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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 802 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 802/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
GENTILE MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9126/2024 depositato il 30/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripeti, 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Dei Bonifica Alto IO NO In Lca - 90021490801
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240030705063000 QUOTA CONSORTIL 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240030705063000 QUOTA CONSORTIL 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione, Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento meglio indicata in epigrafe, relativa al versamento del contributo consortile anni 2019 e 2020, notificata il 25.10.2024, con cui si richiede il versamento di complessivi €87,88.
Deduce i seguenti motivi di ricorso: 1) mancata notifica degli atti presupposti. Incostituzionalità e illegittimità dell'imposizione e del tributo alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, del 19 ottobre
2018, n. 188. Assenza di qualsiasi beneficio o prestazione da parte del consorzio nel fondo di proprietà del ricorrente, lamentando la violazione del principio di diritto con il quale è stato dichiarato, appunto, incostituzionale l'articolo 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n.11, nella parte in cui prevede come dovuto il contributo "indipendentemente dal beneficio fondiario" anziché
"in presenza del beneficio"; 2) inesistenza dei presupposti e dei benefici, per la mancanza di opere, segnatamente di un piano di bonifica, o di benefici individuati o individuabili per il contribuente sulla base di un piano di classifica degli immobili nonchè di spese previste per l'adempimento dei fini su indicati (c.d. piano di riparto delle spese consortili), “rappresentando il beneficio fondiario tanto l'elemento costitutivo dell'obbligazione tributaria, quanto il criterio per una corretta ripartizione del relativo onere economico”.
Chiede, quindi, dichiararsi l'illegittimità dell'atto impugnato e condannarsi la controparte anche per lite temeraria.
Il concessionario convenuto, nel costituirsi in giudizio, invoca il proprio difetto di legittimazione passiva, per tutti i vizi antecedenti l'iscrizione a ruolo.
A seguito di ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, si è costoituito in giudizio il Consorzio di Bonifica Alto Jonio NO, osservando che: a) il Piano di Classifica del
Consorzio di Bonifica Alto IO NO è stato regolarmente approvato con Delibera del Consiglio di
Delegati n. 01 del 07/08/2014 e successivamente dal Consiglio Regionale della Calabria con
Deliberazione n. 201 del 04/05/2017, atti che, essendo stati pubblicati secondo le procedure di legge, sono pienamente conoscibili senza necessità di notifica;
b) dal Piano di classifica risulta che nel territorio di Portigliola sono state realizzate sia opere strutturali (come briglie di calcestruzzo) che opere di difesa idraulica necessarie per la tutela del territorio e il contributo consortile deve essere calcolato in base ai nuovi criteri indicati dall'art. 23 della legge regionale n. 11/2003, come modificato dalla l. reg. n. 13/2017, che lo ha parametrato esclusivamente all'inserimento nel perimetro di contribuenza e ai benefici ricadenti sul fondo per il complesso di attività del Consorzio nell'area di riferimento: pertanto, a fronte del dato pacifico costituito dall'inserimento del fondo del contribuente nel perimetro consortile, e della mancata e specifica contestazione della parte di piano di classica e di ripartizione “afferente alla non realizzazione di opere che sono state approvate dall'autorità regionale”, grava sul contribuente l'onere di superare la presunzione relativa di vantaggiosità, onere che non è stato assolto;
2) il vantaggio diretto e immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione ai sensi dell'art. 860 c.c. e dell'art. 10, R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile;
3) non sussistono i presupposti per la lite temeraria, non avendo il Consorzio operato con dolo o mala fede. Conclude chiedendo il rigetto della domanda.
Con successive memorie il ricorrente insiste in domanda, rilevando che, a fronte della radicale contestazione del ricorrente sull'esistenza e dell'applicabilità ai fondi del ricorrente del Piano di Classifica, gravava sul
Consorzio l'onere di "provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite", prova che non
è stata in alcun modo fornita, in quanto l'ente si è limitato a menzionare genericamente "opere strutturali" nel territorio di Portigliola, “senza minimamente collegare tali interventi al fondo del ricorrente e senza dimostrare quale concreta “utilitas” ne sia derivata”.
In secondo luogo, ribadisce l'orientamento giurisprudenziale secondo cui "il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica".
Infine, eccepisce che la mancata indicazione degli estremi di pubblicazione del Piano di Classifica presupposto nella cartella di pagamento impedisce al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa e di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, integrandosi così un vizio di motivazione “per relationem” che determina la nullità dell'atto impositivo;
aggiunge che il difetto di motivazione deriva anche dal fatto che la cartella impugnata è priva di elementi essenziali, “limitandosi a generiche enunciazioni che non consentono di comprendere il nesso tra le opere (ignote), il beneficio (inesistente) e il contributo
(indebito)”.
Anche il Consorzio ha depositato memorie illustrative, rilevando che il piano di classifica, regolarmente pubblicato e conoscibile, non è stato specificamente contestato dal ricorrente e che la cartella segue atti precedenti (avvisi di pagamento e/o solleciti) non impugnati, che hanno determinato il debito di imposta principale, sicchè la motivazione della cartella può avvenire per relationem agli atti presupposti, non essendo necessaria l'esplicitazione delle singole voci come interessi e modalità di calcolo.
1. Il ricorso è fondato.
Va premesso che “i contributi consortili rientrano nell'ambito dell'art. 23 della Costituzione e, quindi, delle disposizioni delle leggi regionali in tema va data una lettura costituzionalmente orientata, ad evitare di incorrere nella violazione dell'art.117 commi 1 ° e 3° della Costituzione, come modificato dalla Legge
Costituzionale n. 3/2001”: tant'è che il Giudice delle Leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei
Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio
» (Corte Costituzionale, sentenza n. 188 del 2018); e ciò perché "Il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica (il quale - come già rilevato - potrebbe anche essere esteso a tutto il territorio della
Regione sì da comprendere, indistintamente, tutti gli immobili) perchè ove ciò facesse si avrebbe non più un contributo di scopo di fonte statale disciplinato dalla legge regionale come contributo derivato, ma un'imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale... ".
A seguito della pronuncia d'incostituzionalità, la legge regionale Calabria n.13 del 2017 ha modificato la norma dichiarata illegittima (art. 23, comma 1, della Legge regionale Calabria n.11 del 2003), eliminando la differenza tra quota a) (precedentemente prevista “per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario") e quota b) ("per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio"), e stabilendo (nel testo vigente ratione temporis, precedente alle ulteriori modifiche apportate con legge regionale del 24 febbraio 2023, n. 7) che “i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati ed approvati ai sensi del successivo art. 24. Per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne ed incrementarne il relativo valore”.
Ciò posto, con riferimento alla sussistenza del potere impositivo e dei presupposti del tributo, l'esame delle pronuncie della S.C. consente di enucleare i seguenti principi in materia di onere della prova: a) ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio (Cass., Ordinanza
n. 9511 del 18/04/2018); b) per contro, la contestazione di tale piano da parte del consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento della esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza;
in quanto, se la verificata inclusione di uno specifico immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione del contributo, determinante ai fini del quantum è l'accertamento della legittimità e congruità del piano di classifica con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio” (cfr. Cass. sez. un. n.11722/2010); c) pertanto, in caso di contestazione sull'esistenza o sulla legittimità del piano di classifica, il consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il "piano di classifica" se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato (risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo: in tal senso, v. Cass., n. 654 del 18/01/2012); d) oltre al piano di classifica regolarmente approvato, in caso di contestazione grava sul Consorzio l'onere di dimostrare che gli immobili sono inclusi nel perimetro di contribuenza “in quanto quest'ultimo, distinguendosi dal piano di classifica, non si identifica con tutto il territorio ricadente nel comprensorio consortile, ma serve a delimitare quell'area posta all'interno del comprensorio che gode o godrà dei benefici derivanti dalle particolari opere realizzate o realizzande e che, sola, può essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto” (Cass.,
Ordinanza n. 12860 del 23/07/2012), fermo restando che ai fini che occupano “non rileva il luogo di esecuzione delle opere ma il beneficio che ne deriva e, dunque, va escluso che il contributo implichi l'esecuzione di opere consortili direttamente sui fondi assoggettati” (Cass., Sentenza n. 24070 del 12/11/2014); e) la contestazione del contribuente può altresì riguardare, anziché gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del Consorzio), solo il beneficio diretto e specifico ricevuto ai propri fondi dall'opera del Consorzio: “in tal caso però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente” (cfr.
Cass. n.20681/2014; n. 21176/2014; n.23251/2019); f) poiché nel sistema delineato dall'art. 10 del r.d. n.
215 del 1933 gli effetti dell'inopponibilità degli atti ai terzi derivano direttamente dalla legge, che prevede la costituzione dell'onere reale e la connessa prestazione patrimoniale vincolata all'utilità fondiaria, la trascrizione del perimetro di contribuenza assolve esclusivamente ad una funzione di mera pubblicità-notizia, con la conseguenza che l'omissione della stessa non comporta "ex se" l'insussistenza dell'obbligazione di versamento del contributo consortile (Cass., Ordinanza n. 16524 del 20/06/2019).
Nel caso che occupa, la cartella opposta, avente ad oggetto il contributo consortile relativo alle annualità
2019 e 2020, richiama il Piano di Classifica approvato con delibera del Consiglio dei Delegati n. 01 del
07/08/2014, provvedimento adottato prima della menzionata declaratoria di illegittimità costituzionale, e non conforme alla previsione del novellato art. 23, comma 1, della Legge regionale Calabria n.11 del 2003, secondo il quale i piani di classifica devono essere elaborati ed approvati ai sensi del successivo art. 24.
Oltre a ciò, pur convenendosi sul fatto che il beneficio idraulico è intrinseco nell'ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere (cfr. Cass., Sentenza n. 24070 del 12/11/2014), tuttavia nel caso che occupa, a fronte della contestazione del contribuente non solo sugli atti generali presupposti (compreso il piano annuale di riparto, in relazione alle opere inserite nel bilancio annuale), ma anche sull'effettiva realizzazione delle opere, il
Consorzio convenuto non ha dimostrato quali opere siano state inserite nel bilancio nè l'intervenuta approvazione del piano di riparto annuale.
Ai fini che occupano, invero, non rileva la mancata impugnazione di precedenti avvisi di pagamento (la cui notifica non è peraltro provata), trattandosi di atti solo facoltativamente impugnabili, la cui mancata opposizione non dà luogo ad irretrattabilità del credito (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 13165 del 11/06/2014, secondo la quale "I contributi di bonifica sono riscossi mediante ruolo secondo le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette in forza dell'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, che continua ad essere applicabile ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, dovendosi, per contro, escludere l'applicazione dell'art. 1, comma 161 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (relativa ai tributi degli enti locali), che presuppone la preventiva notifica degli atti impositivi, mentre la riscossione di contributi di bonifica avviene con la sola notificazione della cartella").
La domanda deve pertanto essere accolta.
Attesa la soccombenza, il Consorzio va condannato al pagamento delle spese di giudizio del ricorrente, liquidate complessivamente in euro 150,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CP come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Vanno invece compensate le spese del Concessionario, che non ha dato causa alla lite.
Non ricorrono i presupposti per la chiesta condanna per lite temeraria, in difetto di alcun dolo o mala fede del Consorzio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa:
Accoglie la domanda. Condanna il Consorzio al pagamento delle spese di giudizio del ricorrente, liquidate complessivamente in euro 150,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CP come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Compensa le spese del Concessionario.
Così deciso in Reggio Calabria in data 12 dicembre 2025
Il Giudice
AR ES IL
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
GENTILE MARIA TERESA, Giudice monocratico in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9126/2024 depositato il 30/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripeti, 92 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Dei Bonifica Alto IO NO In Lca - 90021490801
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240030705063000 QUOTA CONSORTIL 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240030705063000 QUOTA CONSORTIL 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso, notificato ad Agenzia delle Entrate Riscossione, Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento meglio indicata in epigrafe, relativa al versamento del contributo consortile anni 2019 e 2020, notificata il 25.10.2024, con cui si richiede il versamento di complessivi €87,88.
Deduce i seguenti motivi di ricorso: 1) mancata notifica degli atti presupposti. Incostituzionalità e illegittimità dell'imposizione e del tributo alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, del 19 ottobre
2018, n. 188. Assenza di qualsiasi beneficio o prestazione da parte del consorzio nel fondo di proprietà del ricorrente, lamentando la violazione del principio di diritto con il quale è stato dichiarato, appunto, incostituzionale l'articolo 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n.11, nella parte in cui prevede come dovuto il contributo "indipendentemente dal beneficio fondiario" anziché
"in presenza del beneficio"; 2) inesistenza dei presupposti e dei benefici, per la mancanza di opere, segnatamente di un piano di bonifica, o di benefici individuati o individuabili per il contribuente sulla base di un piano di classifica degli immobili nonchè di spese previste per l'adempimento dei fini su indicati (c.d. piano di riparto delle spese consortili), “rappresentando il beneficio fondiario tanto l'elemento costitutivo dell'obbligazione tributaria, quanto il criterio per una corretta ripartizione del relativo onere economico”.
Chiede, quindi, dichiararsi l'illegittimità dell'atto impugnato e condannarsi la controparte anche per lite temeraria.
Il concessionario convenuto, nel costituirsi in giudizio, invoca il proprio difetto di legittimazione passiva, per tutti i vizi antecedenti l'iscrizione a ruolo.
A seguito di ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente impositore, si è costoituito in giudizio il Consorzio di Bonifica Alto Jonio NO, osservando che: a) il Piano di Classifica del
Consorzio di Bonifica Alto IO NO è stato regolarmente approvato con Delibera del Consiglio di
Delegati n. 01 del 07/08/2014 e successivamente dal Consiglio Regionale della Calabria con
Deliberazione n. 201 del 04/05/2017, atti che, essendo stati pubblicati secondo le procedure di legge, sono pienamente conoscibili senza necessità di notifica;
b) dal Piano di classifica risulta che nel territorio di Portigliola sono state realizzate sia opere strutturali (come briglie di calcestruzzo) che opere di difesa idraulica necessarie per la tutela del territorio e il contributo consortile deve essere calcolato in base ai nuovi criteri indicati dall'art. 23 della legge regionale n. 11/2003, come modificato dalla l. reg. n. 13/2017, che lo ha parametrato esclusivamente all'inserimento nel perimetro di contribuenza e ai benefici ricadenti sul fondo per il complesso di attività del Consorzio nell'area di riferimento: pertanto, a fronte del dato pacifico costituito dall'inserimento del fondo del contribuente nel perimetro consortile, e della mancata e specifica contestazione della parte di piano di classica e di ripartizione “afferente alla non realizzazione di opere che sono state approvate dall'autorità regionale”, grava sul contribuente l'onere di superare la presunzione relativa di vantaggiosità, onere che non è stato assolto;
2) il vantaggio diretto e immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell'obbligo di contribuzione ai sensi dell'art. 860 c.c. e dell'art. 10, R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, deve ritenersi presunto in ragione dell'avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell'immobile nel perimetro di intervento consortile;
3) non sussistono i presupposti per la lite temeraria, non avendo il Consorzio operato con dolo o mala fede. Conclude chiedendo il rigetto della domanda.
Con successive memorie il ricorrente insiste in domanda, rilevando che, a fronte della radicale contestazione del ricorrente sull'esistenza e dell'applicabilità ai fondi del ricorrente del Piano di Classifica, gravava sul
Consorzio l'onere di "provare che il contribuente sia proprietario di un immobile sito nel comprensorio, nonché il conseguimento, da parte del suo fondo, di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite", prova che non
è stata in alcun modo fornita, in quanto l'ente si è limitato a menzionare genericamente "opere strutturali" nel territorio di Portigliola, “senza minimamente collegare tali interventi al fondo del ricorrente e senza dimostrare quale concreta “utilitas” ne sia derivata”.
In secondo luogo, ribadisce l'orientamento giurisprudenziale secondo cui "il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica".
Infine, eccepisce che la mancata indicazione degli estremi di pubblicazione del Piano di Classifica presupposto nella cartella di pagamento impedisce al contribuente di conoscere le ragioni della pretesa e di esercitare compiutamente il proprio diritto di difesa, integrandosi così un vizio di motivazione “per relationem” che determina la nullità dell'atto impositivo;
aggiunge che il difetto di motivazione deriva anche dal fatto che la cartella impugnata è priva di elementi essenziali, “limitandosi a generiche enunciazioni che non consentono di comprendere il nesso tra le opere (ignote), il beneficio (inesistente) e il contributo
(indebito)”.
Anche il Consorzio ha depositato memorie illustrative, rilevando che il piano di classifica, regolarmente pubblicato e conoscibile, non è stato specificamente contestato dal ricorrente e che la cartella segue atti precedenti (avvisi di pagamento e/o solleciti) non impugnati, che hanno determinato il debito di imposta principale, sicchè la motivazione della cartella può avvenire per relationem agli atti presupposti, non essendo necessaria l'esplicitazione delle singole voci come interessi e modalità di calcolo.
1. Il ricorso è fondato.
Va premesso che “i contributi consortili rientrano nell'ambito dell'art. 23 della Costituzione e, quindi, delle disposizioni delle leggi regionali in tema va data una lettura costituzionalmente orientata, ad evitare di incorrere nella violazione dell'art.117 commi 1 ° e 3° della Costituzione, come modificato dalla Legge
Costituzionale n. 3/2001”: tant'è che il Giudice delle Leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 23, comma 1, lettera a), della legge della Regione Calabria 23 luglio 2003, n. 11, nella parte in cui prevede che il contributo consortile di bonifica, quanto alle spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali dei
Consorzi, è dovuto «indipendentemente dal beneficio fondiario» invece che «in presenza del beneficio
» (Corte Costituzionale, sentenza n. 188 del 2018); e ciò perché "Il legislatore regionale non può disancorare la debenza del contributo consortile dal beneficio che agli immobili deriva dall'attività di bonifica, assoggettando a contribuzione consortile i consorziati per il solo fatto che l'immobile sia ricompreso nel comprensorio di bonifica (il quale - come già rilevato - potrebbe anche essere esteso a tutto il territorio della
Regione sì da comprendere, indistintamente, tutti gli immobili) perchè ove ciò facesse si avrebbe non più un contributo di scopo di fonte statale disciplinato dalla legge regionale come contributo derivato, ma un'imposta fondiaria regionale di nuovo conio che, come tributo regionale proprio, eccederebbe la competenza del legislatore regionale... ".
A seguito della pronuncia d'incostituzionalità, la legge regionale Calabria n.13 del 2017 ha modificato la norma dichiarata illegittima (art. 23, comma 1, della Legge regionale Calabria n.11 del 2003), eliminando la differenza tra quota a) (precedentemente prevista “per le spese afferenti il conseguimento dei fini istituzionali, indipendentemente dal beneficio fondiario") e quota b) ("per le spese riferibili al successivo articolo 24, comma 1, lettera b), sulla base del beneficio"), e stabilendo (nel testo vigente ratione temporis, precedente alle ulteriori modifiche apportate con legge regionale del 24 febbraio 2023, n. 7) che “i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell'ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell'incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall'attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati ed approvati ai sensi del successivo art. 24. Per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall'immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell'opera e dell'attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne ed incrementarne il relativo valore”.
Ciò posto, con riferimento alla sussistenza del potere impositivo e dei presupposti del tributo, l'esame delle pronuncie della S.C. consente di enucleare i seguenti principi in materia di onere della prova: a) ove i fondi siano compresi nel perimetro consortile, in difetto di specifica contestazione del piano di classifica e ripartizione da parte del contribuente, grava sullo stesso l'onere di superare, mediante prova contraria, la presunzione del beneficio diretto e specifico derivante dalle opere realizzate dal consorzio (Cass., Ordinanza
n. 9511 del 18/04/2018); b) per contro, la contestazione di tale piano da parte del consorziato, in sede di impugnazione della cartella, impedisce di ritenere assolto da parte del Consorzio il proprio onere probatorio, ed il giudice di merito deve procedere, secondo la normale ripartizione dell'onere della prova, all'accertamento della esistenza di vantaggi fondiari immediati e diretti derivanti dalle opere di bonifica per gli immobili di proprietà del consorziato stesso situati all'interno del perimetro di contribuenza;
in quanto, se la verificata inclusione di uno specifico immobile nel perimetro di contribuenza può essere decisiva ai fini della determinazione del contributo, determinante ai fini del quantum è l'accertamento della legittimità e congruità del piano di classifica con la precisa identificazione degli immobili e dei relativi vantaggi diretti ed immediati agli stessi derivanti dalle opere eseguite dal Consorzio” (cfr. Cass. sez. un. n.11722/2010); c) pertanto, in caso di contestazione sull'esistenza o sulla legittimità del piano di classifica, il consorzio, la cui cartella di pagamento sia stata impugnata, ha l'onere di produrre in giudizio il "piano di classifica" se intende essere esonerato dal dimostrare concretamente i presupposti del potere impositivo e, in particolare, lo specifico beneficio conseguito dal fondo onerato (risultando, invece, a tal fine insufficiente la mera dimostrazione dell'esistenza del piano medesimo e la sua mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo: in tal senso, v. Cass., n. 654 del 18/01/2012); d) oltre al piano di classifica regolarmente approvato, in caso di contestazione grava sul Consorzio l'onere di dimostrare che gli immobili sono inclusi nel perimetro di contribuenza “in quanto quest'ultimo, distinguendosi dal piano di classifica, non si identifica con tutto il territorio ricadente nel comprensorio consortile, ma serve a delimitare quell'area posta all'interno del comprensorio che gode o godrà dei benefici derivanti dalle particolari opere realizzate o realizzande e che, sola, può essere sottoposta a contribuzione proprio in virtù del vantaggio concretamente ricevuto” (Cass.,
Ordinanza n. 12860 del 23/07/2012), fermo restando che ai fini che occupano “non rileva il luogo di esecuzione delle opere ma il beneficio che ne deriva e, dunque, va escluso che il contributo implichi l'esecuzione di opere consortili direttamente sui fondi assoggettati” (Cass., Sentenza n. 24070 del 12/11/2014); e) la contestazione del contribuente può altresì riguardare, anziché gli atti generali presupposti (e cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del Consorzio), solo il beneficio diretto e specifico ricevuto ai propri fondi dall'opera del Consorzio: “in tal caso però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d'intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente” (cfr.
Cass. n.20681/2014; n. 21176/2014; n.23251/2019); f) poiché nel sistema delineato dall'art. 10 del r.d. n.
215 del 1933 gli effetti dell'inopponibilità degli atti ai terzi derivano direttamente dalla legge, che prevede la costituzione dell'onere reale e la connessa prestazione patrimoniale vincolata all'utilità fondiaria, la trascrizione del perimetro di contribuenza assolve esclusivamente ad una funzione di mera pubblicità-notizia, con la conseguenza che l'omissione della stessa non comporta "ex se" l'insussistenza dell'obbligazione di versamento del contributo consortile (Cass., Ordinanza n. 16524 del 20/06/2019).
Nel caso che occupa, la cartella opposta, avente ad oggetto il contributo consortile relativo alle annualità
2019 e 2020, richiama il Piano di Classifica approvato con delibera del Consiglio dei Delegati n. 01 del
07/08/2014, provvedimento adottato prima della menzionata declaratoria di illegittimità costituzionale, e non conforme alla previsione del novellato art. 23, comma 1, della Legge regionale Calabria n.11 del 2003, secondo il quale i piani di classifica devono essere elaborati ed approvati ai sensi del successivo art. 24.
Oltre a ciò, pur convenendosi sul fatto che il beneficio idraulico è intrinseco nell'ipotesi di opere di difesa idraulica del territorio, in quanto i fondi che ne sono difesi acquistano di per sé maggior valore per effetto di tali opere (cfr. Cass., Sentenza n. 24070 del 12/11/2014), tuttavia nel caso che occupa, a fronte della contestazione del contribuente non solo sugli atti generali presupposti (compreso il piano annuale di riparto, in relazione alle opere inserite nel bilancio annuale), ma anche sull'effettiva realizzazione delle opere, il
Consorzio convenuto non ha dimostrato quali opere siano state inserite nel bilancio nè l'intervenuta approvazione del piano di riparto annuale.
Ai fini che occupano, invero, non rileva la mancata impugnazione di precedenti avvisi di pagamento (la cui notifica non è peraltro provata), trattandosi di atti solo facoltativamente impugnabili, la cui mancata opposizione non dà luogo ad irretrattabilità del credito (cfr. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 13165 del 11/06/2014, secondo la quale "I contributi di bonifica sono riscossi mediante ruolo secondo le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette in forza dell'art. 21 del r.d. 13 febbraio 1933, n. 215, che continua ad essere applicabile ai sensi dell'art. 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, dovendosi, per contro, escludere l'applicazione dell'art. 1, comma 161 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (relativa ai tributi degli enti locali), che presuppone la preventiva notifica degli atti impositivi, mentre la riscossione di contributi di bonifica avviene con la sola notificazione della cartella").
La domanda deve pertanto essere accolta.
Attesa la soccombenza, il Consorzio va condannato al pagamento delle spese di giudizio del ricorrente, liquidate complessivamente in euro 150,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CP come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario.
Vanno invece compensate le spese del Concessionario, che non ha dato causa alla lite.
Non ricorrono i presupposti per la chiesta condanna per lite temeraria, in difetto di alcun dolo o mala fede del Consorzio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa:
Accoglie la domanda. Condanna il Consorzio al pagamento delle spese di giudizio del ricorrente, liquidate complessivamente in euro 150,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CP come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari. Compensa le spese del Concessionario.
Così deciso in Reggio Calabria in data 12 dicembre 2025
Il Giudice
AR ES IL