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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/07/2025, n. 7937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7937 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE IV LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Cesare Russo, lette le note di discussione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella controversia iscritta al n. 1650/2025 R.G.
TRA
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3 rappresentati e difesi dall'avv. Paolo Rodella per procura allegata al ricorso telematico,
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e CP_1 difesa dall'avv. Monica Pace e dall'avv. Andrea Scalco per mandato allegato alla memoria di costituzione,
- resistente -
OGGETTO: rapporto di agenzia e compensi provvigionali. CONCLUSIONI: per le parti, come nei rispettivi atti difensivi e nelle note scritte di udienza.
FATTO
1. Con ricorso depositato in forma telematica il 16 gennaio 2025 i ricorrenti in epigrafe, riassumendo tempestivamente il giudizio all'esito della declaratoria di incompetenza territoriale pronunciata dal Tribunale di Parma in data 19 dicembre 2024 nel procedimento n. 997/2024 R.G., premesso di avere tutti loro intrattenuto con la resistente un rapporto formalmente di procacciamento di affari, ma in realtà di agenzia, dal 2002 al 2020, hanno dedotto l'illegittima mancata corresponsione dei compensi provvigionali fissi dovuti per gli anni 2019 e 2020, per un importo complessivo di € 16.800, nonché rivendicato la percentuale provvigionale del 10% sul quantum percepito dalla resistente in ragione della sottoscrizione di un contratto di mandato sportivo con i calciatori e stipulati Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 dalla resistente in forza dell'attività promozionale da loro svolta, per un importo complessivo di € 100.800. Alla stregua di queste premesse i ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale di “Accertare e dichiarare la sussistenza tra le parti in causa a far data dal 2002 di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa nella forma del contratto di Agenzia;
In ragione del rapporto di lavoro di cui sopra, condannare la
[...]
in persona del legale rapp. p.t. al pagamento della somma di € CP_2
117.600,00, oltre interessi moratori dalla data della prima diffida del 1° luglio 2021 e sino al saldo effettivo oltre le spese del presente giudizio”. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio la contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto. CP_1
In particolare, la resistente ha eccepito l'insussistenza del rapporto di agenzia posto a fondamento delle pretese dei ricorrenti. La controversia è stata istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta. Autorizzato il deposito di note conclusionali e disposta contestualmente la sostituzione dell'udienza di discussione con lo scambio di note scritte, ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle note di udienza la controversia è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Così ricostruito l'iter procedimentale, preme osservare che tutte le domande proposte in ricorso postulano la sussistenza tra le parti di un rapporto di agenzia, riconducibile allo schema generale di cui agli artt. 1742 ss. c.c. In particolare, i ricorrenti hanno esposto di avere concordato oralmente con la resistente, e concluso per vie di fatto, un contratto di agenzia per il reperimento di calciatori (c.d. attività di scouting), da svolgersi in via esclusiva in favore della società resistente, in forza del quale, in ragione dell'attività espletata, la si era impegnata a corrispondere loro un compenso fisso CP_1 mensile prima di € 1.000,00 e, successivamente, di € 700,00 e un compenso variabile in misura pari al 10 % dei proventi realizzati dalla e nascenti CP_1 da ciascuna delle procure e/o mandati “procacciati”. A norma dell'art. 1742, comma 1, c.c., in particolare, “Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata”. A norma del comma 2 del medesimo art. 1742 c.c., “Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile”.
2 Secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, “La forma del contratto di agenzia, essendo prevista da una fonte negoziale, deve ritenersi prescritta "ad probationem" con la conseguenza che, in mancanza di essa, è valida l'esecuzione volontaria del contratto, la conferma di esso e la sua ricognizione volontaria, come pure la possibilità di ricorrere alla confessione ed al giuramento, dovendosi escludere unicamente la possibilità della prova testimoniale (salvo che per dimostrare la perdita incolpevole del documento) e di quella per presunzioni. Ove, peraltro, risulti documentata per iscritto l'esistenza del contratto, è ammissibile il ricorso alla prova orale (o per prestazioni) al fine di dimostrare quale sia stata la comune intenzione della parte mediante un'interpretazione del contratto non limitata al senso strettamente letterale delle parole” (Cass., sez. lav., n. 1824 del 28 gennaio 2013, nonché anche Cass., sez. 2, n. 5165 del 16 marzo 2015). Ora, a fondamento della domanda non è stato prodotto in giudizio alcun contratto, sicché non è dato provvedere ad alcuna interpretazione di clausole o investigare le effettive modalità di esecuzione di obbligazioni pattuite – per iscritto – al fine di stabilire se si trattasse di procacciamento di affari o di agenzia. Di conseguenza, alla stregua della causa petendi introdotta in giudizio, che vale a fissare i limiti del presente accertamento giurisdizionale, i ricorrenti non hanno fornito elementi probatori idonei a dimostrare il titolo negoziale e, di conseguenza, il diritto ai compensi rivendicati sulla base di tale titolo. In assenza di prova sulla stipulazione in forma scritta di un contratto, come eccepito dalla resistente non è, infatti, ammissibile la prova testimoniale richiesta in ricorso, ma solo l'interrogatorio formale volto a stimolare la confessione: mezzo di prova il quale, pur se assunto in giudizio, ha smentito gli assunti attorei, avendo il legale rappresentante negato in radici i fatti allegati dai ricorrenti (cfr. verbale di udienza del 9 aprile 2025). Non potendosi, quindi, nemmeno utilizzare il ragionamento presuntivo al fine di rileggere nell'ottica patrocinata in ricorso le varie circostanze indiziarie valorizzate nell'atto introduttivo del giudizio, le domande attoree vanno respinte per mancanza di prova.
3. A ciò va aggiunto che le circostanze da cui dovrebbe evincersi la stabilità e l'assunzione dell'obbligo di concludere contratti sono state tratteggiate in modo generico - e già per ciò solo non sussumibili in capitoli di prova testimoniale – e che, in ogni caso, sono state prodotte sporadiche fatture e allegata la partecipazione a un numero molto ridotto di contratti con calciatori in 18 anni di – asserita – attività, sì da dimostrare l'assoluta discontinuità delle attività rese. Inoltre, non risultano né specifiche, né contestualizzate, le deduzioni sulle direttive generali impartite dall'asserita preponente, elemento fondamentale del contratto di agenzia.
3 Perimenti generiche risultano le deduzioni circa il preteso diritto a compensi provvigionali fissi per gli anni 2019 e 2020, anche in relazione alla circostanza che il contratto di agenzia non contempla, di norma, il pagamento di compensi fissi e continuativi, salvo eventuali anticipi sulle provvigioni – circostanza, peraltro, nemmeno prospettata in termini –, ma soltanto l'attribuzione di una provvigione calcolata in percentuale sugli affari conclusi dall'agente, ai sensi dell'art. 1748 c.c. È certamente vero che nel rapporto di agenzia le parti possono prevedere forme di compenso delle prestazioni dell'agente diverse dalla provvigione determinata in misura percentuale sull'importo degli affari conclusi, come ad esempio una somma fissa per ogni contratto concluso, o anche un minimo forfettario (cfr. Cass., sez. lav., n. 12776 del 23 luglio 2012), ma con l'unico limite costituito dalla natura del contratto, che preclude la fissazione del corrispettivo mediante una retribuzione fissa svincolata dal rapporto con la quantità e l'ammontare degli affari promossi (cfr. Cass., sez. lav., n. 10588 del 9 ottobre1991). Né, a maggior ragione, è possibile riconoscere un compenso del 10% sul preteso quantum percepito dalla resistente sui contratti di mandato sportivo asseritamente stipulati con quattro calciatori ( e Per_1 Per_2 Per_3
, di cui uno, il peraltro, ben prima della costituzione della Per_4 Per_4 compagine sociale convenuta;
e infatti, posto che dalle allegazioni del ricorso non è dato comprendere sulla base di quali parametri i ricorrenti abbiano individuato il preteso valore delle stipulazioni in questione – base parametrica per liquidare un compenso il loro favore –, anche a ritenere dimostrato che avessero preso parte alla conclusione del contratto tra la resistente e i calciatori indicati in ricorso nessuna prova è stata offerta circa l'obbligazione assunta dalla resistente di prevedere un compenso provvigionale in loro favore, viepiù nella misura richiesta in ricorso. Obbligazione che, in quanto clausola strutturale del tipo negoziale invocato in ricorso, non può essere oggetto di prova testimoniale.
4. In definitiva le domande attoree, per come proposte nell'atto introduttivo del giudizio e in difetto di elementi probatori idonei a dimostrare la sussistenza dell'allegato contratto di agenzia, vanno rigettate, con le consequenziali statuizioni in ordine alle spese di lite, che seguono la regola della soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, secondo le vigenti tabelle di cui al d.m. n. 147/2022, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Lette le note di discussione scritta ex art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in
4 complessivi € 5.359,00, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge, disponendone la distrazione in favore dei procuratori antistatari. Roma, 3 luglio 2025 Il giudice Cesare Russo
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