Articolo 1 della Legge 15 giugno 1965, n. 730
Articolo 2
Versione
18 luglio 1965
Art. 1.
Per l'esecuzione, da parte del Ministero dei lavori pubblici, delle opere occorrenti per il potenziamento delle attrezzature doganali di Napoli e di Milano, e' autorizzata la spesa di lire 9.200 milioni, di cui lire 2.400 milioni per la dogana di Napoli e lire 6.800 milioni per quella di Milano.
L'approvazione dei progetti per l'esecuzione dei lavori equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e le relative opere sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 .
L'indennita' di espropriazione e determinata ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, numero 2892 .
Entrata in vigore il 18 luglio 1965