CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 13/01/2026, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 192/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
UL SALVATORE, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3345/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Grezar 14 00185 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Isola E1 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250001005313000 BOLLO 2019
- RUOLO/CARTELLA n. 2025/001231 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5129/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 22/07/2025 Ricorrente_1 proponeva ricorso contro l'AdER di Caserta nonché contro la Regione Campania avverso la Cartella di pagamento n. 02820250001005313000 emessa da AdER con cui si chiedeva il pagamento di € 298,11 per Tassa automobilistica 2019.
Il ricorrente eccepisce la intervenuta decadenza triennale dell'Ufficio per assenza di rituale notifica di ogni atto presupposto alla Cartella di pagamento. Chiede l'annullamento dell'Atto impugnato.
Si è costituita l' AdER per far rilevare la propria carenza di legittimazione passiva per essere la stessa soltanto
Ente riscossore e non Ufficio impositore chiede, pertanto, di essere manlevata da eccezioni che non riguardino la propria attività.
Non risulta costituita la regione Campania.
In data odierna si è proceduto alla trattazione della controversia, all'esito della quale questo Giudice ha deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è risultato fondato e va accolto.
La Cartella di pagamento impugnata rimanda ad un presupposto Avviso di Accertamento n. 964259281029 che sarebbe stato notificato al ricorrente in data 05/07/2022. Di tale atto presupposto l'Ente impositore non ha provato la rituale notifica, ciò da cui consegue la intervenuta decadenza dall'esercitare la pretesa tributaria da parte delle stesso Ente.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
questo Giudice accoglie il ricorso;
condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite liquidate in € 150,00 comprensive di CUT e spese generali, oltre IVA e CP in favore del ricorrente con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
UL SALVATORE, Giudice monocratico in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3345/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Grezar 14 00185 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Campania - Centro Direzionale Isola E1 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250001005313000 BOLLO 2019
- RUOLO/CARTELLA n. 2025/001231 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 5129/2025 depositato il
25/11/2025
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 22/07/2025 Ricorrente_1 proponeva ricorso contro l'AdER di Caserta nonché contro la Regione Campania avverso la Cartella di pagamento n. 02820250001005313000 emessa da AdER con cui si chiedeva il pagamento di € 298,11 per Tassa automobilistica 2019.
Il ricorrente eccepisce la intervenuta decadenza triennale dell'Ufficio per assenza di rituale notifica di ogni atto presupposto alla Cartella di pagamento. Chiede l'annullamento dell'Atto impugnato.
Si è costituita l' AdER per far rilevare la propria carenza di legittimazione passiva per essere la stessa soltanto
Ente riscossore e non Ufficio impositore chiede, pertanto, di essere manlevata da eccezioni che non riguardino la propria attività.
Non risulta costituita la regione Campania.
In data odierna si è proceduto alla trattazione della controversia, all'esito della quale questo Giudice ha deciso come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è risultato fondato e va accolto.
La Cartella di pagamento impugnata rimanda ad un presupposto Avviso di Accertamento n. 964259281029 che sarebbe stato notificato al ricorrente in data 05/07/2022. Di tale atto presupposto l'Ente impositore non ha provato la rituale notifica, ciò da cui consegue la intervenuta decadenza dall'esercitare la pretesa tributaria da parte delle stesso Ente.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
questo Giudice accoglie il ricorso;
condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di lite liquidate in € 150,00 comprensive di CUT e spese generali, oltre IVA e CP in favore del ricorrente con distrazione al difensore dichiaratosi antistatario