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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/12/2025, n. 2012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 2012 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 201 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, con l'Avv. TEDESCO ANTONIO
[...] Parte_5
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. ALOISIO SILVANA;
Controparte_1
Parte resistente OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22 gennaio 2019, i ricorrenti Parte_1
, e , già dipendenti Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
a tempo indeterminato dell' , hanno convenuto in giudizio Controparte_1 quest'ultima, deducendo di aver svolto attività lavorativa presso i cantieri di
Longobucco con la qualifica di operai idraulico-forestali, IV livello, e di aver partecipato, nel periodo giugno – ottobre 2015, alla campagna antincendio boschivo (AIB) quale squadra di pronto intervento. Gli istanti hanno precisato che, durante tale periodo, hanno effettuato attività di spegnimento incendi e prestato lavoro straordinario diurno, festivo diurno, notturno e festivo notturno, nonché reperibilità, senza che l'Ente datore di lavoro abbia corrisposto loro le relative indennità e maggiorazioni previste dal CCNL per gli addetti alla sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria e dal contratto integrativo regionale. Hanno, quindi, quantificato il credito complessivo in € 914,45, oltre interessi e rivalutazione monetaria, chiedendo la condanna dell' Controparte_1
al pagamento delle somme dovute e delle spese di lite.
[...]
Si è costituita in giudizio la società , eccependo in via preliminare CP_1 la nullità dei contratti collettivi invocati dai ricorrenti per contrasto con norme imperative di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e art. 1418 c.c., in quanto non stipulati secondo le procedure previste per il pubblico impiego e privi dell'intervento dell'ARAN. Nel merito, la convenuta ha contestato la fondatezza della domanda, sostenendo che tutte le indennità spettanti per l'attività AIB risultano regolarmente corrisposte e che non vi è prova dello svolgimento di ore di straordinario non registrate nei listini paga, insistendo pertanto per il rigetto del ricorso.
Nel corso del giudizio, le parti hanno ulteriormente specificato le rispettive difese depositando note scritte ai sensi dell'art. 23 D.L. 137/2020 in occasione delle udienze cartolari. In particolare, i ricorrenti hanno ribadito che il listino redatto dal capo operaio conferma le ore di lavoro straordinario e le Parte_6 reperibilità indicate nel ricorso, altresì evidenziando che dalle buste paga del
2015 non emerge alcun pagamento delle indennità richieste, né delle maggiorazioni per straordinario diurno, notturno e festivo, ma che dalle stesse, risulta corrisposto solo il lavoro festivo diurno per 7 ore, mentre restano impagate le ulteriori voci di straordinario e reperibilità. Di contro, l'
[...]
convenuta, ha ribadito l'infondatezza della domanda, sostenendo CP_1 che le indennità per l'attività di spegnimento incendi sono state corrisposte e che non vi è traccia negli atti di causa di straordinario autorizzato e registrato nei listini ufficiali né delle differenze retributive richieste.
In data 4 marzo 2025 è stata escussa la prova testimoniale del sig. Testimone_1
capo operaio all'epoca dei fatti, il quale ha dichiarato di aver
[...] programmato i servizi antincendio e di aver redatto il listino delle ore di lavoro straordinario e reperibilità sulla base delle schede compilate e firmate dagli operai, successivamente trasmesse agli uffici di . Ha confermato CP_1 le ore indicate nel listino e, in particolare, che le ore di reperibilità per ciascun ricorrente sono state 95, precisando che gli straordinari venivano talvolta pagati con ritardo per carenza di fondi.
A conclusione dell'istruttoria, la causa viene decisa all'udienza odierna.
***
Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
1. Preliminarmente va chiarito quanto affermato dalla convenuta in tema di nullità dei contratti collettivi invocati dai ricorrenti per contrasto con norme imperative di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e art. 1418 c.c.
Invero, il rapporto di lavoro tra i ricorrenti e l trova Controparte_1 certamente origine (per quanto nel presente giudizio non sia data prova verificare il contratto individuale di lavoro dei ricorrenti, perché non prodotto agli atti) nel contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato sottoscritto con l (A.Fo.R.), per lo Controparte_2 svolgimento di mansioni inerenti al profilo di operaio di IV livello specializzato, per l'espletamento del servizio di sorveglianza idraulica (cfr. L.R. n. 31/2009) e ciò in ragione della instaurazione di tali rapporti lavorativi a decorrere dal 1979 e sino a tutti gli anni 80, quindi tutti precedenti alla soppressione dell'A.fo.R ed alla sua sostituzione con l'ente . CP_1
In effetti, titolare del rapporto di lavoro, a seguito della soppressione e messa in liquidazione dell n. 9/2007), è attualmente l' “ CP_3 [...]
, denominata Controparte_4 Controparte_1
, ente strumentale della , munito di personalità giuridica
[...] Controparte_2 di diritto pubblico non economico ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria”, istituita dall'art. 1 L.R.
Calabria 16 maggio 2013, n. 25 con la previsione che “la pianta organica dell' è coperta mediante il personale:…d) transitato Controparte_1 dall'AFOR, in liquidazione: personale di cui alla legge regionale 28 dicembre
2009, n. 52 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2009, n.
31 "Norme per il reclutamento del personale - Presidi idraulici") ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 comma d) della presente legge e che ciascun dipendente comunque transitato alle dipendenze dell' rimane sottoposto al regime CP_1 contrattuale in essere al momento della approvazione della presente legge” (art.
11).
Orbene, la principale questione controversa, riguarda il riconoscimento nei confronti dei lavoratori delle indennità di cui agli art. 56 (indennità di reperibilità)
e art. 57 (indennità antincendio) nonché degli emolumenti dovuti a titolo di lavoro straordinario ex art. 50 (lavoro straordinario notturno e festivo), per come previsti dal CCNL vigente del comparto Addetti alla sistemazione idraulico- forestale e idraulico-agraria.
La giurisprudenza più recente delle sezioni lavoro dei Tribunali calabresi ha dichiarato, in riferimento proprio al contratto di lavoro dei dipendenti di CP_1
, “che il contratto individuale di lavoro, nella parte in cui rinvia al contratto
[...] collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico-agraria, sia affetto da nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c., per contrarietà a norma imperativa, costituita dall'art. 2, co. 3, D. Lgs. n.
165/2001, che individua nei contratti stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel Titolo III la fonte collettiva necessaria per la disciplina del rapporto individuale di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. La nullità parziale delle disposizioni contrattuali determina l'inserimento automatico nel regolamento contrattuale (Cassazione n. 8247/2004) delle clausole previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto regioni e autonomie locali (artt. 1339 c.c. e 1419 c.c., art. 2, co. 3 bis, D. Lgs.
n. 165/2001) quale fonte collettiva individuata a norma dell'art. 40 D. Lgs. n.
165/2001.” (Tribunale di Catanzaro, sent. n. 358 del 24.3.2025 e anche Corte
d'appello di Catanzaro 249/2025).
Questo Giudice, ritiene di aderire a tale interpretazione ed alle conclusioni cui giunge la giurisprudenza citata.
La norma che impone il vincolo è l'art. 2, co. 3, D. Lgs. n. 165/2001 nella parte in cui prescrive che la regolazione contrattuale dei rapporti individuali di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche avvenga in conformità alla contrattazione collettiva disciplinata dagli art. 40 e segg. dello stesso testo legislativo. L'art. 1, co. 2, del Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale dispone, infatti, che “I rapporti di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dai contratti collettivi previsti dagli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.”.
Evidenziato, altresì, il divieto imposto al datore di lavoro pubblico di attribuire trattamenti giuridici ed economici diversi da quelli previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva (art. 40, co. 3 quinquies, D. Lgs. n. 165/2001; Cass. n.
24216/2017, Cass. n. 23757/2018) nonchè l'obbligo di adempiere agli obblighi derivanti dalla medesima contrattazione (art. 40.4 Decreto Legislativo 30 marzo
2001, n. 165), si trova conferma a fortiori del vincolo legislativo di cui sopra a riguardo della possibilità di applicazione ai lavoratoti dipendenti di enti pubblici degli istituti della contrattazione privatistica.
Nel caso concreto, quindi, il rinvio al contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, individuato come fonte contrattuale collettiva per la disciplina del trattamento giuridico ed economico invocato dagli istanti qui costituiti, non può trovare accoglimento. Recependo, pertanto, i principi sopra enucleati e confermati nelle pronunce citate, va dunque applicato al rapporto di lavoro tra i ricorrenti e l
[...]
il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non CP_1 dirigente del comparto Regioni e Autonomie locali (art. 1, co. 1), quale fonte collettiva legislativamente individuata, e nello specifico il CCNL del Comparto
Regioni ed Autonomie locali, biennio economico 2008-2009, (risalendo il successivo al 21 maggio 2018), nel quale non è rinvenibile alcun esplicito riferimento alle voci di retribuzione reclamate dai ricorrenti.
Posto, che secondo i Giudici di legittimità, nel caso in cui vi sia una carenza di indicazione del CCNL di riferimento, ovvero anche qualora vi sia solo contestazione circa la sua applicabilità, rientra nel potere-dovere del giudice acquisire d'ufficio ex art. 421 c.p.c. il CCNL applicabile, non comportando tale attività una supplenza ad una carenza probatoria su fatti costitutivi della domanda ma piuttosto il superamento di una incertezza su un fatto indispensabile ai fini del decidere, la causa deve essere decisa nel merito.
2. Orbene, alla luce della verifica dei fatti accertati in corso di causa la domanda per come formulata dai ricorrenti non può trovare accoglimento, risultando comunque non provata.
Secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore, il quale agisce in giudizio provare i fatti costitutivi della pretesa azionata (art. 2697 c.c.). Grava, quindi, sul lavoratore l'onere di fornire la prova dello svolgimento del rapporto di lavoro subordinato con la resistente, secondo le modalità dedotte nel ricorso. In ordine, invece, alla corresponsione della retribuzione compete al datore fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento.
Ciò premesso, in riferimento alle indennità di reperibilità e incendio, richiesta dai ricorrenti per la loro partecipazione, nel periodo giugno – ottobre 2015, alla campagna antincendio boschivo (AIB) quale squadra di pronto intervento, la conventa per un verso conferma l'avvenuto regolare pagamento delle indennità incendio prevista per tale attività, di cui si rinviene riscontro per alcuni lavoratori anche nelle buste paga esibite dagli istanti ed allegate la loro fascicolo di parte;
mentre, per gli altri lavoratori, pur non rivenendosi traccia del pagamento, la loro domanda rimane non accertata poiché alcuna prova è stata dagli stessi forniti circa la loro effettiva partecipazione alle attività antincendio, in quale periodo, per quante ore e con quale mansione.
In conclusione, la domanda di liquidazione delle indennità di reperibilità e antincendio risulta non provata, per mancata assolvimento da parte dei ricorrenti dell'onere di prova dello svolgimento dell'attività sottesa alle indennità richieste.
Da rigettare è anche la domanda dei ricorrenti di riconoscimento delle differenze retributive per lavoro straordinario asseritamente prestato, per mancanza di idonea prova del suo svolgimento e della sua effettiva consistenza.
Deve infatti applicarsi, a tal proposito, l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice. La valutazione sull'assolvimento dell'onere probatorio costituisce accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivato” (Cass. Lav. 29 gennaio 2003 n. 1389).
Ed ancora, deve ritenersi che: “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (Cass. Lav. 16 febbraio 2009 n. 3714).
Ebbene, applicando tali condivisibili principi giuridici al caso di specie, deve osservarsi che i ricorrenti non hanno pienamente soddisfatto l'onere probatorio su di loro gravante, in quanto le dichiarazioni testimoniali non si appalesano sufficientemente analitiche in ordine alla frequenza temporale e cadenza periodica del superamento dell'orario ordinario di lavoro da parte del ricorrente.
In particolare, il teste , capo operaio all'epoca dei fatti, ha Testimone_1 genericamente riferito di aver programmato i servizi antincendio e di aver redatto il listino delle ore di lavoro straordinario e reperibilità sulla base delle schede compilate e firmate dagli operai, successivamente trasmesse agli uffici di;
ha confermato le ore indicate nel listino, indicandole CP_1 complessivamente per ciascun ricorrente in numero di 95 e precisando, in via del tutto generale e senza alcun riferimento specifico alle situazioni in contestazione, che gli straordinari venivano talvolta pagati con ritardo per carenza di fondi.
Anche la produzione documentale dei ricorrenti risulta carente dal punto di vista probatorio, poiché il foglio “listino paga operai”, per quanto confermato dal teste escusso, non fornisce alcun ulteriore chiarimento rispetto alle circostanze di fatto dello svolgimento del lavoro straordinario (tempo e modo), sicchè lo stesso non risulta neppure imputabile ad una specifica mensilità ovvero a più mensilità.
Nel caso di specie, pertanto, in ordine allo straordinario le allegazioni (avendo riguardo sia al corpo del ricorso che ai capitoli di prova) non soddisfano il principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità che pone a carico del lavoratore un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. n. 16150/2018). I ricorrenti, quindi, sono venuti meno all'onere di esatta descrizione e collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti.
Pertanto, atteso il mancato assolvimento del rigoroso onere della prova gravante sulla parte istante, le richieste formulate dai ricorrenti non possono essere accolte.
3. La difficoltà di accertamento della vicenda giuridico-fattuale controversa induce a disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico - Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).
Castrovillari, 19/12/2025 Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, con l'Avv. TEDESCO ANTONIO
[...] Parte_5
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. ALOISIO SILVANA;
Controparte_1
Parte resistente OGGETTO: retribuzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22 gennaio 2019, i ricorrenti Parte_1
, e , già dipendenti Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
a tempo indeterminato dell' , hanno convenuto in giudizio Controparte_1 quest'ultima, deducendo di aver svolto attività lavorativa presso i cantieri di
Longobucco con la qualifica di operai idraulico-forestali, IV livello, e di aver partecipato, nel periodo giugno – ottobre 2015, alla campagna antincendio boschivo (AIB) quale squadra di pronto intervento. Gli istanti hanno precisato che, durante tale periodo, hanno effettuato attività di spegnimento incendi e prestato lavoro straordinario diurno, festivo diurno, notturno e festivo notturno, nonché reperibilità, senza che l'Ente datore di lavoro abbia corrisposto loro le relative indennità e maggiorazioni previste dal CCNL per gli addetti alla sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria e dal contratto integrativo regionale. Hanno, quindi, quantificato il credito complessivo in € 914,45, oltre interessi e rivalutazione monetaria, chiedendo la condanna dell' Controparte_1
al pagamento delle somme dovute e delle spese di lite.
[...]
Si è costituita in giudizio la società , eccependo in via preliminare CP_1 la nullità dei contratti collettivi invocati dai ricorrenti per contrasto con norme imperative di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e art. 1418 c.c., in quanto non stipulati secondo le procedure previste per il pubblico impiego e privi dell'intervento dell'ARAN. Nel merito, la convenuta ha contestato la fondatezza della domanda, sostenendo che tutte le indennità spettanti per l'attività AIB risultano regolarmente corrisposte e che non vi è prova dello svolgimento di ore di straordinario non registrate nei listini paga, insistendo pertanto per il rigetto del ricorso.
Nel corso del giudizio, le parti hanno ulteriormente specificato le rispettive difese depositando note scritte ai sensi dell'art. 23 D.L. 137/2020 in occasione delle udienze cartolari. In particolare, i ricorrenti hanno ribadito che il listino redatto dal capo operaio conferma le ore di lavoro straordinario e le Parte_6 reperibilità indicate nel ricorso, altresì evidenziando che dalle buste paga del
2015 non emerge alcun pagamento delle indennità richieste, né delle maggiorazioni per straordinario diurno, notturno e festivo, ma che dalle stesse, risulta corrisposto solo il lavoro festivo diurno per 7 ore, mentre restano impagate le ulteriori voci di straordinario e reperibilità. Di contro, l'
[...]
convenuta, ha ribadito l'infondatezza della domanda, sostenendo CP_1 che le indennità per l'attività di spegnimento incendi sono state corrisposte e che non vi è traccia negli atti di causa di straordinario autorizzato e registrato nei listini ufficiali né delle differenze retributive richieste.
In data 4 marzo 2025 è stata escussa la prova testimoniale del sig. Testimone_1
capo operaio all'epoca dei fatti, il quale ha dichiarato di aver
[...] programmato i servizi antincendio e di aver redatto il listino delle ore di lavoro straordinario e reperibilità sulla base delle schede compilate e firmate dagli operai, successivamente trasmesse agli uffici di . Ha confermato CP_1 le ore indicate nel listino e, in particolare, che le ore di reperibilità per ciascun ricorrente sono state 95, precisando che gli straordinari venivano talvolta pagati con ritardo per carenza di fondi.
A conclusione dell'istruttoria, la causa viene decisa all'udienza odierna.
***
Il ricorso è infondato e non può essere accolto.
1. Preliminarmente va chiarito quanto affermato dalla convenuta in tema di nullità dei contratti collettivi invocati dai ricorrenti per contrasto con norme imperative di cui al D.Lgs. n. 165/2001 e art. 1418 c.c.
Invero, il rapporto di lavoro tra i ricorrenti e l trova Controparte_1 certamente origine (per quanto nel presente giudizio non sia data prova verificare il contratto individuale di lavoro dei ricorrenti, perché non prodotto agli atti) nel contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato sottoscritto con l (A.Fo.R.), per lo Controparte_2 svolgimento di mansioni inerenti al profilo di operaio di IV livello specializzato, per l'espletamento del servizio di sorveglianza idraulica (cfr. L.R. n. 31/2009) e ciò in ragione della instaurazione di tali rapporti lavorativi a decorrere dal 1979 e sino a tutti gli anni 80, quindi tutti precedenti alla soppressione dell'A.fo.R ed alla sua sostituzione con l'ente . CP_1
In effetti, titolare del rapporto di lavoro, a seguito della soppressione e messa in liquidazione dell n. 9/2007), è attualmente l' “ CP_3 [...]
, denominata Controparte_4 Controparte_1
, ente strumentale della , munito di personalità giuridica
[...] Controparte_2 di diritto pubblico non economico ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria”, istituita dall'art. 1 L.R.
Calabria 16 maggio 2013, n. 25 con la previsione che “la pianta organica dell' è coperta mediante il personale:…d) transitato Controparte_1 dall'AFOR, in liquidazione: personale di cui alla legge regionale 28 dicembre
2009, n. 52 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2009, n.
31 "Norme per il reclutamento del personale - Presidi idraulici") ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 comma d) della presente legge e che ciascun dipendente comunque transitato alle dipendenze dell' rimane sottoposto al regime CP_1 contrattuale in essere al momento della approvazione della presente legge” (art.
11).
Orbene, la principale questione controversa, riguarda il riconoscimento nei confronti dei lavoratori delle indennità di cui agli art. 56 (indennità di reperibilità)
e art. 57 (indennità antincendio) nonché degli emolumenti dovuti a titolo di lavoro straordinario ex art. 50 (lavoro straordinario notturno e festivo), per come previsti dal CCNL vigente del comparto Addetti alla sistemazione idraulico- forestale e idraulico-agraria.
La giurisprudenza più recente delle sezioni lavoro dei Tribunali calabresi ha dichiarato, in riferimento proprio al contratto di lavoro dei dipendenti di CP_1
, “che il contratto individuale di lavoro, nella parte in cui rinvia al contratto
[...] collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale e idraulico-agraria, sia affetto da nullità, ex art. 1418, comma 1, c.c., per contrarietà a norma imperativa, costituita dall'art. 2, co. 3, D. Lgs. n.
165/2001, che individua nei contratti stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel Titolo III la fonte collettiva necessaria per la disciplina del rapporto individuale di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione. La nullità parziale delle disposizioni contrattuali determina l'inserimento automatico nel regolamento contrattuale (Cassazione n. 8247/2004) delle clausole previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto regioni e autonomie locali (artt. 1339 c.c. e 1419 c.c., art. 2, co. 3 bis, D. Lgs.
n. 165/2001) quale fonte collettiva individuata a norma dell'art. 40 D. Lgs. n.
165/2001.” (Tribunale di Catanzaro, sent. n. 358 del 24.3.2025 e anche Corte
d'appello di Catanzaro 249/2025).
Questo Giudice, ritiene di aderire a tale interpretazione ed alle conclusioni cui giunge la giurisprudenza citata.
La norma che impone il vincolo è l'art. 2, co. 3, D. Lgs. n. 165/2001 nella parte in cui prescrive che la regolazione contrattuale dei rapporti individuali di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche avvenga in conformità alla contrattazione collettiva disciplinata dagli art. 40 e segg. dello stesso testo legislativo. L'art. 1, co. 2, del Contratto Collettivo Nazionale Quadro per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva nazionale dispone, infatti, che “I rapporti di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dai contratti collettivi previsti dagli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.”.
Evidenziato, altresì, il divieto imposto al datore di lavoro pubblico di attribuire trattamenti giuridici ed economici diversi da quelli previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva (art. 40, co. 3 quinquies, D. Lgs. n. 165/2001; Cass. n.
24216/2017, Cass. n. 23757/2018) nonchè l'obbligo di adempiere agli obblighi derivanti dalla medesima contrattazione (art. 40.4 Decreto Legislativo 30 marzo
2001, n. 165), si trova conferma a fortiori del vincolo legislativo di cui sopra a riguardo della possibilità di applicazione ai lavoratoti dipendenti di enti pubblici degli istituti della contrattazione privatistica.
Nel caso concreto, quindi, il rinvio al contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, individuato come fonte contrattuale collettiva per la disciplina del trattamento giuridico ed economico invocato dagli istanti qui costituiti, non può trovare accoglimento. Recependo, pertanto, i principi sopra enucleati e confermati nelle pronunce citate, va dunque applicato al rapporto di lavoro tra i ricorrenti e l
[...]
il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale non CP_1 dirigente del comparto Regioni e Autonomie locali (art. 1, co. 1), quale fonte collettiva legislativamente individuata, e nello specifico il CCNL del Comparto
Regioni ed Autonomie locali, biennio economico 2008-2009, (risalendo il successivo al 21 maggio 2018), nel quale non è rinvenibile alcun esplicito riferimento alle voci di retribuzione reclamate dai ricorrenti.
Posto, che secondo i Giudici di legittimità, nel caso in cui vi sia una carenza di indicazione del CCNL di riferimento, ovvero anche qualora vi sia solo contestazione circa la sua applicabilità, rientra nel potere-dovere del giudice acquisire d'ufficio ex art. 421 c.p.c. il CCNL applicabile, non comportando tale attività una supplenza ad una carenza probatoria su fatti costitutivi della domanda ma piuttosto il superamento di una incertezza su un fatto indispensabile ai fini del decidere, la causa deve essere decisa nel merito.
2. Orbene, alla luce della verifica dei fatti accertati in corso di causa la domanda per come formulata dai ricorrenti non può trovare accoglimento, risultando comunque non provata.
Secondo i principi generali in tema di distribuzione degli oneri probatori, spetta al lavoratore, il quale agisce in giudizio provare i fatti costitutivi della pretesa azionata (art. 2697 c.c.). Grava, quindi, sul lavoratore l'onere di fornire la prova dello svolgimento del rapporto di lavoro subordinato con la resistente, secondo le modalità dedotte nel ricorso. In ordine, invece, alla corresponsione della retribuzione compete al datore fornire la prova dell'adempimento dell'obbligazione di pagamento.
Ciò premesso, in riferimento alle indennità di reperibilità e incendio, richiesta dai ricorrenti per la loro partecipazione, nel periodo giugno – ottobre 2015, alla campagna antincendio boschivo (AIB) quale squadra di pronto intervento, la conventa per un verso conferma l'avvenuto regolare pagamento delle indennità incendio prevista per tale attività, di cui si rinviene riscontro per alcuni lavoratori anche nelle buste paga esibite dagli istanti ed allegate la loro fascicolo di parte;
mentre, per gli altri lavoratori, pur non rivenendosi traccia del pagamento, la loro domanda rimane non accertata poiché alcuna prova è stata dagli stessi forniti circa la loro effettiva partecipazione alle attività antincendio, in quale periodo, per quante ore e con quale mansione.
In conclusione, la domanda di liquidazione delle indennità di reperibilità e antincendio risulta non provata, per mancata assolvimento da parte dei ricorrenti dell'onere di prova dello svolgimento dell'attività sottesa alle indennità richieste.
Da rigettare è anche la domanda dei ricorrenti di riconoscimento delle differenze retributive per lavoro straordinario asseritamente prestato, per mancanza di idonea prova del suo svolgimento e della sua effettiva consistenza.
Deve infatti applicarsi, a tal proposito, l'insegnamento della Suprema Corte, secondo cui “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice. La valutazione sull'assolvimento dell'onere probatorio costituisce accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logicamente motivato” (Cass. Lav. 29 gennaio 2003 n. 1389).
Ed ancora, deve ritenersi che: “il lavoratore che agisca per ottenere il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove egli riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali - ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onere della prova” (Cass. Lav. 16 febbraio 2009 n. 3714).
Ebbene, applicando tali condivisibili principi giuridici al caso di specie, deve osservarsi che i ricorrenti non hanno pienamente soddisfatto l'onere probatorio su di loro gravante, in quanto le dichiarazioni testimoniali non si appalesano sufficientemente analitiche in ordine alla frequenza temporale e cadenza periodica del superamento dell'orario ordinario di lavoro da parte del ricorrente.
In particolare, il teste , capo operaio all'epoca dei fatti, ha Testimone_1 genericamente riferito di aver programmato i servizi antincendio e di aver redatto il listino delle ore di lavoro straordinario e reperibilità sulla base delle schede compilate e firmate dagli operai, successivamente trasmesse agli uffici di;
ha confermato le ore indicate nel listino, indicandole CP_1 complessivamente per ciascun ricorrente in numero di 95 e precisando, in via del tutto generale e senza alcun riferimento specifico alle situazioni in contestazione, che gli straordinari venivano talvolta pagati con ritardo per carenza di fondi.
Anche la produzione documentale dei ricorrenti risulta carente dal punto di vista probatorio, poiché il foglio “listino paga operai”, per quanto confermato dal teste escusso, non fornisce alcun ulteriore chiarimento rispetto alle circostanze di fatto dello svolgimento del lavoro straordinario (tempo e modo), sicchè lo stesso non risulta neppure imputabile ad una specifica mensilità ovvero a più mensilità.
Nel caso di specie, pertanto, in ordine allo straordinario le allegazioni (avendo riguardo sia al corpo del ricorso che ai capitoli di prova) non soddisfano il principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità che pone a carico del lavoratore un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo (cfr. ex multis Cass. Sez. Lav. n. 16150/2018). I ricorrenti, quindi, sono venuti meno all'onere di esatta descrizione e collocazione cronologica delle prestazioni lavorative eccedenti.
Pertanto, atteso il mancato assolvimento del rigoroso onere della prova gravante sulla parte istante, le richieste formulate dai ricorrenti non possono essere accolte.
3. La difficoltà di accertamento della vicenda giuridico-fattuale controversa induce a disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Margherita Federico - Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).
Castrovillari, 19/12/2025 Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO