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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/03/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione lavoro e previdenza- in persona del giudice, dr.ssa Fabiana Iorio, all'esito della discussione e della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5419/2021 R.G. TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(Ce) in Viale Trieste n. 0 Pal, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale AGO ed elett.te dom.ta presso il di lui studio in SS CA (Ce) in via Aldo Moro n. 26in virtù di procura in atti;
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Francesco CP_1
PAURA ed elettivamente domiciliato presso la sede legale dell'ente in via Unità Italiana CP_1
n. 28 RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.9.2021, l'epigrafata parte ricorrente - premesso di aver ottenuto con la sentenza n. 2773/2016 della Corte d'appello di Napoli la condanna dell' Pt_2 al risarcimento del danno per illegittima reiterazione di contratti ai sensi dell'art. 36 d.lgs.
[...]
165/2001 pari a n. 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e di aver diritto, per effetto di tale pronuncia, al pagamento di euro 10.082, 88 di cui euro 7.499,52 già corrisposti in data 27.5.2017 - adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo di condannare l' alla pagamento della somma di euro 2.583,36 a CP_1 titolo di differenza tra l'importo integralmente dovuto come sopra precisato e la somma già percepita,, oltre interessi. Vinte le spese di lite con distrazione. (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Instauratosi il contraddittorio si costituiva l che chiedeva dichiararsi cessata la CP_1 materia del contendere in quanto, con nota Asl CE Prot. n. 0268693/GRU del 16.11.2023, l' aveva manifestato la propria volontà di provvedere a liquidare quanto richiesto CP_1 con la Determinazione n. 13535/2023 del 16.11.2023 e con l'emissione del relativo cedolino. Acquisita la documentazione prodotta, depositate le note conclusionali, la causa viene decisa all'esito della discussione e della camera di consiglio, mediante pronuncia della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*****
1 Il Tribunale osserva. Pacifico tra le parti che il diritto oggetto del presente ricorso trova il proprio fondamento nella sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 2773/2016 che ha condannato l' al Pt_2 risarcimento del danno per illegittima reiterazione di contratti ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 165/2001 pari a n. 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (cfr. doc. in prod. ricorrente), nel caso di specie deve dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere avendo Parte l' provveduto al pagamento della somma netta dovuta a tale titolo come risultante dal cedolino paga di novembre 2023 (cfr. fasc. . CP_1
All'odierna udienza, infatti, il difensore di parte attrice ha rappresentato la parziale cessazione della materia del contendere e, ribadendo quanto già esposto in sede di note di trattazione Part scritta, ha insistito nel pagamento delle somme sottoposte dall' a trattenuta fiscale, nonché nel pagamento delle spese (cfr. verbale del 20.3.2025). Invero, parte ricorrente ha riconosciuto che in data 27.11.2023 l'ASL CE ha effettivamente versato alla ricorrente a mezzo bonifico, l'importo di euro 2.097,00 con la causale “accredito Parte emolumenti” sulla base dei conteggi operati in ottemperanza alla determina 13535/2023 come da cedolino di novembre 2023 prodotto dall'Azienda sanitaria, ma ha contestato la trattenuta operata. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (cfr. Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Va quindi dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento al versamento della somma netta di euro 2.097,00. Quanto alle somme sottoposte a trattenuta fiscale, dal cedolino di novembre 2023 prodotto dall'Azienda sanitaria emerge che gli importi riconosciuti alla ricorrente vengono definiti
“differenze retributive” e sottoposti a ritenuta previdenziale.
2 Ebbene, nel caso di specie trattandosi di somme dovute a titolo di risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine qualificabile come danno da perdita di chance, vanno richiamati i principi affermati dalla Suprema Corte, da ultimo con la sentenza n. 6827/2023, richiamata anche dal ricorrente, secondo cui “le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 5072 del 15 marzo 2016, hanno affermato il principio di diritto secondo cui: "in materia di pubblico impiego privatizzato, il danno risarcibile di cui al D.Lgs. n. 165 del 2011, art. 36, comma 5, non deriva dalla mancata conversione del rapporto, legittimamente esclusa sia secondo i parametri costituzionali che per quelli Europei, bensì dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di chance di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.. Anche la giurisprudenza successiva, in analoga fattispecie, ha precisato che, nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto a tempo determinato a tempo indeterminato posto dal D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, comma 5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dell'onere probatorio, nella misura e nei limiti di cui alla l. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5 (Cass. 15 febbraio 2019, n. 4657). Attribuita, pertanto, all' importo corrisposto alla ricorrente, in virtù dei superiori principi, natura risarcitoria da perdita di chance (ovvero di risarcimento di danno comunitario) estranea ai rapporti di lavoro posti in essere nella legittima impossibilità di procedere alla loro conversione, va affermato che gli importi riconosciuti dal Giudice del lavoro quale risarcimento del danno ex D.Lgs. n. 165 del 2001, art.36, comma 5, non sono assoggettabili a tassazione ai sensi del D.P.R. n. 917/1986, art. 6, comma 1, in quanto le relative somma - quand'anche, come nel caso di specie, determinate facendosi riferimento ad un determinato numero di mensilità non corrisposte - hanno funzione esclusivamente risarcitoria, e non sono sostitutive della retribuzione (Cass. 23 ottobre 2019, n. 27011; v. anche Cass. 12 ottobre 2018, n. 25471). Part L' a pertanto condannata a corrispondere alla ricorrente l'ulteriore importo di euro 486,36, quale saldo risarcimento danni per le causali di cui al ricorso, oltre interessi legali da calcolarsi sull'importo di euro 2.583,36 dalla domanda fino al 27.11.2023 e sulla differenza di euro 486,36 fino all'effettivo soddisfo. Quanto alle spese di lite, da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, sono compensate per la metà in considerazione della peculiarità della questione esaminata e per la restante parte seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto dell'esiguità del valore della causa e del carattere seriale del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara parzialmente cessata la materia del contendere;
Parte
2) condanna l' al pagamento nei confronti della ricorrente della somma di euro 486,36, quale saldo risarcimento danni per le causali di cui al ricorso, oltre interessi legali come indicati in parte motiva;
3 3) previa compensazione delle spese per la metà, condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro € 1.050,00, oltre a spese generali nella misura forfettaria del 15% come per legge, iva e cpa – se dovute -con distrazione. Così deciso in S.M.C.V., il 20.3.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Fabiana Iorio)
4
, nata a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1
(Ce) in Viale Trieste n. 0 Pal, rappresentata e difesa dall'Avv. Pasquale AGO ed elett.te dom.ta presso il di lui studio in SS CA (Ce) in via Aldo Moro n. 26in virtù di procura in atti;
RICORRENTE E
, in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Francesco CP_1
PAURA ed elettivamente domiciliato presso la sede legale dell'ente in via Unità Italiana CP_1
n. 28 RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.9.2021, l'epigrafata parte ricorrente - premesso di aver ottenuto con la sentenza n. 2773/2016 della Corte d'appello di Napoli la condanna dell' Pt_2 al risarcimento del danno per illegittima reiterazione di contratti ai sensi dell'art. 36 d.lgs.
[...]
165/2001 pari a n. 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e di aver diritto, per effetto di tale pronuncia, al pagamento di euro 10.082, 88 di cui euro 7.499,52 già corrisposti in data 27.5.2017 - adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo di condannare l' alla pagamento della somma di euro 2.583,36 a CP_1 titolo di differenza tra l'importo integralmente dovuto come sopra precisato e la somma già percepita,, oltre interessi. Vinte le spese di lite con distrazione. (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Instauratosi il contraddittorio si costituiva l che chiedeva dichiararsi cessata la CP_1 materia del contendere in quanto, con nota Asl CE Prot. n. 0268693/GRU del 16.11.2023, l' aveva manifestato la propria volontà di provvedere a liquidare quanto richiesto CP_1 con la Determinazione n. 13535/2023 del 16.11.2023 e con l'emissione del relativo cedolino. Acquisita la documentazione prodotta, depositate le note conclusionali, la causa viene decisa all'esito della discussione e della camera di consiglio, mediante pronuncia della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*****
1 Il Tribunale osserva. Pacifico tra le parti che il diritto oggetto del presente ricorso trova il proprio fondamento nella sentenza della Corte d'appello di Napoli n. 2773/2016 che ha condannato l' al Pt_2 risarcimento del danno per illegittima reiterazione di contratti ai sensi dell'art. 36 d.lgs. 165/2001 pari a n. 6 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (cfr. doc. in prod. ricorrente), nel caso di specie deve dichiararsi la parziale cessazione della materia del contendere avendo Parte l' provveduto al pagamento della somma netta dovuta a tale titolo come risultante dal cedolino paga di novembre 2023 (cfr. fasc. . CP_1
All'odierna udienza, infatti, il difensore di parte attrice ha rappresentato la parziale cessazione della materia del contendere e, ribadendo quanto già esposto in sede di note di trattazione Part scritta, ha insistito nel pagamento delle somme sottoposte dall' a trattenuta fiscale, nonché nel pagamento delle spese (cfr. verbale del 20.3.2025). Invero, parte ricorrente ha riconosciuto che in data 27.11.2023 l'ASL CE ha effettivamente versato alla ricorrente a mezzo bonifico, l'importo di euro 2.097,00 con la causale “accredito Parte emolumenti” sulla base dei conteggi operati in ottemperanza alla determina 13535/2023 come da cedolino di novembre 2023 prodotto dall'Azienda sanitaria, ma ha contestato la trattenuta operata. La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio. È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486). Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069). La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (cfr. Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Va quindi dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere con riferimento al versamento della somma netta di euro 2.097,00. Quanto alle somme sottoposte a trattenuta fiscale, dal cedolino di novembre 2023 prodotto dall'Azienda sanitaria emerge che gli importi riconosciuti alla ricorrente vengono definiti
“differenze retributive” e sottoposti a ritenuta previdenziale.
2 Ebbene, nel caso di specie trattandosi di somme dovute a titolo di risarcimento del danno da illegittima reiterazione dei contratti a termine qualificabile come danno da perdita di chance, vanno richiamati i principi affermati dalla Suprema Corte, da ultimo con la sentenza n. 6827/2023, richiamata anche dal ricorrente, secondo cui “le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 5072 del 15 marzo 2016, hanno affermato il principio di diritto secondo cui: "in materia di pubblico impiego privatizzato, il danno risarcibile di cui al D.Lgs. n. 165 del 2011, art. 36, comma 5, non deriva dalla mancata conversione del rapporto, legittimamente esclusa sia secondo i parametri costituzionali che per quelli Europei, bensì dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A., ed è configurabile come perdita di chance di un'occupazione alternativa migliore, con onere della prova a carico del lavoratore, ai sensi dell'art. 1223 c.c.. Anche la giurisprudenza successiva, in analoga fattispecie, ha precisato che, nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato, in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto a tempo determinato a tempo indeterminato posto dal D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, comma 5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione, con esonero dell'onere probatorio, nella misura e nei limiti di cui alla l. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5 (Cass. 15 febbraio 2019, n. 4657). Attribuita, pertanto, all' importo corrisposto alla ricorrente, in virtù dei superiori principi, natura risarcitoria da perdita di chance (ovvero di risarcimento di danno comunitario) estranea ai rapporti di lavoro posti in essere nella legittima impossibilità di procedere alla loro conversione, va affermato che gli importi riconosciuti dal Giudice del lavoro quale risarcimento del danno ex D.Lgs. n. 165 del 2001, art.36, comma 5, non sono assoggettabili a tassazione ai sensi del D.P.R. n. 917/1986, art. 6, comma 1, in quanto le relative somma - quand'anche, come nel caso di specie, determinate facendosi riferimento ad un determinato numero di mensilità non corrisposte - hanno funzione esclusivamente risarcitoria, e non sono sostitutive della retribuzione (Cass. 23 ottobre 2019, n. 27011; v. anche Cass. 12 ottobre 2018, n. 25471). Part L' a pertanto condannata a corrispondere alla ricorrente l'ulteriore importo di euro 486,36, quale saldo risarcimento danni per le causali di cui al ricorso, oltre interessi legali da calcolarsi sull'importo di euro 2.583,36 dalla domanda fino al 27.11.2023 e sulla differenza di euro 486,36 fino all'effettivo soddisfo. Quanto alle spese di lite, da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, sono compensate per la metà in considerazione della peculiarità della questione esaminata e per la restante parte seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto dell'esiguità del valore della causa e del carattere seriale del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sezione lavoro e previdenza, in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
1) dichiara parzialmente cessata la materia del contendere;
Parte
2) condanna l' al pagamento nei confronti della ricorrente della somma di euro 486,36, quale saldo risarcimento danni per le causali di cui al ricorso, oltre interessi legali come indicati in parte motiva;
3 3) previa compensazione delle spese per la metà, condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi euro € 1.050,00, oltre a spese generali nella misura forfettaria del 15% come per legge, iva e cpa – se dovute -con distrazione. Così deciso in S.M.C.V., il 20.3.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Fabiana Iorio)
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