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Sentenza 12 settembre 2024
Sentenza 12 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/09/2024, n. 3149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3149 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 18700 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa LISA MICOCHERO Presidente
dott.ssa SILVIA BARISON Giudice relatore dott. FEDERICA BENVENUTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18700 / 2023
avente ad oggetto: separazione personale promossa da
Parte_1
Con l'avv. CHIARA FENZO ricorrente contro
Controparte_1
Contumace resistente
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate da parte ricorrente come da verbale d'udienza del 21/05/2024 per i seguenti motivi in
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. 14/12/2023 dopo aver premesso che in data Parte_1
17/04/1989 ha contratto matrimonio civile a Berlino, in Germania, con Controparte_1
che dalla loro unione sono nati i figli (06/12/1978),
[...] Per_1 Persona_2
(11/03/1982) e le gemelle e (23/08/1983), ad oggi tutti maggiorenni ed Per_3 Per_4
economicamente indipendenti;
che già nel 1990 la moglie ha lasciato improvvisamente la casa coniugale, per poi farvi ritorno due anni dopo;
che nell'ottobre 2021 la sig.ra ha CP_1
nuovamente lasciato la casa coniugale senza però farvi più ritorno e senza lasciare alcun suo recapito;
tanto premesso, per i motivi esposti in ricorso, il sig. ha domandato la Pt_1
pronuncia della separazione personale dei coniugi, con addebito della stessa a carico della moglie, e in dettaglio “1) Dichiararsi la separazione personale dei coniugi e Parte_1
a causa della violazione del dovere di assistenza morale e materiale Controparte_2 viene chiesto l'addebito della separazione essendo venuto a mancare il rispetto del vincolo matrimoniale in violazione dell'art. 143 c.c.; 2) Autorizzare i coniugi a vivere separati con
l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno;
3) Nulla a titolo di contributo al mantenimento della moglie la quale ha capitale proprio (la cospicua eredità di cui ha beneficiato) oltre che per l'addebito richiesto”.
Parte convenuta, pur ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio e all'udienza del 21 maggio 2024 è comparso il solo ricorrente, il quale ha confermato la propria volontà di separarsi senza avanzare richieste di tipo economico, insistendo nell'accoglimento delle proprie conclusioni.
Dichiarata la contumacia della resistente, la difesa attorea ha chiesto e ottenuto di precisare le proprie conclusioni, precisandole come da ricorso, facendo inoltre presente che le generalità corrette della moglie sono . Controparte_1
Preso atto di quanto sopra, il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione, con trasmissione degli atti al P.M. intervenuto, il quale ha formulato proprie conclusioni come da nota agli atti del 07/06/2024.
La domanda di separazione personale è fondata e meritevole di accoglimento.
Difatti, ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente
2 apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione per assenza della moglie), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975,
n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (v. tra le altre, C. Cass. n 1164 del
21/01/2014).
Nella specie parte ricorrente ha chiesto la separazione, adducendo che la prosecuzione della convivenza tra loro è ormai divenuta intollerabile e che è cessato ogni rapporto affettivo e di coabitazione tra gli stessi, tanto più che parte convenuta, non partecipando al presente processo, appare disinteressata delle sorti del vincolo.
Sussistendone, perciò, i presupposti, va pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Nulla va disposto in punto di provvedimenti accessori, non essendo state formulate domande in tal senso da parte ricorrente.
Spese legali compensate, per la natura meramente costitutiva della pronuncia, che la convenuta non ha contrastato.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, provvede come segue:
- dichiara la separazione personale tra , Parte_1 Controparte_1
unitisi in matrimonio in data 17/04/1989 a Berlino (Germania), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Mirano al n. 27, parte 2, serie C, dell'anno 1989;
spese legali compensate.
3 Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Mirano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 10 settembre 2024 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore
dott.ssa Silvia Barison
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa LISA MICOCHERO Presidente
dott.ssa SILVIA BARISON Giudice relatore dott. FEDERICA BENVENUTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18700 / 2023
avente ad oggetto: separazione personale promossa da
Parte_1
Con l'avv. CHIARA FENZO ricorrente contro
Controparte_1
Contumace resistente
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate da parte ricorrente come da verbale d'udienza del 21/05/2024 per i seguenti motivi in
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. 14/12/2023 dopo aver premesso che in data Parte_1
17/04/1989 ha contratto matrimonio civile a Berlino, in Germania, con Controparte_1
che dalla loro unione sono nati i figli (06/12/1978),
[...] Per_1 Persona_2
(11/03/1982) e le gemelle e (23/08/1983), ad oggi tutti maggiorenni ed Per_3 Per_4
economicamente indipendenti;
che già nel 1990 la moglie ha lasciato improvvisamente la casa coniugale, per poi farvi ritorno due anni dopo;
che nell'ottobre 2021 la sig.ra ha CP_1
nuovamente lasciato la casa coniugale senza però farvi più ritorno e senza lasciare alcun suo recapito;
tanto premesso, per i motivi esposti in ricorso, il sig. ha domandato la Pt_1
pronuncia della separazione personale dei coniugi, con addebito della stessa a carico della moglie, e in dettaglio “1) Dichiararsi la separazione personale dei coniugi e Parte_1
a causa della violazione del dovere di assistenza morale e materiale Controparte_2 viene chiesto l'addebito della separazione essendo venuto a mancare il rispetto del vincolo matrimoniale in violazione dell'art. 143 c.c.; 2) Autorizzare i coniugi a vivere separati con
l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno;
3) Nulla a titolo di contributo al mantenimento della moglie la quale ha capitale proprio (la cospicua eredità di cui ha beneficiato) oltre che per l'addebito richiesto”.
Parte convenuta, pur ritualmente evocata, non si è costituita in giudizio e all'udienza del 21 maggio 2024 è comparso il solo ricorrente, il quale ha confermato la propria volontà di separarsi senza avanzare richieste di tipo economico, insistendo nell'accoglimento delle proprie conclusioni.
Dichiarata la contumacia della resistente, la difesa attorea ha chiesto e ottenuto di precisare le proprie conclusioni, precisandole come da ricorso, facendo inoltre presente che le generalità corrette della moglie sono . Controparte_1
Preso atto di quanto sopra, il Giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione, con trasmissione degli atti al P.M. intervenuto, il quale ha formulato proprie conclusioni come da nota agli atti del 07/06/2024.
La domanda di separazione personale è fondata e meritevole di accoglimento.
Difatti, ai sensi dell'art. 151 cod. civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente
2 apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base ai fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione per assenza della moglie), dovendosi ritenere, in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata attraverso la legge 19 maggio 1975,
n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale (v. tra le altre, C. Cass. n 1164 del
21/01/2014).
Nella specie parte ricorrente ha chiesto la separazione, adducendo che la prosecuzione della convivenza tra loro è ormai divenuta intollerabile e che è cessato ogni rapporto affettivo e di coabitazione tra gli stessi, tanto più che parte convenuta, non partecipando al presente processo, appare disinteressata delle sorti del vincolo.
Sussistendone, perciò, i presupposti, va pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Nulla va disposto in punto di provvedimenti accessori, non essendo state formulate domande in tal senso da parte ricorrente.
Spese legali compensate, per la natura meramente costitutiva della pronuncia, che la convenuta non ha contrastato.
Vanno disposte l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenze di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, provvede come segue:
- dichiara la separazione personale tra , Parte_1 Controparte_1
unitisi in matrimonio in data 17/04/1989 a Berlino (Germania), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Mirano al n. 27, parte 2, serie C, dell'anno 1989;
spese legali compensate.
3 Manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Mirano per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in data 10 settembre 2024 dal Tribunale di Venezia.
Il Giudice relatore
dott.ssa Silvia Barison
Il Presidente
dott.ssa Lisa Micochero
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