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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 03/02/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
R.Gen. N. 663/2020 I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Vittoria Gabriele Presidente
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 663/20 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 28.07.2020 e posta in decisione all'udienza collegiale del 25
settembre 2024 OGGETTO:
d a Azione revocatoria
(C.F. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1 ordinaria ex art. 2901
(BS) il 15/6/1973 e (C.F. ) nato Parte_2 C.F._2 c.c.
a Leno (BS) il 7/2/1974, entrambi residenti in [...]
Picasso n. 1,
rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Berni (C.F.
), C.F._3
elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Parma, Via
Degli Ospizi Civili n. 2/B APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
, con sede in Torino, Piazza San Carlo 156, in persona del P.IVA_2
procuratore nato ad Ischia il [...], in [...] Controparte_2
di procura conferita dal Consigliere Delegato , Parte_3
rappresentata ed assistita dall'Avv. Paolo Luciano Ferrari
( ), elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._4
quest'ultimo, in Brescia alla via Aurelio Saffi n. 1, giusta procura unita telematicamente alla costituzione in appello
APPELLATA
E con l'intervento di
(C.F. , con sede legale in Conegliano Controparte_3 P.IVA_3
(TV), via V. Alfieri, n. 1, in persona del procuratore dott. , in CP_4
virtù di procura conferita dal Consigliere Delegato con atto Parte_3
del 17 dicembre,
rappresentata e difesa dell'Avv. Paolo Luciano Ferrari
( ), elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._4
quest'ultimo in Brescia, via Aurelio Saffi n. 1, giusta procura unita telematicamente ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 123/2001
INTERVENIENTE
In punto: appello a sentenza 1233/2020 del 29.6.2020 pubblicata il
30.6.2020 dal Tribunale di Brescia, notificata a mezzo pec l'1.7.2020 CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“In via pregiudiziale: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà
della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
In via principale e nel merito: in riforma della sentenza n. 1233/2020
emessa dal Dott. A. Pernigotto del Tribunale di Brescia il 29/06/2020,
pubblicata il 30/6/2020, notificata l'1/7/2020, accogliere le domande già
avanzate dalla Signora nonché dal Signor Parte_1 Pt_2
nei confronti di in persona del suo legale
[...] Controparte_1
rappresentante pro tempore nell'ambito della comparsa di costituzione e risposta nonché come da precisazioni rese all'udienza del 30/01/2020 che si riportano integralmente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis
rejectis, previa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di Legge:
in via principale: respingere, per i motivi dedotti in atti, la domanda
attorea al contempo confermando la validità ed efficacia, anche nei
confronti di , dell'atto di costituzione del fondo Controparte_5
patrimoniale stipulato dai Signori e Parte_2 Parte_1
con atto ricevuto il 25/3/2015 dal Notaio Dott. Persona_1
In via istruttoria: salvo ogni e più opportuna eccezione deduzione o
istanza ai sensi dell'art. 183, VI comma, c.p.c. si chiede ammettersi prove
per interpello e testi sulle parti assertive di cui al presente atto da
intendersi qui integralmente richiamate, trascritte e precedute dal prefisso
“Vero che” con indicazione della lista testimoniale in prefiggendo
termine. Vittoria di spese e di grado, diritti ed onorari, IVA e cpa sugli imponibili
come per legge”.
In via istruttoria: previa rimessione in istruttoria, si chiede sin da ora accogliersi le istanze istruttorie come formulate nella memoria n. 2 ai sensi dell'art. 183, VI comma c.p.c., da parte degli odierni attori appellanti (già
attori opponenti) nell'ambito del giudizio di primo grado.
In ogni caso: Vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata e per la intervenuta Controparte_1 CP_3
[...]
“In via preliminare: disporsi l'estromissione dalla causa di “ CP_1
; Controparte_1
In via principale: Voglia la Corte d'Appello di Brescia rigettare le domande tutte degli appellanti, compresa l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza, e confermare la sentenza del
Tribunale di Brescia n. 1233/2020.
In via istruttoria: Rigetto delle istanze avversarie. Ogni riserva processualmente ammessa
Spese ed onorari del presente grado rifusi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 17/11/2016 Parte_4
conveniva in giudizio e insistendo per Parte_2 Parte_1
sentire dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901
c.c., del fondo patrimoniale stipulato il 25/3/2015, repertorio 39301/14681
(trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Brescia il 9/4/2015 ai nn. 11669/7810).
In particolare, l'istituto di credito esponeva:
-che , Filiale di Brescia aveva concesso alla società Sea Controparte_1
Energy srl, di cui i convenuti erano stati soci con funzioni gestorie quantomeno sino al 9.3.2015, l'apertura di credito per anticipo fatture su conto corrente n. 1000/0000164 (doc. 2) per l'importo di € 100.000,00 con validità sino al 31.05.2015 (doc. 3), obbligazione garantita da
[...]
e in forza di fideiussione per operazione Pt_2 Parte_1
specifica datata 25.06.2014 (doc. 4);
-che con sentenza del Tribunale di Brescia n. 135/2016 era dichiarato il fallimento della debitrice principale (doc. 5);
-che la Banca chiedeva e otteneva decreto ingiuntivo n. 6165/2016 per €
89.659,99 nei confronti dei coniugi (doc. 6); Controparte_6
-che l'Istituto di credito apprendeva che questi ultimi avevano costituito in data 25.03.2015 un fondo patrimoniale nel quale la aveva Parte_1
conferito la totalità dei beni immobili di sua proprietà;
-che tale costituzione appariva preordinata al solo scopo di recare pregiudizio ai creditori, sottraendo agli stessi la garanzia patrimoniale, e non a quello di far fronte ai bisogni della famiglia, tanto più che il resto delle proprietà erano state oggetto di una donazione del marito a favore della moglie, impugnata con azioni revocatorie da altri istituti di credito;
- che il credito vantato risultava precedente rispetto al decreto ingiuntivo concesso dal Tribunale, in quanto, sotto il profilo oggettivo, era sufficiente l'avvenuto accreditamento del denaro da parte della banca in forza del contratto di apertura di credito sottoscritto.
Tanto premesso, sosteneva che sussistessero i presupposti Controparte_1
dell'azione revocatoria: sotto il profilo dell'eventus damni, la costituzione del fondo patrimoniale limitava l'aggredibilità dei beni da parte dei creditori, determinando, dunque, un pericolo di danno costituito dall'eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, a fortiori nel caso in esame laddove la società era stata dichiarata fallita;
sotto il profilo della scientia fraudis, trattandosi di un atto a titolo gratuito e posteriore rispetto al sorgere del credito, era sufficiente la conoscenza del pregiudizio, resa evidente dal fatto che l'atto dispositivo fosse stato posto in essere in data non prossima al matrimonio dei beneficiari (sposati il 5
aprile del 1997), ma prossima alla revoca degli affidamenti, nonché dalla proporzione tra i beni sottoposti a vincolo e il patrimonio residuo del conferente.
Chiedeva, dunque, di dichiarare inefficace l'atto di conferimento in fondo patrimoniale del 25.03.2015.
Si costituivano regolarmente in giudizio e Parte_2 Parte_1
, i quali contestavano tutto quanto ex adverso dedotto in fatto e in
[...]
diritto. In particolare, in punto di fatto deducevano che, a seguito di alcuni insoluti, la società si era rivolta alla per chiedere la CP_7
concessione di un finanziamento di € 125.000 volto a ripianare il pregresso debito, ma che, perdurando la crisi economica della società, il Pt_2
aveva deciso di cedere la sua intera partecipazione societaria a tale con atto del 9.3.2015, precisando che nei giorni Persona_2 precedenti il cedente e il cessionario si erano recati presso Controparte_1
per chiedere la restituzione delle fideiussioni a suo tempo prestate in favore della società, ottenendo riscontro positivo da parte dei funzionari con cui si erano interfacciati;
solo alla luce di tali rassicurazioni, era stato costituito il fondo patrimoniale nel quale era stata conferita la casa coniugale;
ciononostante, tre mesi dopo l'istituto di credito non solo non aveva dato corso ad alcuna liberatoria ma aveva intimato ai fideiussori il pagamento della somma di € 85.028,51.
Sostenevano che tale comportamento da parte dell'istituto di credito avrebbe determinato la violazione dei doveri di buona fede e correttezza,
oltre che dell'art. 1956 c.c., in quanto applicabile anche ai casi di mantenimento della concessione di crediti preesistenti, coperti da garanzia fideiussoria.
Chiedevano, dunque, rigettarsi la domanda.
All'udienza del 16.3.2017 il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., rinviando al 20.7.2017 per le decisioni in ordine ai mezzi istruttori.
Depositate da ambo le parti le memorie, in assenza di alcun approfondimento istruttorio, il Giudice riteneva la causa matura per la decisione;
all'udienza del 30.1.2020 le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi fogli depositati telematicamente ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche. Con sentenza pubblicata il 30/6/2020 il Tribunale di Brescia affermava:
- che risultava documentalmente comprovato che in data 25.6.2014
unitamente ad altri, si fosse costituita fideiussore a Parte_1
garanzia dell'esposizione debitoria gravante sulla società Sea Energy S.r.l.
nei confronti di e che anche nei suoi riguardi fosse Controparte_1
stata emessa l'ingiunzione di pagamento n. 6165/2016 d.i. del 7.10.2016;
- che in data 25.3.2015 unitamente al marito, Parte_1 [...]
avessero posto in essere l'atto di costituzione di fondo Pt_2
patrimoniale, in seno al quale la prima aveva conferito le unità immobiliari di sua esclusiva proprietà, fondo che determinava un pregiudizio alle ragioni creditorie non soltanto in una prospettiva meramente quantitativa,
ma anche in una dimensione “qualitativa”, posta la nota limitazione di cui all'art. 170 c.c.;
- che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale avesse natura gratuita poiché non era previsto alcun obbligo dei coniugi di provvedere ai bisogni della famiglia mediante la creazione del fondo medesimo e non sussisteva alcuna controprestazione a favore dei costituenti;
- che apparisse pacifico ed incontestato che per Parte_1
mezzo dell'atto datato 25.3.2015, avesse costituito in fondo tutti i beni immobili di cui era titolare ancora capaci di esprimere una qualche utilità
ai sensi dell'art. 2740 c.c. (gli ulteriori suoi cespiti patrimoniali risultavano gravati da formalità ipotecarie e/o colpite da separate iniziative revocatorie), determinando così la compromissione delle possibilità di soddisfazione delle ragioni dei creditori, e i coniugi convenuti non avessero offerto prove di segno contrario;
- che fosse documentalmente dimostrato che la fideiussione rilasciata da parte di in favore di recasse Parte_1 Controparte_1
una data anteriore (25.6.2014) a quella dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale (25.3.2015), di tal che l'indagine relativa all'elemento soggettivo doveva essere condotta nella prospettiva della scientia damni e non già in quella, più complessa, della dolosa preordinazione;
- che all'atto della costituzione del fondo revocando, sul conto corrente fossero già state regolate diverse operazioni capaci di generare un indebitamento nei confronti della banca della Sea Energy S.r.l. e, “a cascata”, anche dei convenuti, i quali non potevano non conoscere lo stato economico finanziario della loro società;
- che la formazione dell'atto in questione fosse avvenuta dopo diversi anni dal matrimonio intervenuto fra e (nel Parte_1 Parte_2
1997) e soltanto pochi giorni dopo la cessione delle quote di Sea Energy
S.r.l. ed avesse riguardato soltanto beni non già costituenti oggetto di garanzie ipotecarie;
-che in difetto di atti ed iniziative formali, a nulla rilevava che i convenuti potessero aver ricevuto da chicchessia rassicurazioni circa un'ipotetica liberazione dalle loro obbligazioni fideiussorie;
- che la società debitrice principale era stata dichiarata fallita con sentenza dell'1.6.2016 e quindi dopo soltanto poco più di un anno dalla costituzione del fondo, circostanza che lasciava immaginare che in tale data la stessa società versasse già in una situazione quantomeno di crisi.
Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, il Tribunale di Brescia
accoglieva la domanda di revocatoria ordinaria, condannando
[...]
e alla refusione delle spese di lite nella misura Parte_1 Parte_2
di € 7.571,00 per compensi professioni, oltre IVA e CPA.
Avverso la sentenza proponevano appello e Parte_1 [...]
affidato a tre motivi di gravame in ordine all'insussistenza dei Pt_2
presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria;
Controparte_1
regolarmente citata, si costituiva in giudizio contestando la fondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto.
La Corte, dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, rinviava la causa all'udienza del 03.07.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more, con ricorso ex art. 111 c.p.c. del 29.04.2021, interveniva nel giudizio rappresentata da affermando di CP_3 Controparte_8
avere acquistato pro-soluto alcuni crediti di (per Controparte_1
capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni,
indennizzi e quant'altro) come da contratto di cessione del 10.12.2020 ed avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145, parte seconda del
12.12.2020.
Con provvedimento del 3.7.2024, comunicato a mezzo Pec il 4.7.2024,
l'udienza, già fissata per la precisazione delle conclusioni, era rinviata per le medesime finalità al 25.9.2024 ed in tale ultima occasione, celebrata l'udienza per via cartolare, le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi fogli depositati telematicamente e la Corte tratteneva la causa in decisione, concedendo il termine di giorni 50 per il deposito di conclusionali e di giorni 20 per il deposito di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato atto che con comparsa depositata il 29.04.2021 è
intervenuta in giudizio società veicolo, rappresentata Controparte_3
da , quale successore a titolo particolare ex art.111 Controparte_8
cpc di in forza del contratto di cessione di Controparte_9
crediti stipulato in data 10 dicembre 2020 di cui all'avviso di cessione pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n.
130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 12.12.2020 - Parte Seconda n.145- e ha chiesto l'estromissione della Banca cedente.
Con la comparsa conclusionale gli appellanti si sono opposti all'estromissione di , per cui il giudizio prosegue tra Controparte_1
le parti originarie ai sensi del comma 1 dell'art. 111 cpc, richiedendo l'estromissione un provvedimento giudiziale ed il previo consenso di tutte le parti che, nella specie, è mancato, e la Banca mantiene, quindi, la sua legittimazione passiva nonostante la cessione del credito.
Con la medesima comparsa conclusionale gli appellanti hanno peraltro eccepito l'inammissibilità dell'intervento di , quale cessionaria CP_3
dei crediti di . Controparte_5
Sul punto la Corte osserva che secondo giurisprudenza costante ““In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art.
58 TUB, è, dunque, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo
al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco,
senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi,
allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione
delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i
rapporti oggetto della cessione (ex multis, Cass. 20 luglio 2023 n. 21821;
cfr. da ultimo e nello stesso senso Cass. 22.04.2024 n. 10860: “In caso di
cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58
TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al
cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco,
senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi,
allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione
delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i
rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano
individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in
base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i
relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza
della Banca d'Italia.”).
Sulla scorta di ciò, dalla lettura dell'avviso in Gazzetta Ufficiale
tempestivamente prodotto da in allegato all'atto del suo CP_3
intervento, si evince che oggetto della cessione conclusa in data 10.12.2020 sono stati “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di
mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di
[...]
derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o Controparte_1
chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e
conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30
giugno 2020, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi
della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e
segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca
d'Italia n. 139/1999”.
Ciò posto, nel caso di specie è pacifico che il rapporto contrattuale assistito dalla garanzia fideiussoria prestata dagli appellanti era nella titolarità ad quale Banca cedente. Il rapporto è sussumibile nella Controparte_1
categoria “saldi debitore di conti corrente” e si iscrive nel periodo tra
1/1/1950 e il 30/06/2020 il contratto di conto corrente è stato acceso dalla società il 23.4.2013 e l'apertura di credito è stata concessa nel 2014); il debitore (Sea Enegy srl) è stato classificato a sofferenza (nel periodo indicato) in quanto i conti sono stati chiusi per passaggio a sofferenza e la debitrice principale è fallita nel 2016 (vedasi estratti doc. 5 fascicolo primo grado), sicché la banca ha provveduto alla segnalazione alla Centrale
Rischi entro il medesimo periodo .
Pertanto, concorrono tutti gli elementi a riscontro dell'inclusione del rapporto di cui è causa nel perimetro della cessione e la conseguente ammissibilità dell'intervento di . CP_3
Con il primo motivo gli appellanti censurano quella parte della sentenza in cui il giudice di prime cure ha ritenuto sussistenti i presupposti necessari all'esperimento della revocatoria, senza tenere conto del comportamento del creditore. In particolare, gli appellanti rilevano che se i funzionari di con cui si era interfacciato non gli Controparte_5 Parte_5
avessero garantito la restituzione delle fideiussioni, i coniugi non avrebbero ceduto l'intera partecipazione nella società Sea Energy S.r.l. a e non avrebbero successivamente costituito un fondo Persona_2
patrimoniale.
Sottolineano che, sotto il profilo dell'elemento oggettivo dell'azione -
ravvisato dal Tribunale nel conferimento del fondo patrimoniale di tutti i beni immobili di proprietà della capaci di esprimere una Parte_1
qualche utilità ai sensi dell'art 2740 c.c., posto che gli altri di lei cespiti patrimoniali risultavano gravati da formalità ipotecarie o colpiti da altre azioni revocatorie - una volta ottenuta la rassicurazione da parte dei funzionari della banca della restituzione delle fideiussioni rilasciate, non sarebbe stato loro onere di assicurarsi che la Banca ricercasse nuove e diverse garanzie personali o patrimoniali per garantire i rapporti trasferiti in capo al cessionario;
sotto il profilo dell'elemento soggettivo,
evidenziano l'inesistenza in capo ai debitori della consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori, dato che lo stesso Istituto
di credito si era reso disponibile a restituire la fideiussione a suo tempo ricevuta a garanzia di un rapporto che sarebbe stato ceduto ad un soggetto diverso.
Precisano che “seppure vero che gli odierni attori appellanti non hanno potuto produrre in giudizio alcun documento inerente gli impegni assunti
dalla Banca, è pur vero che la ricostruzione dagli stessi riferita non può
essere liquidata dal Giudice di prime cure con una semplice proposizione,
anch'essa contestata” secondo cui “in difetto di atti ed iniziative formali,
a nulla rileva che – in ipotesi – i convenuti avessero ricevuto da chicchesia
rassicurazioni circa un'ipotetica liberazione dalle loro obbligazioni
fideiussorie”, tenuto conto che il aveva ricevuto rassicurazioni non Pt_2
da chicchessia, ma da parte di due persone precisamente identificate, e che la decisione di primo grado è stata assunta senza lo svolgimento degli approfondimenti istruttori richiesti proprio dai coniugi (interrogatorio libero e prova per testi).
Sottolineano che il suddetto comportamento tenuto dalla Banca è stato contrario a buona fede e correttezza, con conseguente liberazione dei fideiussori dal loro obbligo di garanzia, e che ciò può essere provato anche tramite presunzioni, al riguardo rilevando come “la ricostruzione fornita
dagli attori è del tutto logica poiché se così non fosse stato, sarebbe
venuto meno lo stesso motivo sotteso alla cessione delle quote societarie,
ovvero quello di garantire stabilità e serenità al nucleo familiare
[...]
già provato da un'esperienza imprenditoriale negativa”, ed CP_10
evidenziando che “la stessa circostanza che il Signor riferisca Pt_2
l'esatto nominativo della persona con cui si era confrontato è indice
dell'autenticità della ricostruzione fornita”.
Sotto altro profilo, revocano in dubbio la stessa operatività della fideiussione prestata, vista la violazione dei doveri di buona fede e correttezza da parte del Banca, ed invocano la liberazione della fideiussione prestata secondo il disposto dell'art. 1956 c.c.: l'Istituto di credito, infatti, secondo gli appellanti, avrebbe proseguito nel rapporto di apertura di credito per oltre tre mesi nella consapevolezza dell'insufficienza della garanzia e senza la dovuta attenzione agli interessi dei fideiussori, atteso che “se è vero che poteva avere Controparte_5
compreso lo “spessore” di nonostante fosse Persona_2
perfettamente consapevole delle difficoltà economiche e finanziarie in cui
versava la società Sea Energy, ha mantenuto la linea di credito a suo
tempo accordata all'unico fine di tutelare sé stessa …. omettendo di
richiedere nuove o maggiori garanzie” o di porre termine al rapporto impedendo ulteriori utilizzazioni del credito, con conseguente peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore principale.
Con il secondo motivo gli appellanti lamentano che l'erroneità della pronuncia del Tribunale di Brescia sia insita nelle stesse molteplici violazione di legge su cui si regge l'intero ragionamento, sulla base di un'erronea valutazione delle circostanze di fatto o di diritto., e al riguardo ripropongono in questa sede la richiesta di prova per testi dei funzionari della Banca con cui ha interloquito il già svolta in primo grado. Pt_2
I motivi che precedono, sa esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
Il Tribunale ha condivisibilmente rilevato l'assenza della produzione in giudizio “di atti ed iniziative formali” in ordine alla asserita promessa dell'istituto di credito di restituzione delle fideiussioni ominibus prestate dai coniugi appellanti a seguito della cessione dell'intera partecipazione nella società debitrice principale.
Non è stato, infatti, neppure allegato che i coniugi Controparte_11
abbiano inviato alla Banca una comunicazione di recesso o, comunque,
una istanza formale tesa a chiedere la liberazione dalla fideiussione rilasciata, vi è prova che vi sia stata una formale liberazione da parte dell'Istituto di credito, risultando del tutto irrilevanti le eventuali rassicurazioni verbali in tal senso ricevute dai funzionari della stessa da parte di Pt_2
Per questa ragione appare del tutto superflua la prova per testi formulata dagli appellanti in primo grado e ribadita anche in appello atteso che,
quand'anche fosse stata accolta dal giudice di prime cure ed i funzionari della Banca avessero confermato le verbali rassicurazioni, ciò non avrebbe, comunque, comportato, come giustamente evidenziato dal primo giudice, alcuna liberazione dalle loro obbligazioni fideiussorie.
Giova, in ogni caso, evidenziare che il recesso dal contratto di fideiussione, operando soltanto per il futuro e non retroattivamente,
avrebbe potuto avere, come unico effetto, quelli di circoscrivere l'obbligazione di garanzia all'entità del debito derivante dall'apertura di credito in c/c maturato al momento in cui il recesso, in quanto atto recettizio, fosse pervenuto a conoscenza della Banca, o la liberazione da parte della stessa fosse divenuta efficace, e non certamente, come nella sostanza pretenderebbero gli appellanti, anche per tutti i debiti già a quel momento maturati. Va, poi, rilevato che gli appellanti neppure hanno provato l'asserita cessione della loro partecipazione societaria a tale . Se è Persona_2
vero, infatti, che i coniugi appellanti nell'atto introduttivo di primo grado hanno dichiarato che “la cessione veniva formalizzata con atto del
9/3/2015 a ministero Notaio registrato all'Agenzia delle Entrate Per_3
di Milano il successivo 10/3/2015 (Doc. n. 3)”, detto documento non è
stato prodotto in atti ed il doc. 3 indicato non corrisponde al contratto di cessione, ma all'atto di costituzione del fondo patrimoniale.
Ciò impedisce alla Corte di verificare l'esistenza di eventuali accordi previsti nella cessione per la liberazione dei coniugi dalla obbligazione fideiussoria, di cui, peraltro, non vi è alcuna allegazione in atti, avendo gli appellanti fatto sempre riferimento, anche in appello solo a rassicurazioni verbali circa la loro liberazione da parte dei funzionari della Banca.
Infine, non risulta condivisibile il richiamo, da parte degli appellanti, al disposto dell' art 1956 c.c., secondo cui “il fideiussore per un'obbligazione
futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del
fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni
patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più
difficile il soddisfacimento del credito”.
In primo luogo gli appellanti non hanno provato che l'Istituto di credito,
dopo la cessione dell'intero pacchetto societario al La Porta – del quale,
peraltro, come si è detto, non vi è prova - abbia concesso ulteriore credito alla società.
Anche, poi, a volere ritenere equipollente il solo mantenimento dell'apertura di credito in precedenza concessa, non risulta in alcun modo dimostrato, al di là della semplice allegazione degli appellanti, il mutamento patrimoniale in peius in capo alla società a seguito della cessione delle quote al , soggetto, peraltro, scelto ed imposto alla Per_2
banca dagli stessi appellanti. Appare pertanto ininfluente il richiamo, da parte degli appellanti, alle massime giurisprudenziali concernenti la liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c., posto che, nella specie, non vi
è prova dell'aggravamento della situazione di difficoltà economica e finanziaria della società a seguito della cessione o un aumento del rischio per i fideiussori tale da pregiudicare le loro possibilità di regresso.
Giova, infine, evidenziare come, in ogni caso, l'eventuale aggravamento,
anche ove esistente, sarebbe frutto della pregressa situazione debitoria imputabile alla gestione della società da parte degli stessi appellanti e alla loro scelta di cedere l'intera quota della società a soggetto non capiente.
L'appello va, dunque, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di Parte_2
e , nonché liquidate come da dispositivo secondo i Parte_1
parametri medi previsti dal DM 147/2022 (indeterminabile complessità
bassa, valori al di sotto dei medi e senza fase di trattazione, come indicato nella nota spese); va escluso l'aumento del 30% per la difesa di più parti in quanto la cessionaria del credito ha spiegato l'intervento in questo grado come successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'art.111 cod.proc.civ. “facendo proprie le difese già svolte e le conclusioni già licenziate da “ per chiedere la Controparte_1 pronuncia di tutti i provvedimenti di legge direttamente nei propri confronti derivanti dalla titolarità del credito menzionato in premessa”.
Si tratta, pertanto, di soggetto nei cui confronti la decisione spiega comunque direttamente i suoi effetti, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ.
In base al principio di causalità che regola le spese processuali non possono, quindi, essere poste a carico del soccombente, oltre che le spese dovute alla controparte processuale, anche quelle della cessionaria,
giustificandosi, pertanto, nei confronti di quest'ultima, la compensazione delle spese del grado.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello proposto da e Parte_2 Parte_1
avverso la sentenza 1233/2020 del 29.6.2020 pubblicata il 30.6.2020 del
Tribunale di Brescia, che, per l'effetto, conferma integralmente;
-condanna e al pagamento in favore di Parte_2 Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in Controparte_1
€ 1.711,78 per la fase di studio, € 1.098,83 per la fase introduttiva, ed €
2.934,23 per la fase decisoria, spese forfettarie nella misura del 15%, Iva
e cpa se e nella misura per legge dovuta;
-compensa integralmente le spese di lite tra gli appellanti e la intervenuta
Controparte_3
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti in solido.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio
2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Vittoria Gabriele
R.Gen. N. 663/2020 I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Vittoria Gabriele Presidente
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 663/20 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 28.07.2020 e posta in decisione all'udienza collegiale del 25
settembre 2024 OGGETTO:
d a Azione revocatoria
(C.F. ) nata a [...] Parte_1 C.F._1 ordinaria ex art. 2901
(BS) il 15/6/1973 e (C.F. ) nato Parte_2 C.F._2 c.c.
a Leno (BS) il 7/2/1974, entrambi residenti in [...]
Picasso n. 1,
rappresentati e difesi dall'Avv. Luca Berni (C.F.
), C.F._3
elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Parma, Via
Degli Ospizi Civili n. 2/B APPELLANTE
c o n t r o
(C.F. P. IVA Controparte_1 P.IVA_1
, con sede in Torino, Piazza San Carlo 156, in persona del P.IVA_2
procuratore nato ad Ischia il [...], in [...] Controparte_2
di procura conferita dal Consigliere Delegato , Parte_3
rappresentata ed assistita dall'Avv. Paolo Luciano Ferrari
( ), elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._4
quest'ultimo, in Brescia alla via Aurelio Saffi n. 1, giusta procura unita telematicamente alla costituzione in appello
APPELLATA
E con l'intervento di
(C.F. , con sede legale in Conegliano Controparte_3 P.IVA_3
(TV), via V. Alfieri, n. 1, in persona del procuratore dott. , in CP_4
virtù di procura conferita dal Consigliere Delegato con atto Parte_3
del 17 dicembre,
rappresentata e difesa dell'Avv. Paolo Luciano Ferrari
( ), elettivamente domiciliata presso lo studio di C.F._4
quest'ultimo in Brescia, via Aurelio Saffi n. 1, giusta procura unita telematicamente ai sensi dell'art. 10 D.P.R. 123/2001
INTERVENIENTE
In punto: appello a sentenza 1233/2020 del 29.6.2020 pubblicata il
30.6.2020 dal Tribunale di Brescia, notificata a mezzo pec l'1.7.2020 CONCLUSIONI
Per gli appellanti:
“In via pregiudiziale: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà
della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
In via principale e nel merito: in riforma della sentenza n. 1233/2020
emessa dal Dott. A. Pernigotto del Tribunale di Brescia il 29/06/2020,
pubblicata il 30/6/2020, notificata l'1/7/2020, accogliere le domande già
avanzate dalla Signora nonché dal Signor Parte_1 Pt_2
nei confronti di in persona del suo legale
[...] Controparte_1
rappresentante pro tempore nell'ambito della comparsa di costituzione e risposta nonché come da precisazioni rese all'udienza del 30/01/2020 che si riportano integralmente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis
rejectis, previa ogni e più opportuna declaratoria del caso e di Legge:
in via principale: respingere, per i motivi dedotti in atti, la domanda
attorea al contempo confermando la validità ed efficacia, anche nei
confronti di , dell'atto di costituzione del fondo Controparte_5
patrimoniale stipulato dai Signori e Parte_2 Parte_1
con atto ricevuto il 25/3/2015 dal Notaio Dott. Persona_1
In via istruttoria: salvo ogni e più opportuna eccezione deduzione o
istanza ai sensi dell'art. 183, VI comma, c.p.c. si chiede ammettersi prove
per interpello e testi sulle parti assertive di cui al presente atto da
intendersi qui integralmente richiamate, trascritte e precedute dal prefisso
“Vero che” con indicazione della lista testimoniale in prefiggendo
termine. Vittoria di spese e di grado, diritti ed onorari, IVA e cpa sugli imponibili
come per legge”.
In via istruttoria: previa rimessione in istruttoria, si chiede sin da ora accogliersi le istanze istruttorie come formulate nella memoria n. 2 ai sensi dell'art. 183, VI comma c.p.c., da parte degli odierni attori appellanti (già
attori opponenti) nell'ambito del giudizio di primo grado.
In ogni caso: Vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Per l'appellata e per la intervenuta Controparte_1 CP_3
[...]
“In via preliminare: disporsi l'estromissione dalla causa di “ CP_1
; Controparte_1
In via principale: Voglia la Corte d'Appello di Brescia rigettare le domande tutte degli appellanti, compresa l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza, e confermare la sentenza del
Tribunale di Brescia n. 1233/2020.
In via istruttoria: Rigetto delle istanze avversarie. Ogni riserva processualmente ammessa
Spese ed onorari del presente grado rifusi.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 17/11/2016 Parte_4
conveniva in giudizio e insistendo per Parte_2 Parte_1
sentire dichiarare l'inefficacia nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 2901
c.c., del fondo patrimoniale stipulato il 25/3/2015, repertorio 39301/14681
(trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Brescia il 9/4/2015 ai nn. 11669/7810).
In particolare, l'istituto di credito esponeva:
-che , Filiale di Brescia aveva concesso alla società Sea Controparte_1
Energy srl, di cui i convenuti erano stati soci con funzioni gestorie quantomeno sino al 9.3.2015, l'apertura di credito per anticipo fatture su conto corrente n. 1000/0000164 (doc. 2) per l'importo di € 100.000,00 con validità sino al 31.05.2015 (doc. 3), obbligazione garantita da
[...]
e in forza di fideiussione per operazione Pt_2 Parte_1
specifica datata 25.06.2014 (doc. 4);
-che con sentenza del Tribunale di Brescia n. 135/2016 era dichiarato il fallimento della debitrice principale (doc. 5);
-che la Banca chiedeva e otteneva decreto ingiuntivo n. 6165/2016 per €
89.659,99 nei confronti dei coniugi (doc. 6); Controparte_6
-che l'Istituto di credito apprendeva che questi ultimi avevano costituito in data 25.03.2015 un fondo patrimoniale nel quale la aveva Parte_1
conferito la totalità dei beni immobili di sua proprietà;
-che tale costituzione appariva preordinata al solo scopo di recare pregiudizio ai creditori, sottraendo agli stessi la garanzia patrimoniale, e non a quello di far fronte ai bisogni della famiglia, tanto più che il resto delle proprietà erano state oggetto di una donazione del marito a favore della moglie, impugnata con azioni revocatorie da altri istituti di credito;
- che il credito vantato risultava precedente rispetto al decreto ingiuntivo concesso dal Tribunale, in quanto, sotto il profilo oggettivo, era sufficiente l'avvenuto accreditamento del denaro da parte della banca in forza del contratto di apertura di credito sottoscritto.
Tanto premesso, sosteneva che sussistessero i presupposti Controparte_1
dell'azione revocatoria: sotto il profilo dell'eventus damni, la costituzione del fondo patrimoniale limitava l'aggredibilità dei beni da parte dei creditori, determinando, dunque, un pericolo di danno costituito dall'eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, a fortiori nel caso in esame laddove la società era stata dichiarata fallita;
sotto il profilo della scientia fraudis, trattandosi di un atto a titolo gratuito e posteriore rispetto al sorgere del credito, era sufficiente la conoscenza del pregiudizio, resa evidente dal fatto che l'atto dispositivo fosse stato posto in essere in data non prossima al matrimonio dei beneficiari (sposati il 5
aprile del 1997), ma prossima alla revoca degli affidamenti, nonché dalla proporzione tra i beni sottoposti a vincolo e il patrimonio residuo del conferente.
Chiedeva, dunque, di dichiarare inefficace l'atto di conferimento in fondo patrimoniale del 25.03.2015.
Si costituivano regolarmente in giudizio e Parte_2 Parte_1
, i quali contestavano tutto quanto ex adverso dedotto in fatto e in
[...]
diritto. In particolare, in punto di fatto deducevano che, a seguito di alcuni insoluti, la società si era rivolta alla per chiedere la CP_7
concessione di un finanziamento di € 125.000 volto a ripianare il pregresso debito, ma che, perdurando la crisi economica della società, il Pt_2
aveva deciso di cedere la sua intera partecipazione societaria a tale con atto del 9.3.2015, precisando che nei giorni Persona_2 precedenti il cedente e il cessionario si erano recati presso Controparte_1
per chiedere la restituzione delle fideiussioni a suo tempo prestate in favore della società, ottenendo riscontro positivo da parte dei funzionari con cui si erano interfacciati;
solo alla luce di tali rassicurazioni, era stato costituito il fondo patrimoniale nel quale era stata conferita la casa coniugale;
ciononostante, tre mesi dopo l'istituto di credito non solo non aveva dato corso ad alcuna liberatoria ma aveva intimato ai fideiussori il pagamento della somma di € 85.028,51.
Sostenevano che tale comportamento da parte dell'istituto di credito avrebbe determinato la violazione dei doveri di buona fede e correttezza,
oltre che dell'art. 1956 c.c., in quanto applicabile anche ai casi di mantenimento della concessione di crediti preesistenti, coperti da garanzia fideiussoria.
Chiedevano, dunque, rigettarsi la domanda.
All'udienza del 16.3.2017 il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., rinviando al 20.7.2017 per le decisioni in ordine ai mezzi istruttori.
Depositate da ambo le parti le memorie, in assenza di alcun approfondimento istruttorio, il Giudice riteneva la causa matura per la decisione;
all'udienza del 30.1.2020 le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi fogli depositati telematicamente ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, concedendo i termini di legge per il deposito di conclusionali e repliche. Con sentenza pubblicata il 30/6/2020 il Tribunale di Brescia affermava:
- che risultava documentalmente comprovato che in data 25.6.2014
unitamente ad altri, si fosse costituita fideiussore a Parte_1
garanzia dell'esposizione debitoria gravante sulla società Sea Energy S.r.l.
nei confronti di e che anche nei suoi riguardi fosse Controparte_1
stata emessa l'ingiunzione di pagamento n. 6165/2016 d.i. del 7.10.2016;
- che in data 25.3.2015 unitamente al marito, Parte_1 [...]
avessero posto in essere l'atto di costituzione di fondo Pt_2
patrimoniale, in seno al quale la prima aveva conferito le unità immobiliari di sua esclusiva proprietà, fondo che determinava un pregiudizio alle ragioni creditorie non soltanto in una prospettiva meramente quantitativa,
ma anche in una dimensione “qualitativa”, posta la nota limitazione di cui all'art. 170 c.c.;
- che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale avesse natura gratuita poiché non era previsto alcun obbligo dei coniugi di provvedere ai bisogni della famiglia mediante la creazione del fondo medesimo e non sussisteva alcuna controprestazione a favore dei costituenti;
- che apparisse pacifico ed incontestato che per Parte_1
mezzo dell'atto datato 25.3.2015, avesse costituito in fondo tutti i beni immobili di cui era titolare ancora capaci di esprimere una qualche utilità
ai sensi dell'art. 2740 c.c. (gli ulteriori suoi cespiti patrimoniali risultavano gravati da formalità ipotecarie e/o colpite da separate iniziative revocatorie), determinando così la compromissione delle possibilità di soddisfazione delle ragioni dei creditori, e i coniugi convenuti non avessero offerto prove di segno contrario;
- che fosse documentalmente dimostrato che la fideiussione rilasciata da parte di in favore di recasse Parte_1 Controparte_1
una data anteriore (25.6.2014) a quella dell'atto di costituzione del fondo patrimoniale (25.3.2015), di tal che l'indagine relativa all'elemento soggettivo doveva essere condotta nella prospettiva della scientia damni e non già in quella, più complessa, della dolosa preordinazione;
- che all'atto della costituzione del fondo revocando, sul conto corrente fossero già state regolate diverse operazioni capaci di generare un indebitamento nei confronti della banca della Sea Energy S.r.l. e, “a cascata”, anche dei convenuti, i quali non potevano non conoscere lo stato economico finanziario della loro società;
- che la formazione dell'atto in questione fosse avvenuta dopo diversi anni dal matrimonio intervenuto fra e (nel Parte_1 Parte_2
1997) e soltanto pochi giorni dopo la cessione delle quote di Sea Energy
S.r.l. ed avesse riguardato soltanto beni non già costituenti oggetto di garanzie ipotecarie;
-che in difetto di atti ed iniziative formali, a nulla rilevava che i convenuti potessero aver ricevuto da chicchessia rassicurazioni circa un'ipotetica liberazione dalle loro obbligazioni fideiussorie;
- che la società debitrice principale era stata dichiarata fallita con sentenza dell'1.6.2016 e quindi dopo soltanto poco più di un anno dalla costituzione del fondo, circostanza che lasciava immaginare che in tale data la stessa società versasse già in una situazione quantomeno di crisi.
Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, il Tribunale di Brescia
accoglieva la domanda di revocatoria ordinaria, condannando
[...]
e alla refusione delle spese di lite nella misura Parte_1 Parte_2
di € 7.571,00 per compensi professioni, oltre IVA e CPA.
Avverso la sentenza proponevano appello e Parte_1 [...]
affidato a tre motivi di gravame in ordine all'insussistenza dei Pt_2
presupposti per l'esercizio dell'azione revocatoria;
Controparte_1
regolarmente citata, si costituiva in giudizio contestando la fondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto.
La Corte, dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata, rinviava la causa all'udienza del 03.07.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more, con ricorso ex art. 111 c.p.c. del 29.04.2021, interveniva nel giudizio rappresentata da affermando di CP_3 Controparte_8
avere acquistato pro-soluto alcuni crediti di (per Controparte_1
capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni,
indennizzi e quant'altro) come da contratto di cessione del 10.12.2020 ed avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145, parte seconda del
12.12.2020.
Con provvedimento del 3.7.2024, comunicato a mezzo Pec il 4.7.2024,
l'udienza, già fissata per la precisazione delle conclusioni, era rinviata per le medesime finalità al 25.9.2024 ed in tale ultima occasione, celebrata l'udienza per via cartolare, le parti precisavano le conclusioni come da rispettivi fogli depositati telematicamente e la Corte tratteneva la causa in decisione, concedendo il termine di giorni 50 per il deposito di conclusionali e di giorni 20 per il deposito di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dato atto che con comparsa depositata il 29.04.2021 è
intervenuta in giudizio società veicolo, rappresentata Controparte_3
da , quale successore a titolo particolare ex art.111 Controparte_8
cpc di in forza del contratto di cessione di Controparte_9
crediti stipulato in data 10 dicembre 2020 di cui all'avviso di cessione pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n.
130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del 12.12.2020 - Parte Seconda n.145- e ha chiesto l'estromissione della Banca cedente.
Con la comparsa conclusionale gli appellanti si sono opposti all'estromissione di , per cui il giudizio prosegue tra Controparte_1
le parti originarie ai sensi del comma 1 dell'art. 111 cpc, richiedendo l'estromissione un provvedimento giudiziale ed il previo consenso di tutte le parti che, nella specie, è mancato, e la Banca mantiene, quindi, la sua legittimazione passiva nonostante la cessione del credito.
Con la medesima comparsa conclusionale gli appellanti hanno peraltro eccepito l'inammissibilità dell'intervento di , quale cessionaria CP_3
dei crediti di . Controparte_5
Sul punto la Corte osserva che secondo giurisprudenza costante ““In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art.
58 TUB, è, dunque, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo
al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco,
senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi,
allorchè gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione
delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i
rapporti oggetto della cessione (ex multis, Cass. 20 luglio 2023 n. 21821;
cfr. da ultimo e nello stesso senso Cass. 22.04.2024 n. 10860: “In caso di
cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58
TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al
cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco,
senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi,
allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione
delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i
rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano
individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in
base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i
relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza
della Banca d'Italia.”).
Sulla scorta di ciò, dalla lettura dell'avviso in Gazzetta Ufficiale
tempestivamente prodotto da in allegato all'atto del suo CP_3
intervento, si evince che oggetto della cessione conclusa in data 10.12.2020 sono stati “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di
mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di
[...]
derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o Controparte_1
chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e
conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30
giugno 2020, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi
della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e
segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della Banca
d'Italia n. 139/1999”.
Ciò posto, nel caso di specie è pacifico che il rapporto contrattuale assistito dalla garanzia fideiussoria prestata dagli appellanti era nella titolarità ad quale Banca cedente. Il rapporto è sussumibile nella Controparte_1
categoria “saldi debitore di conti corrente” e si iscrive nel periodo tra
1/1/1950 e il 30/06/2020 il contratto di conto corrente è stato acceso dalla società il 23.4.2013 e l'apertura di credito è stata concessa nel 2014); il debitore (Sea Enegy srl) è stato classificato a sofferenza (nel periodo indicato) in quanto i conti sono stati chiusi per passaggio a sofferenza e la debitrice principale è fallita nel 2016 (vedasi estratti doc. 5 fascicolo primo grado), sicché la banca ha provveduto alla segnalazione alla Centrale
Rischi entro il medesimo periodo .
Pertanto, concorrono tutti gli elementi a riscontro dell'inclusione del rapporto di cui è causa nel perimetro della cessione e la conseguente ammissibilità dell'intervento di . CP_3
Con il primo motivo gli appellanti censurano quella parte della sentenza in cui il giudice di prime cure ha ritenuto sussistenti i presupposti necessari all'esperimento della revocatoria, senza tenere conto del comportamento del creditore. In particolare, gli appellanti rilevano che se i funzionari di con cui si era interfacciato non gli Controparte_5 Parte_5
avessero garantito la restituzione delle fideiussioni, i coniugi non avrebbero ceduto l'intera partecipazione nella società Sea Energy S.r.l. a e non avrebbero successivamente costituito un fondo Persona_2
patrimoniale.
Sottolineano che, sotto il profilo dell'elemento oggettivo dell'azione -
ravvisato dal Tribunale nel conferimento del fondo patrimoniale di tutti i beni immobili di proprietà della capaci di esprimere una Parte_1
qualche utilità ai sensi dell'art 2740 c.c., posto che gli altri di lei cespiti patrimoniali risultavano gravati da formalità ipotecarie o colpiti da altre azioni revocatorie - una volta ottenuta la rassicurazione da parte dei funzionari della banca della restituzione delle fideiussioni rilasciate, non sarebbe stato loro onere di assicurarsi che la Banca ricercasse nuove e diverse garanzie personali o patrimoniali per garantire i rapporti trasferiti in capo al cessionario;
sotto il profilo dell'elemento soggettivo,
evidenziano l'inesistenza in capo ai debitori della consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori, dato che lo stesso Istituto
di credito si era reso disponibile a restituire la fideiussione a suo tempo ricevuta a garanzia di un rapporto che sarebbe stato ceduto ad un soggetto diverso.
Precisano che “seppure vero che gli odierni attori appellanti non hanno potuto produrre in giudizio alcun documento inerente gli impegni assunti
dalla Banca, è pur vero che la ricostruzione dagli stessi riferita non può
essere liquidata dal Giudice di prime cure con una semplice proposizione,
anch'essa contestata” secondo cui “in difetto di atti ed iniziative formali,
a nulla rileva che – in ipotesi – i convenuti avessero ricevuto da chicchesia
rassicurazioni circa un'ipotetica liberazione dalle loro obbligazioni
fideiussorie”, tenuto conto che il aveva ricevuto rassicurazioni non Pt_2
da chicchessia, ma da parte di due persone precisamente identificate, e che la decisione di primo grado è stata assunta senza lo svolgimento degli approfondimenti istruttori richiesti proprio dai coniugi (interrogatorio libero e prova per testi).
Sottolineano che il suddetto comportamento tenuto dalla Banca è stato contrario a buona fede e correttezza, con conseguente liberazione dei fideiussori dal loro obbligo di garanzia, e che ciò può essere provato anche tramite presunzioni, al riguardo rilevando come “la ricostruzione fornita
dagli attori è del tutto logica poiché se così non fosse stato, sarebbe
venuto meno lo stesso motivo sotteso alla cessione delle quote societarie,
ovvero quello di garantire stabilità e serenità al nucleo familiare
[...]
già provato da un'esperienza imprenditoriale negativa”, ed CP_10
evidenziando che “la stessa circostanza che il Signor riferisca Pt_2
l'esatto nominativo della persona con cui si era confrontato è indice
dell'autenticità della ricostruzione fornita”.
Sotto altro profilo, revocano in dubbio la stessa operatività della fideiussione prestata, vista la violazione dei doveri di buona fede e correttezza da parte del Banca, ed invocano la liberazione della fideiussione prestata secondo il disposto dell'art. 1956 c.c.: l'Istituto di credito, infatti, secondo gli appellanti, avrebbe proseguito nel rapporto di apertura di credito per oltre tre mesi nella consapevolezza dell'insufficienza della garanzia e senza la dovuta attenzione agli interessi dei fideiussori, atteso che “se è vero che poteva avere Controparte_5
compreso lo “spessore” di nonostante fosse Persona_2
perfettamente consapevole delle difficoltà economiche e finanziarie in cui
versava la società Sea Energy, ha mantenuto la linea di credito a suo
tempo accordata all'unico fine di tutelare sé stessa …. omettendo di
richiedere nuove o maggiori garanzie” o di porre termine al rapporto impedendo ulteriori utilizzazioni del credito, con conseguente peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore principale.
Con il secondo motivo gli appellanti lamentano che l'erroneità della pronuncia del Tribunale di Brescia sia insita nelle stesse molteplici violazione di legge su cui si regge l'intero ragionamento, sulla base di un'erronea valutazione delle circostanze di fatto o di diritto., e al riguardo ripropongono in questa sede la richiesta di prova per testi dei funzionari della Banca con cui ha interloquito il già svolta in primo grado. Pt_2
I motivi che precedono, sa esaminare congiuntamente in quanto strettamente connessi, sono infondati.
Il Tribunale ha condivisibilmente rilevato l'assenza della produzione in giudizio “di atti ed iniziative formali” in ordine alla asserita promessa dell'istituto di credito di restituzione delle fideiussioni ominibus prestate dai coniugi appellanti a seguito della cessione dell'intera partecipazione nella società debitrice principale.
Non è stato, infatti, neppure allegato che i coniugi Controparte_11
abbiano inviato alla Banca una comunicazione di recesso o, comunque,
una istanza formale tesa a chiedere la liberazione dalla fideiussione rilasciata, vi è prova che vi sia stata una formale liberazione da parte dell'Istituto di credito, risultando del tutto irrilevanti le eventuali rassicurazioni verbali in tal senso ricevute dai funzionari della stessa da parte di Pt_2
Per questa ragione appare del tutto superflua la prova per testi formulata dagli appellanti in primo grado e ribadita anche in appello atteso che,
quand'anche fosse stata accolta dal giudice di prime cure ed i funzionari della Banca avessero confermato le verbali rassicurazioni, ciò non avrebbe, comunque, comportato, come giustamente evidenziato dal primo giudice, alcuna liberazione dalle loro obbligazioni fideiussorie.
Giova, in ogni caso, evidenziare che il recesso dal contratto di fideiussione, operando soltanto per il futuro e non retroattivamente,
avrebbe potuto avere, come unico effetto, quelli di circoscrivere l'obbligazione di garanzia all'entità del debito derivante dall'apertura di credito in c/c maturato al momento in cui il recesso, in quanto atto recettizio, fosse pervenuto a conoscenza della Banca, o la liberazione da parte della stessa fosse divenuta efficace, e non certamente, come nella sostanza pretenderebbero gli appellanti, anche per tutti i debiti già a quel momento maturati. Va, poi, rilevato che gli appellanti neppure hanno provato l'asserita cessione della loro partecipazione societaria a tale . Se è Persona_2
vero, infatti, che i coniugi appellanti nell'atto introduttivo di primo grado hanno dichiarato che “la cessione veniva formalizzata con atto del
9/3/2015 a ministero Notaio registrato all'Agenzia delle Entrate Per_3
di Milano il successivo 10/3/2015 (Doc. n. 3)”, detto documento non è
stato prodotto in atti ed il doc. 3 indicato non corrisponde al contratto di cessione, ma all'atto di costituzione del fondo patrimoniale.
Ciò impedisce alla Corte di verificare l'esistenza di eventuali accordi previsti nella cessione per la liberazione dei coniugi dalla obbligazione fideiussoria, di cui, peraltro, non vi è alcuna allegazione in atti, avendo gli appellanti fatto sempre riferimento, anche in appello solo a rassicurazioni verbali circa la loro liberazione da parte dei funzionari della Banca.
Infine, non risulta condivisibile il richiamo, da parte degli appellanti, al disposto dell' art 1956 c.c., secondo cui “il fideiussore per un'obbligazione
futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del
fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni
patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più
difficile il soddisfacimento del credito”.
In primo luogo gli appellanti non hanno provato che l'Istituto di credito,
dopo la cessione dell'intero pacchetto societario al La Porta – del quale,
peraltro, come si è detto, non vi è prova - abbia concesso ulteriore credito alla società.
Anche, poi, a volere ritenere equipollente il solo mantenimento dell'apertura di credito in precedenza concessa, non risulta in alcun modo dimostrato, al di là della semplice allegazione degli appellanti, il mutamento patrimoniale in peius in capo alla società a seguito della cessione delle quote al , soggetto, peraltro, scelto ed imposto alla Per_2
banca dagli stessi appellanti. Appare pertanto ininfluente il richiamo, da parte degli appellanti, alle massime giurisprudenziali concernenti la liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c., posto che, nella specie, non vi
è prova dell'aggravamento della situazione di difficoltà economica e finanziaria della società a seguito della cessione o un aumento del rischio per i fideiussori tale da pregiudicare le loro possibilità di regresso.
Giova, infine, evidenziare come, in ogni caso, l'eventuale aggravamento,
anche ove esistente, sarebbe frutto della pregressa situazione debitoria imputabile alla gestione della società da parte degli stessi appellanti e alla loro scelta di cedere l'intera quota della società a soggetto non capiente.
L'appello va, dunque, respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di Parte_2
e , nonché liquidate come da dispositivo secondo i Parte_1
parametri medi previsti dal DM 147/2022 (indeterminabile complessità
bassa, valori al di sotto dei medi e senza fase di trattazione, come indicato nella nota spese); va escluso l'aumento del 30% per la difesa di più parti in quanto la cessionaria del credito ha spiegato l'intervento in questo grado come successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'art.111 cod.proc.civ. “facendo proprie le difese già svolte e le conclusioni già licenziate da “ per chiedere la Controparte_1 pronuncia di tutti i provvedimenti di legge direttamente nei propri confronti derivanti dalla titolarità del credito menzionato in premessa”.
Si tratta, pertanto, di soggetto nei cui confronti la decisione spiega comunque direttamente i suoi effetti, ai sensi dell'art. 2909 cod. civ.
In base al principio di causalità che regola le spese processuali non possono, quindi, essere poste a carico del soccombente, oltre che le spese dovute alla controparte processuale, anche quelle della cessionaria,
giustificandosi, pertanto, nei confronti di quest'ultima, la compensazione delle spese del grado.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando:
- respinge l'appello proposto da e Parte_2 Parte_1
avverso la sentenza 1233/2020 del 29.6.2020 pubblicata il 30.6.2020 del
Tribunale di Brescia, che, per l'effetto, conferma integralmente;
-condanna e al pagamento in favore di Parte_2 Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in Controparte_1
€ 1.711,78 per la fase di studio, € 1.098,83 per la fase introduttiva, ed €
2.934,23 per la fase decisoria, spese forfettarie nella misura del 15%, Iva
e cpa se e nella misura per legge dovuta;
-compensa integralmente le spese di lite tra gli appellanti e la intervenuta
Controparte_3
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, per il pagamento del doppio del contributo unificato a carico degli appellanti in solido.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio
2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Annamaria Laneri Vittoria Gabriele