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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/03/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1036/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1036/2021 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, quale erede di , con il patrocinio dell'Avv. C.F._2 Parte_1 BERTI GIOVANNA e dell'Avv. IANNIELLO BARBARA
APPELLANTE/I nei confronti di
anche quale incorporante de (CF , con il P_ Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. TIRRITO GIUSEPPE DOMENICO (CF e dell'Avv. BERARDI C.F._3 LUIGI FERDINANDO
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 419/2021 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 14/05/2021
CONCLUSIONI
In data 10-31.7.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, così provvedere, in riforma e/o annullamento della sentenza n. 419/2021 del Tribunale di Grosseto, depositata in data 14/05/2021 pronunciata nella causa R.G. N. 2914/15 del Tribunale di Grosseto: A) Condannare la società nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale società P_
pagina 1 di 18 incorporante della a rifondere in qualità di parte acquirente obbligata ai sensi CP_2 dell'articolo 1475, c.c., alla NO quale erede del IG Parte_2 Parte_1
, l'intera somma di euro 228.558,35= oltre gli interessi legali dalla domanda giudiziale
[...] all'effettivo saldo, versata da parte attrice a saldo della cartella di pagamento n. 051 2014 0008552057 (Ruolo n. 2014/000347) emessa da , per maggiori imposte Controparte_3 dovute oltre a sanzioni, interessi ed aggio, a seguito di avviso di liquidazione del 16 gennaio 2016 divenuto definitivo, o quantomeno condannare la società quale società incorporante P_ della al pagamento nella misura ritenuta di giustizia, in ogni modo non inferiore al CP_2 50% della predetta somma ed accessori, stante la natura solidale dell'obbligazione tributaria e la ripartizione interna, prevista per legge, tra coobbligati in solido;
- e comunque condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla NO P_
, quale erede del IG , la già indicata somma di euro Parte_2 Parte_1 228.558,35= maggiorata di interessi legali dalla domanda giudiziale all'effettivo saldo, di cui alla cartella di pagamento n. 051 2014 0008552057, in forza dell'espressa pattuizione di manleva, di cui al punto 4 della scrittura privata sottoscritta in data 27 gennaio 2003, versata in atti;
B) ed in ogni caso, in forza del sopra menzionato accordo di manleva, di cui al punto 4 della citata scrittura privata sottoscritta in data 27 gennaio 2003, condannare la società a rifondere alla NO P_
quale erede del IG , l'ulteriore importo di euro Parte_2 Parte_1 18.442,32= di cui: euro 7.044,64= versato da parte attrice a titolo di spese di giudizio (di cui alla cartella di pagamento n. 051 2014 0008552056 emessa da ) ed euro Controparte_3 11.397,38= quali spese sostenute per la difesa legale in sede di processo tributario. Per l'effetto, rigettare tutte le domande e le eccezioni avversarie in quanto inammissibili, improponibili per difetto di giurisdizione e/o competenza del giudice adito e per intervenuta decadenza, comunque prescritte ed infondate in fatto e diritto e, conseguentemente, condannare alla P_ restituzione in favore dell'appellante della somma da questi corrisposta pari ad euro 36.254,68 (euro trentaseimiladuecentocinquantaquattro/68) così composta: euro 13.430.00 per compenso liquidato in sentenza di primo grado a ciascuna convenuta, euro 2.014,50 per rimborso forfettario 15%, euro 617,78 per cassa avvocati 4%, euro 3.592,00 per IVA al 22% solo sui compensi richiesti dall'avv. Tirrito oltre ad euro 269,10 per competenze ed accessori di atto dell'atto di precetto in data 04.11.2021 ed euro 328,30 per competenze ed accessori di atto dell'atto di precetto in data 03.06.2021), oltre interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo. Con vittoria di spese dei due gradi del giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non espressamente ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico l'acquisizione agli atti di causa della copia della sentenza n. 1272/2/18 emessa il 7 maggio 2018 dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana con attestazione di definitività rilasciata a questa difesa nel febbraio 2021. Dichiara di avvalersi di tutti gli atti depositati e di tutte le produzioni avvenute nel presente giudizio”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze rigettare tutte le domande proposte dall'appellante, in quanto inammissibili e, in ogni caso, infondate in fatto e in diritto, con totale conferma della sentenza impugnata, emessa dal Tribunale di Grosseto in data 15 maggio 2021 con n. 419/21. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, e con vittoria di spese e compensi della fase cautelare celebrata nel presente giudizio che ha visto parte appellante totalmente soccombente”
pagina 2 di 18 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi questa Corte di Appello, e proponendo gravame avverso la CP_2 P_ sentenza n. 419/2021, emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 14/05/2021, che aveva rigettato le domande proposte dal medesimo con conseguente condanna al pagamento Pt_1 delle spese di lite.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – IO aveva convenuto in giudizio “ e , Parte_1 Controparte_2 P_ esponendo: che, in data 8.3.2002, con scrittura privata di preliminare di compravendita, egli aveva promesso di vendere alla un appezzamento di terreno agricolo, con sovrastanti fabbricati, P_ denominato “P BO (ubicato in Grosseto, loc. Piagge del Maiano), al prezzo di €
903.203,800;
che, con successiva scrittura del 27.1.2003, le parti avevano pattuito che “il trasferimento promesso” sarebbe dovuto avvenire mediante “conferimento dell'azienda agraria” di proprietà di esso nella costituenda società “ , con obbligo del medesimo di Pt_1 Controparte_2 Pt_1 trasferire le quote di sua titolarità a persona indicata da;
P_
che, al punto 4 della predetta scrittura, si impegnava a manlevare il da ogni imposta P_ Pt_1 che dovesse gravare sul medesimo per effetto delle modalità di trasferimento qui stabilite”;
che, pertanto, il 30.1.2003, (legale rappresentante di ) ed il avevano Persona_1 P_ Pt_1 costituito la società “ , dove il aveva conferito la propria azienda agricola Controparte_2 Pt_1 conseguendo una partecipazione del 98,89% del capitale sociale;
che, in data 7.3.2003, il aveva ceduto la quota corrispondente all'80% del capitale sociale Pt_1
a , moglie di;
Testimone_1 Persona_1 che, il 26.5.2003, il veva ceduto la residua quota sociale (18,89%) a;
Pt_1 Persona_1 che, il 19.1.2006, l'Agenzia delle Entrate di Grosseto aveva notificato al avviso di Pt_1 accertamento per il recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, con l'irrogazione delle relative sanzioni, sul presupposto che l'operazione sopra descritta dissimulasse una cessione d'azienda; che analogo avviso era stato emesso anche nei confronti della società “ quale Controparte_2 parte acquirente;
che il giudizio di impugnazione avverso i predetti avvisi si era concluso con esito negativo per il
(a seguito di sentenza della Corte di Cassazione che aveva riformato la decisione della Pt_1
Commissione Tributaria Regionale), mentre quello proposto dalla “ era ancora in CP_2
pagina 3 di 18 attesa di decisione da parte della Suprema Corte;
che, quindi, erano state notificate al la cartella di pagamento, con cui gli veniva richiesto il Pt_1 pagamento, in solido con la società “ , dell'importo di € 228.558,35 (a titolo di Controparte_2 maggiori imposte dovute, oltre a sanzioni, interessi ed aggio) nonché quella di € 7.044,64 (per le spese di giudizio); che, tuttavia, tali spese dovevano gravare, ex art. 1475 c.c., sulla società ” quale CP_2 acquirente del complesso aziendale, ragion per cui il veva diritto alla restituzione, in via di Pt_1 regresso, delle somme versate a titolo di maggiori imposte accertate;
che, inoltre, il aveva diritto ad essere manlevato dalla secondo quanto stabilito Pt_1 P_ dall'art. 4 della scrittura inter partes stipulata.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “A) in via principale, condannare la società in CP_2 persona del suo legale rappresentante pro -tempore, in qualità di parte acquirente obbligata ai sensi dell'articolo 1475, c.c., a rifondere al IG la somma di euro Parte_1
228.558,35= (sulla quale calcolare gli interessi legali dalla domanda giudiziale all'effettivo saldo), versata da parte attrice a saldo della cartella di pagamento n. 051 2014 0008552057 (Ruolo n.
2014/000347) emessa da , per maggiori imposte dovute oltre a sanzioni, Controparte_3 interessi ed aggio, a seguito di avviso di liquidazione del 16 gennaio 2016 divenuto definitivo;
- in subordine ed in via alternativa condannare , anche in solido come per legge, la società P_ in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rifondere al IG la già Parte_1 indicata somma di euro 228.558,35= (maggiorata di interessi legali) di cui alla cartella di pagamento n. 051 2014 0008552057, in forza dell'espressa pattuizione di manleva, di cui al punto
4 della scrittura privata sottoscritta in data 27 gennaio 2003, versata in atti;
B) comunque ed in ogni caso, in forza del sopra menzionato accordo di manleva, di cui al punto 4 della citata scrittura privata sottoscritta in data 27 gennaio 2003, condannare la società a rifondere al IG P_
il complessivo importo di € 18.442,32= di cui: € 7.044,64= versato da Parte_1 parte attrice a titolo di spese di giudizio (di cui alla cartella di pagamento n. 051 2014
0008552056 emessa da ) ed € 11.397,38= quali spese sostenute per la difesa Controparte_3 legale in sede di processo tributario”.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando integralmente P_ la domanda avversaria, di cui chiedeva il rigetto;
in particolare, la convenuta eccepiva, preliminarmente, la nullità del patto di manleva per indeterminabilità dell'importo massimo garantito (ex artt. 1938 e 1418 c.c.) e/o per carenza/illeceità della causa (ex artt. 1344 e 1418
c.c., 62 del DPR 131/1986) e/o per indeterminabilità dell'oggetto (ex art. 1418 c.c.) e/o per contrasto con il principio di ordine pubblico volto ad impedire ad un soggetto di trarre giovamento dal proprio comportamento doloso (art. 1900 c.c.) e/o per mancanza di accordo, non avendo il pagina 4 di 18 indicato la sua qualità di legale rappresentante di al momento della sottoscrizione Per_1 P_ dell'atto.
In via subordinata, chiedeva di annullarsi la scrittura privata del 27.1.2003 ex art. 1394 c.c., ritenendo che il l'avesse conclusa in palese conflitto d'interesse con la società. Per_1
In via ulteriormente subordinata eccepiva l'inefficacia della scrittura privata, non avendo il Pt_1 ottemperato agli obblighi ivi previsti, nonché del patto di manleva per mancanza di specifica approvazione, trattandosi di clausola vessatoria.
1.3. – Si costituiva, altresì, in giudizio “ , contestando anch'essa integralmente la Controparte_2 domanda proposta dall'attrice di cui chiedeva il rigetto.
1.4. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove orali e documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) il patto di manleva, contenuto nella scrittura privata del 27.1.2003 stipulata con doveva P_ considerarsi nullo, non essendo indicato l'importo massimo garantito, con conseguente violazione dell'art. 1938 c.c. (in tema di fideiussione per obbligazioni future) e, comunque, per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c.;
(-) difatti, tale pattuizione, con la quale in via preventiva e senza individuazione dei limiti P_ relativi alla tipologia del debito specifico ed all'entità del danno risarcibile, si era impegnata a sollevare l'altra parte “da ogni imposta che dovesse gravare … per effetto delle modalità di trasferimento qui stabilite”, era stata formulata in modo eccessivamente generico, non essendo dato evincere l'evento o il fatto da cui potesse derivare l'obbligazione del mallevadore, non essendo stato neppure indicato il tetto massimo garantito;
[.. (-) per quanto riguardava la domanda ex art. 1475 c.c. proposta nei confronti della società
”, anch'essa doveva essere respinta, atteso che la riqualificazione dell'affare come CP_2 cessione di azienda valeva unicamente ai fini fiscali (ex art. 20 del D.P.R. 131/1986), poiché le operazioni rimanevano assolutamente distinte dal punto di vista civilistico;
(-) del resto, la società “ ” non poteva considerarsi acquirente dell'azienda di titolarità del CP_2
in quanto neppure costituita nel momento in cui era stata ideata l'intera operazione della Pt_1 quale, peraltro, costituiva l'oggetto ovvero il mezzo attraverso il quale era stato operato l'aggiramento della normativa fiscale;
(-) peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice (nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c.), non era possibile ritenere che avrebbe nominato “Il ” come P_ CP_2 parte acquirente ai sensi dell'art. 1401 c.c., in quanto: i) non esisteva alcun contratto di trasferimento d'azienda con cui si era riservata la nomina del contraente ex art. 1401 c.c.; P_
ii) non risultava che avesse mai comunicato a qualcuno la dichiarazione di nomina del P_ contraente ai sensi dell'art. 1402 c.c.; iii) non vi era stata alcuna accettazione del nominato;
pagina 5 di 18 (-) le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello , rilevando, innanzi tutto, Parte_1 come la stessa risultasse erroneamente emessa nel procedimento civile n. 4108/2023, a cui egli era estraneo, dal momento che il giudizio di primo grado, da lui instaurato, era stato iscritto al n.
2914/2015 RG.
Inoltre, nel frontespizio della sentenza risultava erroneamente individuato l'oggetto della controversia, indicato come “risoluzione del contratto”, anziché “azione di regresso a titolo di obbligazione solidale tributaria e per pattuizione contrattuale”.
Articolava, inoltre, le seguenti censure:
1) il tribunale aveva errato nel ritenere applicabile, al caso di specie, le norme in materia di fideiussione, omettendo di considerare che la garanzia rilasciata da a favore del P_ Pt_1 faceva parte di un più ampio accordo contrattuale, destinato a disciplinare i rapporti tra le medesime parti, mentre la fideiussione presupponeva la qualità di terzo del garante.
Del resto, l'art. 8, secondo comma, della legge n. 212/2000 (cd. Statuto dei diritti del
Contribuente) ammette «l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario», il che dimostrava la liceità di un accordo, di natura privata, in ordine al pagamento dei debiti di imposta.
2) Il tribunale aveva anche errato nel ritenere la predetta clausola nulla per indeterminatezza dell'oggetto, essendo possibile individuare, per relationem, la tipologia del debito (le imposte e le sanzioni dovute “per effetto delle modalità di trasferimento qui stabilite”), l'evento generatore dell'obbligo di manleva (pretesa dell'erario), i limiti della garanzia (costituiti dalle aliquote applicabili alla base imponibile);
3) La sentenza impugnata non aveva fatto corretta applicazione neppure delle norme in materia di interpretazione del contratto, con specifico riferimento agli artt. 1363 e 1367 c.c., non considerando che il risparmio di imposta era a vantaggio unicamente della parte acquirente, che perseguiva una finalità speculativa dall'intera operazione (come dimostrava la successiva vendita delle volumetrie aziendali acquistate alla società collegata De Medici Immobiliari s.r.l.), di talché le parti, con il patto di manleva, miravano a ristabilire l'equilibrio contrattuale, per evitare che il ubisse pregiudizi di carattere economico. Pt_1
[.. 4) Il primo giudice, nel rigettare la domanda proposta dal nei confronti della società “ Pt_1
”, non aveva tenuto conto degli effetti del giudicato tributario, con ciò ingiustamente CP_2 escludendo il diritto di regresso (ex art. 57 T.U.R. e 1299 c.c.) del primo nei confronti della seconda, pur essendo definitivamente acclarata la loro qualità di condebitori solidali;
pagina 6 di 18 5) Il tribunale, pur avendo escluso l'applicabilità dell'art. 1475 c.c., avrebbe dovuto ritenere legittima la “rivalsa” quanto meno nei limiti del 50% di quanto corrisposto dal Pt_1
Difatti, trattandosi di obbligazione tributaria solidale, l'art. 57 del T.U.I.R., nel prevedere che le parti contraenti sono obbligate solidalmente al pagamento dell'imposta, richiama la nozione di solidarietà di cui all'art. 1292 c.c., così fondando il diritto “rivalsa” del solvens ( nei Pt_1 confronti dell'altro coobbligato (il ). CP_2
6) La sentenza impugnata non era condivisibile neppure nella parte in cui aveva escluso l'applicazione dell'art. 1475 c.c.
Nella specie, infatti, si era in presenza di un unitario intento negoziale, come confermato anche dal teste ed accertato dal giudicato tributario, diretto a realizzare la cessione Testimone_2 dell'azienda favore della società attraverso lo schema del contratto per persona da CP_2 nominare.
Pertanto, tutte le spese, incluse quelle relative all'accertamento fiscale, dovevano far carico all'acquirente (società ). CP_2
7) Il Tribunale non aveva tenuto conto della formazione, in corso di causa, del giudicato tributario nei confronti della società “ , stante il rigetto del ricorso proposto da quest'ultima. Controparte_2
Ciò aveva comportato la “cristallizzazione” della obbligazione impositiva e, pertanto, il definitivo riconoscimento della “ quale coobbligata in solido con il con pacifica CP_2 Pt_1 applicazione del diritto di regresso da parte del condebitore adempiente ex art. 1299 c.c.
Peraltro, il giudice di prime cure non si era neppure pronunciato sull'istanza di remissione in termini formulata ex art. 153 c.p.c. dall'attore al fine di poter produrre la sentenza, con attestazione di passaggio in giudicato, emessa dalla CTR di Firenze con cui, in sede di rinvio dalla
Cassazione, era stato definitivamente rigettato il ricorso proposto da “ . CP_2
8) Il Tribunale aveva errato anche nel regolamentare le spese di lite, non ravvisando i presupposti per la loro compensazione, nonostante la complessità della vicenda ed il rigetto, per difetto di giurisdizione, della domanda di volta ad ottenere la declaratoria di infondatezza delle pretese P_ erariali.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio anche quale incorporante P_ de contestando, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei Controparte_2 confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Con ordinanza del 15.9.2021, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia pagina 7 di 18 esecutiva della sentenza impugnata.
2.4. – Con ordinanza del 20.12.2023, le parti venivano invitate ad esperire il tentativo di mediazione ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010, il quale, tuttavia, sortiva esito negativo.
2.5. – Con comparsa depositata il 4.7.2024, si costituiva in prosecuzione ex art. 302 c.p.c. Pt_2
quale erede universale di deceduto il 5.4.2024, facendo proprie
[...] Parte_1 le difese della parte.
2.6. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 10-31.7.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – In via preliminare.
3.1. – In primo luogo, è necessario rilevare come quelli che l'appellante ha indicato come vizi della sentenza impugnata (errata indicazione del numero di RG e dell'oggetto del processo) altro non sono che mere irregolarità formali, con conseguente inidoneità a determinarne l'invalidità.
Del resto, la sentenza risulta ritualmente depositata nel fascicolo d'ufficio di primo grado (n.
2914/2015) il cui numero di RG, tra l'altro, è stato correttamente indicato nella prima pagina, sul margine alto a destra, della stessa, sicché l'errato riferimento al n.r.g. 4108/2013, contenuto nel corpo della sua intestazione, deve ritenersi dovuto ad un mero refuso.
3.2. – In secondo luogo, va accolta l'istanza dell'appellante per l'autorizzazione alla produzione della sentenza n. 1272/2/18 emessa il 7.5.2018 dalla Commissione Tributaria Regionale, essendo la stessa di formazione successiva al maturare delle preclusioni istruttorie, ragion per cui non rileva che potesse essere prodotta prima del trattenimento della causa in decisione.
Si applica, infatti, il seguente principio: “in tema di ammissibilità di nuovi mezzi di prova in grado
d'appello, deve escludersi che dal vigente regime processuale possa ricavarsi un onere della parte, sancito a pena di decadenza, di produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori ma prima del passaggio della causa in decisione;
ne consegue che i documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie vanno annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili in grado d'appello, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., ancorché la parte abbia avuto la possibilità di acquisirli in data anteriore alla spedizione della causa di primo grado a sentenza, fatta soltanto salva, in tale ipotesi, la possibilità, per il giudice del gravame, di applicare il disposto dell'art. 92 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., n. 7977/2022).
3.3. – Le altre istanze istruttorie reiterate dall'appellante non possono essere ammesse, non avendo la parte dedotto alcunché in punto di loro decisività e rilevanza.
pagina 8 di 18 Invero, i motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio e, per questo profilo, incidono sullo stesso esercizio del potere d'impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello. Pertanto, la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo (cfr. Cass. sez. 3^ civ.
7.7.2006 n. 15519 rv
591566).
Nella specie, l'impugnante, nell'atto di appello, si è limitato a concludere: “In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello”, formulazione che, in assenza di qualsiasi parte argomentativa contenuta nel corpo del predetto scritto difensivo, non esprime alcuna sufficiente e specifica critica alla decisione istruttoria del tribunale, men che meno spiega in concreto perché le prove non ammesse avrebbero diversamente orientato la decisione.
Sgombrato il campo dalle predette questioni preliminari, è possibile passare ad esaminare il gravame
4 – L'esame del gravame.
4.1. – I primi tre motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra di loro.
4.1.1. – Orbene, meritevole di condivisione è il ragionamento del tribunale in ordine alla nullità del patto di manleva per mancata indicazione dell'importo massimo garantito e, comunque, per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c.
4.1.1.a – Come noto, mediante il patto di manleva le parti riversano su una di esse, il mallevadore o garante, gli effetti derivanti dalla responsabilità dell'altro soggetto, il mallevato, purché in ciò vi sia un interesse patrimoniale del mallevadore.
In particolare, come affermato dalla Suprema Corte: “è principio fermo quello della validità del patto (di manleva) in forza del quale il debitore riversi su altri, che vi abbia un interesse patrimoniale, gli oneri derivanti dalla propria responsabilità, non essendo esso in contrasto con alcun principio generale del vigente ordinamento, né, in particolare, con la “ratio” dell'art. 1229
c.c., diretto a proteggere il creditore danneggiato, il quale, anzi, è da questa clausola tutelato (V. per tutte, Cass., 21 giugno 1969 n. 2211 e 8 marzo 1980 n. 1543)” (cfr. Cass. civ., 21 novembre
1988, n. 6267).
In termini più generali, si ha una manleva quando un dato soggetto assume l'obbligo di sollevare l'altra parte dalle eventuali conseguenze patrimoniali dannose derivanti da un dato evento o dal fatto dello stesso mallevadore o del mallevato o di terzi. pagina 9 di 18 Tuttavia, non esiste una tipizzazione dell'istituto della manleva, benché tale strumento giuridico di trasferimento del danno e degli effetti derivanti dalla responsabilità civile, tanto contrattuale quanto extracontrattuale, sia ampiamente diffuso nella prassi (si veda Cass., 8 marzo 1980, n.
1543 per la quale “il patto di manleva costituisce un contratto atipico, onde la sua validità, ai sensi degli art. 1322,1343 e 1418 c.c., è condizionata al perseguimento di interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento”; Cass., 30 maggio 2013, n. 13613 onde “il contratto o patto di manleva, con il quale si trasferiscono le conseguenze risarcitorie dell'inadempimento in capo ad altro soggetto che, comunque, garantisce il creditore, è un contratto atipico, non disciplinato dall'ordinamento giuridico italiano;
dalla manleva scaturisce l'obbligo di tenere indenne il manlevato dalle conseguenze patrimoniali dannose di eventi o di atti il cui verificarsi sia del tutto eventuale”).
Pertanto, affinché il patto di manleva sia valido, è necessario che vi sia una causa, una contropartita alle obbligazioni assunte dal soggetto che si obbliga a manlevare.
Il che certamente ricorre nel caso di specie, laddove si consideri che la manleva, da parte di P_ costituiva la controprestazione di una complessa operazione negoziale, finalizzata al trasferimento, da parte del delle quote della “ ai soggetti e secondo le modalità indicati dal Pt_1 CP_2 medesimo mallevadore.
4.1.1.b. – Acclarata, quindi, la validità, sotto il profilo causale, della manleva, deve confermarsi la declaratoria di nullità del patto per mancata previsione dell'importo massimo garantito.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “in tema di fideiussione, l'art. 1938 cod. civ., come modificato dalla legge 17 febbraio 1992, n. 154, nel prevedere la necessità della determinazione dell'importo massimo garantito per le obbligazioni future, pone un principio generale di garanzia e di ordine pubblico economico, valevole anche per le garanzie personali atipiche” (cfr. Cass. civ., n.
1520/2010, nella cui parte motiva si legge: “ed in vero la delimitazione della obbligazione condizionale futura con la previsione, in questo ultimo caso, dello importo massimo garantito, è stata introdotta dal legislatore italiano in adesione agli artt. 85 e 86 del trattato CEE, come chiarito dalla stessa Corte di Giustizia CEE con la sentenza 21 gennaio 1998 (nelle cause riunite C
216/96 e 216/96), di guisa che il legislatore italiano, con la novellazione del 1992 ha aderito alla conformazione della normativa italiana alle superiori regole comunitarie derivanti dal trattato.
(Cfr. anche Cass. 13 aprile 2000 n. 4801 e 9 marzo 2005 n. 5166)”; in senso conforme cfr. pure
Cass. civ., n. 18771/2015).
Principio che risulta certamente applicabile anche all'ipotesi che, qui interessa, del patto di manleva, stante il suo inquadramento proprio all'interno delle garanzie personali atipiche (come affermato, inter alia, da Cass. civ. n. 13613/2013).
pagina 10 di 18 Il che, di per sé, è sufficiente ad affermare la nullità del predetto patto (contenuto all'interno della scrittura privata del 27.1.2003 e del seguente tenore letterale: “la manleva il sig. P_ da ogni imposta che dovesse gravare sul medesimo per effetto delle modalità di Pt_1 trasferimento qui stabilite, essendo unico onere del Sig. quello di avvertire di Pt_1 P_ eventuali non credute richieste del fisco e con facoltà di a sue cure e spese, di far P_ effettuare eventuali atti di opposizione”), in cui manca qualsiasi riferimento all'importo massimo garantito.
4.1.1.c. – Il Collegio non ignora l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'art. 1938 c.c. non potrebbe trovare applicazione nell'ipotesi in cui i fatti dai quali derivi la responsabilità oggetto di manleva siano determinabili alla data di rilascio della manleva stessa, per essere questi riferiti al periodo antecedente il rilascio della manleva e inerenti il patrimonio del mallevadore (cfr. Trib.
Milano 6.5.2016).
Nella specie, tuttavia, tale indirizzo non appare utilmente invocabile, laddove si consideri che anche il fatto costitutivo della manleva (l'accertamento fiscale) era rappresentato da un evento futuro ed incerto e, come tale, dai contorni completamente indefiniti.
In proposito, basti considerare che l'operazione posta in essere dalle parti si prestava a dissimulare, sotto il profilo fiscale, anche una compravendita di immobili, come dimostra proprio la linea difensiva dell'appellante che, nel sostenere la specificità del patto di manleva, ha affermato che “le imposte liquidate dall'Agenzia delle Entrate sono proprio ed esattamente quelle che si sarebbero dovuto pagare qualora si fosse stipulato il contratto di compravendita immobiliare, come originariamente convenuto” (cfr. atto di appello, pag. 12).
Per converso, l'accertamento della Guardia di Finanza muoveva dalla contestazione della dissimulazione di una cessione di azienda, il che rende evidente la difficoltà di individuare ex ante
l'oggetto della manleva.
Del resto, anche a voler circoscrivere il campo di indagine proprio alla cessione di azienda, dalla scrittura privata del 27.1.2003 non emergono elementi atti ad individuare il perimetro aziendale oggetto di trasferimento.
Difatti, tale scrittura, da un lato, richiamava il precedente preliminare dell'8.3.2002 – in cui si faceva riferimento solo alla cessione di un compendio immobiliare (dal a ) – e, Pt_1 P_ dall'altro, precisava che il conferimento, nella costituenda “ , dell'azienda agraria Controparte_2 del ricomprendeva “attrezzature nonché scorte, debiti e crediti”, senza alcun'altra Pt_1 specificazione.
Pertanto, sulla base dell'accordo del 27.1.2003, non era possibile determinare con certezza i beni conferiti (costituenti l'eventuale base imponibile su cui applicare imposte, sanzioni ed aggi) e, dunque, circoscrivere la posizione debitoria oggetto della manleva. pagina 11 di 18 In ogni caso, anche a voler ritenere identificabile la base imponibile, restava il problema dell'individuazione delle aliquote da applicare.
Problema di non secondaria importanza, come dimostra la divergenza tra la quantificazione dell'imposta di registro compiuta dalla Guardia di Finanza nel verbale di accertamento (in cui è stata applicata l'aliquota dell'8% sui fabbricati) e quella risultante dall'avviso di liquidazione dell'imposta (in cui è stata applicata l'aliquota del 15%).
4.1.1.d. – Ne deriva che il patto in questione risulta invalido anche per indeterminabilità dell'oggetto ex art. 1346 c.c., con la conseguenza che anche a voler ritenere configurabile un accollo di debiti futuri, da parte di , esso non sfuggirebbe alla sanzione della nullità (cfr. Cass. P_ civ. n. 7831/1994).
Senza pretermettere che l'espressa menzione della “manleva” nella scrittura privata del 27.1.2003
(e, quindi, della prestazione di una garanzia atipica), esclude che si sia in presenza di un accollo, il quale consiste nell'assunzione di un debito altrui, di futura scadenza, mediante una convenzione tra il debitore accollante ed il terzo accollato che si obbliga a pagare, in sostituzione del primo, al creditore accollatario, senza partecipazione al negozio da parte di quest'ultimo che, peraltro, può successivamente aderirvi, acquistando il diritto alla solutio nei confronti del terzo.
Difatti, la funzione economica dell'istituto dell'accollo – avente carattere solutorio e non di garanzia – consiste nel tenere indenne il debitore originario dall'obbligo diretto ed immediato del pagamento del debito, la cui esistenza (o il venire ad esistenza) è da considerarsi certa, laddove la manleva consiste nell'impegno del mallevadore di tenere indenne il manlevato dalle conseguenze patrimoniali dannose di eventi o di atti il cui verificarsi è del tutto eventuale.
4.1.1.e. – Non pertinente è, poi, il riferimento, da parte dell'appellante, alle norme in materia di ermeneutica contrattuale ex art. 1363 e 1367 c.c.
In particolare, il criterio di cui all'art. 1367 c.c. ha carattere sussidiario e comporta che, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno (cfr. ex plurimis Cass. civ.
n. 23936/2004).
Il che non si verifica se alla clausola da interpretare il giudice abbia già attribuito con certezza un senso determinato (cfr. Cass. civ., n. 2520/2005).
Nella specie, la clausola che racchiude il patto di manleva non presenta alcun problema di carattere interpretativo, con la conseguenza che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non è possibile fare applicazione delle regole ermeneutiche per impedire la declaratoria di nullità che, sempre secondo il determinerebbe un'alterazione dell'equilibrio Pt_1 contrattuale.
I mezzi, quindi, sono caducati. pagina 12 di 18 4.2. – Pure il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente, in quanto anch'essi strettamente connessi tra di loro.
4.2.1. – In primo luogo, è necessario rilevare come il nell'atto di citazione introduttivo del Pt_1 giudizio di primo grado, abbia fondato la sua azione di regresso unicamente sull'applicazione dell'art. 1475 c.c., come dimostra la richiesta di pagamento, nei confronti de , Controparte_2 dell'intera somma versata all'Agenzia delle Entrate.
Anzi, per meglio chiarire il suo proposito, l'attore ha chiaramente manifestato la volontà di non avvalersi della solidarietà, tra venditore ed acquirente, prevista dalla normativa fiscale (cfr. atto di citazione, pag. 6-7, in cui è scritto: “in più occasioni il Supremo Collegio ha infatti affermato che
l'obbligo posto dalla legge – che onera il solo acquirente delle spese accessorie dell'atto di compravendita – si estende anche alle eventuali sovrattasse e penalità, senza che possa, nell'ambito dei rapporti interni tra le parti, sortire alcuna efficacia l'eventuale solidarietà disposta dalla legge fiscale allo scopo di comunque assicurare il soddisfacimento dell'Erario”.).
Coerentemente, quindi, il ha chiesto la condanna de “ al pagamento della Pt_1 Controparte_2 somma di € 228.558,35 (da lui versata a saldo della cartella di pagamento n.
05120140008552057), oltre accessori di legge, “in qualità di parte acquirente ai sensi dell'art.
1475 c.c.”.
[.. Solo in questo grado di giudizio, l'appellante ha, per la prima volta, chiesto la condanna de “
(medio tempore incorporata in in quanto condebitrice solidale ex art. 57 CP_2 P_ del DPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUIR) – stante anche la formazione del giudicato tributario sul punto, a seguito del rigetto dei ricorsi proposti dal e dalla predetta società avverso gli Pt_1 avvisi di liquidazione – il che determinerebbe il suo diritto ad agire in regresso ex art. 1299 c.c.
Ne deriva, allora, l'inammissibilità della domanda ex art. 345 c.p.c., con la quale è stata richiesta la condanna di (quale società incorporante il “al pagamento nella misura P_ CP_2 ritenuta di giustizia, in ogni modo non inferiore al 50% della predetta somma ed accessori, stante la natura solidale dell'obbligazione tributaria e la ripartizione interna, prevista per legge, tra coobbligati in solido”, in quanto formulata, per la prima volta, solo in questo grado di giudizio (e, tra l'altro, nelle note di trattazione scritta depositate il 12.12.2023).
Così facendo, infatti, l'appellante ha posto a base della sua pretesa un diverso fatto costitutivo (la solidarietà tributaria ex art. 57 TUIR in luogo dell'obbligazione di pagamento gravante sull'acquirente ex art. 1475 c.c.), con ciò oltrepassando i confini della mera riqualificazione giuridica della domanda.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “esorbita dai limiti di una consentita "emendatio libelli" il mutamento della "causa petendi" che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e pagina 13 di 18 di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente” (cfr. Cass. civ. n.,
32146/2018).
Né rileva la circostanza che, nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di C primo grado, “ abbia fatto riferimento al contenzioso tributario in essere. CP_2
Difatti, tale accenno è stato fatto proprio per escludere qualsiasi obbligo di rimborso nei confronti del a prescindere dall'esito del giudizio tributario, e questo perché la predetta società non Pt_1 era parte dei contratti riqualificati, dall'Agenzia delle Entrate, come dissimulanti una cessione d'azienda.
Pertanto, contrariamente a quanto affermato dall'appellante (cfr. comparsa conclusionale, pag.
30), “Il non si era in alcun modo riconosciuta condebitrice solidale, insieme al CP_2
nei confronti dell'Erario. Pt_1
In ogni caso, la condotta processuale della convenuta non esonerava l'attore dal proporre rituale domanda per agire in regresso, ex art. 57 TUIR e 1299 c.c., nei suoi confronti.
4.2.2. – In secondo luogo, nell'avviso di liquidazione si legge: “il conferimento e la successiva rivendita delle quote, autonomi dal punto di vista civilistico, secondo la legge sull'imposta di registro sono meramente strumentali rispetto all'effetto giuridico finale prodotto dall'intera fattispecie complessa costituito dal trasferimento dell'azienda agraria alla società ( Controparte_2 ndr). I due negozi, perciò, vanno considerati, dal punto di vista della speciale legge dell'imposta di registro, come fenomeno unitario…”.
Impostazione che si fonda su una pronuncia della Suprema Corte, richiamata espressamente sia nell'avviso di liquidazione che nel verbale di accertamento, secondo cui “in tema di imposta di registro, la prevalenza, che l'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, attribuisce, ai fini dell'interpretazione degli atti registrati, alla natura intrinseca ed agli effetti giuridici degli stessi sul loro titolo e sulla loro forma apparente, vincola l'interprete a privilegiare il dato giuridico reale rispetto ai dati formalmente enunciati - anche frazionatamente - in uno o più atti, e perciò il risultato di un comportamento sostanzialmente unitario rispetto ai risultati parziali e strumentali di una molteplicità di comportamenti formali. Ne consegue che una pluralità di negozi, strutturalmente e funzionalmente collegati al fine di produrre un unico effetto giuridico finale, vanno considerati, ai fini dell'imposta di registro, come un fenomeno unitario, anche in conformità al principio costituzionale di capacità contributiva (nella fattispecie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza di una commissione tributaria che non aveva considerato il collegamento esistente, ai fini della produzione di un unico effetto giuridico, tra l'atto di conferimento in società di un bene immobile gravato da finanziamento ipotecario e la successiva cessione delle quote dei conferenti alla stessa società conferitaria)” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 25.2.2002, n. pagina 14 di 18 2713, nella cui parte motiva, a pag. 10, si legge: “se un soggetto adotta un atto di conferimento in società di un immobile gravato da finanziamento ipotecario e poi il conferente stesso cede alla società conferitaria le quote acquisite con il conferimento, i due comportamenti realizzano effetti parziali che, autonomi dal punto di vista civilistico, secondo la legge sull'imposta di registro sono meramente strumentali rispetto all'effetto giuridico finale prodotto dall'intera fattispecie complessa
e costituito dal trasferimento dell'immobile alla società”).
Ne discende che la riqualificazione dell'operazione in termini di cessione d'azienda è avvenuta esclusivamente ai fini della normativa speciale sull'imposta di registro (T.U. del 26.4.1986, n.
131), ma ciò non toglie, come correttamente evidenziato dal tribunale, che le operazioni di conferimento dell'azienda agraria del nella neocostituita , e la successiva Pt_1 Controparte_2 cessione delle quote sociali, con atti del 7.3.2003 e del 26.5.2003, a favore dei coniugi
[...]
e , conservassero la loro autonomia dal punto di vista civilistico. Tes_1 Persona_1
Da quanto esposto derivano due conseguenze:
4.2.2.a. – Innanzi tutto, il giudicato tributario, formatosi a seguito del rigetto dei ricorsi proposti dal e da “ avverso gli avvisi accertamento, è inidoneo a fare stato nel Pt_1 Controparte_2 presente giudizio, in considerazione della diversità delle parti, della causa petendi e del petitum.
4.2.2.b. – Inoltre, la solidarietà tra compratore e venditore, ai fini del pagamento dell'imposta di registro (ex art. 57 DPR 131/1986) opera solo nei confronti dell'amministratore finanziaria e non nel rapporto interno tra le due parti del contratto (cfr. Cass. civ., n. 195/1995), per il quale trova applicazione l'art. 1475 c.c.
Sennonché, nella specie, come correttamente evidenziato dal tribunale, la società “ CP_2
non può essere considerata la cessionaria dell'azienda, dal momento che, proprio in virtù
[...] dell'autonomia dell'operazione dal punto di vista civilistico, la stessa rappresentava l'oggetto della cessione o, meglio ancora, il tramite fittizio per conseguire, attraverso il trasferimento delle sue quote sociali, l'effetto elusivo della normativa fiscale nonché quello traslativo a favore del soggetto indicato dalla medesima . P_
In proposito, indicativo della difficoltà della linea difensiva dell'appellante è il tentativo di far ricorso allo schema del contratto per persona da nominare per avvalorare la tesi del trasferimento di proprietà a favore de “ . Controparte_2
Tuttavia, il gravame omette, sul punto, di confrontarsi con la sentenza impugnata che, in modo esaustivo e condivisibile, ha illustrato le ragioni che impediscono di ravvisare, nella specie, un contratto per persona da nominare (“non esiste alcun contratto di trasferimento d'azienda in cui
si riservò la nomina del contraente ai sensi dell'art. 1401 c.c.; non risulta che abbia P_ P_ mai comunicato a qualcuno la dichiarazione di nomina del contraente ai sensi dell'art. 1402 c.c.; non v'è alcuna accettazione del nominato che accompagnò l'electio amici né alcuna procura fu pagina 15 di 18 conferita allo stipulante dalla società anteriormente alla conclusione del contratto per CP_2 persona da nominare, ipotesi peraltro impraticabile in quanto la società nominanda neppure esisteva a quel tempo”).
Completamente irrilevante si presenta, poi, la testimonianza dell'agente immobiliare Tes_2
il quale si è limitato a riferire di avere messo in contatto il ed i coniugi
[...] Pt_1 [...] nonché di aver partecipato ad alcuni incontri nel corso delle trattative. Per_2
Parimenti infondata è la tesi – peraltro esposta dall'appellante, per la prima volta, solo nella comparsa conclusionale depositata in questo grado di giudizio – secondo cui la scrittura privata del
27.1.2013 rappresenterebbe una controdichiarazione, nell'ambito di un accordo simulatorio, che individuerebbe “Il come l'effettiva parte acquirente dell'azienda. CP_2
In realtà, non solo nella citata scrittura non si accenna minimamente all'eventuale carattere simulato dell'operazione, ma, anzi, da essa si evince che una volta costituita la predetta società, a seguito del conferimento dell'azienda agraria del le sue quote sociali dovevano essere Pt_1 trasferite da quest'ultimo ai soggetti indicati dal Per_1
Pertanto, le operazioni in questione (conferimento dell'azienda e cessione delle quote sociali) erano effettivamente volute dalle parti e ciò impedisce di considerare “ (che, con il Controparte_2 conferimento dell'azienda da parte del veniva dotata di un proprio capitale sociale) come Pt_1 la parte acquirente di un contratto di compravendita, come tale soggetta all'applicazione dell'art. 1475 c.c.
4.3. – Infondato è, infine, l'ultimo motivo di appello.
Difatti, nel regolamentare le spese di lite, il tribunale ha fatto corretta applicazione del criterio della soccombenza, stante l'integrale rigetto delle domande proposte dal Pt_1
Invero, per costante orientamento giurisprudenziale: “in base al principio di causalità la parte soccombente va individuata in quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del 30.4.2010, n. 7625).
Ebbene, non vi è dubbio che il vero motivo del contendere, che ha condotto le parti dinanzi al giudice, fosse costituito dalle pretese vantate dal nei confronti delle società ed Pt_1 P_ il “ , mentre alcuna rilevanza, sotto il profilo della causalità della lite, può attribuirsi CP_2 al rigetto dell'eccezione, formulata da , in ordine all'infondatezza delle pretese erariali sottese P_ ai ruoli ed alle cartelle di pagamento.
Peraltro, l'espressione, contenuta nel dispositivo della sentenza impugnata – “accogliendo parzialmente la domanda attorea” – deve ritenersi dovuta ad un mero refuso, stante l'inequivoca pagina 16 di 18 statuizione di rigetto di tale domanda pronunciata ai successivi punti n. 1 e n. 2., che si pone in termini di assoluta coerenza con la motivazione della decisione.
Né è possibile rinvenire le “gravi ed eccezionali ragioni” che, secondo l'appellante, giustificherebbero la compensazione delle spese di lite, in quanto la vicenda non presentava aspetti particolarmente controversi e/o peculiari da legittimare siffatta regolamentazione.
5 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
5.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo il presente computo ex
D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore da 52.001-260.000):
Fase di studio della controversia (valore medio): € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 1.911,00
Fase istruttoria/trattazione (valore medio): € 4.326,00
Fase decisionale (valore medio): € 5.103,00
Compenso tabellare: € 14.317,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
Si include nella fase istruttoria/trattazione il subprocedimento di inibitoria.
5.2. – Non ricorrono i presupposti per riconoscersi l'aumento del 30%, ex art. 4, comma 2, del
D.M. 55/2014, richiesto dall'appellata, in quanto il processo di secondo grado non ha visto la partecipazione di una pluralità di parti.
5.3. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 419/2021 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 14/05/2021, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 14.317,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, 19.2.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi pagina 17 di 18 Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, terza sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Carlo Breggia Presidente dott. Marco Cecchi Consigliere dott. Antonio Picardi Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1036/2021 promossa da:
(C.F. , (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, quale erede di , con il patrocinio dell'Avv. C.F._2 Parte_1 BERTI GIOVANNA e dell'Avv. IANNIELLO BARBARA
APPELLANTE/I nei confronti di
anche quale incorporante de (CF , con il P_ Controparte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. TIRRITO GIUSEPPE DOMENICO (CF e dell'Avv. BERARDI C.F._3 LUIGI FERDINANDO
APPELLATO/I avverso la sentenza n. 419/2021 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 14/05/2021
CONCLUSIONI
In data 10-31.7.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per parte appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento del presente appello, così provvedere, in riforma e/o annullamento della sentenza n. 419/2021 del Tribunale di Grosseto, depositata in data 14/05/2021 pronunciata nella causa R.G. N. 2914/15 del Tribunale di Grosseto: A) Condannare la società nella persona del suo legale rappresentante pro tempore, quale società P_
pagina 1 di 18 incorporante della a rifondere in qualità di parte acquirente obbligata ai sensi CP_2 dell'articolo 1475, c.c., alla NO quale erede del IG Parte_2 Parte_1
, l'intera somma di euro 228.558,35= oltre gli interessi legali dalla domanda giudiziale
[...] all'effettivo saldo, versata da parte attrice a saldo della cartella di pagamento n. 051 2014 0008552057 (Ruolo n. 2014/000347) emessa da , per maggiori imposte Controparte_3 dovute oltre a sanzioni, interessi ed aggio, a seguito di avviso di liquidazione del 16 gennaio 2016 divenuto definitivo, o quantomeno condannare la società quale società incorporante P_ della al pagamento nella misura ritenuta di giustizia, in ogni modo non inferiore al CP_2 50% della predetta somma ed accessori, stante la natura solidale dell'obbligazione tributaria e la ripartizione interna, prevista per legge, tra coobbligati in solido;
- e comunque condannare la società in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alla NO P_
, quale erede del IG , la già indicata somma di euro Parte_2 Parte_1 228.558,35= maggiorata di interessi legali dalla domanda giudiziale all'effettivo saldo, di cui alla cartella di pagamento n. 051 2014 0008552057, in forza dell'espressa pattuizione di manleva, di cui al punto 4 della scrittura privata sottoscritta in data 27 gennaio 2003, versata in atti;
B) ed in ogni caso, in forza del sopra menzionato accordo di manleva, di cui al punto 4 della citata scrittura privata sottoscritta in data 27 gennaio 2003, condannare la società a rifondere alla NO P_
quale erede del IG , l'ulteriore importo di euro Parte_2 Parte_1 18.442,32= di cui: euro 7.044,64= versato da parte attrice a titolo di spese di giudizio (di cui alla cartella di pagamento n. 051 2014 0008552056 emessa da ) ed euro Controparte_3 11.397,38= quali spese sostenute per la difesa legale in sede di processo tributario. Per l'effetto, rigettare tutte le domande e le eccezioni avversarie in quanto inammissibili, improponibili per difetto di giurisdizione e/o competenza del giudice adito e per intervenuta decadenza, comunque prescritte ed infondate in fatto e diritto e, conseguentemente, condannare alla P_ restituzione in favore dell'appellante della somma da questi corrisposta pari ad euro 36.254,68 (euro trentaseimiladuecentocinquantaquattro/68) così composta: euro 13.430.00 per compenso liquidato in sentenza di primo grado a ciascuna convenuta, euro 2.014,50 per rimborso forfettario 15%, euro 617,78 per cassa avvocati 4%, euro 3.592,00 per IVA al 22% solo sui compensi richiesti dall'avv. Tirrito oltre ad euro 269,10 per competenze ed accessori di atto dell'atto di precetto in data 04.11.2021 ed euro 328,30 per competenze ed accessori di atto dell'atto di precetto in data 03.06.2021), oltre interessi legali dalla data della ricezione al saldo effettivo. Con vittoria di spese dei due gradi del giudizio. In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non espressamente ammesse in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico l'acquisizione agli atti di causa della copia della sentenza n. 1272/2/18 emessa il 7 maggio 2018 dalla Commissione Tributaria Regionale della Toscana con attestazione di definitività rilasciata a questa difesa nel febbraio 2021. Dichiara di avvalersi di tutti gli atti depositati e di tutte le produzioni avvenute nel presente giudizio”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Firenze rigettare tutte le domande proposte dall'appellante, in quanto inammissibili e, in ogni caso, infondate in fatto e in diritto, con totale conferma della sentenza impugnata, emessa dal Tribunale di Grosseto in data 15 maggio 2021 con n. 419/21. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, e con vittoria di spese e compensi della fase cautelare celebrata nel presente giudizio che ha visto parte appellante totalmente soccombente”
pagina 2 di 18 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 innanzi questa Corte di Appello, e proponendo gravame avverso la CP_2 P_ sentenza n. 419/2021, emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 14/05/2021, che aveva rigettato le domande proposte dal medesimo con conseguente condanna al pagamento Pt_1 delle spese di lite.
1 – Il giudizio di primo grado.
1.1. – IO aveva convenuto in giudizio “ e , Parte_1 Controparte_2 P_ esponendo: che, in data 8.3.2002, con scrittura privata di preliminare di compravendita, egli aveva promesso di vendere alla un appezzamento di terreno agricolo, con sovrastanti fabbricati, P_ denominato “P BO (ubicato in Grosseto, loc. Piagge del Maiano), al prezzo di €
903.203,800;
che, con successiva scrittura del 27.1.2003, le parti avevano pattuito che “il trasferimento promesso” sarebbe dovuto avvenire mediante “conferimento dell'azienda agraria” di proprietà di esso nella costituenda società “ , con obbligo del medesimo di Pt_1 Controparte_2 Pt_1 trasferire le quote di sua titolarità a persona indicata da;
P_
che, al punto 4 della predetta scrittura, si impegnava a manlevare il da ogni imposta P_ Pt_1 che dovesse gravare sul medesimo per effetto delle modalità di trasferimento qui stabilite”;
che, pertanto, il 30.1.2003, (legale rappresentante di ) ed il avevano Persona_1 P_ Pt_1 costituito la società “ , dove il aveva conferito la propria azienda agricola Controparte_2 Pt_1 conseguendo una partecipazione del 98,89% del capitale sociale;
che, in data 7.3.2003, il aveva ceduto la quota corrispondente all'80% del capitale sociale Pt_1
a , moglie di;
Testimone_1 Persona_1 che, il 26.5.2003, il veva ceduto la residua quota sociale (18,89%) a;
Pt_1 Persona_1 che, il 19.1.2006, l'Agenzia delle Entrate di Grosseto aveva notificato al avviso di Pt_1 accertamento per il recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, con l'irrogazione delle relative sanzioni, sul presupposto che l'operazione sopra descritta dissimulasse una cessione d'azienda; che analogo avviso era stato emesso anche nei confronti della società “ quale Controparte_2 parte acquirente;
che il giudizio di impugnazione avverso i predetti avvisi si era concluso con esito negativo per il
(a seguito di sentenza della Corte di Cassazione che aveva riformato la decisione della Pt_1
Commissione Tributaria Regionale), mentre quello proposto dalla “ era ancora in CP_2
pagina 3 di 18 attesa di decisione da parte della Suprema Corte;
che, quindi, erano state notificate al la cartella di pagamento, con cui gli veniva richiesto il Pt_1 pagamento, in solido con la società “ , dell'importo di € 228.558,35 (a titolo di Controparte_2 maggiori imposte dovute, oltre a sanzioni, interessi ed aggio) nonché quella di € 7.044,64 (per le spese di giudizio); che, tuttavia, tali spese dovevano gravare, ex art. 1475 c.c., sulla società ” quale CP_2 acquirente del complesso aziendale, ragion per cui il veva diritto alla restituzione, in via di Pt_1 regresso, delle somme versate a titolo di maggiori imposte accertate;
che, inoltre, il aveva diritto ad essere manlevato dalla secondo quanto stabilito Pt_1 P_ dall'art. 4 della scrittura inter partes stipulata.
Concludeva, pertanto, chiedendo: “A) in via principale, condannare la società in CP_2 persona del suo legale rappresentante pro -tempore, in qualità di parte acquirente obbligata ai sensi dell'articolo 1475, c.c., a rifondere al IG la somma di euro Parte_1
228.558,35= (sulla quale calcolare gli interessi legali dalla domanda giudiziale all'effettivo saldo), versata da parte attrice a saldo della cartella di pagamento n. 051 2014 0008552057 (Ruolo n.
2014/000347) emessa da , per maggiori imposte dovute oltre a sanzioni, Controparte_3 interessi ed aggio, a seguito di avviso di liquidazione del 16 gennaio 2016 divenuto definitivo;
- in subordine ed in via alternativa condannare , anche in solido come per legge, la società P_ in persona del legale rappresentante pro-tempore, a rifondere al IG la già Parte_1 indicata somma di euro 228.558,35= (maggiorata di interessi legali) di cui alla cartella di pagamento n. 051 2014 0008552057, in forza dell'espressa pattuizione di manleva, di cui al punto
4 della scrittura privata sottoscritta in data 27 gennaio 2003, versata in atti;
B) comunque ed in ogni caso, in forza del sopra menzionato accordo di manleva, di cui al punto 4 della citata scrittura privata sottoscritta in data 27 gennaio 2003, condannare la società a rifondere al IG P_
il complessivo importo di € 18.442,32= di cui: € 7.044,64= versato da Parte_1 parte attrice a titolo di spese di giudizio (di cui alla cartella di pagamento n. 051 2014
0008552056 emessa da ) ed € 11.397,38= quali spese sostenute per la difesa Controparte_3 legale in sede di processo tributario”.
1.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando integralmente P_ la domanda avversaria, di cui chiedeva il rigetto;
in particolare, la convenuta eccepiva, preliminarmente, la nullità del patto di manleva per indeterminabilità dell'importo massimo garantito (ex artt. 1938 e 1418 c.c.) e/o per carenza/illeceità della causa (ex artt. 1344 e 1418
c.c., 62 del DPR 131/1986) e/o per indeterminabilità dell'oggetto (ex art. 1418 c.c.) e/o per contrasto con il principio di ordine pubblico volto ad impedire ad un soggetto di trarre giovamento dal proprio comportamento doloso (art. 1900 c.c.) e/o per mancanza di accordo, non avendo il pagina 4 di 18 indicato la sua qualità di legale rappresentante di al momento della sottoscrizione Per_1 P_ dell'atto.
In via subordinata, chiedeva di annullarsi la scrittura privata del 27.1.2003 ex art. 1394 c.c., ritenendo che il l'avesse conclusa in palese conflitto d'interesse con la società. Per_1
In via ulteriormente subordinata eccepiva l'inefficacia della scrittura privata, non avendo il Pt_1 ottemperato agli obblighi ivi previsti, nonché del patto di manleva per mancanza di specifica approvazione, trattandosi di clausola vessatoria.
1.3. – Si costituiva, altresì, in giudizio “ , contestando anch'essa integralmente la Controparte_2 domanda proposta dall'attrice di cui chiedeva il rigetto.
1.4. – All'esito dell'istruttoria, articolatasi nell'assunzione di prove orali e documentali, il tribunale decideva nei termini sopra esposti sulla base delle seguenti considerazioni:
(-) il patto di manleva, contenuto nella scrittura privata del 27.1.2003 stipulata con doveva P_ considerarsi nullo, non essendo indicato l'importo massimo garantito, con conseguente violazione dell'art. 1938 c.c. (in tema di fideiussione per obbligazioni future) e, comunque, per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c.;
(-) difatti, tale pattuizione, con la quale in via preventiva e senza individuazione dei limiti P_ relativi alla tipologia del debito specifico ed all'entità del danno risarcibile, si era impegnata a sollevare l'altra parte “da ogni imposta che dovesse gravare … per effetto delle modalità di trasferimento qui stabilite”, era stata formulata in modo eccessivamente generico, non essendo dato evincere l'evento o il fatto da cui potesse derivare l'obbligazione del mallevadore, non essendo stato neppure indicato il tetto massimo garantito;
[.. (-) per quanto riguardava la domanda ex art. 1475 c.c. proposta nei confronti della società
”, anch'essa doveva essere respinta, atteso che la riqualificazione dell'affare come CP_2 cessione di azienda valeva unicamente ai fini fiscali (ex art. 20 del D.P.R. 131/1986), poiché le operazioni rimanevano assolutamente distinte dal punto di vista civilistico;
(-) del resto, la società “ ” non poteva considerarsi acquirente dell'azienda di titolarità del CP_2
in quanto neppure costituita nel momento in cui era stata ideata l'intera operazione della Pt_1 quale, peraltro, costituiva l'oggetto ovvero il mezzo attraverso il quale era stato operato l'aggiramento della normativa fiscale;
(-) peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice (nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c.), non era possibile ritenere che avrebbe nominato “Il ” come P_ CP_2 parte acquirente ai sensi dell'art. 1401 c.c., in quanto: i) non esisteva alcun contratto di trasferimento d'azienda con cui si era riservata la nomina del contraente ex art. 1401 c.c.; P_
ii) non risultava che avesse mai comunicato a qualcuno la dichiarazione di nomina del P_ contraente ai sensi dell'art. 1402 c.c.; iii) non vi era stata alcuna accettazione del nominato;
pagina 5 di 18 (-) le spese seguivano la soccombenza.
2 – Il giudizio di secondo grado.
2.1. – Avverso tale sentenza proponeva appello , rilevando, innanzi tutto, Parte_1 come la stessa risultasse erroneamente emessa nel procedimento civile n. 4108/2023, a cui egli era estraneo, dal momento che il giudizio di primo grado, da lui instaurato, era stato iscritto al n.
2914/2015 RG.
Inoltre, nel frontespizio della sentenza risultava erroneamente individuato l'oggetto della controversia, indicato come “risoluzione del contratto”, anziché “azione di regresso a titolo di obbligazione solidale tributaria e per pattuizione contrattuale”.
Articolava, inoltre, le seguenti censure:
1) il tribunale aveva errato nel ritenere applicabile, al caso di specie, le norme in materia di fideiussione, omettendo di considerare che la garanzia rilasciata da a favore del P_ Pt_1 faceva parte di un più ampio accordo contrattuale, destinato a disciplinare i rapporti tra le medesime parti, mentre la fideiussione presupponeva la qualità di terzo del garante.
Del resto, l'art. 8, secondo comma, della legge n. 212/2000 (cd. Statuto dei diritti del
Contribuente) ammette «l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario», il che dimostrava la liceità di un accordo, di natura privata, in ordine al pagamento dei debiti di imposta.
2) Il tribunale aveva anche errato nel ritenere la predetta clausola nulla per indeterminatezza dell'oggetto, essendo possibile individuare, per relationem, la tipologia del debito (le imposte e le sanzioni dovute “per effetto delle modalità di trasferimento qui stabilite”), l'evento generatore dell'obbligo di manleva (pretesa dell'erario), i limiti della garanzia (costituiti dalle aliquote applicabili alla base imponibile);
3) La sentenza impugnata non aveva fatto corretta applicazione neppure delle norme in materia di interpretazione del contratto, con specifico riferimento agli artt. 1363 e 1367 c.c., non considerando che il risparmio di imposta era a vantaggio unicamente della parte acquirente, che perseguiva una finalità speculativa dall'intera operazione (come dimostrava la successiva vendita delle volumetrie aziendali acquistate alla società collegata De Medici Immobiliari s.r.l.), di talché le parti, con il patto di manleva, miravano a ristabilire l'equilibrio contrattuale, per evitare che il ubisse pregiudizi di carattere economico. Pt_1
[.. 4) Il primo giudice, nel rigettare la domanda proposta dal nei confronti della società “ Pt_1
”, non aveva tenuto conto degli effetti del giudicato tributario, con ciò ingiustamente CP_2 escludendo il diritto di regresso (ex art. 57 T.U.R. e 1299 c.c.) del primo nei confronti della seconda, pur essendo definitivamente acclarata la loro qualità di condebitori solidali;
pagina 6 di 18 5) Il tribunale, pur avendo escluso l'applicabilità dell'art. 1475 c.c., avrebbe dovuto ritenere legittima la “rivalsa” quanto meno nei limiti del 50% di quanto corrisposto dal Pt_1
Difatti, trattandosi di obbligazione tributaria solidale, l'art. 57 del T.U.I.R., nel prevedere che le parti contraenti sono obbligate solidalmente al pagamento dell'imposta, richiama la nozione di solidarietà di cui all'art. 1292 c.c., così fondando il diritto “rivalsa” del solvens ( nei Pt_1 confronti dell'altro coobbligato (il ). CP_2
6) La sentenza impugnata non era condivisibile neppure nella parte in cui aveva escluso l'applicazione dell'art. 1475 c.c.
Nella specie, infatti, si era in presenza di un unitario intento negoziale, come confermato anche dal teste ed accertato dal giudicato tributario, diretto a realizzare la cessione Testimone_2 dell'azienda favore della società attraverso lo schema del contratto per persona da CP_2 nominare.
Pertanto, tutte le spese, incluse quelle relative all'accertamento fiscale, dovevano far carico all'acquirente (società ). CP_2
7) Il Tribunale non aveva tenuto conto della formazione, in corso di causa, del giudicato tributario nei confronti della società “ , stante il rigetto del ricorso proposto da quest'ultima. Controparte_2
Ciò aveva comportato la “cristallizzazione” della obbligazione impositiva e, pertanto, il definitivo riconoscimento della “ quale coobbligata in solido con il con pacifica CP_2 Pt_1 applicazione del diritto di regresso da parte del condebitore adempiente ex art. 1299 c.c.
Peraltro, il giudice di prime cure non si era neppure pronunciato sull'istanza di remissione in termini formulata ex art. 153 c.p.c. dall'attore al fine di poter produrre la sentenza, con attestazione di passaggio in giudicato, emessa dalla CTR di Firenze con cui, in sede di rinvio dalla
Cassazione, era stato definitivamente rigettato il ricorso proposto da “ . CP_2
8) Il Tribunale aveva errato anche nel regolamentare le spese di lite, non ravvisando i presupposti per la loro compensazione, nonostante la complessità della vicenda ed il rigetto, per difetto di giurisdizione, della domanda di volta ad ottenere la declaratoria di infondatezza delle pretese P_ erariali.
Per tali ragioni è stata formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
2.2. – Radicatosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio anche quale incorporante P_ de contestando, perché infondate, le censure mosse da parte appellante nei Controparte_2 confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva per contro la conferma con vittoria delle spese anche in questo grado di giudizio.
2.3. – Con ordinanza del 15.9.2021, veniva rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia pagina 7 di 18 esecutiva della sentenza impugnata.
2.4. – Con ordinanza del 20.12.2023, le parti venivano invitate ad esperire il tentativo di mediazione ex art. 5, comma 2, del d.lgs. 28/2010, il quale, tuttavia, sortiva esito negativo.
2.5. – Con comparsa depositata il 4.7.2024, si costituiva in prosecuzione ex art. 302 c.p.c. Pt_2
quale erede universale di deceduto il 5.4.2024, facendo proprie
[...] Parte_1 le difese della parte.
2.6. – La causa è stata trattenuta in decisione in data 10-31.7.2024, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
3 – In via preliminare.
3.1. – In primo luogo, è necessario rilevare come quelli che l'appellante ha indicato come vizi della sentenza impugnata (errata indicazione del numero di RG e dell'oggetto del processo) altro non sono che mere irregolarità formali, con conseguente inidoneità a determinarne l'invalidità.
Del resto, la sentenza risulta ritualmente depositata nel fascicolo d'ufficio di primo grado (n.
2914/2015) il cui numero di RG, tra l'altro, è stato correttamente indicato nella prima pagina, sul margine alto a destra, della stessa, sicché l'errato riferimento al n.r.g. 4108/2013, contenuto nel corpo della sua intestazione, deve ritenersi dovuto ad un mero refuso.
3.2. – In secondo luogo, va accolta l'istanza dell'appellante per l'autorizzazione alla produzione della sentenza n. 1272/2/18 emessa il 7.5.2018 dalla Commissione Tributaria Regionale, essendo la stessa di formazione successiva al maturare delle preclusioni istruttorie, ragion per cui non rileva che potesse essere prodotta prima del trattenimento della causa in decisione.
Si applica, infatti, il seguente principio: “in tema di ammissibilità di nuovi mezzi di prova in grado
d'appello, deve escludersi che dal vigente regime processuale possa ricavarsi un onere della parte, sancito a pena di decadenza, di produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori ma prima del passaggio della causa in decisione;
ne consegue che i documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie vanno annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili in grado d'appello, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., ancorché la parte abbia avuto la possibilità di acquisirli in data anteriore alla spedizione della causa di primo grado a sentenza, fatta soltanto salva, in tale ipotesi, la possibilità, per il giudice del gravame, di applicare il disposto dell'art. 92 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., n. 7977/2022).
3.3. – Le altre istanze istruttorie reiterate dall'appellante non possono essere ammesse, non avendo la parte dedotto alcunché in punto di loro decisività e rilevanza.
pagina 8 di 18 Invero, i motivi di appello concorrono a determinare l'oggetto del relativo giudizio e, per questo profilo, incidono sullo stesso esercizio del potere d'impugnazione, non potendosi considerare proposti all'esame del giudice del gravame i capi della sentenza di primo grado che non siano stati in concreto oggetto di specifiche censure nell'atto di appello. Pertanto, la parte non può riproporre istanze istruttorie espressamente o implicitamente disattese dal giudice di primo grado senza espressamente censurare, con motivo di gravame, le ragioni per le quali la sua istanza è stata respinta o dolersi della omessa pronuncia al riguardo (cfr. Cass. sez. 3^ civ.
7.7.2006 n. 15519 rv
591566).
Nella specie, l'impugnante, nell'atto di appello, si è limitato a concludere: “In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello”, formulazione che, in assenza di qualsiasi parte argomentativa contenuta nel corpo del predetto scritto difensivo, non esprime alcuna sufficiente e specifica critica alla decisione istruttoria del tribunale, men che meno spiega in concreto perché le prove non ammesse avrebbero diversamente orientato la decisione.
Sgombrato il campo dalle predette questioni preliminari, è possibile passare ad esaminare il gravame
4 – L'esame del gravame.
4.1. – I primi tre motivi di appello possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi tra di loro.
4.1.1. – Orbene, meritevole di condivisione è il ragionamento del tribunale in ordine alla nullità del patto di manleva per mancata indicazione dell'importo massimo garantito e, comunque, per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 c.c.
4.1.1.a – Come noto, mediante il patto di manleva le parti riversano su una di esse, il mallevadore o garante, gli effetti derivanti dalla responsabilità dell'altro soggetto, il mallevato, purché in ciò vi sia un interesse patrimoniale del mallevadore.
In particolare, come affermato dalla Suprema Corte: “è principio fermo quello della validità del patto (di manleva) in forza del quale il debitore riversi su altri, che vi abbia un interesse patrimoniale, gli oneri derivanti dalla propria responsabilità, non essendo esso in contrasto con alcun principio generale del vigente ordinamento, né, in particolare, con la “ratio” dell'art. 1229
c.c., diretto a proteggere il creditore danneggiato, il quale, anzi, è da questa clausola tutelato (V. per tutte, Cass., 21 giugno 1969 n. 2211 e 8 marzo 1980 n. 1543)” (cfr. Cass. civ., 21 novembre
1988, n. 6267).
In termini più generali, si ha una manleva quando un dato soggetto assume l'obbligo di sollevare l'altra parte dalle eventuali conseguenze patrimoniali dannose derivanti da un dato evento o dal fatto dello stesso mallevadore o del mallevato o di terzi. pagina 9 di 18 Tuttavia, non esiste una tipizzazione dell'istituto della manleva, benché tale strumento giuridico di trasferimento del danno e degli effetti derivanti dalla responsabilità civile, tanto contrattuale quanto extracontrattuale, sia ampiamente diffuso nella prassi (si veda Cass., 8 marzo 1980, n.
1543 per la quale “il patto di manleva costituisce un contratto atipico, onde la sua validità, ai sensi degli art. 1322,1343 e 1418 c.c., è condizionata al perseguimento di interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento”; Cass., 30 maggio 2013, n. 13613 onde “il contratto o patto di manleva, con il quale si trasferiscono le conseguenze risarcitorie dell'inadempimento in capo ad altro soggetto che, comunque, garantisce il creditore, è un contratto atipico, non disciplinato dall'ordinamento giuridico italiano;
dalla manleva scaturisce l'obbligo di tenere indenne il manlevato dalle conseguenze patrimoniali dannose di eventi o di atti il cui verificarsi sia del tutto eventuale”).
Pertanto, affinché il patto di manleva sia valido, è necessario che vi sia una causa, una contropartita alle obbligazioni assunte dal soggetto che si obbliga a manlevare.
Il che certamente ricorre nel caso di specie, laddove si consideri che la manleva, da parte di P_ costituiva la controprestazione di una complessa operazione negoziale, finalizzata al trasferimento, da parte del delle quote della “ ai soggetti e secondo le modalità indicati dal Pt_1 CP_2 medesimo mallevadore.
4.1.1.b. – Acclarata, quindi, la validità, sotto il profilo causale, della manleva, deve confermarsi la declaratoria di nullità del patto per mancata previsione dell'importo massimo garantito.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “in tema di fideiussione, l'art. 1938 cod. civ., come modificato dalla legge 17 febbraio 1992, n. 154, nel prevedere la necessità della determinazione dell'importo massimo garantito per le obbligazioni future, pone un principio generale di garanzia e di ordine pubblico economico, valevole anche per le garanzie personali atipiche” (cfr. Cass. civ., n.
1520/2010, nella cui parte motiva si legge: “ed in vero la delimitazione della obbligazione condizionale futura con la previsione, in questo ultimo caso, dello importo massimo garantito, è stata introdotta dal legislatore italiano in adesione agli artt. 85 e 86 del trattato CEE, come chiarito dalla stessa Corte di Giustizia CEE con la sentenza 21 gennaio 1998 (nelle cause riunite C
216/96 e 216/96), di guisa che il legislatore italiano, con la novellazione del 1992 ha aderito alla conformazione della normativa italiana alle superiori regole comunitarie derivanti dal trattato.
(Cfr. anche Cass. 13 aprile 2000 n. 4801 e 9 marzo 2005 n. 5166)”; in senso conforme cfr. pure
Cass. civ., n. 18771/2015).
Principio che risulta certamente applicabile anche all'ipotesi che, qui interessa, del patto di manleva, stante il suo inquadramento proprio all'interno delle garanzie personali atipiche (come affermato, inter alia, da Cass. civ. n. 13613/2013).
pagina 10 di 18 Il che, di per sé, è sufficiente ad affermare la nullità del predetto patto (contenuto all'interno della scrittura privata del 27.1.2003 e del seguente tenore letterale: “la manleva il sig. P_ da ogni imposta che dovesse gravare sul medesimo per effetto delle modalità di Pt_1 trasferimento qui stabilite, essendo unico onere del Sig. quello di avvertire di Pt_1 P_ eventuali non credute richieste del fisco e con facoltà di a sue cure e spese, di far P_ effettuare eventuali atti di opposizione”), in cui manca qualsiasi riferimento all'importo massimo garantito.
4.1.1.c. – Il Collegio non ignora l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale l'art. 1938 c.c. non potrebbe trovare applicazione nell'ipotesi in cui i fatti dai quali derivi la responsabilità oggetto di manleva siano determinabili alla data di rilascio della manleva stessa, per essere questi riferiti al periodo antecedente il rilascio della manleva e inerenti il patrimonio del mallevadore (cfr. Trib.
Milano 6.5.2016).
Nella specie, tuttavia, tale indirizzo non appare utilmente invocabile, laddove si consideri che anche il fatto costitutivo della manleva (l'accertamento fiscale) era rappresentato da un evento futuro ed incerto e, come tale, dai contorni completamente indefiniti.
In proposito, basti considerare che l'operazione posta in essere dalle parti si prestava a dissimulare, sotto il profilo fiscale, anche una compravendita di immobili, come dimostra proprio la linea difensiva dell'appellante che, nel sostenere la specificità del patto di manleva, ha affermato che “le imposte liquidate dall'Agenzia delle Entrate sono proprio ed esattamente quelle che si sarebbero dovuto pagare qualora si fosse stipulato il contratto di compravendita immobiliare, come originariamente convenuto” (cfr. atto di appello, pag. 12).
Per converso, l'accertamento della Guardia di Finanza muoveva dalla contestazione della dissimulazione di una cessione di azienda, il che rende evidente la difficoltà di individuare ex ante
l'oggetto della manleva.
Del resto, anche a voler circoscrivere il campo di indagine proprio alla cessione di azienda, dalla scrittura privata del 27.1.2003 non emergono elementi atti ad individuare il perimetro aziendale oggetto di trasferimento.
Difatti, tale scrittura, da un lato, richiamava il precedente preliminare dell'8.3.2002 – in cui si faceva riferimento solo alla cessione di un compendio immobiliare (dal a ) – e, Pt_1 P_ dall'altro, precisava che il conferimento, nella costituenda “ , dell'azienda agraria Controparte_2 del ricomprendeva “attrezzature nonché scorte, debiti e crediti”, senza alcun'altra Pt_1 specificazione.
Pertanto, sulla base dell'accordo del 27.1.2003, non era possibile determinare con certezza i beni conferiti (costituenti l'eventuale base imponibile su cui applicare imposte, sanzioni ed aggi) e, dunque, circoscrivere la posizione debitoria oggetto della manleva. pagina 11 di 18 In ogni caso, anche a voler ritenere identificabile la base imponibile, restava il problema dell'individuazione delle aliquote da applicare.
Problema di non secondaria importanza, come dimostra la divergenza tra la quantificazione dell'imposta di registro compiuta dalla Guardia di Finanza nel verbale di accertamento (in cui è stata applicata l'aliquota dell'8% sui fabbricati) e quella risultante dall'avviso di liquidazione dell'imposta (in cui è stata applicata l'aliquota del 15%).
4.1.1.d. – Ne deriva che il patto in questione risulta invalido anche per indeterminabilità dell'oggetto ex art. 1346 c.c., con la conseguenza che anche a voler ritenere configurabile un accollo di debiti futuri, da parte di , esso non sfuggirebbe alla sanzione della nullità (cfr. Cass. P_ civ. n. 7831/1994).
Senza pretermettere che l'espressa menzione della “manleva” nella scrittura privata del 27.1.2003
(e, quindi, della prestazione di una garanzia atipica), esclude che si sia in presenza di un accollo, il quale consiste nell'assunzione di un debito altrui, di futura scadenza, mediante una convenzione tra il debitore accollante ed il terzo accollato che si obbliga a pagare, in sostituzione del primo, al creditore accollatario, senza partecipazione al negozio da parte di quest'ultimo che, peraltro, può successivamente aderirvi, acquistando il diritto alla solutio nei confronti del terzo.
Difatti, la funzione economica dell'istituto dell'accollo – avente carattere solutorio e non di garanzia – consiste nel tenere indenne il debitore originario dall'obbligo diretto ed immediato del pagamento del debito, la cui esistenza (o il venire ad esistenza) è da considerarsi certa, laddove la manleva consiste nell'impegno del mallevadore di tenere indenne il manlevato dalle conseguenze patrimoniali dannose di eventi o di atti il cui verificarsi è del tutto eventuale.
4.1.1.e. – Non pertinente è, poi, il riferimento, da parte dell'appellante, alle norme in materia di ermeneutica contrattuale ex art. 1363 e 1367 c.c.
In particolare, il criterio di cui all'art. 1367 c.c. ha carattere sussidiario e comporta che, nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno (cfr. ex plurimis Cass. civ.
n. 23936/2004).
Il che non si verifica se alla clausola da interpretare il giudice abbia già attribuito con certezza un senso determinato (cfr. Cass. civ., n. 2520/2005).
Nella specie, la clausola che racchiude il patto di manleva non presenta alcun problema di carattere interpretativo, con la conseguenza che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non è possibile fare applicazione delle regole ermeneutiche per impedire la declaratoria di nullità che, sempre secondo il determinerebbe un'alterazione dell'equilibrio Pt_1 contrattuale.
I mezzi, quindi, sono caducati. pagina 12 di 18 4.2. – Pure il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo motivo di appello possono essere trattati congiuntamente, in quanto anch'essi strettamente connessi tra di loro.
4.2.1. – In primo luogo, è necessario rilevare come il nell'atto di citazione introduttivo del Pt_1 giudizio di primo grado, abbia fondato la sua azione di regresso unicamente sull'applicazione dell'art. 1475 c.c., come dimostra la richiesta di pagamento, nei confronti de , Controparte_2 dell'intera somma versata all'Agenzia delle Entrate.
Anzi, per meglio chiarire il suo proposito, l'attore ha chiaramente manifestato la volontà di non avvalersi della solidarietà, tra venditore ed acquirente, prevista dalla normativa fiscale (cfr. atto di citazione, pag. 6-7, in cui è scritto: “in più occasioni il Supremo Collegio ha infatti affermato che
l'obbligo posto dalla legge – che onera il solo acquirente delle spese accessorie dell'atto di compravendita – si estende anche alle eventuali sovrattasse e penalità, senza che possa, nell'ambito dei rapporti interni tra le parti, sortire alcuna efficacia l'eventuale solidarietà disposta dalla legge fiscale allo scopo di comunque assicurare il soddisfacimento dell'Erario”.).
Coerentemente, quindi, il ha chiesto la condanna de “ al pagamento della Pt_1 Controparte_2 somma di € 228.558,35 (da lui versata a saldo della cartella di pagamento n.
05120140008552057), oltre accessori di legge, “in qualità di parte acquirente ai sensi dell'art.
1475 c.c.”.
[.. Solo in questo grado di giudizio, l'appellante ha, per la prima volta, chiesto la condanna de “
(medio tempore incorporata in in quanto condebitrice solidale ex art. 57 CP_2 P_ del DPR 26 aprile 1986, n. 131 (TUIR) – stante anche la formazione del giudicato tributario sul punto, a seguito del rigetto dei ricorsi proposti dal e dalla predetta società avverso gli Pt_1 avvisi di liquidazione – il che determinerebbe il suo diritto ad agire in regresso ex art. 1299 c.c.
Ne deriva, allora, l'inammissibilità della domanda ex art. 345 c.p.c., con la quale è stata richiesta la condanna di (quale società incorporante il “al pagamento nella misura P_ CP_2 ritenuta di giustizia, in ogni modo non inferiore al 50% della predetta somma ed accessori, stante la natura solidale dell'obbligazione tributaria e la ripartizione interna, prevista per legge, tra coobbligati in solido”, in quanto formulata, per la prima volta, solo in questo grado di giudizio (e, tra l'altro, nelle note di trattazione scritta depositate il 12.12.2023).
Così facendo, infatti, l'appellante ha posto a base della sua pretesa un diverso fatto costitutivo (la solidarietà tributaria ex art. 57 TUIR in luogo dell'obbligazione di pagamento gravante sull'acquirente ex art. 1475 c.c.), con ciò oltrepassando i confini della mera riqualificazione giuridica della domanda.
Invero, come affermato dalla Suprema Corte: “esorbita dai limiti di una consentita "emendatio libelli" il mutamento della "causa petendi" che consista in una vera e propria modifica dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, tale da introdurre nel processo un tema di indagine e pagina 13 di 18 di decisione nuovo perché fondato su presupposti diversi da quelli prospettati nell'atto introduttivo del giudizio, così da porre in essere una pretesa diversa da quella precedente” (cfr. Cass. civ. n.,
32146/2018).
Né rileva la circostanza che, nella comparsa di costituzione e risposta depositata nel giudizio di C primo grado, “ abbia fatto riferimento al contenzioso tributario in essere. CP_2
Difatti, tale accenno è stato fatto proprio per escludere qualsiasi obbligo di rimborso nei confronti del a prescindere dall'esito del giudizio tributario, e questo perché la predetta società non Pt_1 era parte dei contratti riqualificati, dall'Agenzia delle Entrate, come dissimulanti una cessione d'azienda.
Pertanto, contrariamente a quanto affermato dall'appellante (cfr. comparsa conclusionale, pag.
30), “Il non si era in alcun modo riconosciuta condebitrice solidale, insieme al CP_2
nei confronti dell'Erario. Pt_1
In ogni caso, la condotta processuale della convenuta non esonerava l'attore dal proporre rituale domanda per agire in regresso, ex art. 57 TUIR e 1299 c.c., nei suoi confronti.
4.2.2. – In secondo luogo, nell'avviso di liquidazione si legge: “il conferimento e la successiva rivendita delle quote, autonomi dal punto di vista civilistico, secondo la legge sull'imposta di registro sono meramente strumentali rispetto all'effetto giuridico finale prodotto dall'intera fattispecie complessa costituito dal trasferimento dell'azienda agraria alla società ( Controparte_2 ndr). I due negozi, perciò, vanno considerati, dal punto di vista della speciale legge dell'imposta di registro, come fenomeno unitario…”.
Impostazione che si fonda su una pronuncia della Suprema Corte, richiamata espressamente sia nell'avviso di liquidazione che nel verbale di accertamento, secondo cui “in tema di imposta di registro, la prevalenza, che l'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, attribuisce, ai fini dell'interpretazione degli atti registrati, alla natura intrinseca ed agli effetti giuridici degli stessi sul loro titolo e sulla loro forma apparente, vincola l'interprete a privilegiare il dato giuridico reale rispetto ai dati formalmente enunciati - anche frazionatamente - in uno o più atti, e perciò il risultato di un comportamento sostanzialmente unitario rispetto ai risultati parziali e strumentali di una molteplicità di comportamenti formali. Ne consegue che una pluralità di negozi, strutturalmente e funzionalmente collegati al fine di produrre un unico effetto giuridico finale, vanno considerati, ai fini dell'imposta di registro, come un fenomeno unitario, anche in conformità al principio costituzionale di capacità contributiva (nella fattispecie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza di una commissione tributaria che non aveva considerato il collegamento esistente, ai fini della produzione di un unico effetto giuridico, tra l'atto di conferimento in società di un bene immobile gravato da finanziamento ipotecario e la successiva cessione delle quote dei conferenti alla stessa società conferitaria)” (cfr. Cassazione civile, sentenza del 25.2.2002, n. pagina 14 di 18 2713, nella cui parte motiva, a pag. 10, si legge: “se un soggetto adotta un atto di conferimento in società di un immobile gravato da finanziamento ipotecario e poi il conferente stesso cede alla società conferitaria le quote acquisite con il conferimento, i due comportamenti realizzano effetti parziali che, autonomi dal punto di vista civilistico, secondo la legge sull'imposta di registro sono meramente strumentali rispetto all'effetto giuridico finale prodotto dall'intera fattispecie complessa
e costituito dal trasferimento dell'immobile alla società”).
Ne discende che la riqualificazione dell'operazione in termini di cessione d'azienda è avvenuta esclusivamente ai fini della normativa speciale sull'imposta di registro (T.U. del 26.4.1986, n.
131), ma ciò non toglie, come correttamente evidenziato dal tribunale, che le operazioni di conferimento dell'azienda agraria del nella neocostituita , e la successiva Pt_1 Controparte_2 cessione delle quote sociali, con atti del 7.3.2003 e del 26.5.2003, a favore dei coniugi
[...]
e , conservassero la loro autonomia dal punto di vista civilistico. Tes_1 Persona_1
Da quanto esposto derivano due conseguenze:
4.2.2.a. – Innanzi tutto, il giudicato tributario, formatosi a seguito del rigetto dei ricorsi proposti dal e da “ avverso gli avvisi accertamento, è inidoneo a fare stato nel Pt_1 Controparte_2 presente giudizio, in considerazione della diversità delle parti, della causa petendi e del petitum.
4.2.2.b. – Inoltre, la solidarietà tra compratore e venditore, ai fini del pagamento dell'imposta di registro (ex art. 57 DPR 131/1986) opera solo nei confronti dell'amministratore finanziaria e non nel rapporto interno tra le due parti del contratto (cfr. Cass. civ., n. 195/1995), per il quale trova applicazione l'art. 1475 c.c.
Sennonché, nella specie, come correttamente evidenziato dal tribunale, la società “ CP_2
non può essere considerata la cessionaria dell'azienda, dal momento che, proprio in virtù
[...] dell'autonomia dell'operazione dal punto di vista civilistico, la stessa rappresentava l'oggetto della cessione o, meglio ancora, il tramite fittizio per conseguire, attraverso il trasferimento delle sue quote sociali, l'effetto elusivo della normativa fiscale nonché quello traslativo a favore del soggetto indicato dalla medesima . P_
In proposito, indicativo della difficoltà della linea difensiva dell'appellante è il tentativo di far ricorso allo schema del contratto per persona da nominare per avvalorare la tesi del trasferimento di proprietà a favore de “ . Controparte_2
Tuttavia, il gravame omette, sul punto, di confrontarsi con la sentenza impugnata che, in modo esaustivo e condivisibile, ha illustrato le ragioni che impediscono di ravvisare, nella specie, un contratto per persona da nominare (“non esiste alcun contratto di trasferimento d'azienda in cui
si riservò la nomina del contraente ai sensi dell'art. 1401 c.c.; non risulta che abbia P_ P_ mai comunicato a qualcuno la dichiarazione di nomina del contraente ai sensi dell'art. 1402 c.c.; non v'è alcuna accettazione del nominato che accompagnò l'electio amici né alcuna procura fu pagina 15 di 18 conferita allo stipulante dalla società anteriormente alla conclusione del contratto per CP_2 persona da nominare, ipotesi peraltro impraticabile in quanto la società nominanda neppure esisteva a quel tempo”).
Completamente irrilevante si presenta, poi, la testimonianza dell'agente immobiliare Tes_2
il quale si è limitato a riferire di avere messo in contatto il ed i coniugi
[...] Pt_1 [...] nonché di aver partecipato ad alcuni incontri nel corso delle trattative. Per_2
Parimenti infondata è la tesi – peraltro esposta dall'appellante, per la prima volta, solo nella comparsa conclusionale depositata in questo grado di giudizio – secondo cui la scrittura privata del
27.1.2013 rappresenterebbe una controdichiarazione, nell'ambito di un accordo simulatorio, che individuerebbe “Il come l'effettiva parte acquirente dell'azienda. CP_2
In realtà, non solo nella citata scrittura non si accenna minimamente all'eventuale carattere simulato dell'operazione, ma, anzi, da essa si evince che una volta costituita la predetta società, a seguito del conferimento dell'azienda agraria del le sue quote sociali dovevano essere Pt_1 trasferite da quest'ultimo ai soggetti indicati dal Per_1
Pertanto, le operazioni in questione (conferimento dell'azienda e cessione delle quote sociali) erano effettivamente volute dalle parti e ciò impedisce di considerare “ (che, con il Controparte_2 conferimento dell'azienda da parte del veniva dotata di un proprio capitale sociale) come Pt_1 la parte acquirente di un contratto di compravendita, come tale soggetta all'applicazione dell'art. 1475 c.c.
4.3. – Infondato è, infine, l'ultimo motivo di appello.
Difatti, nel regolamentare le spese di lite, il tribunale ha fatto corretta applicazione del criterio della soccombenza, stante l'integrale rigetto delle domande proposte dal Pt_1
Invero, per costante orientamento giurisprudenziale: “in base al principio di causalità la parte soccombente va individuata in quella che, azionando una pretesa accertata come infondata o resistendo ad una pretesa fondata, abbia dato causa al processo o alla sua protrazione e che debba qualificarsi tale in relazione all'esito finale della controversia” (cfr. ex plurimis Cassazione civile, sentenza del 30.4.2010, n. 7625).
Ebbene, non vi è dubbio che il vero motivo del contendere, che ha condotto le parti dinanzi al giudice, fosse costituito dalle pretese vantate dal nei confronti delle società ed Pt_1 P_ il “ , mentre alcuna rilevanza, sotto il profilo della causalità della lite, può attribuirsi CP_2 al rigetto dell'eccezione, formulata da , in ordine all'infondatezza delle pretese erariali sottese P_ ai ruoli ed alle cartelle di pagamento.
Peraltro, l'espressione, contenuta nel dispositivo della sentenza impugnata – “accogliendo parzialmente la domanda attorea” – deve ritenersi dovuta ad un mero refuso, stante l'inequivoca pagina 16 di 18 statuizione di rigetto di tale domanda pronunciata ai successivi punti n. 1 e n. 2., che si pone in termini di assoluta coerenza con la motivazione della decisione.
Né è possibile rinvenire le “gravi ed eccezionali ragioni” che, secondo l'appellante, giustificherebbero la compensazione delle spese di lite, in quanto la vicenda non presentava aspetti particolarmente controversi e/o peculiari da legittimare siffatta regolamentazione.
5 – Per quanto esposto, si impone il rigetto dell'appello.
5.1. – Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano secondo il presente computo ex
D.M. 55/2014 come modificato da ultimo dal D.M. 147/2022, § 12 (valore da 52.001-260.000):
Fase di studio della controversia (valore medio): € 2.977,00
Fase introduttiva del giudizio (valore medio): € 1.911,00
Fase istruttoria/trattazione (valore medio): € 4.326,00
Fase decisionale (valore medio): € 5.103,00
Compenso tabellare: € 14.317,00 oltre 15% per rimborso forfetario, IVA (se ed in quanto dovuta)
e CAP come per legge.
Si include nella fase istruttoria/trattazione il subprocedimento di inibitoria.
5.2. – Non ricorrono i presupposti per riconoscersi l'aumento del 30%, ex art. 4, comma 2, del
D.M. 55/2014, richiesto dall'appellata, in quanto il processo di secondo grado non ha visto la partecipazione di una pluralità di parti.
5.3. – Ai sensi dell'art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'impugnazione a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
n. 419/2021 emessa dal Tribunale di Grosseto e pubblicata il 14/05/2021, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna parte appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 14.317,00 per compenso professionale, oltre 15% per rimborso forfetario, IVA e CAP come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di parte appellante ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 115/02.
Firenze, 19.2.2025
Il Consigliere relatore ed estensore dott. Antonio Picardi pagina 17 di 18 Il Presidente
dott. Carlo Breggia
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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