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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/11/2024, n. 4867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4867 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 6750/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 6750/2024 R.G. promosso da
(c.f. ) (avv. OTTELLI CARLA) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro c.f. ) (avv. SERENA SIMONA) CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)»
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni come segue:
«1) - la figlia minore rimarrà affidata ad entrambi i genitori, nelle forme dell'affido Persona_1 condiviso, mantenendo la residenza presso l'abitazione della madre, alla quale sarà delegata l'ordinaria amministrazione. - Le decisioni più importanti relative all'educazione, all'istruzione, alla salute nonché alle scelte relative all'orientamento religioso della figlia minore saranno adottate congiuntamente da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni della figlia stessa.
2) - Il padre, OR vedrà e terrà con sé la figlia a giornata di sabato o la giornata CP_1 Per_1 di domenica, da stabilirsi in base alle esigenze della minore. - Qualora la figlia minore fosse ammalata, il padre rinuncerà a tenerla con sé, recuperando in altra data i giorni di visita persi, previo accordo con la ORa
. - In ogni caso, il padre potrà vedere la figlia ogni qualvolta lo desideri, previo Parte_1 Per_1 accordocon la madre e nel rispetto delle esigenze della minore.
3) - Durante le vacanze estive, la minore trascorrerà con il padre una settimana, anche non consecutiva, da concordare con la madre entro il giorno 15 del mese di maggio di ciascun anno;
- durante le vacanze natalizie, la minore trascorrerà con il padre, alternativamente di anno in anno, il periodo dal 25 al 31 dicembre ovvero il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali, la figlia minore trascorrerà con il padre tre giorni, alternando di anno in anno, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. - Allorquando ne manifesterà il desiderio e compatibilmente alle proprie esigenze, la minore potrà pernottare presso l'abitazione del padre;
le modalità relative al pernotto dovranno essere concordate dalle parti, tenendo conto delle esigenze della figlia minore e dei genitori stessi. - Le parti stabiliscono che le modalità di visita stabilite potranno essere concordemente modificate in favore del rapporto padre – figlia, tenuto conto delle esigenze della minore.
1 4) Il OR corrisponderà alla ORa , a titolo di contributo per il CP_1 Parte_1 mantenimento per la minore, la somma mensile di € 350,00 (euro trecentocinquanta/00), sino a quando la figlia non diverrà economicamente autosufficiente. Tale importo dovrà essere versato sul c/c della ORa
[...]
a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese e verrà rivalutato annualmente secondo gli Parte_1 indici ISTAT.
5) L'Assegno Unico per la figlia errà richiesto e percepito al 100% dalla ORa . Per_1 Parte_1
6) Il padre concorrerà, altresì, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia secondo la Convenzione sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento Per_1 dei figli, sottoscritta tra il Tribunale Ordinario di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 14.07.2016 (Prot. n. 2208/16), qui interamente richiamata ed alla quale le parti si riportano integralmente.
7) Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro ogni cambiamento di residenza o domicilio;
a comunicare il recapito, anche telefonico, dei luoghi scelti per la villeggiatura;
a concedere il reciproco assenso all'iscrizione della figlia sul passaporto;
a sottoscrivere le necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità della figlia minore valida per l'espatrio.
8) Spese compensate».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti, non coniugate, sono genitori di (12 giugno 2015) e, dopo un avvio contenzioso del Per_1 processo, hanno raggiunto un accordo di regolamentazione ex artt. 337-bis e ss. c.c. in relazione alla figlia.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi all'interesse della minore, sicché non vi sono ostacoli a recepire l'intesa dei genitori, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337-bis e ss.
c.c.,
dispone in conformità all'accordo delle parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 28/11/2024.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Costanza Teti Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 6750/2024 R.G. promosso da
(c.f. ) (avv. OTTELLI CARLA) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro c.f. ) (avv. SERENA SIMONA) CP_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)»
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni come segue:
«1) - la figlia minore rimarrà affidata ad entrambi i genitori, nelle forme dell'affido Persona_1 condiviso, mantenendo la residenza presso l'abitazione della madre, alla quale sarà delegata l'ordinaria amministrazione. - Le decisioni più importanti relative all'educazione, all'istruzione, alla salute nonché alle scelte relative all'orientamento religioso della figlia minore saranno adottate congiuntamente da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazioni della figlia stessa.
2) - Il padre, OR vedrà e terrà con sé la figlia a giornata di sabato o la giornata CP_1 Per_1 di domenica, da stabilirsi in base alle esigenze della minore. - Qualora la figlia minore fosse ammalata, il padre rinuncerà a tenerla con sé, recuperando in altra data i giorni di visita persi, previo accordo con la ORa
. - In ogni caso, il padre potrà vedere la figlia ogni qualvolta lo desideri, previo Parte_1 Per_1 accordocon la madre e nel rispetto delle esigenze della minore.
3) - Durante le vacanze estive, la minore trascorrerà con il padre una settimana, anche non consecutiva, da concordare con la madre entro il giorno 15 del mese di maggio di ciascun anno;
- durante le vacanze natalizie, la minore trascorrerà con il padre, alternativamente di anno in anno, il periodo dal 25 al 31 dicembre ovvero il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- durante le vacanze pasquali, la figlia minore trascorrerà con il padre tre giorni, alternando di anno in anno, il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo. - Allorquando ne manifesterà il desiderio e compatibilmente alle proprie esigenze, la minore potrà pernottare presso l'abitazione del padre;
le modalità relative al pernotto dovranno essere concordate dalle parti, tenendo conto delle esigenze della figlia minore e dei genitori stessi. - Le parti stabiliscono che le modalità di visita stabilite potranno essere concordemente modificate in favore del rapporto padre – figlia, tenuto conto delle esigenze della minore.
1 4) Il OR corrisponderà alla ORa , a titolo di contributo per il CP_1 Parte_1 mantenimento per la minore, la somma mensile di € 350,00 (euro trecentocinquanta/00), sino a quando la figlia non diverrà economicamente autosufficiente. Tale importo dovrà essere versato sul c/c della ORa
[...]
a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 15 di ogni mese e verrà rivalutato annualmente secondo gli Parte_1 indici ISTAT.
5) L'Assegno Unico per la figlia errà richiesto e percepito al 100% dalla ORa . Per_1 Parte_1
6) Il padre concorrerà, altresì, nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia secondo la Convenzione sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento Per_1 dei figli, sottoscritta tra il Tribunale Ordinario di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia in data 14.07.2016 (Prot. n. 2208/16), qui interamente richiamata ed alla quale le parti si riportano integralmente.
7) Ciascun genitore si impegna a comunicare all'altro ogni cambiamento di residenza o domicilio;
a comunicare il recapito, anche telefonico, dei luoghi scelti per la villeggiatura;
a concedere il reciproco assenso all'iscrizione della figlia sul passaporto;
a sottoscrivere le necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità della figlia minore valida per l'espatrio.
8) Spese compensate».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti, non coniugate, sono genitori di (12 giugno 2015) e, dopo un avvio contenzioso del Per_1 processo, hanno raggiunto un accordo di regolamentazione ex artt. 337-bis e ss. c.c. in relazione alla figlia.
Le condizioni concordate dalle parti appaiono conformi all'interesse della minore, sicché non vi sono ostacoli a recepire l'intesa dei genitori, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337-bis e ss.
c.c.,
dispone in conformità all'accordo delle parti;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 28/11/2024.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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