Articolo 9 della Legge 14 aprile 1975, n. 128
Articolo 8Articolo 10
Versione
14 maggio 1975
Art. 9.
Le autorizzazioni di spesa di lire 628 milioni e di lire 110.233.244.000 di cui all' articolo 103 della legge 23 febbraio 1974, n. 24 , sono stabilite, rispettivamente, in lire 814.221.000 e in L. 155.908.740.000.
L'importo di L. 110.233.244.000 di cui all'articolo 104 della citata legge n. 24 e' stabilito in L. 155.908.740.000.
Entrata in vigore il 14 maggio 1975