Articolo 3 della Legge 2 marzo 1998, n. 49
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19 marzo 1998
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 522 milioni per l'anno 1997 ed in lire 448 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente ridu zione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo par zialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occor renti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 19 marzo 1998