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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 15/04/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 120/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Civile, in funzione di giudice d'appello, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Izzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 120 R.G. dell'anno 2022
TRA
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Francesco Bartolomeo e
Rosaria Ditolve elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Postale di Lagonegro, P.zza IV
Novembre s.n.c., con dichiarazione di voler ricevere ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: Email_1
Email_2
APPELLANTE
CONTRO
(C. F. ) Controparte_1 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE avente ad oggetto: “appello avverso la sentenza n. 111/2021 depositata il 29/06/2021 dal
Giudice di Pace di Lagonegro”
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio, dinanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Lagonegro, deducendo di essersi recato, in data Parte_1 N. 120/2022 R.G. 2 / 8
04/05/2018, presso l'ufficio postale di Rivello onde riscuotere il buono postale fruttifero ordinario trentennale di lire 500.000, serie P, n. 000.096, emesso in data 27/08/1987 e, contrariamente alle condizioni riportate sul titolo, aveva ricevuto esclusivamente l'accredito di euro € 2.794,01, anziché di l'importo minimo di € 5.798,97, pari al capitale rivalutato annualmente così come previsto dalla stampigliatura presente sulla tabella apposta sul retro del titolo. Concludeva, quindi, chiedendo la condanna della società convenuta al pagamento della ulteriore somma spettante in base alle condizioni riportate nel buono così come sottoscritte al momento dell'acquisto, vinte le spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando la domanda attorea, Parte_1
della quale chiedeva il rigetto. In particolare, deduceva la correttezza del criterio di rendimento applicato al titolo oggetto di causa essendo i tassi di interesse successivamente variati per effetto di vari decreti ministeriali e, dunque, per disposizione di legge.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 111/2021, depositata il 29/06/2021, accoglieva la domanda attorea condannando la società convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 2.836,10, oltre al pagamento delle competenze di giudizio.
Avverso tale sentenza proponeva appello e conveniva Parte_1 Controparte_1
dinanzi al Tribunale Ordinario di Lagonegro.
A fondamento dell'appello, deduceva di avere correttamente rimborsato il titolo in questione emesso in data 27/08/1987, successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 13 giugno 1986, conformemente alle condizioni previste dalla tabella allegata al predetto decreto ministeriale.
Per tale ragione, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di riformare l'impugnata sentenza e, in accoglimento dell'appello: “- rigettare la domanda avanzata dal sig. CP_1
per tutti i motivi sopra espressi;
- con condanna al pagamento delle spese e
[...]
competenze del doppio grado di giudizio, nonché alla restituzione di quanto già versato da in esecuzione della sentenza di primo grado.” Pt_1
Non si costituiva in giudizio l'appellato , pur ritualmente chiamato in causa, Controparte_1
motivo per il quale ne va dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo del procedimento di primo grado, la causa veniva istruita documentalmente, rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'esito dell'udienza N. 120/2022 R.G. 3 / 8
cartolare del 10/02/2025, veniva assunta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è fondato e, in quanto tale, deve essere accolto.
Nello specifico, l'oggetto del giudizio attiene ai buoni fruttiferi postali sottoscritti durante la vigenza del D.M. 13.06.1986, istitutivo della serie di buoni “Q/P” e della nuova disciplina, peggiorativa rispetto a quella previgente, dei rendimenti applicabili con particolare riguardo agli anni di fruttuosità compresi tra il 21° ed il 30° anno, dei tassi di interesse riconosciuti dal D.M. 13 giugno 1986, che disciplina la relativa serie di appartenenza Q/P, in luogo di quelli indicati nella tabella dei tassi di interesse della serie P.
I buoni fruttiferi postali sono definiti, dall'art. 17 D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, come
“buoni di risparmio nominativi, rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione”, nei limiti e con le modalità indicate dal “regolamento”.
Si tratta di una tipologia di prodotto di investimento, un tempo emesso direttamente dalle
, oggi dalla Cassa Depositi e Prestiti, erogato in favore del risparmiatore che, al Pt_1
termine dei periodi di scadenza e alle condizioni prefissate, può conseguire il rimborso dell'importo investito con la sottoscrizione del buono maggiorato del relativo tasso di interesse: trattandosi di un deposito fruttifero e, dunque, di un contratto reale a prestazione unilaterale, l'orientamento tralatizio prevalente in dottrina e giurisprudenza ha inquadrato i buoni fruttiferi del genus dei documenti di legittimazione, altrimenti noti come “titoli impropri”, di cui all'art. 2002 c.c., con conseguente inapplicabilità agli stessi delle norme dettate per i titoli di crediti e, quindi, dei principi di autonomia e letteralità previsti per questi ultimi.
L'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nella sua formulazione originaria, prevedeva che “gli interessi vengono corrisposti a seconda della tabella riportata a tergo dei buoni.
Le variazioni del saggio d'interesse sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto soltanto per i buoni emessi dal giorno dell'entrata in vigore del decreto stesso, e non per quelli emessi anteriormente, per
i quali continuano ad applicarsi le tabelle d'interesse esistenti a tergo dei medesimi”. N. 120/2022 R.G. 4 / 8
L'art. 1 del d. l. 30 settembre 1974, n. 460, convertito con modificazioni dalla l. 25 novembre 1974, n. 588, ha modificato l'art. 173 D.P.R. n. 156/1973, prevedendo che: “le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del
Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”.
Detta disposizione è stata, infine, abrogata dall'art. 7 del d. l. vo. 30 luglio 1999, n. 284, in uno a tutte quelle contenute nei capi V e VI, titolo I, libro III del D.P.R. n. 156/1973, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali;
il medesimo d. l. vo. n.
284/1999 ha stabilito l'applicabilità delle previgenti disposizioni di legge ai buoni fruttiferi emanati durante la vigenza delle norme anteriori.
Già a partire dall'entrata in vigore del d. l. n. 460/1974 la legge consentiva che il D.M.
Tesoro, recante le variazioni dei tassi di interesse da applicare al momento del rimborso dei buoni postali, potesse prevedere l'applicazione retroattiva di tali variazioni anche a buoni di serie precedenti a quella esistente al momento di entrata in vigore del decreto ministeriale.
Questo fondamentale rilievo consente di affermare che la disciplina delle condizioni regolanti l'emissione e il rimborso dei buoni fruttiferi non sia solo, ed esclusivamente, N. 120/2022 R.G. 5 / 8
quella riportata a tergo dei buoni medesimi e, dunque, la lex contractus determinata pattiziamente dai contraenti ai sensi dell'art. 1372 c.c., ma anche quella determinata dal susseguirsi dai singoli decreti ministeriali che individuavano i tassi di interesse da applicare, tassi che prevalgono e sostituiscono quelli determinati dai buoni emessi anche prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale che ne quantifica l'ammontare, purché tale decreto ne preveda specificamente l'applicazione retroattiva, secondo il meccanismo di sostituzione automatica previsto dall'art. 1339 c.c..
Ciò premesso, la fattispecie in esame, ricade sotto la regolamentazione disposta con D.M. del Tesoro del 13.06.1986. È, infatti, incontestato che il buono per cui è causa è stato sottoscritto in epoca successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale del 1986, che ha introdotto tassi di rendimento peggiorativi rispetti a quelli pregressi.
L'art. 4 del citato D.M. prevedeva che “Con effetto dal 1° luglio 1986 è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q” i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto”. Inoltre, il successivo art.5 disponeva “Sono a tutti gli effetti titoli della nuova serie ordinaria oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal
Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1°luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti a cura degli uffici postali due timbri: uno sulla parte anteriore con la dicitura “serie Q/P”, l'altro sulla parte posteriore recante la misura dei nuovi tassi.”.
Alla luce di queste disposizioni, anche i buoni delle serie precedenti, e dunque quella “P”, subivano una modifica del tasso di interesse, in quanto l'art.6 prevedeva che sul montante delle serie precedenti, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicassero i nuovi tassi della serie “Q”.
Peraltro, dette variazioni erano state rese note mediante pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale n.148 del 28.06.1986, nonché affisse presso gli uffici postali, valendo come notifica agli interessati idonea a tutelare i risparmiatori e a garantire la corrispondenza del nuovo tasso di interesse all'andamento dell'economia italiana.
In proposito, giova infatti richiamare la nota sentenza n. 3963/2019, depositata in data
11.02.2019, con la quale le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno N. 120/2022 R.G. 6 / 8
chiarito che “in tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art.
173 del D.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del D.L. n. 460 del 1974, conv. in L. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali - continua a trovare applicazione ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del d.m. del Tesoro 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice di cui all'art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 284 del 1999, atteso che quest'ultima, da un lato, aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriori ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, e, dall'altro lato, nello stabilire che detti decreti avrebbero potuto regolare l'applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori, aveva posto una previsione di contenuto adattativo e non vincolante per il decreto ministeriale, sicché l'art. 9 del citato D.M. 19 dicembre 2000, nel ribadire che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore restano soggetti alla previgente disciplina, non si è posto in conflitto con una norma di rango superiore" (cfr., Cass., S.U., 11/02/2019, n. 3963).
Applicando i principi sopra espressi nel caso di specie, è incontestato e documentalmente provato che ha sottoscritto il buono fruttifero postale serie P n. 000.096 Controparte_1 dell'importo di lire 500.000 emesso in data 27/08/1987, dopo l'entrata in vigore dell'art. 1 del d. l. 30 settembre 1974, n. 460, convertito con modificazioni della l. 25 novembre
1974, n. 588, che ha modificato l'art 173 D. P.R. n. 156/1973 nel senso sopra indicato;
che, in seguito, con D. M. Tesoro del 13 giugno 1986, pubblicato in G. U. n. 148 del 28.6.1986,
i tassi di interesse stabiliti nella misura ivi indicata, determinati in primis per la serie di buoni fruttiferi relativi alla serie “Q”, sono stati estesi a tutti i buoni fruttiferi postali delle serie precedenti a questa, ivi inclusi quindi quelli contraddistinti con la lettera “Q/P”.
Pertanto, atteso che sul buono di cui è causa, è stato apposto il timbro “SERIE Q/P” in luogo della precedente serie P e sul retro, al di sopra della serie di rendimento del buono precedente, è stato apposto un timbro con indicato buono postale della serie Q/P con la nuova tabella di rendimento, deve ritenersi inapplicabile, per gli anni successivi al ventesimo, il tasso di interessi relativo ai vecchi buoni P. N. 120/2022 R.G. 7 / 8
Conseguentemente, per lo scaglione temporale ventunesimo/trentesimo anno, va applicato il saggio degli interessi indicato dal D.M. 13 giugno 1986 in regime di capitalizzazione semplice, e non quello indicato nella tabella dei tassi della serie P apposta sul retro del buono, sicché il valore di rendimento dei buoni postali fruttiferi di cui è causa, non è quello calcolato dal ma quello calcolato da la quale ha correttamente CP_1 Parte_1
pagato il dovuto.
Pertanto, l'importo rimborsato al corrisponde a quello legittimamente quantificato CP_1
sulla base delle disposizioni previste dal citato D.M. e, conseguentemente, questi non ha diritto al riconoscimento dell'importo superiore preteso nei confronti dell'odierna appellante ed erroneamente riconosciuto dal Giudice di pace.
Né appare pertinente il richiamato operato dal giudice di prime cure ai principi sanciti nella sentenza della Suprema Corte a SS.UU. n. 13979 del 2007. Invero la fattispecie oggetto dell'attenzione della Suprema Corte nella sentenza menzionata era del tutto diversa, pur riguardando la sottoscrizione di buoni postali successivamente all'entrata in vigore del
D.M. che rideterminava i tassi. La Suprema Corte non ha fatto altro che applicare il principio della prevalenza della volontà negoziale in ordine alla determinazione dei tassi, sulla base del tenore letterale del titolo, in modo difforme al D.M. precedentemente emesso.
Nel caso di specie, invece, nessuna discrasia può evincersi tra previsioni del citato D.M. e titolo. Infatti, come detto, era proprio il citato D.M. a prevedere la possibilità di emettere nuovi buoni con la dicitura “serie Q/P” utilizzando i modelli della serie “P” ed apponendo a tergo un diverso timbro recante la misura dei nuovi tassi.
Tali considerazioni inducono il Tribunale a riformare integralmente la sentenza impugnata, con conseguente rigetto della domanda formulata da in primo grado nei Controparte_1
confronti di Parte_1
Giusta richiesta effettuata nella citazione in appello (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1324 del
26/01/2016), la parte appellata va condannata alla restituzione degli importi corrispostile dall'appellante in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi nella misura legale dal dì del pagamento al rimborso. N. 120/2022 R.G. 8 / 8
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, in considerazione della peculiarità della fattispecie e degli orientamenti giurisprudenziali difformi in materia, devono intendersi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in funzione di giudice d'appello, definitivamente decidendo nel procedimento in epigrafe indicato, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da in riforma della sentenza di Parte_1
primo grado n. 111/2021 emessa dal Giudice di Pace di Lagonegro, dott. Esposito, in data 22/06/2021, depositata in data 29/06/2021 nell'ambito del giudizio n.
223/2019 R.G.;
- rigetta, per l'effetto, la domanda proposta in primo grado da nei Controparte_1
confronti di Parte_1
- condanna alla restituzione in favore dell'appellante delle somme Controparte_1
percepite in esecuzione della sentenza appellata, oltre interessi legali dal dì del pagamento all'effettivo rimborso;
- compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Lagonegro, il 15/04/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Izzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Civile, in funzione di giudice d'appello, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Izzo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 120 R.G. dell'anno 2022
TRA
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Francesco Bartolomeo e
Rosaria Ditolve elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Postale di Lagonegro, P.zza IV
Novembre s.n.c., con dichiarazione di voler ricevere ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: Email_1
Email_2
APPELLANTE
CONTRO
(C. F. ) Controparte_1 C.F._1
APPELLATO CONTUMACE avente ad oggetto: “appello avverso la sentenza n. 111/2021 depositata il 29/06/2021 dal
Giudice di Pace di Lagonegro”
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio, dinanzi al Controparte_1
Giudice di Pace di Lagonegro, deducendo di essersi recato, in data Parte_1 N. 120/2022 R.G. 2 / 8
04/05/2018, presso l'ufficio postale di Rivello onde riscuotere il buono postale fruttifero ordinario trentennale di lire 500.000, serie P, n. 000.096, emesso in data 27/08/1987 e, contrariamente alle condizioni riportate sul titolo, aveva ricevuto esclusivamente l'accredito di euro € 2.794,01, anziché di l'importo minimo di € 5.798,97, pari al capitale rivalutato annualmente così come previsto dalla stampigliatura presente sulla tabella apposta sul retro del titolo. Concludeva, quindi, chiedendo la condanna della società convenuta al pagamento della ulteriore somma spettante in base alle condizioni riportate nel buono così come sottoscritte al momento dell'acquisto, vinte le spese di giudizio.
Si costituiva in giudizio la convenuta contestando la domanda attorea, Parte_1
della quale chiedeva il rigetto. In particolare, deduceva la correttezza del criterio di rendimento applicato al titolo oggetto di causa essendo i tassi di interesse successivamente variati per effetto di vari decreti ministeriali e, dunque, per disposizione di legge.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 111/2021, depositata il 29/06/2021, accoglieva la domanda attorea condannando la società convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 2.836,10, oltre al pagamento delle competenze di giudizio.
Avverso tale sentenza proponeva appello e conveniva Parte_1 Controparte_1
dinanzi al Tribunale Ordinario di Lagonegro.
A fondamento dell'appello, deduceva di avere correttamente rimborsato il titolo in questione emesso in data 27/08/1987, successivamente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 13 giugno 1986, conformemente alle condizioni previste dalla tabella allegata al predetto decreto ministeriale.
Per tale ragione, concludeva chiedendo all'adito Tribunale di riformare l'impugnata sentenza e, in accoglimento dell'appello: “- rigettare la domanda avanzata dal sig. CP_1
per tutti i motivi sopra espressi;
- con condanna al pagamento delle spese e
[...]
competenze del doppio grado di giudizio, nonché alla restituzione di quanto già versato da in esecuzione della sentenza di primo grado.” Pt_1
Non si costituiva in giudizio l'appellato , pur ritualmente chiamato in causa, Controparte_1
motivo per il quale ne va dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo del procedimento di primo grado, la causa veniva istruita documentalmente, rinviata per la precisazione delle conclusioni e, all'esito dell'udienza N. 120/2022 R.G. 3 / 8
cartolare del 10/02/2025, veniva assunta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è fondato e, in quanto tale, deve essere accolto.
Nello specifico, l'oggetto del giudizio attiene ai buoni fruttiferi postali sottoscritti durante la vigenza del D.M. 13.06.1986, istitutivo della serie di buoni “Q/P” e della nuova disciplina, peggiorativa rispetto a quella previgente, dei rendimenti applicabili con particolare riguardo agli anni di fruttuosità compresi tra il 21° ed il 30° anno, dei tassi di interesse riconosciuti dal D.M. 13 giugno 1986, che disciplina la relativa serie di appartenenza Q/P, in luogo di quelli indicati nella tabella dei tassi di interesse della serie P.
I buoni fruttiferi postali sono definiti, dall'art. 17 D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, come
“buoni di risparmio nominativi, rimborsabili a vista presso gli uffici di emissione”, nei limiti e con le modalità indicate dal “regolamento”.
Si tratta di una tipologia di prodotto di investimento, un tempo emesso direttamente dalle
, oggi dalla Cassa Depositi e Prestiti, erogato in favore del risparmiatore che, al Pt_1
termine dei periodi di scadenza e alle condizioni prefissate, può conseguire il rimborso dell'importo investito con la sottoscrizione del buono maggiorato del relativo tasso di interesse: trattandosi di un deposito fruttifero e, dunque, di un contratto reale a prestazione unilaterale, l'orientamento tralatizio prevalente in dottrina e giurisprudenza ha inquadrato i buoni fruttiferi del genus dei documenti di legittimazione, altrimenti noti come “titoli impropri”, di cui all'art. 2002 c.c., con conseguente inapplicabilità agli stessi delle norme dettate per i titoli di crediti e, quindi, dei principi di autonomia e letteralità previsti per questi ultimi.
L'art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, nella sua formulazione originaria, prevedeva che “gli interessi vengono corrisposti a seconda della tabella riportata a tergo dei buoni.
Le variazioni del saggio d'interesse sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto soltanto per i buoni emessi dal giorno dell'entrata in vigore del decreto stesso, e non per quelli emessi anteriormente, per
i quali continuano ad applicarsi le tabelle d'interesse esistenti a tergo dei medesimi”. N. 120/2022 R.G. 4 / 8
L'art. 1 del d. l. 30 settembre 1974, n. 460, convertito con modificazioni dalla l. 25 novembre 1974, n. 588, ha modificato l'art. 173 D.P.R. n. 156/1973, prevedendo che: “le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del
Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale;
esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni;
tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”.
Detta disposizione è stata, infine, abrogata dall'art. 7 del d. l. vo. 30 luglio 1999, n. 284, in uno a tutte quelle contenute nei capi V e VI, titolo I, libro III del D.P.R. n. 156/1973, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali;
il medesimo d. l. vo. n.
284/1999 ha stabilito l'applicabilità delle previgenti disposizioni di legge ai buoni fruttiferi emanati durante la vigenza delle norme anteriori.
Già a partire dall'entrata in vigore del d. l. n. 460/1974 la legge consentiva che il D.M.
Tesoro, recante le variazioni dei tassi di interesse da applicare al momento del rimborso dei buoni postali, potesse prevedere l'applicazione retroattiva di tali variazioni anche a buoni di serie precedenti a quella esistente al momento di entrata in vigore del decreto ministeriale.
Questo fondamentale rilievo consente di affermare che la disciplina delle condizioni regolanti l'emissione e il rimborso dei buoni fruttiferi non sia solo, ed esclusivamente, N. 120/2022 R.G. 5 / 8
quella riportata a tergo dei buoni medesimi e, dunque, la lex contractus determinata pattiziamente dai contraenti ai sensi dell'art. 1372 c.c., ma anche quella determinata dal susseguirsi dai singoli decreti ministeriali che individuavano i tassi di interesse da applicare, tassi che prevalgono e sostituiscono quelli determinati dai buoni emessi anche prima dell'entrata in vigore del decreto ministeriale che ne quantifica l'ammontare, purché tale decreto ne preveda specificamente l'applicazione retroattiva, secondo il meccanismo di sostituzione automatica previsto dall'art. 1339 c.c..
Ciò premesso, la fattispecie in esame, ricade sotto la regolamentazione disposta con D.M. del Tesoro del 13.06.1986. È, infatti, incontestato che il buono per cui è causa è stato sottoscritto in epoca successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale del 1986, che ha introdotto tassi di rendimento peggiorativi rispetti a quelli pregressi.
L'art. 4 del citato D.M. prevedeva che “Con effetto dal 1° luglio 1986 è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q” i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto”. Inoltre, il successivo art.5 disponeva “Sono a tutti gli effetti titoli della nuova serie ordinaria oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal
Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1°luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti a cura degli uffici postali due timbri: uno sulla parte anteriore con la dicitura “serie Q/P”, l'altro sulla parte posteriore recante la misura dei nuovi tassi.”.
Alla luce di queste disposizioni, anche i buoni delle serie precedenti, e dunque quella “P”, subivano una modifica del tasso di interesse, in quanto l'art.6 prevedeva che sul montante delle serie precedenti, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicassero i nuovi tassi della serie “Q”.
Peraltro, dette variazioni erano state rese note mediante pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale n.148 del 28.06.1986, nonché affisse presso gli uffici postali, valendo come notifica agli interessati idonea a tutelare i risparmiatori e a garantire la corrispondenza del nuovo tasso di interesse all'andamento dell'economia italiana.
In proposito, giova infatti richiamare la nota sentenza n. 3963/2019, depositata in data
11.02.2019, con la quale le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno N. 120/2022 R.G. 6 / 8
chiarito che “in tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell'abrogato art.
173 del D.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del D.L. n. 460 del 1974, conv. in L. n. 588 del 1974 - che consentiva variazioni, anche "in pejus", del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali - continua a trovare applicazione ai rapporti in essere alla data di entrata in vigore del d.m. del Tesoro 19 dicembre 2000, emanato in attuazione della norma abrogatrice di cui all'art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 284 del 1999, atteso che quest'ultima, da un lato, aveva previsto la perdurante applicabilità delle norme anteriori ai rapporti in corso alla data di entrata in vigore dei decreti destinati a stabilire le nuove caratteristiche dei buoni fruttiferi postali, e, dall'altro lato, nello stabilire che detti decreti avrebbero potuto regolare l'applicabilità delle nuove norme ai rapporti già in essere con una disciplina più favorevole ai risparmiatori, aveva posto una previsione di contenuto adattativo e non vincolante per il decreto ministeriale, sicché l'art. 9 del citato D.M. 19 dicembre 2000, nel ribadire che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore restano soggetti alla previgente disciplina, non si è posto in conflitto con una norma di rango superiore" (cfr., Cass., S.U., 11/02/2019, n. 3963).
Applicando i principi sopra espressi nel caso di specie, è incontestato e documentalmente provato che ha sottoscritto il buono fruttifero postale serie P n. 000.096 Controparte_1 dell'importo di lire 500.000 emesso in data 27/08/1987, dopo l'entrata in vigore dell'art. 1 del d. l. 30 settembre 1974, n. 460, convertito con modificazioni della l. 25 novembre
1974, n. 588, che ha modificato l'art 173 D. P.R. n. 156/1973 nel senso sopra indicato;
che, in seguito, con D. M. Tesoro del 13 giugno 1986, pubblicato in G. U. n. 148 del 28.6.1986,
i tassi di interesse stabiliti nella misura ivi indicata, determinati in primis per la serie di buoni fruttiferi relativi alla serie “Q”, sono stati estesi a tutti i buoni fruttiferi postali delle serie precedenti a questa, ivi inclusi quindi quelli contraddistinti con la lettera “Q/P”.
Pertanto, atteso che sul buono di cui è causa, è stato apposto il timbro “SERIE Q/P” in luogo della precedente serie P e sul retro, al di sopra della serie di rendimento del buono precedente, è stato apposto un timbro con indicato buono postale della serie Q/P con la nuova tabella di rendimento, deve ritenersi inapplicabile, per gli anni successivi al ventesimo, il tasso di interessi relativo ai vecchi buoni P. N. 120/2022 R.G. 7 / 8
Conseguentemente, per lo scaglione temporale ventunesimo/trentesimo anno, va applicato il saggio degli interessi indicato dal D.M. 13 giugno 1986 in regime di capitalizzazione semplice, e non quello indicato nella tabella dei tassi della serie P apposta sul retro del buono, sicché il valore di rendimento dei buoni postali fruttiferi di cui è causa, non è quello calcolato dal ma quello calcolato da la quale ha correttamente CP_1 Parte_1
pagato il dovuto.
Pertanto, l'importo rimborsato al corrisponde a quello legittimamente quantificato CP_1
sulla base delle disposizioni previste dal citato D.M. e, conseguentemente, questi non ha diritto al riconoscimento dell'importo superiore preteso nei confronti dell'odierna appellante ed erroneamente riconosciuto dal Giudice di pace.
Né appare pertinente il richiamato operato dal giudice di prime cure ai principi sanciti nella sentenza della Suprema Corte a SS.UU. n. 13979 del 2007. Invero la fattispecie oggetto dell'attenzione della Suprema Corte nella sentenza menzionata era del tutto diversa, pur riguardando la sottoscrizione di buoni postali successivamente all'entrata in vigore del
D.M. che rideterminava i tassi. La Suprema Corte non ha fatto altro che applicare il principio della prevalenza della volontà negoziale in ordine alla determinazione dei tassi, sulla base del tenore letterale del titolo, in modo difforme al D.M. precedentemente emesso.
Nel caso di specie, invece, nessuna discrasia può evincersi tra previsioni del citato D.M. e titolo. Infatti, come detto, era proprio il citato D.M. a prevedere la possibilità di emettere nuovi buoni con la dicitura “serie Q/P” utilizzando i modelli della serie “P” ed apponendo a tergo un diverso timbro recante la misura dei nuovi tassi.
Tali considerazioni inducono il Tribunale a riformare integralmente la sentenza impugnata, con conseguente rigetto della domanda formulata da in primo grado nei Controparte_1
confronti di Parte_1
Giusta richiesta effettuata nella citazione in appello (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1324 del
26/01/2016), la parte appellata va condannata alla restituzione degli importi corrispostile dall'appellante in esecuzione della sentenza impugnata, oltre interessi nella misura legale dal dì del pagamento al rimborso. N. 120/2022 R.G. 8 / 8
Le spese di lite del doppio grado di giudizio, in considerazione della peculiarità della fattispecie e degli orientamenti giurisprudenziali difformi in materia, devono intendersi integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in funzione di giudice d'appello, definitivamente decidendo nel procedimento in epigrafe indicato, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da in riforma della sentenza di Parte_1
primo grado n. 111/2021 emessa dal Giudice di Pace di Lagonegro, dott. Esposito, in data 22/06/2021, depositata in data 29/06/2021 nell'ambito del giudizio n.
223/2019 R.G.;
- rigetta, per l'effetto, la domanda proposta in primo grado da nei Controparte_1
confronti di Parte_1
- condanna alla restituzione in favore dell'appellante delle somme Controparte_1
percepite in esecuzione della sentenza appellata, oltre interessi legali dal dì del pagamento all'effettivo rimborso;
- compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Lagonegro, il 15/04/2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe Izzo