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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/01/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20454/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato ex art. 281- sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 20454/2024 promosso da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. HAZAN MAURIZIO, Parte_1 P.IVA_1
domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._1
FOSSATI IVAN, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta opposta-
Conclusioni di parte attrice opponente
In Via Preliminare
- accertare e dichiarare che il credito di cui il Sig. ha chiesto il Parte_2 pagamento in via monitoria è del tutto insussistente e, comunque, non provato per le ragioni in atti (non sono indicate le prestazioni svolte né vi è prova che il sig. abbia Pt_2 sostenuto delle spese di resistenza in quanto non sono allegate al ricorso monitorio fatture dei legali, nonché dei consulenti che abbiano implicato un esborso a carico del Sig.
); Pt_2
- conseguentemente, revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto opposto per le ragioni di cui in atti pagina 1 di 8 II. In ogni caso, nel merito in via di eccezione e di domanda Riconvenzionale
Accertare e dichiarare che:
1) il diritto di credito azionato con il ricorso monitorio dal Sig. si Parte_2 fonda unicamente sul Lodo irrituale del 6.12.2022, reso sulla base della clausola compromissoria ex art. 29 dello statuto della società in concordato preventivo;
CP_1
2) è del tutto estranea ai rapporti societari della società in concordato Pt_1 CP_1 preventivo e la predetta clausola non le è opponibile;
3) il Sig. ha chiesto di chiamare a partecipare all'arbitrato Parte_2 Pt_1 con atto di chiamata del 6.11.2020 per chiedere di essere dalla stessa manlevata e
[...] tenuta indenne dalle conseguenze pregiudizievoli per il solo caso di soccombenza derivanti dall'accoglimento delle domande proposte nei suoi confronti da in concordato CP_1 preventivo e dai Soci della Società;
4) è intervenuta nell'arbitrato con atto del 9.12.2020, sulla base della chiamata del Pt_1
Sig. , unicamente in relazione alla richiesta di manleva svolta per la Parte_2 soccombenza, e non certo in relazione alla diversa domanda (non proposta) che riguarda le spese di resistenza;
5) l'obbligazione di tenere indenne l'assicurato dalla pretesa del terzo danneggiato e quella di rimborsargli le spese di resistenza sono obbligazioni oggettivamente distinte e il giudice non può liquidare d'ufficio le seconde in mancanza di espressa domanda (Cass. 4275-
2024/Cass 6340-98);
6) né , né il Sig. , hanno conferito mandato agli arbitri di Pt_1 Parte_2 dirimere una controversia sulle spese di resistenza che derivano dall'arbitrato e, anche in mancanza di una clausola compromissoria scritta ex art. 808-ter c.p.c., ogni statuizione resa al riguardo del lodo-contratto del 6 dicembre 2022 dagli arbitri, è quindi nulla ex art. 1418
c.c. perché manca il consenso ex art. 1325 n. 1 c.c. e in ogni caso gli Arbitri hanno deciso la controversia in mancanza di un mandato e di una clausola compromissoria, né erano legittimati a decidere la controversia sulle spese di resistenza, per tutti i motivi di cui in atti anche per eccesso di mandato ex art. 1711 c.c.;
Per l'effetto
- dichiarare la nullità del 6.12.2022 posto alla base del decreto ingiuntivo opposto per Pt_3 tutti i motivi di cui in narrativa, in relazione all'art. 808-ter, co. 2, c.p.c.;
- revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 5059/2024 del 10 aprile 2024 e notificato in data 16.4.2024 emesso unicamente sulla base di un lodo inopponibile ad
CP_2
[...
. In ogni caso
- Dare atto che ha offerto in pagamento per le spese di resistenza l'importo pari a € Pt_1
50.000,00= oltre accessori (importo complessivo pari a € 63.400,00=) ed è disponibile a effettuare il pagamento non appena le verrà trasmesso l'IBAN riferibile al Sig. (in Pt_2 data 29.3.2024 è stato trasmesso unicamente un IBAN del precedente difensore del Sig.
senza mandato all'incasso); Pt_2
- Rigettare ogni eventuale domanda di pagamento per le spese di resistenza che dovesse essere svolta in questa sede perché le allegazioni del ricorso monitorio non ammettono pagina 2 di 8 allegazioni nuove o diverse e, conseguentemente, rigettarla perché infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti;
- rigettare in ogni caso qualsiasi domanda proposta nei confronti di da parte Parte_1 del sig. -e in particolare quella di accertamento del credito pari a € Parte_2
149.281,60= dedotta con la comparsa del 3.10.2024- in quanto inammissibile per assoluta carenza di allegazione della causa petendi e comunque infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti;
- In subordine alla esposta richiesta, e nel caso di esame di una eventuale domanda di pagamento per spese di resistenza, accertare e dichiarare che la richiesta di spese per oltre € 150.000,00= è inammissibile e comunque infondata, in quanto tale quantificazione sarebbe indice di spese avventate e che quindi non possono essere riconosciute ex art. 1914 c.c. per tutti i motivi di cui in atti;
- Determinare le spese di resistenza dovute sulla base di quanto il convenuto/opposto
(attore sostanziale) potrà provare in corso di causa e comunque nei limiti del DM 55/2014 e della normativa come meglio precisato in atti;
- accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. del Sig. per Pt_2 tutto quanto dedotto in atti;
- con salvezza di spese, competenze ed onorari di causa oltre il rimborso forfettario e oneri di legge.
Conclusioni di parte convenuta opposta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda, deduzione ed eccezione disattesa
-nel merito, previo rigetto di tutte le contrarie domande, istanze ed eccezioni, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 5059/2024 del Tribunale di Milano;
- sempre nel merito, nella denegata ipotesti in cui il decreto ingiuntivo opposto n.
5059/2024 del Tribunale di Milano dovesse essere revocato, dichiarato nullo e/o inefficace, accertare e dichiarare la piena validità del lodo irrituale 16.12.2022, respingendo le domande di annullamento di perché infondate in fatto e diritto e per l'effetto Pt_1 condannare al pagamento in favore di dell'importo di € Pt_1 Parte_2
149.281,60 in linea capitale, oltre interessi, spese e accessori;
- in ogni caso, accertare e dichiarare che il signor è creditore di Parte_2 CP_
a titolo di rimborso dei costi di difesa nell'arbitrato promosso da per l'importo Pt_1 di € 149.281,60 in linea capitale, oltre interessi, spese e accessori;
-Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
pagina 3 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto
Oggetto di causa è un credito di € 149.281.61 vantato da nei Parte_2
confronti della compagnia in forza di un lodo (v. doc. 10 att.) reso in data Parte_1
06/12/2022 in esito ad un arbitrato irrituale.
L'arbitrato è stato promosso dai soci di nei confronti degli amministratori della CP_1
società, tra i quali , e si è concluso con la sua condanna in solido ad un Pt_2
risarcimento liquidato in euro 2.176.552,00. ha chiamato in giudizio il suo Pt_2
assicuratore che è stato condannato a manlevarlo per il predetto importo Parte_1
risarcitorio, nonché a tenerlo indenne per le spese legali, liquidate in euro 80.000, oltre alle spese di c.t.p. liquidate in euro 25.000, oltre accessori, per un totale di euro 149.281,61.
Per il pagamento di tale ultima somma, il creditore ha ottenuto il decreto ingiuntivo n.
5059/2024, provvisoriamente esecutivo, qui tempestivamente opposto.
2. Le eccezioni
È opportuno premettere che non è oggetto di contestazione la copertura da parte della polizza delle spese di resistenza (cfr. docc. 2 e 3 fasc. mon.). Sul punto l'attrice, infatti, si è limitata solo a contestare l'operatività nella fattispecie della garanzia.
L'opponente ha eccepito che l'opposta non abbia fornito prova del proprio credito.
In realtà, è agevole rilevare che la prova è rappresentata dal lodo reso al termine del giudizio arbitrale irrituale, al quale la stessa attrice ha preso parte (cfr. doc. 10 att.).
Contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, la successiva transazione, siglata tra Pt_1
e a fronte della pronuncia arbitrale, si è limitata a transigere il quantum relativo al CP_1
risarcimento legato alla responsabilità degli amministratori, senza prendere, però, in considerazione il lodo in punto di spese (v. doc. 8 att.). Nel suddetto accordo transattivo, infatti, viene espressamente pattuito:
pagina 4 di 8 Di conseguenza, risulta evidente che la transazione prende unicamente in considerazione i rapporti tra e , così come definiti dall'arbitrato. Nell'accordo transattivo, Pt_1 CP_1
infatti, non sono comprese le statuizioni riguardanti le spese di resistenza e di c.t.p, dato che in nessun modo la stessa transazione si estende ai capi del lodo relativi a tali voci di spesa.
Tale assunto risulta confermato anche dall'allegazione della stessa parte opponente, laddove ha affermato che con altri assicurati ha, successivamente, siglato transazioni aventi ad oggetto proprio le spese di resistenza e di C.T.P. (cfr. punto 31-32 atto di citazione, pag.
13), cosa che non è avvenuta con . Pt_2
Si tratta, dunque, di un'eccezione che non è fondata.
Parte attrice ha, altresì, eccepito la nullità del lodo ex art. 807 c.p.c., in quanto il compromesso non fa espresso riferimento alle spese di resistenza e ciò comporterebbe l'indeterminatezza dell'oggetto della controversia.
È, tuttavia, evidente che, nella specie, l'oggetto della controversia arbitrale è l'accertamento della responsabilità degli amministratori, con il conseguente risarcimento. La domanda relativa alle spese di resistenza, così come quella riguardante le spese di soccombenza, sono chiaramente accessorie alla domanda principale e non costituiscono l'oggetto dell'arbitrato, di modo che la loro mancata esplicitazione nel compromesso non causa la sua indeterminatezza. L'eccezione è quindi infondata.
Parte opponente, inoltre, ha eccepito la nullità del lodo, ai sensi dell'art. 808-ter, primo comma, n. 1, c.p.c., in punto di spese di resistenza, incluse quelle di c.t.p., in quanto gli pagina 5 di 8 arbitri, nel pronunciarsi su tali spese, sarebbero andati ultra petitum.
Secondo l'attrice, infatti, l'opposto nella chiamata in causa dell'assicuratore si sarebbe limitato solo a chiedere l'indennizzo delle spese di soccombenza, da lui dovute a
[...]
CP_
senza far riferimento anche a quelle di resistenza. Una simile condotta processuale avrebbe, altresì, determinato la violazione del contraddittorio dato che la stessa opponente, non avrebbe potuto contestare la debenza delle spese di resistenza.
Tuttavia, dall'esame degli atti relativi al procedimento arbitrale, risulta che con la memoria del 15/2/2021 parte opposta ha validamente esteso la domanda di indennizzo alle spese legali, senza alcuna partizione, e quindi anche alle spese di resistenza, nonché a quelle di consulenza (cfr. doc. 3 att., punto 3 delle conclusioni).
L'estensione della domanda di manleva anche alle spese di resistenza e di C.T.P. porta con sé un'ulteriore inevitabile conseguenza: non è stato violato il principio del contradditorio, atteso che la compagnia assicurativa, con la memoria dell'8/03/2021 (cfr. doc. 4 att.), pur avendone avuto la possibilità, non ha sviluppato difese sul punto.
Dunque, ai sensi dell'art. 808-ter, primo comma, n. 1, c.p.c., l'attrice, comunque, è decaduta dalla possibilità di eccepire il vizio di ultra-petizione dato che non ha proposto tale eccezione in sede arbitrale.
Pertanto, le eccezioni di ultra-petizione del lodo e di violazione del contradditorio devono essere rigettate.
L'attrice, in aggiunta, ha eccepito che il lodo sia da annullare perché afflitto da errore essenziale, in quanto gli arbitri avrebbero liquidato le spese di resistenza e quelle di c.t.p. in spregio ai d.m. di riferimento, i quali dettano precisi criteri di liquidazione.
In particolare, secondo la ricostruzione attorea, le suddette spese sarebbero state liquidate dagli arbitri tenendo conto della domanda e non del deciso, oltre a non essere stato, soprattutto, considerato quanto effettivamente pagato dall'opponente a fronte della transazione con . CP_1
In realtà, gli arbitri hanno tenuto conto del decisum e della complessità dalla causa, dato che, a fronte di una condanna per la somma di € 2.176.552,00, hanno utilizzato come parametro i massimi dello scaglione di riferimento del d.m. 55/2014 per cause di valore da
2.000.001 a 4.000.000,00. Infatti, secondo i suddetti parametri di riferimento, le spese legali ammontano ad € 74.004,00, a cui in base all'art. 4 del D.M. 55/2014 possono essere applicate delle maggiorazioni. Dunque, è assolutamente in linea con il d.m. 55/2014 la liquidazione per € 80.000,00 per le spese di resistenza, visto che gli stessi arbitri hanno così
pagina 6 di 8 adeguatamente motivato tale liquidazione: “visto lo scaglione di valore di riferimento, tenuto conto dell'importanza, della natura, della difficoltà, del numero delle udienze e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”.
Anche la liquidazione per la somma di € 25.000,00 delle spese di c.t.p., alla luce degli artt.
3 e 4, d.m. Giustizia 30/5/2002, n. 182, risulta essere in linea con l'attività espletata dallo stesso consulente.
Inoltre, in punto di valore della controversia e connessa liquidazione delle spese di giudizio, non assume alcun rilievo la transazione tra l'attrice e , dato che si tratta di una CP_1
pattuizione successiva al lodo, di cui gli arbitri non potevano naturalmente essere a conoscenza nel momento in cui hanno liquidato le spese. La giurisprudenza citata da parte attrice al riguardo è inconferente, dal momento che riguarda una fattispecie in cui le parti si sono accordate quando la lite era ancora pendente e, quindi, in un momento in cui il giudice non aveva ancora provveduto sulle spese di giudizio.
In conclusione, tutte le contestazioni sono risultate infondate, con conseguente rigetto delle domande di parte attrice;
per l'effetto, deve essere confermato il decreto ingiuntivo n.
5059/2024.
3. Spese
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice opponente;
2) per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
5059/2024;
3) condanna, altresì, parte attrice opponente a rimborsare in favore di parte convenuta opposta le spese di giudizio, che liquida in € 14.103,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.
pagina 7 di 8 Milano, 16 gennaio 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dal dott. Gian Maria Marletti, magistrato in tirocinio.
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato ex art. 281- sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 20454/2024 promosso da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. HAZAN MAURIZIO, Parte_1 P.IVA_1
domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice opponente - nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._1
FOSSATI IVAN, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta opposta-
Conclusioni di parte attrice opponente
In Via Preliminare
- accertare e dichiarare che il credito di cui il Sig. ha chiesto il Parte_2 pagamento in via monitoria è del tutto insussistente e, comunque, non provato per le ragioni in atti (non sono indicate le prestazioni svolte né vi è prova che il sig. abbia Pt_2 sostenuto delle spese di resistenza in quanto non sono allegate al ricorso monitorio fatture dei legali, nonché dei consulenti che abbiano implicato un esborso a carico del Sig.
); Pt_2
- conseguentemente, revocare, annullare, dichiarare nullo o inefficace il decreto opposto per le ragioni di cui in atti pagina 1 di 8 II. In ogni caso, nel merito in via di eccezione e di domanda Riconvenzionale
Accertare e dichiarare che:
1) il diritto di credito azionato con il ricorso monitorio dal Sig. si Parte_2 fonda unicamente sul Lodo irrituale del 6.12.2022, reso sulla base della clausola compromissoria ex art. 29 dello statuto della società in concordato preventivo;
CP_1
2) è del tutto estranea ai rapporti societari della società in concordato Pt_1 CP_1 preventivo e la predetta clausola non le è opponibile;
3) il Sig. ha chiesto di chiamare a partecipare all'arbitrato Parte_2 Pt_1 con atto di chiamata del 6.11.2020 per chiedere di essere dalla stessa manlevata e
[...] tenuta indenne dalle conseguenze pregiudizievoli per il solo caso di soccombenza derivanti dall'accoglimento delle domande proposte nei suoi confronti da in concordato CP_1 preventivo e dai Soci della Società;
4) è intervenuta nell'arbitrato con atto del 9.12.2020, sulla base della chiamata del Pt_1
Sig. , unicamente in relazione alla richiesta di manleva svolta per la Parte_2 soccombenza, e non certo in relazione alla diversa domanda (non proposta) che riguarda le spese di resistenza;
5) l'obbligazione di tenere indenne l'assicurato dalla pretesa del terzo danneggiato e quella di rimborsargli le spese di resistenza sono obbligazioni oggettivamente distinte e il giudice non può liquidare d'ufficio le seconde in mancanza di espressa domanda (Cass. 4275-
2024/Cass 6340-98);
6) né , né il Sig. , hanno conferito mandato agli arbitri di Pt_1 Parte_2 dirimere una controversia sulle spese di resistenza che derivano dall'arbitrato e, anche in mancanza di una clausola compromissoria scritta ex art. 808-ter c.p.c., ogni statuizione resa al riguardo del lodo-contratto del 6 dicembre 2022 dagli arbitri, è quindi nulla ex art. 1418
c.c. perché manca il consenso ex art. 1325 n. 1 c.c. e in ogni caso gli Arbitri hanno deciso la controversia in mancanza di un mandato e di una clausola compromissoria, né erano legittimati a decidere la controversia sulle spese di resistenza, per tutti i motivi di cui in atti anche per eccesso di mandato ex art. 1711 c.c.;
Per l'effetto
- dichiarare la nullità del 6.12.2022 posto alla base del decreto ingiuntivo opposto per Pt_3 tutti i motivi di cui in narrativa, in relazione all'art. 808-ter, co. 2, c.p.c.;
- revocare e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto n. 5059/2024 del 10 aprile 2024 e notificato in data 16.4.2024 emesso unicamente sulla base di un lodo inopponibile ad
CP_2
[...
. In ogni caso
- Dare atto che ha offerto in pagamento per le spese di resistenza l'importo pari a € Pt_1
50.000,00= oltre accessori (importo complessivo pari a € 63.400,00=) ed è disponibile a effettuare il pagamento non appena le verrà trasmesso l'IBAN riferibile al Sig. (in Pt_2 data 29.3.2024 è stato trasmesso unicamente un IBAN del precedente difensore del Sig.
senza mandato all'incasso); Pt_2
- Rigettare ogni eventuale domanda di pagamento per le spese di resistenza che dovesse essere svolta in questa sede perché le allegazioni del ricorso monitorio non ammettono pagina 2 di 8 allegazioni nuove o diverse e, conseguentemente, rigettarla perché infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti;
- rigettare in ogni caso qualsiasi domanda proposta nei confronti di da parte Parte_1 del sig. -e in particolare quella di accertamento del credito pari a € Parte_2
149.281,60= dedotta con la comparsa del 3.10.2024- in quanto inammissibile per assoluta carenza di allegazione della causa petendi e comunque infondata in fatto e in diritto per i motivi di cui in atti;
- In subordine alla esposta richiesta, e nel caso di esame di una eventuale domanda di pagamento per spese di resistenza, accertare e dichiarare che la richiesta di spese per oltre € 150.000,00= è inammissibile e comunque infondata, in quanto tale quantificazione sarebbe indice di spese avventate e che quindi non possono essere riconosciute ex art. 1914 c.c. per tutti i motivi di cui in atti;
- Determinare le spese di resistenza dovute sulla base di quanto il convenuto/opposto
(attore sostanziale) potrà provare in corso di causa e comunque nei limiti del DM 55/2014 e della normativa come meglio precisato in atti;
- accertare e dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. del Sig. per Pt_2 tutto quanto dedotto in atti;
- con salvezza di spese, competenze ed onorari di causa oltre il rimborso forfettario e oneri di legge.
Conclusioni di parte convenuta opposta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda, deduzione ed eccezione disattesa
-nel merito, previo rigetto di tutte le contrarie domande, istanze ed eccezioni, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 5059/2024 del Tribunale di Milano;
- sempre nel merito, nella denegata ipotesti in cui il decreto ingiuntivo opposto n.
5059/2024 del Tribunale di Milano dovesse essere revocato, dichiarato nullo e/o inefficace, accertare e dichiarare la piena validità del lodo irrituale 16.12.2022, respingendo le domande di annullamento di perché infondate in fatto e diritto e per l'effetto Pt_1 condannare al pagamento in favore di dell'importo di € Pt_1 Parte_2
149.281,60 in linea capitale, oltre interessi, spese e accessori;
- in ogni caso, accertare e dichiarare che il signor è creditore di Parte_2 CP_
a titolo di rimborso dei costi di difesa nell'arbitrato promosso da per l'importo Pt_1 di € 149.281,60 in linea capitale, oltre interessi, spese e accessori;
-Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
pagina 3 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto
Oggetto di causa è un credito di € 149.281.61 vantato da nei Parte_2
confronti della compagnia in forza di un lodo (v. doc. 10 att.) reso in data Parte_1
06/12/2022 in esito ad un arbitrato irrituale.
L'arbitrato è stato promosso dai soci di nei confronti degli amministratori della CP_1
società, tra i quali , e si è concluso con la sua condanna in solido ad un Pt_2
risarcimento liquidato in euro 2.176.552,00. ha chiamato in giudizio il suo Pt_2
assicuratore che è stato condannato a manlevarlo per il predetto importo Parte_1
risarcitorio, nonché a tenerlo indenne per le spese legali, liquidate in euro 80.000, oltre alle spese di c.t.p. liquidate in euro 25.000, oltre accessori, per un totale di euro 149.281,61.
Per il pagamento di tale ultima somma, il creditore ha ottenuto il decreto ingiuntivo n.
5059/2024, provvisoriamente esecutivo, qui tempestivamente opposto.
2. Le eccezioni
È opportuno premettere che non è oggetto di contestazione la copertura da parte della polizza delle spese di resistenza (cfr. docc. 2 e 3 fasc. mon.). Sul punto l'attrice, infatti, si è limitata solo a contestare l'operatività nella fattispecie della garanzia.
L'opponente ha eccepito che l'opposta non abbia fornito prova del proprio credito.
In realtà, è agevole rilevare che la prova è rappresentata dal lodo reso al termine del giudizio arbitrale irrituale, al quale la stessa attrice ha preso parte (cfr. doc. 10 att.).
Contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice, la successiva transazione, siglata tra Pt_1
e a fronte della pronuncia arbitrale, si è limitata a transigere il quantum relativo al CP_1
risarcimento legato alla responsabilità degli amministratori, senza prendere, però, in considerazione il lodo in punto di spese (v. doc. 8 att.). Nel suddetto accordo transattivo, infatti, viene espressamente pattuito:
pagina 4 di 8 Di conseguenza, risulta evidente che la transazione prende unicamente in considerazione i rapporti tra e , così come definiti dall'arbitrato. Nell'accordo transattivo, Pt_1 CP_1
infatti, non sono comprese le statuizioni riguardanti le spese di resistenza e di c.t.p, dato che in nessun modo la stessa transazione si estende ai capi del lodo relativi a tali voci di spesa.
Tale assunto risulta confermato anche dall'allegazione della stessa parte opponente, laddove ha affermato che con altri assicurati ha, successivamente, siglato transazioni aventi ad oggetto proprio le spese di resistenza e di C.T.P. (cfr. punto 31-32 atto di citazione, pag.
13), cosa che non è avvenuta con . Pt_2
Si tratta, dunque, di un'eccezione che non è fondata.
Parte attrice ha, altresì, eccepito la nullità del lodo ex art. 807 c.p.c., in quanto il compromesso non fa espresso riferimento alle spese di resistenza e ciò comporterebbe l'indeterminatezza dell'oggetto della controversia.
È, tuttavia, evidente che, nella specie, l'oggetto della controversia arbitrale è l'accertamento della responsabilità degli amministratori, con il conseguente risarcimento. La domanda relativa alle spese di resistenza, così come quella riguardante le spese di soccombenza, sono chiaramente accessorie alla domanda principale e non costituiscono l'oggetto dell'arbitrato, di modo che la loro mancata esplicitazione nel compromesso non causa la sua indeterminatezza. L'eccezione è quindi infondata.
Parte opponente, inoltre, ha eccepito la nullità del lodo, ai sensi dell'art. 808-ter, primo comma, n. 1, c.p.c., in punto di spese di resistenza, incluse quelle di c.t.p., in quanto gli pagina 5 di 8 arbitri, nel pronunciarsi su tali spese, sarebbero andati ultra petitum.
Secondo l'attrice, infatti, l'opposto nella chiamata in causa dell'assicuratore si sarebbe limitato solo a chiedere l'indennizzo delle spese di soccombenza, da lui dovute a
[...]
CP_
senza far riferimento anche a quelle di resistenza. Una simile condotta processuale avrebbe, altresì, determinato la violazione del contraddittorio dato che la stessa opponente, non avrebbe potuto contestare la debenza delle spese di resistenza.
Tuttavia, dall'esame degli atti relativi al procedimento arbitrale, risulta che con la memoria del 15/2/2021 parte opposta ha validamente esteso la domanda di indennizzo alle spese legali, senza alcuna partizione, e quindi anche alle spese di resistenza, nonché a quelle di consulenza (cfr. doc. 3 att., punto 3 delle conclusioni).
L'estensione della domanda di manleva anche alle spese di resistenza e di C.T.P. porta con sé un'ulteriore inevitabile conseguenza: non è stato violato il principio del contradditorio, atteso che la compagnia assicurativa, con la memoria dell'8/03/2021 (cfr. doc. 4 att.), pur avendone avuto la possibilità, non ha sviluppato difese sul punto.
Dunque, ai sensi dell'art. 808-ter, primo comma, n. 1, c.p.c., l'attrice, comunque, è decaduta dalla possibilità di eccepire il vizio di ultra-petizione dato che non ha proposto tale eccezione in sede arbitrale.
Pertanto, le eccezioni di ultra-petizione del lodo e di violazione del contradditorio devono essere rigettate.
L'attrice, in aggiunta, ha eccepito che il lodo sia da annullare perché afflitto da errore essenziale, in quanto gli arbitri avrebbero liquidato le spese di resistenza e quelle di c.t.p. in spregio ai d.m. di riferimento, i quali dettano precisi criteri di liquidazione.
In particolare, secondo la ricostruzione attorea, le suddette spese sarebbero state liquidate dagli arbitri tenendo conto della domanda e non del deciso, oltre a non essere stato, soprattutto, considerato quanto effettivamente pagato dall'opponente a fronte della transazione con . CP_1
In realtà, gli arbitri hanno tenuto conto del decisum e della complessità dalla causa, dato che, a fronte di una condanna per la somma di € 2.176.552,00, hanno utilizzato come parametro i massimi dello scaglione di riferimento del d.m. 55/2014 per cause di valore da
2.000.001 a 4.000.000,00. Infatti, secondo i suddetti parametri di riferimento, le spese legali ammontano ad € 74.004,00, a cui in base all'art. 4 del D.M. 55/2014 possono essere applicate delle maggiorazioni. Dunque, è assolutamente in linea con il d.m. 55/2014 la liquidazione per € 80.000,00 per le spese di resistenza, visto che gli stessi arbitri hanno così
pagina 6 di 8 adeguatamente motivato tale liquidazione: “visto lo scaglione di valore di riferimento, tenuto conto dell'importanza, della natura, della difficoltà, del numero delle udienze e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”.
Anche la liquidazione per la somma di € 25.000,00 delle spese di c.t.p., alla luce degli artt.
3 e 4, d.m. Giustizia 30/5/2002, n. 182, risulta essere in linea con l'attività espletata dallo stesso consulente.
Inoltre, in punto di valore della controversia e connessa liquidazione delle spese di giudizio, non assume alcun rilievo la transazione tra l'attrice e , dato che si tratta di una CP_1
pattuizione successiva al lodo, di cui gli arbitri non potevano naturalmente essere a conoscenza nel momento in cui hanno liquidato le spese. La giurisprudenza citata da parte attrice al riguardo è inconferente, dal momento che riguarda una fattispecie in cui le parti si sono accordate quando la lite era ancora pendente e, quindi, in un momento in cui il giudice non aveva ancora provveduto sulle spese di giudizio.
In conclusione, tutte le contestazioni sono risultate infondate, con conseguente rigetto delle domande di parte attrice;
per l'effetto, deve essere confermato il decreto ingiuntivo n.
5059/2024.
3. Spese
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice opponente;
2) per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
5059/2024;
3) condanna, altresì, parte attrice opponente a rimborsare in favore di parte convenuta opposta le spese di giudizio, che liquida in € 14.103,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.
pagina 7 di 8 Milano, 16 gennaio 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
La minuta del presente provvedimento è stata redatta dal dott. Gian Maria Marletti, magistrato in tirocinio.
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
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