Ordinanza cautelare 27 marzo 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 18/12/2025, n. 23099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23099 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23099/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12846/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12846 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo Montin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno prot. n. -OMISSIS- in data 8 agosto 2024, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dal ricorrente in data 2 settembre 2021, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2025 la dott.ssa TA IU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data 2 settembre 2021.
Esperita l’istruttoria di rito, l’Amministrazione con DM 9 agosto 2024, ha respinto la domanda, ritenendo che non vi fosse coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza, a causa di elementi di controindicazione di carattere penale emersi sul conto del ricorrente.
L’Amministrazione nella motivazione del diniego ha peraltro rappresentato che, a fronte della rituale comunicazione all’istante del preavviso di rigetto ex art. 10- bis in data 19 settembre 2023 “ … il richiedente non ha fatto pervenire osservazioni al riguardo ed è ampiamente scaduto il termine previsto dalla legge ”.
Con l’atto introduttivo del giudizio è stata eccepita l’illegittimità dell’atto impugnato, contestando la correttezza dell’operato della p.a., che avrebbe respinto la domanda di cittadinanza in violazione e/o errata applicazione dell’art. 6 l.91/92; art. 10 bis l. 241/90 illogicità; difetto di motivazione; difetto di istruttoria; erroneità di fatti e dei presupposti .
Il Ministero dell’interno, costituito in giudizio in resistenza, ha depositato documenti del fascicolo del procedimento e una relazione difensiva, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
Il ricorrente ha replicato con memoria, in cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Con ordinanza cautelare n. 1898/2025 è stata respinta la domanda cautelare.
All’udienza pubblica del 29 ottobre 2025, in vista della quale parte ricorrente ha depositato ulteriore memoria difensiva e documenti, la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è meritevole di favorevole apprezzamento.
Con riferimento al provvedimento impugnato, il Collegio ritiene fondata e assorbente la censura con cui il ricorrente lamenta la lesione delle sue garanzie partecipative per violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990, in quanto l’Amministrazione sembra non aver tenuto conto del riscontro al preavviso di rigetto dato dall’interessato, visto che dalla motivazione del provvedimento di diniego si evince che a fronte della comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10- bis del 17 giugno 2024 “ il richiedente non ha fatto pervenire osservazioni al riguardo ed è ampiamente scaduto il termine previsto dalla legge ”.
Invero, è stato comprovato documentalmente in atti che, in riscontro al preavviso di rigetto del 17 giugno 2024 con cui si è contestato un deferimento all’autorità giudiziaria per un fatto penalmente rilevante, l’istante ha trasmesso all’indirizzo pec indicato nella suddetta comunicazione e seguendo le indicazioni ivi previste (specificazione, nell’oggetto, del numero K10/ identificativo della pratica) una pec in data 26 luglio 2024, chiedendo una sospensione del procedimento, al fine di acquisire elementi informativi dalla competente autorità circa l’addebito emerso sul proprio conto e predisporre adeguata memoria.
Al riguardo, la p.a. resistente solo nella relazione difensiva versata in atti, afferma, da un lato, a fronte della richiesta di sospensione dei termini formulata dall’interessato con la suddetta pec del 26 luglio 2024, che detta la possibilità non è prevista dalla norma, dall’altro, che il provvedimento è stato emanato ben dopo la decorrenza del termine dei dieci giorni successivi alla comunicazione del preavviso al suo destinatario
Di contro, il Collegio osserva che, per prevalente e condivisa giurisprudenza, l'art. 10- bis della legge n. 241 del 1990, oltre a prevedere un termine che ha natura ordinatoria (e non già perentoria), persegue una finalità tipicamente collaborativa e deflattiva, con la presentazione delle osservazioni relative alla comunicazione dei motivi ostativi dell'accoglimento dell'istanza.
Ne consegue che le osservazioni degli interessati, anche ove tardive - purché trasmesse prima dell’adozione del provvedimento o, al più, della chiusura della fase istruttoria - devono essere valutate dall'amministrazione procedente, dato che tale interpretazione deriva dalla stessa ratio della disciplina volta a favorire l'acquisizione di ulteriori elementi al procedimento prima dell'adozione dell'atto conclusivo.
E, con specifico riferimento al caso di specie, la p.a. avrebbe dovuto comunque tenere conto di quanto rappresentato dall’interessato e valutare, in un’ottica collaborativa e di completezza dell’attività istruttoria, l’opportunità o l’utilità di un’eventuale sospensione del procedimento - ipotesi, che, se anche non prevista, non è, in ogni caso, vietata dalla norma - ovvero avrebbe dovuto dimostrare che la pec del richiedente è pervenuta in un momento successivo alla chiusura della fase istruttoria.
Deve, dunque, ritenersi integrata la violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990, sub specie non già di omesso avviso dei motivi ostativi bensì di omessa considerazione delle controdeduzioni presentate dal privato (cfr., sul punto, ex pluris T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 29.01.2014, n. 1154).
Le considerazioni che precedono incidono sulla legittimità stessa del provvedimento finale, che deve essere annullato, non potendosi peraltro nemmeno invocare la “sanatoria processuale” di cui all'art. 21- octies , comma 2, della l. n. 241 del 1990, tenuto conto della natura discrezionale del provvedimento impugnato e delle modifiche intervenute al testo dell'art. 21- octies , comma 2 per effetto del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. La nuova disposizione, infatti, ha stabilito espressamente che " non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis " la previsione di cui al precedente periodo (dell’art. 21- octies , comma 2), ovvero quella riguardante il citato meccanismo di sanatoria processuale che impedisce l'annullabilità del provvedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto di quest'ultimo " non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato " (TAR Lazio, Roma, Sez. I, 9.03.2021 n. 2861).
La novella legislativa rafforza la concezione del preavviso di rigetto come modalità imprescindibile di partecipazione al procedimento, con la quale si è voluta "anticipare" l'esplicitazione delle ragioni del provvedimento sfavorevole alla fase endoprocedimentale, allo scopo di consentire una difesa più efficace all'interessato, mirata a rendere possibile il confronto con l'amministrazione sulle ragioni da essa ritenute ostative all'accoglimento della sua istanza, ancor prima della decisione finale (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 8.10.2021, n. 6743; Id. 05.12.2019, n. 834). In quest’ottica, si è infatti evidenziato che " il Legislatore mostra di non transigere sul modulo procedimentale partecipato e sul disegno di una Amministrazione pubblica trasparente e leale con il cittadino, anche per le finalità compositive dei conflitti e deflattive del carico giudiziario che ne derivano " (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 11.11.2021, n. 7529).
In ogni caso, si rende opportuno rammentare che “ l'accoglimento della censura infraprocedimentale comporta la regressione del procedimento” , pertanto “a fronte di un diniego, ove questo sia annullato il IU non può soffermarsi sulla spettanza del bene della vita, ma deve restituire all'amministrazione il potere di provvedere, affinché questa si ridetermini, seppure con il vincolo conformativo del giudicato formatosi ”, da ciò discendendo che l’Amministrazione “ dovrà nuovamente soffermarsi sull'istanza evidenziando, ove sussistano e con il necessario atto di preavviso, tutti gli eventuali profili ostativi ” (Consiglio di Stato, n. 2330/2018).
In conclusione, assorbiti gli ulteriori profili di censura, il ricorso va accolto nei limiti sopra precisati e, per l’effetto, l’impugnato provvedimento deve essere annullato, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione.
Sussistono giustificate ragioni, tenuto conto della specificità della fattispecie trattata, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FL RI, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
TA IU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA IU | FL RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.