Sentenza 2 giugno 1999
Massime • 1
Nella ipotesi in cui, convenuta la cessione dei diritti di autore su di un'opera fotografica tra fotografo e cessionario, quest'ultimo provveda alla pubblicazione della fotografia, e questa venga, successivamente, riprodotta da terzi, spetta al fotografo il diritto ad un equo compenso (ex art. 91 terzo comma legge 633/1941) soltanto se, sull'esemplare della fotografia riprodotta, il suo nome risulti espressamente indicato, ovvero se, in assenza di tale indicazione, egli fornisca la prova della malafede del riproduttore, dimostrando che quest'ultimo era, comunque, a conoscenza della provenienza dell'opera.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/06/1999, n. 5360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5360 |
| Data del deposito : | 2 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE - Presidente -
Dott. Rosario DE MUSIS - Rel. Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Bruno SPAGNA MUSSO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
VI UR in proprio e nella qualità di legale rappresentante della AGENZIA FOTOGIORNALISTICA DAY STUDIO AGENCY Snc, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. Q. VISCONTI 103, presso l'avvocato GIOVANNI CRISAFULLI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUIDO MERCATI, giusta procura speciale per Notaio MA Silocchi di Milano rep. n. 173932 del 17.12.1996;
- ricorrente -
contro
EDISETTE Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TRASONE 8/12, presso l'avvocato CIRIACO FORGIONE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO ROMANO, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3380/95 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 12/12/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/98 dal Consigliere Dott. Rosario DE MUSIS;
udito, per il resistente, l'Avvocato Forgione che ha chiesto l'inammissibilità o in subordine il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
MA VI, titolare dell'agenzia fotogiornalistica "Photofinisch", convenne in giudizio la s.r.l. "Edisette" chiedendo il risarcimento dei danni da lui subiti per la indebita appropriazione e pubblicazione, da parte della società, sul numero del 10.1.1987 di "Settegiorni", di una fotografia della quale esso VI era autore e quindi proprietario esclusivo.
La convenuta contestò il diritto del VI sulla fotografia assumendo che questa era liberamente riproducibile sia perché era stata tratta dal "Corriere della sera" che l'aveva pubblicata senza indicazione del suo autore sia perché costituiva foto di cronaca;
in via subordinata chiese che fosse determinato l'equo compenso spettante al VI.
Il Tribunale di Milano: a) ritenne che la foto era stata ripresa da una precedente pubblicazione della stessa su un quotidiano e che pertanto non era concepibile alcun onere a carico del VI dal momento che la foto era uscita dalla sua disponibilità:
pertanto la foto era riproducibile ma ciò comportava l'obbligo del pagamento da parte della società dell'equo compenso;
determinò questo stesso nella misura di lire 1.000.000.
La pronunzia, impugnata dalla IL, fu riformata, con sentenza del 12.12.1995, dalla Corte d'appello di Milano, la quale escluse l'obbligo di pagamento del compenso affermando che la riproduzione della foto non poteva considerarsi abusiva e pertanto non importava detto obbligo perché: a) ai sensi dell'art. 91, terzo comma, della legge n. 633/1941 la riproduzione di foto pubblicate su giornali e concernenti persone o fatti di attualità è lecita contro pagamento di equo compenso;
b) ai sensi dell'art. 90, secondo comma, stessa legge detto compenso non è dovuto se gli esemplari delle foto non portano il nome del fotografo;
c) mancava la prova della malafede nel riproduttore della foto.
Ha proposto ricorso per cassazione il soccombente;
ha resistito con controricorso l'intimato; entrambe le parti hanno presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunziandosi violazione e falsa applicazione dell'art. 90 legge n. 633/1941 nonché vizio di motivazione, si deduce che la Corte d'appello non ha considerato: che gli elementi contenuti nella rivista sulla quale la foto era stata riprodotta consentivano al riproduttore di rendersi conto che la foto era stata realizzata prima dello scadere della durata della protezione;
che la norma indicata - prescrivente l'apposizione sugli esemplari della foto delle indicazioni intese ad esplicitare l'autore della stessa e la durata del di lui relativo diritto - dev'essere interpretata come concernente la produzione della foto, e pertanto nelle riproduzioni successive ad una prima riproduzione nella quale quelle indicazioni non siano state effettuate - come era avvenuto nella specie - occorre, nel contrasto tra il diritto del riproduttore della foto e quello del fotografo, privilegiare il secondo, il quale altrimenti in tal caso rimarrebbe privo di tutela;
che pertanto il fotografo doveva ritenersi estraneo alla mancata apposizione delle previste indicazioni sulla riproduzione della foto, ormai fuori dal suo potere di controllo.
Con il secondo motivo, denunziandosi violazione e falsa applicazione degli artt. 90 e 91 legge n. 633/1941 nonché vizio di motivazione, si deduce che la Corte d'appello ha omesso di motivare validamente la affermata esclusione dell'obbligo di corrispondere l'equo compenso in quanto non ha motivato sul presupposto fondamentale dell'obbligo di apporre le indicazioni previste dal menzionato art. 90, presupposto da individuare nel senso indicato nel primo motivo e quindi assorbente l'esame della ricorrenza della mala fede del riproduttore della foto.
I motivi, che per la loro connessione possono esaminarsi congiuntamente, sono fondati.
Il ricorso non è fondato e deve essere, quindi, rigettato, non potendosi condividere il tentativo del ricorrente di deprimere il valore dirimente attribuito dal legislatore alla mancanza di mala fede del riproduttore, in assenza della indicazione del nome dell'autore sulla fotografia: vuol dire, in estrema sintesi, che ove il nome del fotografo non sia indicato sull'esemplare della fotografia, egli ha diritto all'equo compenso solo se dia la prova che il riproduttore era, tuttavia, a conoscenza della provenienza di quest'ultima (conf. Cass. 3229/54). Ora, nella specie, il giudice del merito ha motivatamente escluso che codesta prova sia stata fornita. Il che, del resto, lo stesso ricorrente, in definitiva ammette, al punto da prospettarne implicitamente la non necessità per effetto di una pretesa insignificanza della malafede, che, come già rilevato, riveste, al contrario, nella materia un ruolo decisivo, a torto disconosciuto dal ricorrente.
E proprio in ragione di siffatta decisività ritiene il Collegio di potersi esimere dallo scrutinare specificamente le deduzioni, fuorvianti e oggettivamente elusive, di cui il ricorso si nutre. Le spese del giudizio di legittimità si compensano per giusti motivi.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 30 novembre 1998.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 2 GIUGNO 1999.