravya Life A.G., sottoscritta dalla in cui il Parte_6
pagina 14 di 23 OR figurava come assicurato, mentre beneficiari erano Controparte_1
le ORe (52%) e (48%). Persona_2 CP_2
Il Tribunale concludeva affermando che la partecipazione era definitivamente uscita dal patrimonio della de cuius, che ne aveva validamente disposto con atto tra vivi a titolo oneroso, cedendola quale premio assicurativo;
tale trasferimento non era qualificabile come donazione, in favore di alcuno, né, del resto, tale circostanza era stata allegata dalle parti.
Né erano disponibili le condizioni di polizza.
Conseguentemente, la premorienza di uno dei beneficiari, avrebbe determinato, al momento della morte dell'assicurato, il diritto degli eredi a ricevere il pagamento della somma di cui alla polizza corrispondente alla quota della RA RA.
All'asse ereditario andavano, poi, aggiunti i beni mobili, compresi i preziosi, nonché la quota del 59% della Cippango SA, da ripartirsi per 1/3 in favore dell'attrice e per 2/3 in favore del convenuto.
∞ ∞ ∞
Avverso tale decisione ha proposto appello la RA Parte_1
riproponendo le medesime conclusioni formulate in primo grado, nonché articolando i seguenti motivi.
1. Il Tribunale ha errato nel respingere la richiesta di consulenza “grafo medico psichiatrica” formulata da parte attrice, omettendo di valutare elementi che, “per quanto presuntivi…sono tuttavia connotati certamente dalla gravità, precisione e concordanza”.
La stessa redazione del testamento in età avanzata è sospetta, mentre, sempre a titolo presuntivo, la vulnerabilità connessa a tale età induce a ritenere che il figlio sia riuscito in qualche modo a “cooptarne” la volontà.
pagina 15 di 23 Pure è indispensabile la perizia grafica, in quanto, anche alla luce della disposta amministrazione di sostegno, non è improbabile che il testamento sia stato redatto durante la misura di tutela, apponendo data falsa anteriore.
La richiesta di CTU è stata respinta perché ritenuta esplorativa e sulla pretesa mancata indicazione delle scritture di comparazione e degli elementi di divergenza tra la grafia della de cuius e quella rinvenibile nella scheda testamentaria.
Nel caso di specie, tuttavia, è evidente che l'accertamento dell'autenticità del testamento in tutte le sue componenti non possa prescindere dalla valutazione di un tecnico.
Inoltre, nel caso in esame, si configura un'ipotesi di consulenza c.d. percipiente, ossia di accertamento di fatti, essendo sufficiente, in tal caso, che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga necessarie specifiche competente tecniche per il suo accertamento.
2. Il Tribunale ha valutato erroneamente le risultanze della CTU contabile nella parte in cui è stato escluso che la IN SA rientrasse nell'asse ereditario, non avendo preso in considerazione l'evento morte della beneficiaria RA rispetto alla polizza vita Dravya CP_2
Life AG.
Nella polizza viene chiaramente affermato che, in caso di decesso dell'assicurato, la compagnia avrebbe corrisposto ai beneficiari designati o agli eredi un capitale assicurato parti al 101% del valore della polizza, ossia la somma di almeno Euro 6.520.072,41.
La quota del 48% di pertinenza della defunta RA deve, CP_2
quindi, essere assegnata agli eredi per un importo pari a Euro
3.129.634,74 e, di questa, Euro 1.043.211,59 alla RA Pt_1
pagina 16 di 23 La polizza in oggetto, considerato il tenore e la mancanza di altri documenti, deve essere considerata quale polizza vita “classica”, ossia con garanzia di rimborso del capitale.
La sentenza impugnata non prende in considerazione tale circostanza.
La CTU ha descritto in modo puntuale tutti i passaggi messi in atto per la costituzione della IN SA, formulando due ipotesi di valutazione del patrimonio ereditario: una che include la quota IN SA, l'altra che la esclude.
Tale ultima soluzione non può essere considerata, poiché o il conferimento della IN nella polizza costituisce donazione indiretta lesiva della quota di legittima, o la RA è subentrata di Pt_1
diritto nella polizza vita e, pertanto, deve esserne valorizzata la quota di spettanza.
In conclusione, la quota ereditaria complessiva attribuibile all'appellante non potrà essere inferiore a Euro 1.120.190,51, corrispondente al valore minimo della quota IN (Euro
533.333,33), sebbene la quota da considerare sia quella di Euro
1.630.068,77, corrispondente al valore di polizza (Euro 1.043.211,59).
3. La sentenza impugnata è, infine, errata perché il Tribunale ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. nei confronti del convenuto, posto che il comportamento processuale di controparte è stato improntato a malafede o, quanto meno, a colpa grave.
Si è costituito il OR eccependo la inammissibilità Controparte_1 dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, chiedendone il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
∞ ∞ ∞
Il primo motivo di impugnazione non può essere accolto.
pagina 17 di 23 La Corte condivide le conclusioni del primo giudice, con riguardo alla natura manifestamente esplorativa della consulenza “grafo medico psichiatrica”, in considerazione della assoluta assenza di elementi di prova, anche meramente presuntivi, allegati e/o dedotti a sostegno della pretesa incapacità di intendere e di volere della RA al momento della redazione del testamento, CP_2
nonché del presunto difetto di autografia o autenticità della data.
Si osserva che parte appellante, pur menzionando il passaggio motivazionale del Tribunale, non formula alcuna specifica censura in ordine alla parte della sentenza in cui si contesta all'attrice la mancata produzione di scritture di comparazione e la omessa acquisizione in giudizio dell'originale della scheda testamentaria.
Poiché l'onere della prova incombe, pacificamente, sulla parte che invochi la invalidità/inefficacia del testamento, con riguardo a tutte le contestazioni sollevate dalla RA nel caso in esame non solo manca qualsivoglia Pt_1
principio di prova, ma, addirittura, non è stato acquisito neppure l'atto da sottoporre, eventualmente, a indagine tecnica.
“La parte che contesti l'autenticità del testamento olografo deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura, e grava su di essa l'onere della relativa prova, secondo i principi generali dettati in tema di accertamento negativo” (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 12307/2015; conff.: Cass. civ., sent. n. 109/2017; Cass. civ., ord. n. 18363/2018; Cass. civ., sent. n. 11659/2023).
“Il giudizio di verificazione di un testamento olografo deve necessariamente svolgersi con un esame grafico espletato sull'originale del documento per rinvenire gli elementi che consentono di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione” (Cass. civ., ord. n. 711/2018; conf. Cass. civ., ord. n. 3603/2024).
“La parte che contesti la verità della data indicata in un testamento olografo, ex art. 602, comma 3, c.c., deve proporre domanda di accertamento negativo
pagina 18 di 23 di tale elemento essenziale ed è onerata dell'onere della relativa prova, anche laddove la difformità sia dovuta ad errore materiale del testatore, che non emerga da elementi intrinseci della scheda testamentaria” (Cass. civ., ord. n.
22197/2017).
Pur trattandosi, quindi, di questione che attiene profili tecnici specifici, la mancanza di elementi anche indiziari a sostegno della allegata falsità del testamento determina la natura meramente esplorativa della consulenza richiesta che, per l'effetto, non è ammissibile.
Anche sotto il profilo della capacità della testatrice, non sussistono i presupposti per accogliere l'istanza istruttoria di parte appellante, alla luce del fatto che, come correttamente motivato dal primo giudice, risulta che la condizione involutiva della RA RA si è verificata a ridosso della presentazione della domanda di nomina di amministratore di sostegno e, quindi, nel corso del 2013, come ammesso dalla stessa RA nel Pt_1
ricorso presentato dinanzi al giudice tutelare, ove si fa riferimento al fatto che le condizioni della beneficiaria erano peggiorate solo nel corso degli ultimi mesi, nonché nella consulenza tecnica (a seguito di visita eseguita il
07.04.2014), ove la consulente riferisce di una “condizione iniziale di involuzione senile”.
Da questi elementi, non solo non si può presumere che al momento della redazione del testamento (10.01.2010) la RA RA fosse incapace di intendere e di volere, ma, anzi, che la stessa fosse allora pienamente compos sui.
∞ ∞ ∞
Il secondo motivo di impugnazione presenta profili di inammissibilità ed è, in ogni caso, infondato.
Preliminarmente, si osserva che la RA sin dall'atto introduttivo Pt_1
del presente giudizio, ha agito perché sia accertata e dichiarata la invalidità del testamento olografo della RA per difetto di forma o per CP_2
pagina 19 di 23 incapacità del testatore, con conseguente apertura della successione ab intestato e condanna del fratello alla restituzione in favore della massa dei beni acquistati in virtù delle disposizioni testamentarie invalide;
inoltre, ha chiesto che sia accertata l'incapacità della RA “al momento del CP_2 compimento degli atti tutti di disposizione, sia a titolo oneroso che gratuito”, con conseguente annullamento degli stessi e devoluzione alla massa ereditaria.
Le domande proposte sono, quindi, tutte riconducibili alla invalidità del testamento, non essendo stata formulata alcuna “autonoma” domanda di declaratoria di inefficacia delle eventuali donazioni disposte in vita dalla de cuius, né alcuna domanda di riduzione.
Sotto questo profilo, quindi, qualsiasi pretesa, richiesta, istanza relativa alla rideterminazione e alla ripartizione dell'asse ereditario sarebbe inammissibile soprattutto se, come nel caso in esame, non riconducibile all'annullamento del testamento che, invece, è stato ritenuto pienamente valido ed efficace.
Fatta questa premessa, le considerazioni svolte da parte appellante con riguardo alla sorte, a fini successori, della polizza vita sottoscritta mediante conferimento della partecipazione nella società lussemburghese IN sono confuse, generiche e contraddittorie, oltre che manifestamente infondate.
Pur potendosi condividere, in difetto di altri elementi, la qualificazione della polizza di cui si controverte come “classica”, ossia con garanzia di restituzione del capitale investito, tale inquadramento è irrilevante ai fini della decisione e non produce le conseguenze che la RA chiede siano accertate da Pt_1
questa Corte.
In particolare, non comporta che all'asse ereditario possa essere acquisita “la quota di partecipazione” nella IN SA.
Nell'atto di appello, la RA correttamente afferma che il contratto Pt_1
di assicurazione sulla vita a favore di terzo non rientra nell'asse ereditario, acquisendo il beneficiario un diritto proprio fondato sulla promessa pagina 20 di 23 dell'assicuratore di versare una somma al verificarsi di un determinato evento
(morte dell'assicurato).
Nel caso in esame, l'assicurato è il OR sicché non si è Controparte_1
ancora prodotto l'effetto solutorio determinato ai sensi degli artt. 1919 e ss. c.c.
Pertanto, non è possibile ricomprendere nell'asse ereditario della beneficiaria RA il corrispettivo previsto dalla polizza per il caso morte CP_2 dell'assicurato, in quanto questi è ancora vivo.
Né si comprende come il conferimento della quota a titolo di sottoscrizione del premio assicurativo possa configurare una donazione (indiretta) e neppure viene allegato chi sarebbe il “donatario”.
Il Tribunale ha correttamente qualificato la sottoscrizione della polizza e il versamento del premio, concludendo che essi integrino atti di disposizione a titolo oneroso della partecipazione, a fronte della quale la disponente, RA
si è garantita la corresponsione del 48% della somma garantita CP_2
dall'assicuratore; in tale posizione subentrano gli eredi, quali beneficiari, senza, tuttavia, vantare allo stato alcun diritto di credito attuale, essendo ancora in corso il contratto assicurativo.
A conferma dell'infondatezza della richiesta di parte appellante, si osserva che, qualora nell'asse fosse inserito a suo favore l'importo di Euro 1.043.211,59 ovvero quello minimo di Euro 533.333,33, non è dato sapere chi e come dovrebbe effettuare il relativo pagamento, trattandosi di somme non disponibili.
Infine, se è vero che la polizza vita può integrare donazione indiretta mediante stipula di contratto a favore di terzo, in questo caso i terzi beneficiari sono la stessa RA RA e la RA , non il convenuto/appellato. Per_2
Ricordato che la RA non avrebbe, comunque, potuto chiedere la Pt_1
collazione, considerato che, ai sensi dell'art. 737 c.c., sono tenuti a conferire le donazioni solo i figli, i discendenti e il coniuge che concorrano effettivamente alla successione, circostanza esclusa per la RA nel caso in esame, Per_2
pagina 21 di 23 l'unico rimedio esperibile sarebbe stata, eventualmente, l'azione di riduzione da introdurre, però, nei confronti della stessa RA;
azione che non Per_2
è stata proposta.
Non essendo in alcun modo possibile ricondurre al OR Controparte_1
la eventuale donazione indiretta costituita dalla polizza, nessun effetto economico nei rapporti tra i due coeredi potrebbe prodursi a favore degli stessi inserendo nel compendio ereditario anche il valore dei premi assicurativi versati dalla defunta madre.
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Il terzo motivo di appello è manifestamente infondato.
Anche alla luce dell'esito del presente giudizio di appello, deve escludersi la sussistenza a carico del OR dei profili di malafede o di colpa grave Pt_1
dedotti dalla sorella e, quindi, non può pronunciarsi condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
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Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore dell'appellato sulla base dei parametri medi previsti dal d.m. n. 147/2022, entrato in vigore il
23.10.2022, considerati il valore della causa e il corrispondente scaglione di riferimento (cause di valore indeterminabile di media complessità); con esclusione dei compensi per la fase di trattazione/istruttoria in quanto non svolta e applicazione dei parametri minimi con riguardo alla fase decisionale, considerata la ridotta attività svolta.
Sussistono, inoltre, i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
pagina 22 di 23 II – condanna la RA alla refusione in favore del Parte_1
OR delle spese di lite che liquida in complessivi Euro Controparte_1
6.327,00, oltre spese forfettarie e accessori di legge;
III – sussistono i presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, primo comma quater, d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 3 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente avv. Andrea Di Gregorio dott. Giuseppe De Rosa
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