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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 13/10/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 203/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa AR LU RP Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. OR MU Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 203 del ruolo generale per l'anno 2023 promossa da:
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avvocati Valeria Parte_1
TZ, UD TZ e NI UN, presso il cui studio legale in Cagliari è elettivamente domiciliato in forza di procura speciale come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
con sede legale in Roma, in persona del Direttore Regionale per la
[...]
Sardegna pro tempore, contumace;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: chiediamo che l'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in parziale riforma dell'appellata sentenza:
1. condanni l' al pagamento delle spese legali del primo giudizio in misura non inferiore CP_1
ad euro 2.695,50, oltre spese generali ed accessori di legge, od in quell'altra misura che risulterà
1 dovuta in corso di causa.
2. con vittoria di spese del presente giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori anticipatari
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19 marzo 2021 ha agito dinanzi al Tribunale di Cagliari, Parte_1
in funzione di giudice del lavoro, onde ottenere il riconoscimento dell'indennizzo per lesioni alla colonna di origine professionale già infruttuosamente richiesto all' in via CP_1
amministrativa.
Quest'ultimo, ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito contestando la fondatezza dell'avverso ricorso del quale ha domandato il rigetto.
Il giudice di primo grado, istruita la causa mediante documenti, prova testimoniale e consulenza tecnica di ufficio, con la sentenza n. 319/2023, resa il 4 marzo 2023, ha accolto il ricorso accertando in capo al un danno biologico correlato alla predetta tecnopatia in misura pari Pt_1
al 6 %.
Ha conseguentemente condannato l' convenuto al pagamento dell'indennizzo in capitale, CP_1
commisurato a tale valore percentuale di danno, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 16 luglio 2020, maggiorato con gli accessori di legge, nonché alla rifusione delle spese di lite che ha quantificato in euro 1.418,50 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15
% ed accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di appello depositato il 18 luglio 2023 ha avanzato un unico motivo Parte_1
di censura lamentando l'erroneità del calcolo operato dal primo giudice al momento di determinare il valore della causa ai sensi dell'art. 10 c.p.c..
In particolare la liquidazione delle spese di lite sarebbe stata disposta in misura inferiore a quella effettivamente spettante stante l'applicazione dei parametri corrispondenti ad uno scaglione di valore di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 diverso da quello effettivamente operante nel caso di specie.
L'appellante sostiene dunque che il valore effettivo della controversia, calcolato sulla scorta della misura dell'indennizzo dovuto in forza della decisione di prime cure è pari a 7.999,72 euro
2 sicchè appare non corretta la sentenza gravata laddove il giudicante ha invece ritenuto dover utilizzare, onde procedere al relativo calcolo, lo scaglione di valore previsto dal D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore fino ad euro 5.200,00.
Ha quindi rassegnato le sovrascritte conclusioni.
2. L' seppur ritualmente evocato in causa, non si è costituito in giudizio talchè va CP_1
dichiarato contumace.
3. Il motivo di appello proposto dal è fondato e merita, pertanto, di essere accolto. Pt_1
3.1. Osserva il Collegio che la determinazione del valore della causa deve essere effettuata, alla luce del disposto degli artt. 10 e ss. del codice di procedura civile, avendo riguardo al valore monetario del diritto controverso.
Nel caso di specie l'appellante nel ricorso proposto dinanzi al Tribunale aveva quantificato il valore della domanda in ragione di 16.200,00 euro siccome riferito ad in indennizzo in capitale commisurato ad un danno biologico pari al 10 % (cfr. doc. n. 1, fascicolo di parte del procedimento di primo grado).
All'esito del giudizio di prime cure l'entità percentuale del danno biologico riconoscibile in suo favore è stata, come visto, quantificata in misura pari al 6 %, questione ormai intangibile siccome non contestata dall'appellante.
Ebbene in relazione ai casi in cui la domanda attorea venga accolta per un valore economico inferiore a quello rivendicato in causa la Corte di Cassazione ha più volte ribadito il principio in forza del quale ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica dell'art. 6, commi 1 e 2, della Tariffa per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e tributaria avente natura subprimaria regolamentare
e quindi soggetta al sindacato di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n.
3 - sulla base del criterio del "disputatum" (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del "decisum"),
3 salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel quale caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del
"disputatum", ove riconosca la fondatezza dell'intera pretesa (cfr. Cass. ord. n. 19497/2024, ove sono richiamati vari precedenti conformi).
3.2. Occorre pertanto procedere a calcolare, sulla scorta della tabella allegata al D.M. n. 45 del
23 aprile 2019, vigente a partire dall'1 gennaio 2019, la misura dell'indennizzo in capitale spettante al , tenuto conto del valore percentuale anzidetto e dell'età anagrafica che egli Pt_1
aveva al momento della presentazione della domanda amministrativa, ossia al 16 luglio 2020, data in cui la prestazione per cui è causa risulta dovuta.
Dall'esame della predetta tabella risulta che l'indennizzo spettante , ventottenne Parte_1
alla data in cui ha maturato il diritto all'indennizzo, è pari a 7.811,51 euro, cui va aggiunto l'importo corrispondente alla rivalutazione automatica disposta ai sensi dell'art. 1 comma 203 della legge n. 208/2015 ed agli accessori di legge calcolati su tale ultimo valore.
Conseguentemente per determinare le spese legali da rifondere al il primo giudice avrebbe Pt_1
dovuto adoperare lo scaglione di valore ricompreso tra 5.201,00 e 26.000,00 euro e non quello che vede come limite di valore superiore l'importo di 5.200,00 euro.
Tanto chiarito, alla luce dei valori tabellari di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni e modifiche previsti per le cause previdenziali, assimilabili a quella assistenziali in disamina, le spese di lite dovute al , da calcolarsi secondo i valori minimi per le quattro fasi ivi Pt_1
contemplate, eccezion fatta per la fase istruttoria/trattazione per la quale può applicarsi una maggiorazione del 25 %, stante l'espletamento della prova testimoniale, risultano dunque pari ad euro 2.905,00, per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15 % ed agli accessori di legge.
4. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono l'appello proposto da merita, Parte_1
in conclusione, di essere accolto avendo il giudice di prime cure determinato il valore della lite in misura inferiore a 5.200,00 euro applicando, conseguentemente, in sede di liquidazione delle spese di lite, uno scaglione di valore inferiore a quello effettivamente operante nella specie.
La sentenza impugnata deve pertanto essere riformata nella sola parte in cui il Tribunale ha
4 erroneamente calcolato le spese da liquidare in favore del ricorrente, quantificandole in euro
1.418,50 sullo scaglione di riferimento fino a 5.200,00 euro piuttosto che adoperare quello immediatamente superiore, concernente le controversie di valore ricompreso tra 5.201,00 e
26.000,00 euro, che conduce, all'esito del ricalcolo secondo i criteri sopra esposti, ad un importo dovuto all'odierno appellante pari ad euro 2.905,00, oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori.
5. L' per l'effetto, deve quindi essere condannato alla rifusione, in favore della parte CP_1
appellante, per le spese di lite relative al primo grado di giudizio, in luogo della somma liquidata dal primo giudice (euro 1.418,50), della somma complessiva di euro 2,905,00 (di cui euro 465,00 per la fase di studio;
euro 389,00 per la fase introduttiva;
euro 1.040,00 per la fase istruttoria/trattazione così incrementati del 25 % rispetto al valore minimo di euro 832,00 ed euro
1.011,00 per la fase decisionale), oltre alle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
6. Le spese del presente grado di giudizio debbono essere poste a carico dell' risultato CP_1
soccombente, e sono liquidate, tenuto conto del valore della causa pari ad euro 1.486,50 (pari al differenziale tra l'importo delle spese di lite del primo giudizio come qui ricalcolato in euro
2.905,00 e l'importo liquidato nella sentenza impugnata in euro 1.418.50) in ragione di 962,00 euro, oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori dovuti per legge.
Trovano applicazione, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni e modifiche, i parametri previsti per le cause di appello calcolati ai valori minimi, con esclusione del compenso per la fase istruttoria/trattazione, nella sostanza non svoltasi.
7. Va disposta, anche in questo grado di giudizio, la distrazione delle spese di lite di cui al capo che precede in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza resa dal Tribunale di Parte_1
Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, n. 319/2023 del 4 marzo 2023 e, in parziale riforma della stessa che per il resto conferma, riliquida in euro 2.905,00, per compensi professionali le
5 spese di lite del giudizio di primo grado poste a carico dell' oltre rimborso forfettario CP_1
del 15 % ed accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
2. Condanna l' alla rifusione in favore di delle spese di lite del presente CP_1 Parte_1
grado di giudizio che liquida in euro 962,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Cagliari il 13 ottobre 2025.
L'estensore Il Presidente
OR MU AR LU RP
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
In funzione di giudice del lavoro, composta dai magistrati:
Dott.ssa AR LU RP Presidente
Dott.ssa Daniela Coinu Consigliera
Dott. OR MU Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 203 del ruolo generale per l'anno 2023 promossa da:
, nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso dagli avvocati Valeria Parte_1
TZ, UD TZ e NI UN, presso il cui studio legale in Cagliari è elettivamente domiciliato in forza di procura speciale come in atti;
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
con sede legale in Roma, in persona del Direttore Regionale per la
[...]
Sardegna pro tempore, contumace;
APPELLATO
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: chiediamo che l'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in parziale riforma dell'appellata sentenza:
1. condanni l' al pagamento delle spese legali del primo giudizio in misura non inferiore CP_1
ad euro 2.695,50, oltre spese generali ed accessori di legge, od in quell'altra misura che risulterà
1 dovuta in corso di causa.
2. con vittoria di spese del presente giudizio, oltre spese generali ed accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori anticipatari
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19 marzo 2021 ha agito dinanzi al Tribunale di Cagliari, Parte_1
in funzione di giudice del lavoro, onde ottenere il riconoscimento dell'indennizzo per lesioni alla colonna di origine professionale già infruttuosamente richiesto all' in via CP_1
amministrativa.
Quest'ultimo, ritualmente costituitosi in giudizio, ha resistito contestando la fondatezza dell'avverso ricorso del quale ha domandato il rigetto.
Il giudice di primo grado, istruita la causa mediante documenti, prova testimoniale e consulenza tecnica di ufficio, con la sentenza n. 319/2023, resa il 4 marzo 2023, ha accolto il ricorso accertando in capo al un danno biologico correlato alla predetta tecnopatia in misura pari Pt_1
al 6 %.
Ha conseguentemente condannato l' convenuto al pagamento dell'indennizzo in capitale, CP_1
commisurato a tale valore percentuale di danno, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 16 luglio 2020, maggiorato con gli accessori di legge, nonché alla rifusione delle spese di lite che ha quantificato in euro 1.418,50 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario del 15
% ed accessori di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di appello depositato il 18 luglio 2023 ha avanzato un unico motivo Parte_1
di censura lamentando l'erroneità del calcolo operato dal primo giudice al momento di determinare il valore della causa ai sensi dell'art. 10 c.p.c..
In particolare la liquidazione delle spese di lite sarebbe stata disposta in misura inferiore a quella effettivamente spettante stante l'applicazione dei parametri corrispondenti ad uno scaglione di valore di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014 diverso da quello effettivamente operante nel caso di specie.
L'appellante sostiene dunque che il valore effettivo della controversia, calcolato sulla scorta della misura dell'indennizzo dovuto in forza della decisione di prime cure è pari a 7.999,72 euro
2 sicchè appare non corretta la sentenza gravata laddove il giudicante ha invece ritenuto dover utilizzare, onde procedere al relativo calcolo, lo scaglione di valore previsto dal D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore fino ad euro 5.200,00.
Ha quindi rassegnato le sovrascritte conclusioni.
2. L' seppur ritualmente evocato in causa, non si è costituito in giudizio talchè va CP_1
dichiarato contumace.
3. Il motivo di appello proposto dal è fondato e merita, pertanto, di essere accolto. Pt_1
3.1. Osserva il Collegio che la determinazione del valore della causa deve essere effettuata, alla luce del disposto degli artt. 10 e ss. del codice di procedura civile, avendo riguardo al valore monetario del diritto controverso.
Nel caso di specie l'appellante nel ricorso proposto dinanzi al Tribunale aveva quantificato il valore della domanda in ragione di 16.200,00 euro siccome riferito ad in indennizzo in capitale commisurato ad un danno biologico pari al 10 % (cfr. doc. n. 1, fascicolo di parte del procedimento di primo grado).
All'esito del giudizio di prime cure l'entità percentuale del danno biologico riconoscibile in suo favore è stata, come visto, quantificata in misura pari al 6 %, questione ormai intangibile siccome non contestata dall'appellante.
Ebbene in relazione ai casi in cui la domanda attorea venga accolta per un valore economico inferiore a quello rivendicato in causa la Corte di Cassazione ha più volte ribadito il principio in forza del quale ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, il valore della controversia va fissato - in armonia con il principio generale di proporzionalità ed adeguatezza degli onorari di avvocato nell'opera professionale effettivamente prestata, quale desumibile dall'interpretazione sistematica dell'art. 6, commi 1 e 2, della Tariffa per le prestazioni giudiziali in materia civile, amministrativa e tributaria avente natura subprimaria regolamentare
e quindi soggetta al sindacato di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n.
3 - sulla base del criterio del "disputatum" (ossia di quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio ovvero nell'atto di impugnazione parziale della sentenza), tenendo però conto che, in caso di accoglimento solo in parte della domanda ovvero di parziale accoglimento dell'impugnazione, il giudice deve considerare il contenuto effettivo della sua decisione (criterio del "decisum"),
3 salvo che la riduzione della somma o del bene attribuito non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice, convenuta in giudizio, nel quale caso il giudice, richiestone dalla parte interessata, terrà conto non di meno del
"disputatum", ove riconosca la fondatezza dell'intera pretesa (cfr. Cass. ord. n. 19497/2024, ove sono richiamati vari precedenti conformi).
3.2. Occorre pertanto procedere a calcolare, sulla scorta della tabella allegata al D.M. n. 45 del
23 aprile 2019, vigente a partire dall'1 gennaio 2019, la misura dell'indennizzo in capitale spettante al , tenuto conto del valore percentuale anzidetto e dell'età anagrafica che egli Pt_1
aveva al momento della presentazione della domanda amministrativa, ossia al 16 luglio 2020, data in cui la prestazione per cui è causa risulta dovuta.
Dall'esame della predetta tabella risulta che l'indennizzo spettante , ventottenne Parte_1
alla data in cui ha maturato il diritto all'indennizzo, è pari a 7.811,51 euro, cui va aggiunto l'importo corrispondente alla rivalutazione automatica disposta ai sensi dell'art. 1 comma 203 della legge n. 208/2015 ed agli accessori di legge calcolati su tale ultimo valore.
Conseguentemente per determinare le spese legali da rifondere al il primo giudice avrebbe Pt_1
dovuto adoperare lo scaglione di valore ricompreso tra 5.201,00 e 26.000,00 euro e non quello che vede come limite di valore superiore l'importo di 5.200,00 euro.
Tanto chiarito, alla luce dei valori tabellari di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni e modifiche previsti per le cause previdenziali, assimilabili a quella assistenziali in disamina, le spese di lite dovute al , da calcolarsi secondo i valori minimi per le quattro fasi ivi Pt_1
contemplate, eccezion fatta per la fase istruttoria/trattazione per la quale può applicarsi una maggiorazione del 25 %, stante l'espletamento della prova testimoniale, risultano dunque pari ad euro 2.905,00, per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15 % ed agli accessori di legge.
4. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono l'appello proposto da merita, Parte_1
in conclusione, di essere accolto avendo il giudice di prime cure determinato il valore della lite in misura inferiore a 5.200,00 euro applicando, conseguentemente, in sede di liquidazione delle spese di lite, uno scaglione di valore inferiore a quello effettivamente operante nella specie.
La sentenza impugnata deve pertanto essere riformata nella sola parte in cui il Tribunale ha
4 erroneamente calcolato le spese da liquidare in favore del ricorrente, quantificandole in euro
1.418,50 sullo scaglione di riferimento fino a 5.200,00 euro piuttosto che adoperare quello immediatamente superiore, concernente le controversie di valore ricompreso tra 5.201,00 e
26.000,00 euro, che conduce, all'esito del ricalcolo secondo i criteri sopra esposti, ad un importo dovuto all'odierno appellante pari ad euro 2.905,00, oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori.
5. L' per l'effetto, deve quindi essere condannato alla rifusione, in favore della parte CP_1
appellante, per le spese di lite relative al primo grado di giudizio, in luogo della somma liquidata dal primo giudice (euro 1.418,50), della somma complessiva di euro 2,905,00 (di cui euro 465,00 per la fase di studio;
euro 389,00 per la fase introduttiva;
euro 1.040,00 per la fase istruttoria/trattazione così incrementati del 25 % rispetto al valore minimo di euro 832,00 ed euro
1.011,00 per la fase decisionale), oltre alle spese generali nella misura del 15% ed agli accessori di legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
6. Le spese del presente grado di giudizio debbono essere poste a carico dell' risultato CP_1
soccombente, e sono liquidate, tenuto conto del valore della causa pari ad euro 1.486,50 (pari al differenziale tra l'importo delle spese di lite del primo giudizio come qui ricalcolato in euro
2.905,00 e l'importo liquidato nella sentenza impugnata in euro 1.418.50) in ragione di 962,00 euro, oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori dovuti per legge.
Trovano applicazione, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive integrazioni e modifiche, i parametri previsti per le cause di appello calcolati ai valori minimi, con esclusione del compenso per la fase istruttoria/trattazione, nella sostanza non svoltasi.
7. Va disposta, anche in questo grado di giudizio, la distrazione delle spese di lite di cui al capo che precede in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
per questi motivi
La Corte d'appello
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1. Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza resa dal Tribunale di Parte_1
Cagliari, in funzione di giudice del lavoro, n. 319/2023 del 4 marzo 2023 e, in parziale riforma della stessa che per il resto conferma, riliquida in euro 2.905,00, per compensi professionali le
5 spese di lite del giudizio di primo grado poste a carico dell' oltre rimborso forfettario CP_1
del 15 % ed accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
2. Condanna l' alla rifusione in favore di delle spese di lite del presente CP_1 Parte_1
grado di giudizio che liquida in euro 962,00, per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15 % ed accessori di legge, con distrazione delle stesse in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Cagliari il 13 ottobre 2025.
L'estensore Il Presidente
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