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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 28/11/2025, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice est.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 3305/2024 R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il 26/11/2025 senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente tra nato a [...] il [...], c.f. , difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Antonio Fargiorgio, e (c.f. ), nata a Controparte_1 CodiceFiscale_2
ON AI (Tailandia) il 03/02/1980, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 20/12/2024 il signor , premesso di aver sposato il Parte_1
22/11/2002 a BA RA (Tailandia) la signora secondo il rito Controparte_1 concordatario e di aver avuto dalla donna, durante la convivenza, le figlie e Per_1
(nate, rispettivamente, il 22/1/2004 e il 20/1/2009), ha riferito che con Per_2 sentenza n. 874/20, pubblicata il 18/11/2020, il Tribunale di Cassino ha dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi. Ha dedotto, ancora, che per effetto del provvedimento avrebbe continuato a vivere nella ex casa familiare, sita a Itri (LT), in
Contrada Calabretto n. 33, assieme alle ragazze, affidate a lui in via esclusiva, e a provvedere a tutte le loro necessità ordinarie;
le spese straordinarie occorrenti alla prole, invece, sarebbero rimaste a carico dei genitori in egual misura. Secondo l'istante la irreperibilità della signora , con tutta probabilità rientrata in Thailandia, Controparte_1 denoterebbe un disinteresse per le sorti di e così grave da Per_1 Per_2 giustificare l'esclusione della madre dalle scelte fondamentali inerenti alle due. Sul rilievo dell'esaurimento di ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti il signor Pt_1 ha chiesto, di conseguenza, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento esclusivo in proprio favore della figlia , non ancora maggiorenne e la conferma Per_2 delle altre statuizioni adottate in sede di separazione.
*** Co La signora BA è rimasta contumace come nel precedente giudizio. CP_1
***
Avendo natura documentale, il 26/11/2025 la controversia + stata rimessa al Collegio per la decisione senza assegnazione di termini per il deposito di scritti conclusionali
***
1 Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali del contenzioso, il Collegio reputa che la pretesa del signor di sentire pronunciato il divorzio meriti di essere accolta. Pt_1
Dai documenti acquisiti durante il processo emerge che il matrimonio per cui è causa, celebrato a BA RA (Tailandia) il 22/11/2002, è stato trascritto nei registri degli atti dello stato civile del Comune di Itri (LT) dell'anno 2003 al n. 5, parte seconda, serie C e che il Tribunale di Cassino ha dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi con sentenza n. 874/20, pubblicata il 18/11/2020. Il provvedimento non risulta impugnato.
Nessun elemento induce ad affermare che in seguito i consorti si siano riconciliati.
Si deve concludere, dunque, che ogni comunione materiale e spirituale tra i signori e sia venuta meno in maniera irreversibile. Parte_1 Controparte_2
Sussistono le condizioni previste dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970 per la dichiarazione cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
La maggiore età della figlia implica che non vi sia luogo per provvedere con Per_1 riferimento all'affidamento, alla collocazione e ai diritti di frequentazione della ragazza.
***
Facendo leva sul disinteresse della resistente per le esigenze morali e materiali della famiglia il signor ha chiesto che la figlia le sia affidata in via esclusiva. Pt_1 Per_2
Occorre premette, al riguardo che per la giurisprudenza di legittimità la regola dell'adozione concertata tra i genitori delle scelte fondamentali riguardanti i figli - prevista dall'art. 155 c.c. per la separazione, applicabile al divorzio in virtù del richiamo operato dall'art. 4, c. 2, della legge n. 54/2006 e sancita dall'art. 337 quater c.c. per tutti i rapporti di filiazione – può essere derogata solo qualora la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore" (così Cass. 17/12/2009, n. 26587).
Sebbene espresse nel precedente contesto legislativo, in argomento appaiono significative le considerazioni presenti nella sentenza della Corte di Cassazione
22/6/1999, n. 6312, per cui “il principio fondante della tutela dell'interesse del minore comporta che la posizione del genitore in relazione all'affidamento si configuri non come un diritto, ma come un munus, che trova riconoscimento nell'art. 30, c. 1, Cost.; compito del giudice è individuare il genitore più idoneo a ridurre i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore, nel contesto di vita più adeguato a soddisfare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche;
ciò deve fare sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (Cass. 27/6/2006, n. 14840; cfr. Cass. 4/11/2019, n. 28244).
E' noto, in tale ottica, che tra le situazioni eccezionali in grado di giustificare la deroga all'affidamento condiviso si rinvengono, da un lato, la grave conflittualità tra i genitori, sempre che essa si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli (Cass. 29/3/2012, n. 5108; Cass. 18/6/2008, n. 16593;
Cass. 6/3/2019, n. 6535) e, dall'altro l'ipotesi del soggetto non affidatario che si sia reso
2 totalmente inadempiente in relazione all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori o abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, atteso che siffatti comportamenti sono sintomatici dell'inidoneità dell'interessato “ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (oltre a Cass. n. 26587/09 cit.; Cass. 6/3/2019, n. 6535). Resta inteso che i dissapori tipici dei procedimenti di separazione o di divorzio non assumono rilievo di per sé decisivo in tema di affidamento, pena l'implicita abrogazione dell'istituto di recente riformato dal legislatore. Quando la conflittualità, invece, raggiunge livelli esasperati e trasmodi in non sporadici atti di ostilità, è lecito presumere che le parti non siano capaci di assumere insieme le decisioni più consone ai bisogni dei figli e che il conflitto, di conseguenza, ne pregiudichi i diritti in misura intollerabile. Il disinteresse dei genitori, d'altra parte, va verificato in concreto, non potendo costituire presupposti per l'affidamento esclusivo inadempimenti lievi o dipesi da un'oggettiva impossibilità di badare alle necessità contingenti della prole.
***
Non vi è motivo di derogare ai principi appena passati in rassegna, coerenti con l'esigenza di tutela che pervade la disciplina positiva in tema di affidamento della prole.
In questa prospettiva si osserva che nel corso della trattazione è emersa una totale impossibilità per il signor di assumere scelte tempestive e condivise nell'interesse Pt_1 di in ragione dell'irreperibilità della signora Per_2 Controparte_1
In base alle regole che presiedono alla ripartizione dell'onere probatorio, ai sensi dell'art. 2697 c.c. sarebbe spettato a costei, in ogni caso, dimostrare di aver assolto gli obblighi di assistenza e mantenimento derivanti dall'assunzione del ruolo genitoriale.
Restando contumace, la donna non ha fornito alcun elemento di segno contrario.
A fronte di un simile quadro il Collegio ritiene che vada affidata solo al padre. Per_2
***
Risponde agli interessi della minore che l'interessata intrattenga rapporti con la madre.
L'approssimarsi di , quasi diciassettenne, alla maggiore età, non rende Per_2 opportuna una calendarizzazione puntuale dei relativi turni di visita. La signora CP_1
, pertanto, potrà vedere la figlia ogni volta che se ne presenterà l'occasione in
[...] base alle esigenze familiari e lavorative e alle inclinazioni e agli impegni della ragazza.
***
Con riferimento agli aspetti patrimoniali del contenzioso il signor si è limitato a Pt_1 richiedere la conferma delle statuizioni contenute nella sentenza di separazione.
Nessun elemento lascia presumere, nel contempo, che si siano verificate circostanze o situazioni atte a modificare l'equilibrio economico delineatosi ad esito di quel giudizio.
Per questo motivo resta a carico esclusivo dell'istante il mantenimento delle due figlie.
Saranno ancora divisi in egual misura tra i genitori, per le stesse ragioni, gli oneri straordinari relativi ad e che non abbiano natura esorbitante o Per_1 Per_2 superflua in base alla condizione patrimoniale degli obbligati.
***
La mancata opposizione della resistente giustifica l'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 3305/2024
R.G.A.C., respinta ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 22/11/2002 a BA
RA (Tailandia) tra e , trascritto nei registri dello stato Parte_1 Controparte_1 civile del Comune di Itri (LT) dell'anno 2002 al n. 5, parte seconda, serie C;
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Itri (LT) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
➢ dispone l'affidamento esclusivo a della figlia , con Parte_1 Persona_3 collocazione preferenziale presso il padre e facoltà per la madre di vederla e tenerla con sé secondo le modalità indicate in motivazione;
➢ pone a carico di le spese di mantenimento ordinario delle figlie Parte_1 [...]
e ; Per_3 Controparte_3 Co
➢ ripartisce in egual misura tra e BA le spese straordinarie Parte_1 CP_1 inerenti alle figlie e;
Persona_3 Controparte_3
➢ dichiara non ripetibili le spese di lite.
Cassino, 26/11//2025
il giudice est. Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Glauco Zaccardi Presidente
Virgilio Notari giudice est.
Michela Grillo giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 3305/2024 R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione il 26/11/2025 senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente tra nato a [...] il [...], c.f. , difeso Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Antonio Fargiorgio, e (c.f. ), nata a Controparte_1 CodiceFiscale_2
ON AI (Tailandia) il 03/02/1980, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 20/12/2024 il signor , premesso di aver sposato il Parte_1
22/11/2002 a BA RA (Tailandia) la signora secondo il rito Controparte_1 concordatario e di aver avuto dalla donna, durante la convivenza, le figlie e Per_1
(nate, rispettivamente, il 22/1/2004 e il 20/1/2009), ha riferito che con Per_2 sentenza n. 874/20, pubblicata il 18/11/2020, il Tribunale di Cassino ha dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi. Ha dedotto, ancora, che per effetto del provvedimento avrebbe continuato a vivere nella ex casa familiare, sita a Itri (LT), in
Contrada Calabretto n. 33, assieme alle ragazze, affidate a lui in via esclusiva, e a provvedere a tutte le loro necessità ordinarie;
le spese straordinarie occorrenti alla prole, invece, sarebbero rimaste a carico dei genitori in egual misura. Secondo l'istante la irreperibilità della signora , con tutta probabilità rientrata in Thailandia, Controparte_1 denoterebbe un disinteresse per le sorti di e così grave da Per_1 Per_2 giustificare l'esclusione della madre dalle scelte fondamentali inerenti alle due. Sul rilievo dell'esaurimento di ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti il signor Pt_1 ha chiesto, di conseguenza, la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'affidamento esclusivo in proprio favore della figlia , non ancora maggiorenne e la conferma Per_2 delle altre statuizioni adottate in sede di separazione.
*** Co La signora BA è rimasta contumace come nel precedente giudizio. CP_1
***
Avendo natura documentale, il 26/11/2025 la controversia + stata rimessa al Collegio per la decisione senza assegnazione di termini per il deposito di scritti conclusionali
***
1 Ricostruiti in questo modo gli aspetti essenziali del contenzioso, il Collegio reputa che la pretesa del signor di sentire pronunciato il divorzio meriti di essere accolta. Pt_1
Dai documenti acquisiti durante il processo emerge che il matrimonio per cui è causa, celebrato a BA RA (Tailandia) il 22/11/2002, è stato trascritto nei registri degli atti dello stato civile del Comune di Itri (LT) dell'anno 2003 al n. 5, parte seconda, serie C e che il Tribunale di Cassino ha dichiarato la separazione giudiziale dei coniugi con sentenza n. 874/20, pubblicata il 18/11/2020. Il provvedimento non risulta impugnato.
Nessun elemento induce ad affermare che in seguito i consorti si siano riconciliati.
Si deve concludere, dunque, che ogni comunione materiale e spirituale tra i signori e sia venuta meno in maniera irreversibile. Parte_1 Controparte_2
Sussistono le condizioni previste dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970 per la dichiarazione cessazione degli effetti civili del matrimonio.
***
La maggiore età della figlia implica che non vi sia luogo per provvedere con Per_1 riferimento all'affidamento, alla collocazione e ai diritti di frequentazione della ragazza.
***
Facendo leva sul disinteresse della resistente per le esigenze morali e materiali della famiglia il signor ha chiesto che la figlia le sia affidata in via esclusiva. Pt_1 Per_2
Occorre premette, al riguardo che per la giurisprudenza di legittimità la regola dell'adozione concertata tra i genitori delle scelte fondamentali riguardanti i figli - prevista dall'art. 155 c.c. per la separazione, applicabile al divorzio in virtù del richiamo operato dall'art. 4, c. 2, della legge n. 54/2006 e sancita dall'art. 337 quater c.c. per tutti i rapporti di filiazione – può essere derogata solo qualora la sua applicazione risulti
"pregiudizievole per l'interesse del minore" (così Cass. 17/12/2009, n. 26587).
Sebbene espresse nel precedente contesto legislativo, in argomento appaiono significative le considerazioni presenti nella sentenza della Corte di Cassazione
22/6/1999, n. 6312, per cui “il principio fondante della tutela dell'interesse del minore comporta che la posizione del genitore in relazione all'affidamento si configuri non come un diritto, ma come un munus, che trova riconoscimento nell'art. 30, c. 1, Cost.; compito del giudice è individuare il genitore più idoneo a ridurre i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore, nel contesto di vita più adeguato a soddisfare le sue esigenze materiali, morali e psicologiche;
ciò deve fare sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (Cass. 27/6/2006, n. 14840; cfr. Cass. 4/11/2019, n. 28244).
E' noto, in tale ottica, che tra le situazioni eccezionali in grado di giustificare la deroga all'affidamento condiviso si rinvengono, da un lato, la grave conflittualità tra i genitori, sempre che essa si esprima in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l'equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli (Cass. 29/3/2012, n. 5108; Cass. 18/6/2008, n. 16593;
Cass. 6/3/2019, n. 6535) e, dall'altro l'ipotesi del soggetto non affidatario che si sia reso
2 totalmente inadempiente in relazione all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori o abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, atteso che siffatti comportamenti sono sintomatici dell'inidoneità dell'interessato “ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (oltre a Cass. n. 26587/09 cit.; Cass. 6/3/2019, n. 6535). Resta inteso che i dissapori tipici dei procedimenti di separazione o di divorzio non assumono rilievo di per sé decisivo in tema di affidamento, pena l'implicita abrogazione dell'istituto di recente riformato dal legislatore. Quando la conflittualità, invece, raggiunge livelli esasperati e trasmodi in non sporadici atti di ostilità, è lecito presumere che le parti non siano capaci di assumere insieme le decisioni più consone ai bisogni dei figli e che il conflitto, di conseguenza, ne pregiudichi i diritti in misura intollerabile. Il disinteresse dei genitori, d'altra parte, va verificato in concreto, non potendo costituire presupposti per l'affidamento esclusivo inadempimenti lievi o dipesi da un'oggettiva impossibilità di badare alle necessità contingenti della prole.
***
Non vi è motivo di derogare ai principi appena passati in rassegna, coerenti con l'esigenza di tutela che pervade la disciplina positiva in tema di affidamento della prole.
In questa prospettiva si osserva che nel corso della trattazione è emersa una totale impossibilità per il signor di assumere scelte tempestive e condivise nell'interesse Pt_1 di in ragione dell'irreperibilità della signora Per_2 Controparte_1
In base alle regole che presiedono alla ripartizione dell'onere probatorio, ai sensi dell'art. 2697 c.c. sarebbe spettato a costei, in ogni caso, dimostrare di aver assolto gli obblighi di assistenza e mantenimento derivanti dall'assunzione del ruolo genitoriale.
Restando contumace, la donna non ha fornito alcun elemento di segno contrario.
A fronte di un simile quadro il Collegio ritiene che vada affidata solo al padre. Per_2
***
Risponde agli interessi della minore che l'interessata intrattenga rapporti con la madre.
L'approssimarsi di , quasi diciassettenne, alla maggiore età, non rende Per_2 opportuna una calendarizzazione puntuale dei relativi turni di visita. La signora CP_1
, pertanto, potrà vedere la figlia ogni volta che se ne presenterà l'occasione in
[...] base alle esigenze familiari e lavorative e alle inclinazioni e agli impegni della ragazza.
***
Con riferimento agli aspetti patrimoniali del contenzioso il signor si è limitato a Pt_1 richiedere la conferma delle statuizioni contenute nella sentenza di separazione.
Nessun elemento lascia presumere, nel contempo, che si siano verificate circostanze o situazioni atte a modificare l'equilibrio economico delineatosi ad esito di quel giudizio.
Per questo motivo resta a carico esclusivo dell'istante il mantenimento delle due figlie.
Saranno ancora divisi in egual misura tra i genitori, per le stesse ragioni, gli oneri straordinari relativi ad e che non abbiano natura esorbitante o Per_1 Per_2 superflua in base alla condizione patrimoniale degli obbligati.
***
La mancata opposizione della resistente giustifica l'irripetibilità delle spese di lite.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando sulla causa n. 3305/2024
R.G.A.C., respinta ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 22/11/2002 a BA
RA (Tailandia) tra e , trascritto nei registri dello stato Parte_1 Controparte_1 civile del Comune di Itri (LT) dell'anno 2002 al n. 5, parte seconda, serie C;
➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Itri (LT) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
➢ dispone l'affidamento esclusivo a della figlia , con Parte_1 Persona_3 collocazione preferenziale presso il padre e facoltà per la madre di vederla e tenerla con sé secondo le modalità indicate in motivazione;
➢ pone a carico di le spese di mantenimento ordinario delle figlie Parte_1 [...]
e ; Per_3 Controparte_3 Co
➢ ripartisce in egual misura tra e BA le spese straordinarie Parte_1 CP_1 inerenti alle figlie e;
Persona_3 Controparte_3
➢ dichiara non ripetibili le spese di lite.
Cassino, 26/11//2025
il giudice est. Virgilio Notari
il Presidente Glauco Zaccardi
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