Articolo 4 della Legge 14 ottobre 1985, n. 623
Articolo 3Articolo 5
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27 novembre 1985
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12 maggio 2013
Art. 4.

E' istituita con decreto del Ministro della sanita' una commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello, con funzioni consultive, presieduta dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanita' o da un funzionario da lui delegato e composta come segue:
a) tre funzionari del Ministero della sanita' di cui uno in rappresentanza del direttore generale dei servizi per l'igiene pubblica;
b) tre rappresentanti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
c) due docenti universitari designati dal Ministero della pubblica istruzione;
d) un rappresentante del Consiglio sanitario nazionale;
e) un rappresentante del Consiglio superiore di sanita';
f) un rappresentante dell'istituto superiore di sanita';
g) tre esperti delle regioni designati dalla commissione interregionale di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281 ;
h) cinque esperti designati dagli enti aventi come finalita' la protezione degli animali;
i) un esperto designato dall'Ente nazionale per l'energia alternativa;
l) un esperto designato dall'Associazione italiana allevatori;
m) un esperto designato dagli istituti zooprofilattici sperimentali;
n) un esperto designato dalla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari.
Per ogni membro effettivo e' nominato, con le stesse modalita', un membro supplente che subentra in caso di assenza o impedimento del titolare.
Il Ministro della sanita' puo' nominare esperti per l'approfondimento di specifici problemi tecnici.
Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita'.
I membri della commissione rimangono in carica per la durata di tre anni e possono essere riconfermati.
La commissione di cui al presente articolo deve riunirsi almeno due volte l'anno.
La commissione ha il compito di esaminare la situazione degli allevamenti e dei macelli presentata dalle regioni ogni triennio e di elaborare e proporre soluzioni adeguate per la emanazione di norme tecniche concernenti gli aspetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), dell'articolo precedente. ((1)) -------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44 ha disposto (con l'art. 2, comma 2, lettera f)) che sono trasferite ad un unico organo collegiale, denominato «Comitato tecnico per la nutrizione e la sanita' animale», le funzioni in atto esercitate dalla Commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello, di cui al presente articolo.
Entrata in vigore il 12 maggio 2013