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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 08/11/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1339 /2024 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 7/11/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il [...], C. F. rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. LO IACONO ROBERTA
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “si riporta integralmente al contenuto Parte_1 delle note conclusionali depositate, e stante l'esito della CTU del Dott. , Persona_1 ribadisce la richiesta di richiamo del CTU ovvero la sua sostituzione.
Si rappresenta che il CTU non ha tenuto conto nella sua perizia del certificato del 26.5.2025 del
Dott. acquisito nel fascicolo telematico prima della visita medica del 10.6.2025, Persona_2 nel quale viene certificato che il sig. presenta anomalie del comportamento con crisi di Pt_1 disforia e agitazione imprevedibili trascuratezza nella persona e dsinteresse per le attiivtà quotidicae (igiene personale, cura della persona, non accettazione di sé) abulia. Per le condizioni psicopatologiche sensoriali e somatiche viene assistito dalla moglie.
Pertanto, si insiste nell'accoglimento del ricorso e nello specifico nel riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e l'handicap grave art. 3 comma 3 legge 104/1992.
Per tali ragioni, si chiede il richiamo del CTU ovvero la sua sostituzione vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“l'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate, da
[...] intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_3 oggetto Indennita di accompagnamento e Legge 104/1992. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
16/10/2024, il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e dello status di portatore di handicap art 3 comma 3 della Legge 104/1992, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – rigettata la richiesta di rinnovo o richiamo del CTU, è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
***********
La domanda è infondata, in quanto non sussistono i presupposti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni richieste.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento di cui alla l. 11 febbraio 1980
n. 18 è necessario che il soggetto totalmente inabile o avente difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età se ultrasessantacinquenne o infradiciottenne si trovi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogni di un'assistenza continua, mentre ai fini del riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma
3 della Legge 104 del 5 febbraio 1992, è necessario che il soggetto abbia una minorazione, singola o plurima, che abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Nella specie, il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nella relazione di consulenza tecnica che sono:” “ESITI DI
PREGRESSO INTERVENTO DI ORCHIECTOMIA SX E DI RESEZIONE DEL PENE DA
VASCULITE NECROTIZZANTE INGUINO-SCROTALE, TRATTATA CON INNESTI CUTANEI, IN
PANARTERITE NODOSA MULTI ORGANO. DIABETE MELLITO DI TIPO II. PREGRESSO
INFARTO UB DEL MI (SCA-STEMI) TRATTATO IN ANGIOPLASTICA IN
CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA. GRAVE PERDITA VISIVA IN ODx PER DISTACCO DI RETINA INVETERATA IN PREGRESSA TROMBOSI. MICROLITIASI DEL RENE DESTRO IN
INSUFFICIENZA RENALE CRONICA. DEPRESSIONE INDOREATTIVA GRAVE”. Riteniamo che le infermità evidenziate, tenuto conto che esse non impattano in maniera significativa né sulle capacità deambulatorie né sulla sfera critico-cognitiva, non possono essere considerate tali da consentire al ricorrente di aver riconosciuto il diritto ad usufruire dell'indennità di accompagnamento e dello stato di handicap grave. ( vedi relazione in atti)
Tali affezioni hanno indotto il consulente a ritenere che la ricorrente non ha diritto alla indennità richieste.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
La domanda va, in conseguenza, rigettata.
Ia ricorrente, soccombente, può tuttavia essere esonerato dal pagamento delle spese del giudizio, ai sensi dell'art.152 disp.att.c.p.c., avendo costei allegato la dichiarazione sostitutiva di certificazione con indicazione dell'esatto reddito percepito nell'anno antecedente il deposito del ricorso, -, prevista dall' art..42 c.XI del D.L.30/09/03 conv. in L. 24/11/03 n.326 (che ha riformulato l'art.152 cit.)- valutabile ai sensi degli artt.76 e77 d.p.r. 115/02 )- riferito all'intero nucleo familiare-
Vanno, inoltre, definitivamente poste a carico dell' , come per legge, le spese di c.t.u. già CP_2 liquidate (fase sommaria e di merito) -
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigetta le domande;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone a carico dell' le spese di c.t.u. già liquidate nel corso del giudizio (fase sommaria e di CP_2 merito).
Così deciso in Sciacca 07/11/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 7/11/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il [...], C. F. rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. LO IACONO ROBERTA
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “si riporta integralmente al contenuto Parte_1 delle note conclusionali depositate, e stante l'esito della CTU del Dott. , Persona_1 ribadisce la richiesta di richiamo del CTU ovvero la sua sostituzione.
Si rappresenta che il CTU non ha tenuto conto nella sua perizia del certificato del 26.5.2025 del
Dott. acquisito nel fascicolo telematico prima della visita medica del 10.6.2025, Persona_2 nel quale viene certificato che il sig. presenta anomalie del comportamento con crisi di Pt_1 disforia e agitazione imprevedibili trascuratezza nella persona e dsinteresse per le attiivtà quotidicae (igiene personale, cura della persona, non accettazione di sé) abulia. Per le condizioni psicopatologiche sensoriali e somatiche viene assistito dalla moglie.
Pertanto, si insiste nell'accoglimento del ricorso e nello specifico nel riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e l'handicap grave art. 3 comma 3 legge 104/1992.
Per tali ragioni, si chiede il richiamo del CTU ovvero la sua sostituzione vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“l'Istituto richiama le conclusioni precedentemente formulate, da
[...] intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa . Persona_3 oggetto Indennita di accompagnamento e Legge 104/1992. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
16/10/2024, il ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento e dello status di portatore di handicap art 3 comma 3 della Legge 104/1992, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
La causa veniva istruita mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio; indi depositata la relazione di consulenza tecnica, all'odierna udienza – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – rigettata la richiesta di rinnovo o richiamo del CTU, è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza contestuale, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta
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La domanda è infondata, in quanto non sussistono i presupposti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni richieste.
Ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento di cui alla l. 11 febbraio 1980
n. 18 è necessario che il soggetto totalmente inabile o avente difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età se ultrasessantacinquenne o infradiciottenne si trovi nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogni di un'assistenza continua, mentre ai fini del riconoscimento dello status di portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3 comma
3 della Legge 104 del 5 febbraio 1992, è necessario che il soggetto abbia una minorazione, singola o plurima, che abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
Nella specie, il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che il ricorrente è affetto dalle patologie analiticamente descritte nella relazione di consulenza tecnica che sono:” “ESITI DI
PREGRESSO INTERVENTO DI ORCHIECTOMIA SX E DI RESEZIONE DEL PENE DA
VASCULITE NECROTIZZANTE INGUINO-SCROTALE, TRATTATA CON INNESTI CUTANEI, IN
PANARTERITE NODOSA MULTI ORGANO. DIABETE MELLITO DI TIPO II. PREGRESSO
INFARTO UB DEL MI (SCA-STEMI) TRATTATO IN ANGIOPLASTICA IN
CARDIOPATIA ISCHEMICA CRONICA. GRAVE PERDITA VISIVA IN ODx PER DISTACCO DI RETINA INVETERATA IN PREGRESSA TROMBOSI. MICROLITIASI DEL RENE DESTRO IN
INSUFFICIENZA RENALE CRONICA. DEPRESSIONE INDOREATTIVA GRAVE”. Riteniamo che le infermità evidenziate, tenuto conto che esse non impattano in maniera significativa né sulle capacità deambulatorie né sulla sfera critico-cognitiva, non possono essere considerate tali da consentire al ricorrente di aver riconosciuto il diritto ad usufruire dell'indennità di accompagnamento e dello stato di handicap grave. ( vedi relazione in atti)
Tali affezioni hanno indotto il consulente a ritenere che la ricorrente non ha diritto alla indennità richieste.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
La domanda va, in conseguenza, rigettata.
Ia ricorrente, soccombente, può tuttavia essere esonerato dal pagamento delle spese del giudizio, ai sensi dell'art.152 disp.att.c.p.c., avendo costei allegato la dichiarazione sostitutiva di certificazione con indicazione dell'esatto reddito percepito nell'anno antecedente il deposito del ricorso, -, prevista dall' art..42 c.XI del D.L.30/09/03 conv. in L. 24/11/03 n.326 (che ha riformulato l'art.152 cit.)- valutabile ai sensi degli artt.76 e77 d.p.r. 115/02 )- riferito all'intero nucleo familiare-
Vanno, inoltre, definitivamente poste a carico dell' , come per legge, le spese di c.t.u. già CP_2 liquidate (fase sommaria e di merito) -
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- rigetta le domande;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
- pone a carico dell' le spese di c.t.u. già liquidate nel corso del giudizio (fase sommaria e di CP_2 merito).
Così deciso in Sciacca 07/11/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini