Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/05/2025, n. 1304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1304 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5052/2022 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata
Sezione II
........................................................
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, sezione seconda civile, in composizione monocratica, dott.ssa Luisa Zicari, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5052/22 R.G.
TRA
in persona del Sindaco p.t., rappresentato nel presente giudizio Parte_1 dall'avv. Antonio Messina giusta procura in calce all'atto di citazione in opposi-zione ed in virtù della Determina Dirigenziale n. SET2-562-2022 del 2 agosto 2022 e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli, al Viale A. Gramsci n. 19
- OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai fini del Controparte_1
presente atto rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti Giuseppe Giammarino e Mario Michelangelo Paolini, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito in Cosenza, Viale della Repubblica n. 110,
- OPPOSTO
Oggetto: opposizione al D.I. N. 886/2022 reso nel giudizio R.G.N. 3368/2022.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 886/2022, datato 21/07/2022, con il quale il Tribunale di Torre
Annunziata gli intimava il pagamento della somma complessiva di euro 118.899,46, oltre gli interessi come richiesti, nonché spese di lite, in favore della , per Controparte_1
prestazioni di depositeria relative a numerosi veicoli sottoposti a sequestro amministrativo operato dagli Agenti della Polizia Locale di Pt_1
L'ente comunale fondava l'opposizione tra le altre sulle seguenti eccezioni: 1) inesistenza del rapporto contrattuale e del relativo credito;
2) difetto di legittimazione passiva del Parte_1
per inesistenza di un contratto stipulato tra l'ente ed il convenuto;
3) prescrizione del
[...]
credito; 4) presunzione di gratuità del deposito;
5) infondatezza della domanda per esclusione della ditta Parking Plinio di US LE dall'elenco ricognitivo ex art. 8 del DPR n. 571/82 (cfr. per questa ultima eccezione pg. 19 atto citazione).
Si costituiva la che chiedeva fosse concessa la provvisoria esecutorietà, Controparte_1 ex art. 648 c.p.c., del D.I. n. 882/2022, rigettando l'avversa opposizione.
Concessa la provvisoria esecuzione, sono stati concessi i termini 183 VI ed all'esito la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni, ed all'udienza del 21/01/2025 assegnata a sentenza con termini di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
2.1 Sulla eccezione di difetto di legittimazione passiva del Parte_1
Nel caso di sequestro amministrativo di veicolo per violazioni al codice della strada, eseguito dalla polizia municipale di un ed affidato in custodia a soggetto pubblico o privato, diverso sia Pt_1
dall'amministrazione che ha eseguito il sequestro sia dal proprietario del veicolo sequestrato, obbligato ad "anticipare" - salvo recupero dall'autore della violazione, dall'eventuale obbligato in solido, o dal soggetto in favore del quale viene disposta la restituzione del veicolo - le spese per la custodia del veicolo medesimo spettanti a detto custode è, ai sensi dell'art. 11, primo comma, del d.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, l'amministrazione comunale cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro, la quale è pertanto passivamente legittimata rispetto alla domanda del custode volta al pagamento delle predette spese (Cass., n. 15515 del 2018; Cass., n. 6067 del 2015;
Cass., n. 9394 del 2015). La Corte è pervenuta all'enunciazione del principio di diritto sopra rammentato innanzitutto osservando che "la citata disposizione regolamentare di cui al D.P.R. n. 571 del 1982, art. 11, comma 1 - secondo cui "Le spese di custodia delle cose sequestrate sono anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro" - non collide con alcuna norma primaria - né della L. n. 689 del 1981 né del C.d.S., sicché la sua validità sotto tale profilo ne consente la piena applicazione" (così la motivazione della sentenza n. 9394 del
08/05/2015).
Orbene poiché, nel caso in esame, è riconosciuto che i sequestri amministrativi per violazioni del codice della strada sono stati eseguiti dalla Polizia Municipale del ne consegue Parte_1
che il soggetto tenuto al pagamento dell'indennità di custodia, è il (Cass., n. Parte_1
15515 del 2018; Cass., n. 6067 del 2015).
E' , infatti, pacificamente riconosciuto dalla opponente che i veicoli sequestrati sono stati affidati dalla Polizia Municipale del alla , una ditta avente Parte_1 Controparte_1 come oggetto sociale, inter alia, l'attività di custodia giudiziale, magazzino e gestione di depositi di veicoli, reperti e materiali sottoposti a provvedimenti di sequestro, fermo, confisca e/o altro tipo di requisizione in qualunque forma eseguita ai sensi di legge in favore di enti centrali e/o locali della
Pubblica Amministrazione.
Per i motivi di cui sopra l'eccezione non può essere accolta.
2.2 Sulla eccezione di inesistenza del rapporto contrattuale e presunta gratuità del contratto di deposito.
Il Comune opponente sostiene , poi che non vi era un valido e regolare rapporto contrattuale tra le parti che legittimasse la pretesa creditoria, poiché il con delibera di Giunta Parte_1
immediatamente esecutiva n.569 del 16 dicembre 1998 disponeva l'interruzione immediata del servizio di custodia affidato in precedenza alla , e che successivamente Controparte_1
alla suddetta delibera di giunta non risulta , dalla documentazione in atti, che tra il e la ditta Pt_1
sia stato stipulato un contratto per la custodia dei veicoli sottoposti a Controparte_1
sequestro.
L'opponente rappresenta altresì che nel nostro ordinamento i rapporti obbligatori con le Pubbliche
Amministrazioni vanno necessariamente regolamentati con contratto scritto, che stabilisca le reciproche obbligazioni. Tali contratti soggiacciono a inderogabili requisiti ovvero i predetti devono essere espressione della volontà proveniente dall'organo al quale è attribuita la legale rappresentanza e devono avere la forma scritta a pena di nullità. Mancando, come nel caso di specie, tali requisiti deve escludersi la sussistenza di un contratto di custodia mancando l'accordo tra le parti.
Orbene , come si è detto il diritto vantato dalla società convenuta opponente non discende da un contratto, bensì direttamente dalla legge (cfr. all'art.8 co. 1 del DPR 571/1982 recita :
"Limitatamente ai casi di sequestro di veicoli a motore e di natanti, il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro …….. può disporre che la custodia avvenga presso soggetti pubblici o privati individuati dai prefetti”) .
2.3 Sull' eccezione di prescrizione.
Il diritto del custode al compenso, per le attività di “conservazione delle cose sequestrate” (art. 12, comma 1, d.P.R. n. 571/1982), può essere posto in esercizio solo “..dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate, con provvedimento in duplice originale uno dei quali è consegnato all'interessato”. In altri termini, il diritto del custode a vedersi rimborsare dall'autorità sequestrante, le spese di conservazione di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo, diviene esigibile solo dopo che siano cessate le prestazioni custodiali, in favore della medesima amministrazione (grazie alla definitiva confisca del mezzo, al suo dissequestro e restituzione all'avente diritto, alla sua
“alienazione”, ordinaria o straordinaria che sia).
È principio pacifico che nel deposito oneroso, l'esigibilità del credito del custode è strettamente legata al tempo in cui il deposito stesso cessa, in quanto solo in tale momento, e non prima, diviene realmente possibile il computo definitivo del dare e dell'avere tra le parti (confr. Cass. civ., 10 novembre 2003, n. 16829).
Ne consegue che, prima di allora, non possa decorrere alcun termine prescrizionale, per quanto prescritto dall'art. 2935 c.c. (“la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”).
La società opposta ha allegato alla comparsa di costituzione e risposta una lettera di richiesta di pagamento degli oneri di custodia dei veicoli in questione inviata tramite posta elettronica certificata e ricevuta dal di in data 21/06/2018, idonea ad interrompere il decorso Pt_1 Pt_1
del termine prescrizionale.
2.4. Sulla eccezione di infondatezza della domanda per esclusione della opposta dall'elenco ricognitivo ex art. 8 del DPR n. 571/82. Preliminarmente occorre rilevare che – contrariamente a quanto asserito dall'opposto- l'eccezione di infondatezza della domanda per esclusione della ditta Parking Plinio di US LE dall'elenco ricognitivo ex art. 8 del DPR n. 571/82 è stata tempestivamente sollevata (cfr. per questa ultima eccezione pg. 19 atto citazione).
Assume particolare rilievo , nel caso in esame, la circostanza che la , con nota prot. n. CP_2
835/03 del 7.10.23, abbia decretato l'esclusione della ditta di CP_1 CP_1 dall'elenco ricognitivo ex art. 8 del D.P.R. 571/82 a seguito delle verifiche che avevano evidenziato che l'attività di custodia di veicoli sottoposti a sequestro veniva svolta in un'area coperta priva di licenza edilizia e per il quale il Comando VV.UU. di veva elevato verbale di sequestro con Pt_1
successiva ordinanza di demolizione. Inoltre l'area risultava vincolata ai sensi delle leggi 1497/39 e
431/85 ed era sprovvista della certificazione di prevenzione incendi rilasciata dal Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco ed infine, contravvenendo a quanto autorizzato con licenza n.17 rilasciata in data 4.11.1993 dal Comune di ovvero l'attività di rimessa all'aperto con Pt_1
possibilità di parcheggio per n. 51 macchine e 26 autobus, la ditta di CP_1 CP_1 aveva adibito l'area al deposito di 400 veicoli.
Deve quindi escludersi che dal 7.10.2003 la ditta di potesse esercitare CP_1 CP_1
l'attività di depositeria di veicoli sequestrati e quindi il diritto vantato dalla ditta CP_1
dalla predetta data non può trovare fondamento, poiché l'operatore era stato escluso dall'elenco tenuto dalla . CP_2
Prima di tale data tuttavia per come emerge dagli atti otto veicoli, di quelli riportati nell'elenco incluso nel ricorso per DI , sono stati legittimamente affidati in custodia, ne consegue che la domanda può essere accolta limitatamente al deposito dei predetti veicoli.
In particolare dagli atti emerge il deposito di auto in data 25-3-2002 (€ 6.379,16); in data 9.6.2002
(€ 3395,33); in data 18-3-2003 ( € 4054,44); in data 31-3-2003 ( € 4.044,76) ; in data 25-4- 2003 (
€ 5.949,18) ; in data 11 -5-2003 ( € 3480,70) ; in data 25.5.2003 ( € 4003,83) ; in data 13.9.2003 ( €
5796,09), per un totale di € 37.203,49.
Ne consegue che l'importo dovuto deve essere limitato ai depositi effettuati nel periodo in cui la ditta di era iscritta nell'elenco ricognitivo ex art. 8 del DPR n. 571/82 e CP_1 CP_1
dunque per tutti i depositi effettuati entro il 7 ottobre 2003 (cfr. sopra.).
2.5 Sulla domanda subordinata di indebito arricchimento proposta dall'opposto. L'opposto, in via subordinata, ha chiesto il pagamento dell'ingiustificato arricchimento, ex art. 2041 c.c., di cui il Comune Opponente è stato beneficiario, per l'importo di € 118.899,46.
Sul punto merita di essere rammentata la pronuncia del Supremo Consesso, nella sua composizione più autorevole, secondo cui “Il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di
"arricchimento imposto".
Orbene, nel caso di specie, ad avviso dell'odierno giudicante, non ricorrono i requisiti per l'esperibilità di detta azione.
Con particolare riferimento al periodo successivo , e dunque quanto al periodo in cui la ditta
Parking Plinio di non era più iscritta nell'elenco ricognitivo ex art. 8 del DPR n. CP_1
571/82 ( e dunque per tutti i depositi effettuati dopo il 7 ottobre 2003, cfr. sopra.), risulta che si tratta di un arricchimento imposto, e dunque non indennizzabile.
Secondo la Suprema Corte, infatti l'indennizzo da indebito arricchimento non è dovuto se l'arricchito ha rifiutato l'arricchimento. In altre parole non è indennizzabile l'arricchimento imposto. Nella fattispecie , si ripete, l'esistenza del rifiuto si desume dall'esclusione dell'opposta dall'elenco prefettizio tenuto ai sensi dell'art. 8 del DPR 571/1982.
Inoltre , a titolo di mera riflessione, va sempre tenuto presente che con l'azione di indebito arricchimento l'impoverito può chiedere un indennizzo e non certo pretendere la controprestazione alla quale avrebbe avuto diritto se il rapporto fosse stato regolarmente concluso.
2.6 . Per i motivi di cui sopra la opposizione deve essere accolta e la domanda di parte opposta deve essere accolta per l'importo ridotto di € di € 37.203,49 oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 da dì del dovuto e sino all'effettivo soddisfo.
3.Sulle spese di lite.
La fase monitoria e quella della opposizione fanno parte di un unico processo nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento. Ne consegue che in ragione dell'esito finale le spese di lite devono essere compensate per la metà e per la parte restante poste a carico dell'ente comunale e si liquidano di ufficio – sulla base dei DM
55/14 e 147/22 come in dispositivo, in assenza di nota spese depositata.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, così provvede:
1. accoglie l'opposizione proposta dal avverso il D.I. N. 886/2022 reso nel Parte_1
giudizio R.G.N. 3368/2022 reso dal Tribunale di Torre Annunziata, e revoca il D.I. N. 886/2022;
2. accoglie parzialmente la domanda della e per l'effetto condanna il Controparte_1 al pagamento di € 37.203,49, oltre interessi di mora ex d.lgs. 231/2002 da dì del Parte_1 dovuto e sino all'effettivo soddisfo;
3. compensa le spese di lite per metà e per la parte restante, che liquida in euro 3.308,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute , condanna il al Parte_1
pagamento in favore di . Controparte_1
Torre Annunziata, lì 24 maggio 2025
il giudice dott. Luisa Zicari