Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 115
CGT2
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Accolto
    Inammissibilità dell'azione proposta dal contribuente con riferimento all'eccezione di inesistenza e/o illegittimità delle notifiche delle cartelle di pagamento e all'eccezione di prescrizione dei crediti iscritti a ruolo

    La Corte ritiene che il contribuente abbia l'onere di impugnare l'avviso di intimazione per far valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari maturati tra la notifica delle cartelle e quella dell'intimazione. La mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento determina la cristallizzazione del debito e preclude la contestazione di vicende estintive anteriori alla sua notifica. L'intimazione di pagamento è impugnabile autonomamente, pena la cristallizzazione dell'obbligazione.

  • Accolto
    Erroneità della sentenza nella parte in cui fa conseguire al parziale accoglimento dell'azione proposta la compensazione delle spese e competenze di lite

    La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado ha riformato la sentenza di primo grado, accogliendo l'appello dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione e rigettando il ricorso del contribuente. Di conseguenza, le spese di giudizio del primo grado vengono liquidate in favore dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 115
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
    Numero : 115
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

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