Articolo 91 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 71 bisArticolo 69 septies
Versione
18 dicembre 1942
Art. 91.

La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche e' lecita, contro pagamento di un equo compenso che e' determinato nelle forme previste dal regolamento.

Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell'anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.

La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualita' od aventi comunque pubblico interesse, e' lecita contro pagamento di un equo compenso.

Sono applicabili le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 88.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942
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