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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 30/06/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott.ssa Consuelo Mighela Presidente
dott. Nicolò Sesta Giudice
dott. Gabriele Bordiga Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 563 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024, promosso da:
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Terralba (Or) in via Manzoni n. 71 presso lo studio dell'Avv. FRAU
PATRIZIA che la rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
contro
, C.F. nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in Arborea (OR) in via De Gasperi n. 14 presso lo studio dell'Avv.
BATTOLU NICOLA che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti:
“
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
26.08.1974 e nato a [...] il [...];
2. Disporre l'affidamento Controparte_1 condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori;
3. Disporre il collocamento della figlia Per_1
Pagina 1 minore presso la madre, la quale si impegna a spostare la propria residenza in altra abitazione da reperire entro il termine di 90 giorni dalla conclusione dell'accordo;
4. Il figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente , invece, continuerà a convivere col padre presso l'ex casa Per_2 coniugale che sarà a egli assegnata;
5. Il padre vedrà la figlia e starà con lei secondo i tempi che la stessa minore liberamente preferirà in ragione dell'età raggiunta e nel rispetto delle esigenze di studio e di vita della stessa minore;
6. Contributo al mantenimento di a carico del padre nella Per_1 misura di euro 300,00 mensili da versarsi entro il giorno 25 di ogni mese in favore della signora
, oltre ripartizione al 50% delle spese straordinarie concordate e documentate nell'interesse Pt_1 della minore;
7. Assegno unico universale ripartito equamente tra i due genitori;
8. Spese di lite compensate”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“visto l'accordo raggiunto dalle parti conclude chiedendo che il Tribunale voglia disporre in conformità alle condizioni congiuntamente accettate da e Parte_1 [...]
”. CP_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
I coniugi hanno contratto matrimonio in Terralba il 06.09.2003, trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune (atto n. 20 - Parte II - Serie A – Anno 2003).
Dall'unione coniugale sono nati i figli il 18.03.2006 e il 08.04.2008. Per_2 Per_1
Con ricorso depositato in data 01.07.2024 ha chiesto la pronuncia della separazione dal Parte_1
marito e ha formulato le seguenti ulteriori conclusioni: Controparte_1
1. disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, i quali dovranno Per_1
garantire cura, educazione, istruzione, il mantenimento di rapporti equilibrati e continuativi con ciascun genitore e rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. La minore abiterà presso la madre, con il fratello , maggiorenne ma non Per_1 Per_2
autonomo economicamente, studente all'Istituto Tecnico Nautico Statale Buccari, nel Comune di Terralba alla via Trudu n. 103. La minore, tenuto conto della sua età, sedicenne, rimarrà con il padre tutte le volte in cui la stessa lo richiederà e compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi di , nonché compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre. Altresì, il padre Per_1
terrà con sé la minore , ad anni alterni, il giorno di Natale o il giorno di Capodanno e il Per_1 giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo. Durante i mesi estivi, precisamente nel mese di luglio e di agosto, per almeno 15 giorni consecutivi, previo accordo con la , il padre terrà con sé Pt_1
la minore;
2. disporre a carico di , quale contributo per il mantenimento dei figli, Controparte_1 Per_2 maggiorenne ma non autonomo economicamente e , un assegno complessivo di € 600,00 Per_1
Pagina 2 (€ 300,00 per ciascun figlio) o quello maggiore o minore che dovesse risultare nel corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, nonché il 70% delle spese straordinarie, tenuto conto dei redditi delle parti, comprese quelle mediche e odontoiatriche non coperte dal SSN, scolastiche, ricreative e sportive, necessarie per i figli;
3. assegnazione in suo favore della casa coniugale sita in Terralba alla via Trudu n. 103 affinché ci conviva con i figli e . Per_2 Per_1
Si è costituito il resistente, il quale non si è opposto alla domanda di separazione e ha richiesto:
1. l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione presso il Per_1
padre, disponendo che gli stessi si impegnino a mantenere con la figlia rapporti equilibrati e continuativi, ciascuno provvedendo ad assicurare alla stessa cura, educazione ed istruzione, nonché la conservazione di significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale. Entrambi i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale, adottando consensualmente le decisioni di maggior interesse per . Quest'ultima abiterà Per_1
presso il padre con il fratello , maggiorenne, ma non economicamente indipendente. La Per_2
minore, in considerazione della sua età, starà con la madre ogni volta che lo desidera, compatibilmente con gli impegni lavorativi di quest'ultima. La madre terrà con sé la minore, ad anni alterni, per le principali festività: Vigilia di Natale, Natale, Santo Stefano, Pasqua, il Lunedì dell'Angelo, Vigilia di Capodanno, Capodanno ed Epifania, Ferragosto. Durante i mesi estivi, la madre terrà con sé la minore per almeno 15 giorni consecutivi, previo accordo con il Deplano;
2. disporre a carico della il 50% delle spese straordinarie mediche, scolastiche, ricreative Pt_1
e sportive;
3. assegnazione in suo favore della casa coniugale nella quale abiterà unitamente ai figli.
In data 09.12.2024 le parti sono comparse innanzi al Giudice delegato il quale, a seguito di audizione e interlocuzione con le stesse, ha riservato la possibilità di sottoporre loro una proposta conciliativa all'esito dell'audizione dei figli e . Per_2 Per_1
All'udienza del 24.02.2025 il Giudice, dopo aver proceduto all'audizione dei figli e dopo avere interloquito con le parti, ha formulato la seguente proposta conciliativa:
“- Affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i genitori;
Per_1
- Collocamento della figlia minore presso la madre, la quale si impegna a spostare la propria residenza in altra abitazione da reperire entro il termine di 90 giorni dalla conclusione dell'accordo;
- Il figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente , invece, continuerà a convivere Per_2 col padre presso l'ex casa coniugale che sarà a egli assegnata;
Pagina 3 - Il padre vedrà la figlia e starà con lei secondo i tempi che la stessa minore liberamente preferirà in ragione dell'età raggiunta e nel rispetto delle esigenze di studio e di vita della stessa minore;
- Contributo al mantenimento di a carico del padre nella misura di euro 300,00 mensili da Per_1
versarsi entro il giorno 25 di ogni mese in favore della sig.ra , oltre ripartizione al 50% Pt_1 delle spese straordinarie concordate e documentate nell'interesse della minore;
- Assegno unico universale ripartito equamente tra i due genitori;
- Spese di lite compensate”.
Le parti hanno dapprima richiesto un rinvio per valutare la suesposta proposta conciliativa e, successivamente, hanno dichiarato di accettarla integralmente in sede di deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice ha, conseguentemente, trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
La domanda di separazione personale deve essere accolta, in quanto fondata.
Emerge, infatti, dalle risultanze processuali ed in specie dal tenore degli atti di parte e dal fallimento del tentativo di conciliazione, il venir meno tra i coniugi del reciproco affetto e di qualsiasi intesa, sicché la prosecuzione della convivenza sarebbe per loro intollerabile.
Deve pertanto pronunciarsi la separazione personale tra e Parte_1 CP_1
[...]
Devono essere integralmente recepite dal Collegio le condizioni stabilite dalle parti in quanto eque e conformi agli interessi dei figli nonché degli stessi coniugi.
Difatti, il previsto affidamento condiviso della figlia minore è idoneo a dare completa attuazione all'ormai consolidato principio della bigenitorialità, il quale rappresenta un caposaldo fondamentale in materia di affidamento in quanto garantisce il legittimo diritto dei figli minori di poter stabilire, e coltivare nel tempo, un rapporto continuativo con entrambi i genitori, anche laddove questi abbiano scelto di non proseguire la loro relazione sentimentale.
La genitorialità condivisa, inoltre, garantisce che le decisioni di maggiore interesse per i figli siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi.
È, invero, lo stesso art. 337 ter c.c. a prevedere che debba valutarsi prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori.
Il collocamento di presso la madre e la circostanza che , maggiorenne ma non Per_1 Per_2
economicamente indipendente, coabiterà con il padre conseguono a quanto emerso, anche tenendo conto della necessità di garantire l'interesse della figlia minore, dal loro esame.
In particolare, (di ormai 17 anni) ha dichiarato: “laddove uno dei due dovesse cambiare Per_1 abitazione, io senz'altro mi sentirei più a mio agio con mia madre, mentre credo che mio fratello sia
Pagina 4 più legato a mio padre… Loro sono legati anche dalla passione per il calcio e mio padre è
l'allenatore di . Spesso infatti loro a cena non ci sono perché si allenano, quindi ceniamo io Per_2
e mia madre e poi sul tardi tornano loro e cenano assieme”, evidenziando la maggior profondità del legame con sua madre e, nel contempo, il particolare vincolo affettivo esistente tra (19 anni) Per_2
e suo padre.
, a sua volta, sentito, ha dichiarato “laddove dovessero separarsi troverei più naturale vivere Per_2
con mio padre in quanto da sempre lui è quello più interessato alle mie questioni e alla mia vita: si occupa di controllare il mio registro e di parlare del mio andamento scolastico, mi avvisa di tutti i suoi eventuali spostamenti e si preoccupa di più delle mie passioni”; ciò ha confermato la sicura scelta del ragazzo di convivere col padre con il quale, peraltro, condivide abitudini e passioni, come lo sport.
Tenuto conto della maggiore età di e della sua possibilità, pertanto, di scegliere liberamente Per_2
dove vivere, occorre sottolineare che anche quanto dichiarato da va tenuto in eguale Per_1
considerazione, essendo la sua preferenza supportata da una evidente capacità di discernimento, anche in relazione all'età raggiunta: tale soluzione, peraltro, rispecchia gli equilibri raggiunti dalla famiglia nella delicata quanto complessa fase della rottura dell'unità familiare.
La modalità di esercizio libero del diritto di visita è certamente condivisibile poiché tiene conto degli impegni e delle esigenze di nonché del grado di maturità manifestato, congruo rispetto alla sua Per_1
età e tale da consentirle di esprimere chiaramente le proprie preferenze ed esigenze.
L'assegnazione della casa familiare al padre, proprietario esclusivo dell'immobile, che continuerà ad abitarvi insieme al figlio per precisa scelta di quest'ultimo, è senz'altro condivisibile in quanto Per_2
trattasi di diritto indisponibile e frutto dell'accordo tra le parti. In particolare, non potendosi provvedere all'assegnazione sulla base della situazione abitativa di entrambi i figli, posto che essi preferiscono convivere con genitori diversi, è possibile in tal modo tenere in considerazione l'esigenza di , maggiorenne ma non economicamente indipendente, di conservare le proprie Per_2
abitudini e il proprio ambiente di vita. Ciò accadrà senza pregiudizio per , in ragione della sua Per_1
precisa scelta di vivere con la madre e della piena disponibilità manifestata a trasferirsi con quest'ultima in un'altra abitazione.
Sotto il profilo economico, infine, si ritiene che l'ammontare dell'assegno dovuto dal padre per il mantenimento della figlia , così come concordato dalle parti, risulti conforme a soddisfare le Per_1
esigenze di vita della minore e, allo stato, debba ritenersi proporzionato alle attuali disponibilità economiche e alle condizioni lavorative e personali delle parti.
Invero, parte ricorrente svolge attualmente attività lavorativa come commerciante di vini sfusi, imbottigliati e distillati vari, nonché prodotti alimentari tipici sardi, con guadagni ancora non
Pagina 5 dichiarati trattandosi di attività avviata di recente, mentre parte resistente è dipendente del Ministero della Difesa, in forza all'Aereonautica Militare con stipendio mensile netto di euro 2.200,00, comprese le mensilità aggiuntive.
Nonostante la sicura potenzialità reddituale dell'attività avviata dalla ricorrente, di cui bisogna tenere conto, l'attuale squilibrio economico derivante dallo stato embrionale di tale attività, considerato unitamente ai tempi di permanenza della minore presso la madre, può ritenersi adeguatamente colmato dalla misura dell'assegno concordata, specialmente se si considera che il continuerà CP_1
a sostenere in via esclusiva le spese per il mantenimento dell'altro figlio della coppia , Per_2
maggiorenne ma non economicamente indipendente.
Altrettanto condivisibile, per le ragioni suesposte, è la ripartizione in parti uguali tra i genitori dell'assegno unico universale corrisposto dall' . CP_2
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi , nata a [...], il Parte_1
26/08/1974 e , nato a [...] il [...], mandando al Controparte_1 competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza ((atto n. 20 - Parte II
- Serie A – Anno 2003).
Sull'accordo delle parti:
2. dispone l'affidamento condiviso della figlia minore a entrambi i genitori;
Per_1
3. dispone il collocamento della figlia minore presso la madre, la quale si impegna a spostare la propria residenza in altra abitazione da reperire entro il termine di 90 giorni dalla conclusione dell'accordo, laddove il figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente continuerà Per_2
a convivere col padre presso l'ex casa coniugale;
4. assegna la casa coniugale al resistente, il quale continuerà a viverci col figlio maggiorenne ma non economicamente indipendente;
Per_2
5. dispone che il padre vedrà la figlia e starà con lei secondo i tempi che la stessa minore liberamente preferirà in ragione dell'età raggiunta e nel rispetto delle esigenze di studio e di vita della stessa minore;
6. dispone che il versi in favore della Littera, a titolo di contributo al mantenimento di , CP_1 Per_1
l'assegno di euro 300,00 mensili da corrispondere entro il giorno 25 di ogni mese, oltre ripartizione al 50% delle spese straordinarie concordate e documentate nell'interesse della minore;
7. prende atto che l'assegno unico universale verrà ripartito equamente tra i due genitori.
Pagina 6 Compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Oristano, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
27.6.2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Dott. Gabriele Bordiga Dott.ssa Consuelo Mighela
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