Cass. civ., sez. I, sentenza 02/06/1999, n. 5360
CASS
Sentenza 2 giugno 1999

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Nella ipotesi in cui, convenuta la cessione dei diritti di autore su di un'opera fotografica tra fotografo e cessionario, quest'ultimo provveda alla pubblicazione della fotografia, e questa venga, successivamente, riprodotta da terzi, spetta al fotografo il diritto ad un equo compenso (ex art. 91 terzo comma legge 633/1941) soltanto se, sull'esemplare della fotografia riprodotta, il suo nome risulti espressamente indicato, ovvero se, in assenza di tale indicazione, egli fornisca la prova della malafede del riproduttore, dimostrando che quest'ultimo era, comunque, a conoscenza della provenienza dell'opera.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 02/06/1999, n. 5360
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5360
    Data del deposito : 2 giugno 1999

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