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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/10/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
_________ composta dai magistrati dr LA La MA Presidente dr LL AN Consigliere rel. est. dr Antonio Caruso Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 447/2025 R.G.,
PROMOSSA DA
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Febo
Battaglia;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_2 tempore;
APPELLATO CONTUMACE
*****
1 La causa, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, è stata posta in decisione a seguito della discussione orale ex art. 350 bis c.p.c., all'esito dell'udienza del giorno 8 ottobre 2025.
La Corte ha osservato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4494/2024 del 24 settembre 2024 il Tribunale di Catania accoglieva l'opposizione proposta da avverso l'intimazione di pagamento n. Controparte_1
29320239010275862/000 notificata dall' (di seguito Controparte_2 anche ), alla quale avevano fatto seguito due atti di pignoramento presso terzi, CP_3 limitatamente ai ruoli di natura contributiva. In particolare, il Tribunale dichiarava l'inesistenza del diritto di di procedere Controparte_2 esecutivamente sulla base degli avvisi di addebito contrassegnati dai nn. CP_4
59320220003413284000 e 59320220003413385000, siccome mai notificati.
Le spese venivano compensate fra le parti.
Avverso la sentenza l ha interposto appello sulla base di due motivi. CP_3
L'appellato non si è costituito in giudizio.
La causa, sulle conclusioni come in atti precisate, è stata posta in decisione a seguito della discussione orale, giusta il disposto dell'art. 350 bis c.p.c., all'esito dell'udienza del giorno 8 ottobre 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va innanzitutto dichiarata la contumacia di non costituitosi in Controparte_1 giudizio nonostante sia stato ritualmente chiamato a parteciparvi.
Tanto premesso, l'appello è inammissibile.
La questione dedotta nel presente grado riguarda, infatti, il capo della sentenza che, accertando la mancata prova da parte di della notificazione alla società attrice degli CP_3 avvisi di addebito contrassegnati dai nn. 59320220003413284000 e CP_4
59320220003413385000, quali atti presupposti dall'intimazione opposta, ha sancito l'avvenuta violazione del procedimento di riscossione e dichiarato la nullità dell'intimazione, limitatamente a tali avvisi.
Ebbene, dovendosi precisare che il primo giudice non è pervenuto ad una specifica qualificazione dell'opposizione proposta sotto il descritto limitato profilo, sub specie di opposizione all'esecuzione, ovvero agli atti esecutivi, va ricordato che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 17, comma 1, artt. 24,25,29, D.L. 2 n. 78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010, D.P.R. n. 602 del 1973 e dal
D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione: a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del
D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi 5 e 6, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., comma 1) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615 c.p.c., comma 2 e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero della cartella di pagamento nonché alla notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617 c.p.c., comma
2) o meno (art. 617 c.p.c., comma 1) (v., ex plurimis, Cass. n. 16425/2019, Cass. n.
6704/2016).
Tali tutele giudiziali si correlano, in senso diacronico, alle diverse fasi in cui si articola l'intero procedimento. A monte si colloca la fase amministrativa di fissazione dei presupposti dell'obbligazione contributiva che culmina con la formalizzazione della pretesa, cioè con l'iscrizione a ruolo del debito o, da ultimo solo per l , con CP_4
l'emanazione dell'avviso di addebito che ha valore di titolo esecutivo, ai sensi del D.L. n.
78 del 2010, art. 30, comma 1, conv. in L. n. 122 del 2010.
Così stando le cose, l'opposizione proposta deve essere qualificata quale opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 c.p.c., e la sentenza che l'ha decisa è inappellabile, giusta il disposto dell'art. 618, ultimo comma, c.p.c.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del grado, stante la contumacia dell'appellato vittorioso.
P.Q.M.
3 La Corte di appello, definitivamente decidendo sul gravame proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 4494/2024 in data 24 settembre 2024 del Controparte_2
Tribunale di Catania, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, dichiara inammissibile l'appello.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte, il
15 ottobre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(LL AN) (LA La MA)
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