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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 05/03/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 617/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 617/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Parte_1 C.F._1
Avv. Giancarlo Sciarretta, giusta procura depositata telematicamente in allegato all'atto introduttivo,
- RICORRENTE
Contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Avv. Controparte_1 C.F._2
Mauro Faiulli, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione;
- RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
***
OGGETTO: OGGETTO: “sentenza parziale – separazione giudiziale” 1
***
CONCLUSIONI
All'udienza del 19/12/2024, svolta ex art. 473-bis.22 u.c. c.p.c. con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come segue:
PER PARTE RICORRENTE il difensore ha domandato “ […] Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, emettere declaratoria di separazione giudiziale dei coniugi Parte_1
e […]”;
[...] Controparte_1
PER PARTE RESISTENTE il difensore “si riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta
[…] insiste nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni da intendersi, in questa sede, integralmente richiamate”, di seguito trascritte “[…] rigettare in toto il ricorso del sig. e dichiarare Parte_1 la separazione giudiziale dei coniugi, con addebito a carico della per violazione dei doveri Parte_1 coniugali […]”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso in data 6/5/2024, ha chiesto la separazione Parte_1 dalla coniuge con la quale ha contratto matrimonio a Grottammare Controparte_1 in data 13/12/2015 - atto di matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Grottammare (Anno 2015 - Numero 16 – Parte I).
2. In data 5/7/2024 si è costituita la resistente la quale - senza Controparte_1 opporsi alla domandata pronuncia di separazione tra i coniugi - ha contestato ogni ulteriore allegazione fatta dal ricorrente ed avanzato a propria volta richieste alternative riguardo alle pronunce accessorie.
3. All'udienza del 19/12/2024 svolta ex art. 473-bis.22 u.c. c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate chiedendo congiuntamente l'emissione di sentenza non definitiva sullo status e la successiva rimessione della causa in istruttoria per il completamento della stessa con riguardo alle pronunce accessorie.
4. La domanda di separazione proposta congiuntamente da entrambi i procuratori delle parti va accolta. Risulta adeguatamente provato il venir meno tra i coniugi di ogni 2 comunione spirituale e materiale, circostanza tale da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
non vi è, inoltre, incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenziato anche dalla domanda congiunta dei coniugi sul punto.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi e deve essere disposta la rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore, come da separata ordinanza, per il completamento dell'attività istruttoria in ordine alle ulteriori domande formulate.
5. La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva;
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti:
DICHIARA la separazione dei coniugi e Parte_1 CP
, i quali hanno contratto matrimonio a Grottammare in data 13/12/2015 - atto
[...] di matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Grottammare (Anno
2015 - Numero 16 – Parte I);
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Grottammare di procedere alle annotazioni di legge;
DISPONE la rimessione della causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 7/2/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Lucia Rocchi
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale in persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 617/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Parte_1 C.F._1
Avv. Giancarlo Sciarretta, giusta procura depositata telematicamente in allegato all'atto introduttivo,
- RICORRENTE
Contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Avv. Controparte_1 C.F._2
Mauro Faiulli, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione;
- RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
***
OGGETTO: OGGETTO: “sentenza parziale – separazione giudiziale” 1
***
CONCLUSIONI
All'udienza del 19/12/2024, svolta ex art. 473-bis.22 u.c. c.p.c. con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come segue:
PER PARTE RICORRENTE il difensore ha domandato “ […] Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, emettere declaratoria di separazione giudiziale dei coniugi Parte_1
e […]”;
[...] Controparte_1
PER PARTE RESISTENTE il difensore “si riporta alla propria comparsa di costituzione e risposta
[…] insiste nell'accoglimento delle rassegnate conclusioni da intendersi, in questa sede, integralmente richiamate”, di seguito trascritte “[…] rigettare in toto il ricorso del sig. e dichiarare Parte_1 la separazione giudiziale dei coniugi, con addebito a carico della per violazione dei doveri Parte_1 coniugali […]”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso in data 6/5/2024, ha chiesto la separazione Parte_1 dalla coniuge con la quale ha contratto matrimonio a Grottammare Controparte_1 in data 13/12/2015 - atto di matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Grottammare (Anno 2015 - Numero 16 – Parte I).
2. In data 5/7/2024 si è costituita la resistente la quale - senza Controparte_1 opporsi alla domandata pronuncia di separazione tra i coniugi - ha contestato ogni ulteriore allegazione fatta dal ricorrente ed avanzato a propria volta richieste alternative riguardo alle pronunce accessorie.
3. All'udienza del 19/12/2024 svolta ex art. 473-bis.22 u.c. c.p.c. le parti hanno precisato le conclusioni come sopra riportate chiedendo congiuntamente l'emissione di sentenza non definitiva sullo status e la successiva rimessione della causa in istruttoria per il completamento della stessa con riguardo alle pronunce accessorie.
4. La domanda di separazione proposta congiuntamente da entrambi i procuratori delle parti va accolta. Risulta adeguatamente provato il venir meno tra i coniugi di ogni 2 comunione spirituale e materiale, circostanza tale da determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
non vi è, inoltre, incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenziato anche dalla domanda congiunta dei coniugi sul punto.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi e deve essere disposta la rimessione della causa sul ruolo del giudice istruttore, come da separata ordinanza, per il completamento dell'attività istruttoria in ordine alle ulteriori domande formulate.
5. La decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva;
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti:
DICHIARA la separazione dei coniugi e Parte_1 CP
, i quali hanno contratto matrimonio a Grottammare in data 13/12/2015 - atto
[...] di matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Grottammare (Anno
2015 - Numero 16 – Parte I);
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Grottammare di procedere alle annotazioni di legge;
DISPONE la rimessione della causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza.
Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 7/2/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Lucia Rocchi
Il Presidente
Dott.ssa Sara Marzialetti
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