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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 13/02/2026, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 115/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ZAMPI CARLO MARIA, Presidente
UR ES, Relatore
CASAGRANDA ES, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 172/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Venezia
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 508/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 2
e pubblicata il 10/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11976202300000606000 IRPEF-REDDITI LAVORO
AUTONOMO 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11976202300000606000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 63/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: conclude per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza, dichiararsi legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, con vittoria di spese e competenze del doppio grado.
Resistente/Appellato: non risulta costituita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione (c.f. P.IVA_1), rappresentata e difesa come in atti, ha impugnato la sentenza n. 508/2024 pronunciata il 06.06.2024 e depositata il 10.07.2024, della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Venezia, Sezione 2, che in riferimento alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 11976202300000606000, notificata al contribuente Resistente_1 (c.f. CF_Resistente_1), ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulle cartelle riguardanti i contributi alla Cassa Nazionale
Forense e alle contravvenzioni al codice della strada;
ha dichiarato la nullità della notifica delle n.
11920150011572917000 e n. 11920150014254246000; ha annullato l'iscrizione di ipoteca impugnata. Infine, ha compensato le spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha interposto appello per la riforma parziale della richiamata sentenza, poiché erronea nella parte in cui non ha dichiarato l'inammissibilità dell'azione proposta dal contribuente con riferimento all'eccezione di inesistenza e/o illegittimità delle notifiche delle cartelle di pagamento n. 119
2015 00115729 17 000 e n. 119 2015 00142542 46 000 e all'eccezione di prescrizione dei crediti iscritti a ruolo, poiché, come dimostrato in primo grado, a seguito della notifica delle cartelle di pagamento al contribuente, sono stati notificati ulteriori atti: in data 21.5.2019 l'intimazione di pagamento n. 119 2019
90027809 01 000; in data 25.9.2019 l'atto di pignoramento presso terzi n. 119 2019 000035 50 000; in data
29.11.2022 l'intimazione di pagamento n. 119 2022 90065890 87 000. In particolare, l'intimazione di pagamento n. 119 2019 90027809 01 000 non è stata opposta dal contribuente, determinando la cristallizzazione del debito. Ne consegue che il contribuente non avrebbe potuto più contestare la notifica degli atti precedenti (le cartelle di pagamento) e la non debenza delle somme iscritte a ruolo per la pretesa prescrizione (con riferimento al periodo precedente la notifica della richiamata intimazione). Lamenta, anche,
l'erroneità della sentenza nella parte in cui fa conseguire al parziale accoglimento dell'azione proposta la compensazione delle spese e competenze di lite.
Conclude per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza, dichiararsi legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, con vittoria di spese e competenze del doppio grado.
L'appellato contribuente non risulta costituito in giudizio.
Alla trattazione odierna in camera di consiglio, su invito del Presidente, il Relatore espone i fatti, le questioni della controversia e la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è una delle attività più forti ed incisive a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per spingere i contribuenti al pagamento dei debiti esattoriali. L'iscrizione ipotecaria di cui si discorre è disciplinata, in effetti, dall'art. 77 del D.P.R. n. 602/73, il quale, al comma 2, riconosce all'Agente della riscossione il potere di iscrivere la garanzia ipotecaria sui beni del debitore purché l'importo complessivo del credito, per cui si procede, non sia inferiore ad euro 20.000,00. Tale soglia include la somma capitale, interessi e sanzioni, e si applica anche a debiti previdenziali.
Se il debito scende sotto tale cifra, l'ipoteca deve essere cancellata.
La Suprema Corte di cassazione con la recente ordinanza n. 24714 del 7 settembre 2025 ha ulteriormente affermato che per il raggiungimento della soglia minima, si deve considerare l'importo complessivo del credito scaduto al momento dell'iscrizione. Questo include non solo il capitale originario, ma anche tutti gli interessi, le sanzioni e gli oneri accessori maturati fino a quel momento.
Il Giudice di prime cure ha rideterminato la soglia del credito ai fini della legittimità del provvedimento, escludendo le cartelle di pagamento n. 119 2015 00115729 17 000 e n. 119 2015 00142542 46 000 attesa l'illegittimità del procedimento di notificazione all'estero. Tuttavia, parte appellante aveva dimostrato, già nel primo grado di giudizio che alle cartelle di pagamento erano seguiti ulteriori atti: in data 21.5.2019 l'intimazione di pagamento n. 119 2019 90027809 01 000; in data 25.9.2019 l'atto di pignoramento presso terzi n. 119
2019 000035 50 000; in data 29.11.2022 l'intimazione di pagamento n. 119 2022 90065890 87 000. In particolare, l'intimazione di pagamento n. 119 2019 90027809 01 000 non è stata opposta dal contribuente determinando la cristallizzazione del debito. Su quest'ultimo atto il ricorrente, con memoria conclusionale, si era limitato a riferire che “non essendo mai state dette cartelle regolarmente notificate, non solo i successivi atti di intimazione richiamati da controparte e ad esse relativi non avranno alcuna efficacia, ma le stesse non potevano essere oggetto della comunicazione di iscrizione ipotecaria […]”. Dal tenore dell'assunto, risulta evidente che il contribuente non ha contestato la notifica degli ulteriori atti successivi alle cartelle ed in particolare non ha contestato la validità e legittimità della notificazione dell'intimazione pagamento n. 119
2019 90027809 01 000, non impugnata, contenente anche le cartelle di pagamento n. 119 2015 00115729
17 000 e n. 119 2015 00142542 46 000.
Nel caso in esame, va data continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736).
Mentre, va disatteso, il diverso ed isolato orientamento (Cass. 17/06/2024, n. 16743) che, facendo leva sul solo riferimento letterale, ritiene che l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non sia un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione.
Al contrario, si ritiene che il contribuente abbia l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari, maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso di intimazione;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alle cartelle che si assumono non notificate o che il procedimento di notifica non si sia perfezionato. In altri termini l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima, restando preclusa, invece, in sede di impugnazione del successivo atto di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione, sezione tributaria con la recente sentenza n. 6436 dell'11 marzo
2025, ha formulato il seguente principio di diritto: “In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione”.
Detto orientamento, fra l'altro, si pone nell'alveo della decisione assunta dalle SS.UU. n. 26817 del 2024 sulla assimilabilità dell'intimazione di pagamento all'avviso previsto dall'art 50 comma 2 DPR 602/1973, denominato “avviso di mora”, la cui impugnabilità davanti alle Corti di giustizia tributarie è esplicitamente previsto dall'articolo 19 comma primo del decreto legislativo 546 del 1992.
Ne deriva che il credito erariale trova una doppia legittimazione in termini di definitività perché il titolo rappresentato dalla mancata impugnazione delle cartelle esattoriali si è aggiunto quello del tutto autonomo derivante dalla mancata impugnazione dell'avviso di intimazione di pagamento.
In conclusione, assorbita ogni altra questione, deve essere accolto l'appello principale dell'Agenzia della
Riscossione e, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, dichiarare la legittimità dell'atto impugnato.
La sentenza va conseguentemente riformata anche in riferimento alle spese di giudizio del primo grado che vengono liquidate in euro 700,00. Le spese di giudizio di questo grado seguono la soccombenza è vengono liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Veneto, Sezione 1, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello dell'Agenzia della Riscossione e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso, dichiarando la legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Condanna l'appellato alle spese di giudizio per entrambi gradi che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori come per legge, se dovuti. Così deciso in Venezia-Mestre, lì 27 gennaio 2026 Il Presidente Dott. Carlo Maria Zampi
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ZAMPI CARLO MARIA, Presidente
UR ES, Relatore
CASAGRANDA ES, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 172/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Venezia
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Resistente_1 - CF_Resistente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 508/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VENEZIA sez. 2
e pubblicata il 10/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11976202300000606000 IRPEF-REDDITI LAVORO
AUTONOMO 2012
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 11976202300000606000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 63/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: conclude per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza, dichiararsi legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, con vittoria di spese e competenze del doppio grado.
Resistente/Appellato: non risulta costituita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione (c.f. P.IVA_1), rappresentata e difesa come in atti, ha impugnato la sentenza n. 508/2024 pronunciata il 06.06.2024 e depositata il 10.07.2024, della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Venezia, Sezione 2, che in riferimento alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 11976202300000606000, notificata al contribuente Resistente_1 (c.f. CF_Resistente_1), ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sulle cartelle riguardanti i contributi alla Cassa Nazionale
Forense e alle contravvenzioni al codice della strada;
ha dichiarato la nullità della notifica delle n.
11920150011572917000 e n. 11920150014254246000; ha annullato l'iscrizione di ipoteca impugnata. Infine, ha compensato le spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha interposto appello per la riforma parziale della richiamata sentenza, poiché erronea nella parte in cui non ha dichiarato l'inammissibilità dell'azione proposta dal contribuente con riferimento all'eccezione di inesistenza e/o illegittimità delle notifiche delle cartelle di pagamento n. 119
2015 00115729 17 000 e n. 119 2015 00142542 46 000 e all'eccezione di prescrizione dei crediti iscritti a ruolo, poiché, come dimostrato in primo grado, a seguito della notifica delle cartelle di pagamento al contribuente, sono stati notificati ulteriori atti: in data 21.5.2019 l'intimazione di pagamento n. 119 2019
90027809 01 000; in data 25.9.2019 l'atto di pignoramento presso terzi n. 119 2019 000035 50 000; in data
29.11.2022 l'intimazione di pagamento n. 119 2022 90065890 87 000. In particolare, l'intimazione di pagamento n. 119 2019 90027809 01 000 non è stata opposta dal contribuente, determinando la cristallizzazione del debito. Ne consegue che il contribuente non avrebbe potuto più contestare la notifica degli atti precedenti (le cartelle di pagamento) e la non debenza delle somme iscritte a ruolo per la pretesa prescrizione (con riferimento al periodo precedente la notifica della richiamata intimazione). Lamenta, anche,
l'erroneità della sentenza nella parte in cui fa conseguire al parziale accoglimento dell'azione proposta la compensazione delle spese e competenze di lite.
Conclude per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza, dichiararsi legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, con vittoria di spese e competenze del doppio grado.
L'appellato contribuente non risulta costituito in giudizio.
Alla trattazione odierna in camera di consiglio, su invito del Presidente, il Relatore espone i fatti, le questioni della controversia e la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria è una delle attività più forti ed incisive a disposizione dell'Amministrazione finanziaria per spingere i contribuenti al pagamento dei debiti esattoriali. L'iscrizione ipotecaria di cui si discorre è disciplinata, in effetti, dall'art. 77 del D.P.R. n. 602/73, il quale, al comma 2, riconosce all'Agente della riscossione il potere di iscrivere la garanzia ipotecaria sui beni del debitore purché l'importo complessivo del credito, per cui si procede, non sia inferiore ad euro 20.000,00. Tale soglia include la somma capitale, interessi e sanzioni, e si applica anche a debiti previdenziali.
Se il debito scende sotto tale cifra, l'ipoteca deve essere cancellata.
La Suprema Corte di cassazione con la recente ordinanza n. 24714 del 7 settembre 2025 ha ulteriormente affermato che per il raggiungimento della soglia minima, si deve considerare l'importo complessivo del credito scaduto al momento dell'iscrizione. Questo include non solo il capitale originario, ma anche tutti gli interessi, le sanzioni e gli oneri accessori maturati fino a quel momento.
Il Giudice di prime cure ha rideterminato la soglia del credito ai fini della legittimità del provvedimento, escludendo le cartelle di pagamento n. 119 2015 00115729 17 000 e n. 119 2015 00142542 46 000 attesa l'illegittimità del procedimento di notificazione all'estero. Tuttavia, parte appellante aveva dimostrato, già nel primo grado di giudizio che alle cartelle di pagamento erano seguiti ulteriori atti: in data 21.5.2019 l'intimazione di pagamento n. 119 2019 90027809 01 000; in data 25.9.2019 l'atto di pignoramento presso terzi n. 119
2019 000035 50 000; in data 29.11.2022 l'intimazione di pagamento n. 119 2022 90065890 87 000. In particolare, l'intimazione di pagamento n. 119 2019 90027809 01 000 non è stata opposta dal contribuente determinando la cristallizzazione del debito. Su quest'ultimo atto il ricorrente, con memoria conclusionale, si era limitato a riferire che “non essendo mai state dette cartelle regolarmente notificate, non solo i successivi atti di intimazione richiamati da controparte e ad esse relativi non avranno alcuna efficacia, ma le stesse non potevano essere oggetto della comunicazione di iscrizione ipotecaria […]”. Dal tenore dell'assunto, risulta evidente che il contribuente non ha contestato la notifica degli ulteriori atti successivi alle cartelle ed in particolare non ha contestato la validità e legittimità della notificazione dell'intimazione pagamento n. 119
2019 90027809 01 000, non impugnata, contenente anche le cartelle di pagamento n. 119 2015 00115729
17 000 e n. 119 2015 00142542 46 000.
Nel caso in esame, va data continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736).
Mentre, va disatteso, il diverso ed isolato orientamento (Cass. 17/06/2024, n. 16743) che, facendo leva sul solo riferimento letterale, ritiene che l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non sia un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione.
Al contrario, si ritiene che il contribuente abbia l'onere d'impugnare l'avviso di intimazione per fare valere l'eventuale prescrizione dei crediti tributari, maturati tra la data di notificazione delle cartelle di pagamento e quella di notificazione dell'avviso di intimazione;
ugualmente deve ritenersi con riferimento alle cartelle che si assumono non notificate o che il procedimento di notifica non si sia perfezionato. In altri termini l'eccezione di prescrizione, che si afferma maturata prima dell'intimazione di pagamento va fatta valere impugnando quest'ultima, restando preclusa, invece, in sede di impugnazione del successivo atto di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione, sezione tributaria con la recente sentenza n. 6436 dell'11 marzo
2025, ha formulato il seguente principio di diritto: “In tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora di cui al precedente art. 46 d.P.R. cit., è impugnabile autonomamente ai sensi dell'art. 19, comma 1, lett. e), d.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, sicché la sua impugnazione non è meramente facoltativa, ma necessaria, pena la cristallizzazione dell'obbligazione”.
Detto orientamento, fra l'altro, si pone nell'alveo della decisione assunta dalle SS.UU. n. 26817 del 2024 sulla assimilabilità dell'intimazione di pagamento all'avviso previsto dall'art 50 comma 2 DPR 602/1973, denominato “avviso di mora”, la cui impugnabilità davanti alle Corti di giustizia tributarie è esplicitamente previsto dall'articolo 19 comma primo del decreto legislativo 546 del 1992.
Ne deriva che il credito erariale trova una doppia legittimazione in termini di definitività perché il titolo rappresentato dalla mancata impugnazione delle cartelle esattoriali si è aggiunto quello del tutto autonomo derivante dalla mancata impugnazione dell'avviso di intimazione di pagamento.
In conclusione, assorbita ogni altra questione, deve essere accolto l'appello principale dell'Agenzia della
Riscossione e, in riforma parziale dell'impugnata sentenza, dichiarare la legittimità dell'atto impugnato.
La sentenza va conseguentemente riformata anche in riferimento alle spese di giudizio del primo grado che vengono liquidate in euro 700,00. Le spese di giudizio di questo grado seguono la soccombenza è vengono liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Veneto, Sezione 1, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello dell'Agenzia della Riscossione e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta il ricorso, dichiarando la legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Condanna l'appellato alle spese di giudizio per entrambi gradi che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori come per legge, se dovuti. Così deciso in Venezia-Mestre, lì 27 gennaio 2026 Il Presidente Dott. Carlo Maria Zampi