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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 29/05/2025, n. 173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 173 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 182/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di conIGlio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 182/2024 R.G., avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio, promossa da nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Nicosia (EN) al Vicolo I° Sotto Santa Croce n. 21 presso lo studio dell'Avv. Gaetana Antonella Lodico (C.F.: ), che lo rappresenta e difende, C.F._2
giusta procura in atti
-RICORRENTE-
CONTRO
pagina 1 di 5 nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
) C.F._3
-RESISTENTE CONTUMACE-
Con l'intervento ex lege del pubblico ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 02.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.02.2024, il IG. ha chiesto la modifica delle condizioni di Pt_1
divorzio statuite con la Sentenza n. 98/2007, resa dal Tribunale di Nicosia in data 20-21.03.2007 all'esito del procedimento iscritto al n. 45/2006 R.G, che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti a Nicosia il 24.10.1987 e posto a carico del IG. l'onere Pt_1
di corrispondere alla IG.ra un assegno di divorzile il cui importo ammonta Controparte_1
attualmente ad € 113,40 mensili.
Il ricorrente ha dedotto e documentato che la propria situazione economica è mutata rispetto all'epoca del divorzio, avendo subito decurtazioni sulla pensione, atteso che l'importo mensile corrisposto ammonta ad € 1.204,73, al netto di trattenute mensili pari ad € 113,40 (“recupero obbligatorio”) ed €
200,00 (“trattenuta obbligatoria” con scadenza a settembre 2030).
Il ricorrente ha altresì documentato di corrispondere mensilmente l'importo rateale di € 150,00 mensili, in virtù dell'accordo transattivo stipulato con la società IFIS NPL INVESTING SPA, a saldo di un prestito personale, che ha previsto la corresponsione di n. 101 rate mensili da € 150,00 ciascuna con decorrenza dal 20.06.2022.
Il ricorrente ha altresì dedotto di mantenere il proprio figlio maggiorenne e disoccupato, Per_1
.
[...]
Il ricorrente ha inoltre documentato un miglioramento delle condizioni economiche dell'ex coniuge, rilevando che la IG.ra , già dal gennaio 2004 titolare di pensione di invalidità, Controparte_1
“dal 01.01.2018 è divenuta titolare anche di indennità di accompagnamento” e “da aprile 2021” “è divenuta titolare di pensione di reversibilità”.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto disporsi la revoca dell'assegno divorzile, con effetto dalla data domanda, o, in subordine, la riduzione dell'assegno di divorzio ad € 50,00 mensili.
pagina 2 di 5 La notifica del ricorso si è perfezionata, con consegna a mani proprie della IG.ra , Controparte_1
la quale non si è costituita in giudizio.
Verificata la regolarità della notifica all'udienza del 02.10.2024, lo scrivente relatore ha dichiarato la contumacia della IG.ra . Controparte_1
In data 14.03.2025, il ricorrente ha depositato documentazione integrativa dalla quale risulta che la IG.ra percepisce dall' un importo mensile medio superiore ad € 1.500,00 Controparte_1 CP_2
mensili già da maggio 2021.
Alla successiva udienza del 02.04.2025, il ricorrente ha precisato le conclusioni e lo scrivente relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, la domanda di modifica delle condizioni di divorzio è fondata e va accolta.
Va osservato, in linea generale, che la possibilità di ottenere una modifica delle condizioni divorzio è subordinata alla verifica della sussistenza di un mutamento dei presupposti fattuali che hanno determinato l'adozione del precedente regime.
Ne deriva che il richiedente deve fornire, a supporto di tale richiesta, l'allegazione e la prova del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione del precedente provvedimento.
Fatti nuovi sono, per definizione, quelli che non solo sono sopravvenuti alla decisione, ma che sono altresì idonei a modificare la situazione posta a base del provvedimento di cui si chiede appunto la modificazione, e ciò importa, quanto all'assegno divorzile, ossia all'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive, che solo un sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi può condurre alla revoca o alla revisione dell'assegno.
Invero, “La revisione dell'assegno di divorzio di cui all'articolo 9 della legge n. 898 del 1970, postula
l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In particolare, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed
pagina 3 di 5 in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata” (Cassazione civile sez. I, 03/02/2025, n. 2545).
Tanto premesso, nella fattispecie a mani, il ricorrente ha documentato un lieve peggioramento delle proprie condizioni economiche e, al contempo, un concreto miglioramento delle condizioni dell'ex coniuge, la quale, all'epoca del provvedimento di divorzio, percepiva esclusivamente la pensione di invalidità di circa € 250,00 mensili, dal 2018 ha percepito la somma mensile di circa € 800,00 mensili, essendo divenuta di indennità di accompagnamento, e da maggio 2021 percepisce la somma media di €
1.500,00, essendo divenuta titolare di pensione di reversibilità ad aprile 2021.
Alla luce delle suddette risultanze documentali, può, quindi, trovare accoglimento la richiesta di revoca dell'assegno di divorzio, con decorrenza dalla proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio, avuto riguardo alla documentazione allegata dal ricorrente che ha comprovato la decorrenza
(maggio 2021 – cfr. all. 8 al ricorso e documentazione integrativa depositata il 14.03.2025) dell'effettivo miglioramento delle condizioni economiche dell'ex coniuge.
In ordine alla regolazione delle spese processuali, considerato che la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace (cfr. Cass. civ., sez. VI,
Ordinanza 29.05.2018, n. 13498; Cass. civ., sez III, Ordinanza 27.02.2023 n. 5813), le spese processuali vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, secondo i parametri per i giudizi innanzi al
Tribunale di valore indeterminabile di bassa complessità, in complessivi € 2.034,20 (di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva ed € 1.453,00, per fase decisionale, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta ed applicando la riduzione ai sensi dell'art. 4, comma 4 D.M. 55/2014), oltre accessori di legge, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, e poste a carico della convenuta contumace.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
- Dispone la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla Sentenza n. 98/2007, resa dal
Tribunale di Nicosia in data 20-21.03.2007 all'esito del procedimento iscritto al n. 45/2006 R.G.
e, per l'effetto, dispone la revoca dell'assegno divorzile posto a carico del IG. Parte_1
in favore della IG.ra con decorrenza dalla data di
[...] Controparte_1
deposito del ricorso;
pagina 4 di 5 - Condanna alla rifusione in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
di lite, che liquida in € 2.034,20, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed
Iva come per legge.
Deciso in Enna, nella camera di conIGlio del 21 maggio 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Rosario Vacirca dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di conIGlio, composto dai Magistrati:
Dott.ssa Cristina RUSSO Presidente
Dott. Rosario VACIRCA Giudice rel./est.
Dott.ssa Sara ANTONELLI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 182/2024 R.G., avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio, promossa da nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Nicosia (EN) al Vicolo I° Sotto Santa Croce n. 21 presso lo studio dell'Avv. Gaetana Antonella Lodico (C.F.: ), che lo rappresenta e difende, C.F._2
giusta procura in atti
-RICORRENTE-
CONTRO
pagina 1 di 5 nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
) C.F._3
-RESISTENTE CONTUMACE-
Con l'intervento ex lege del pubblico ministero.
Rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 02.04.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.02.2024, il IG. ha chiesto la modifica delle condizioni di Pt_1
divorzio statuite con la Sentenza n. 98/2007, resa dal Tribunale di Nicosia in data 20-21.03.2007 all'esito del procedimento iscritto al n. 45/2006 R.G, che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti a Nicosia il 24.10.1987 e posto a carico del IG. l'onere Pt_1
di corrispondere alla IG.ra un assegno di divorzile il cui importo ammonta Controparte_1
attualmente ad € 113,40 mensili.
Il ricorrente ha dedotto e documentato che la propria situazione economica è mutata rispetto all'epoca del divorzio, avendo subito decurtazioni sulla pensione, atteso che l'importo mensile corrisposto ammonta ad € 1.204,73, al netto di trattenute mensili pari ad € 113,40 (“recupero obbligatorio”) ed €
200,00 (“trattenuta obbligatoria” con scadenza a settembre 2030).
Il ricorrente ha altresì documentato di corrispondere mensilmente l'importo rateale di € 150,00 mensili, in virtù dell'accordo transattivo stipulato con la società IFIS NPL INVESTING SPA, a saldo di un prestito personale, che ha previsto la corresponsione di n. 101 rate mensili da € 150,00 ciascuna con decorrenza dal 20.06.2022.
Il ricorrente ha altresì dedotto di mantenere il proprio figlio maggiorenne e disoccupato, Per_1
.
[...]
Il ricorrente ha inoltre documentato un miglioramento delle condizioni economiche dell'ex coniuge, rilevando che la IG.ra , già dal gennaio 2004 titolare di pensione di invalidità, Controparte_1
“dal 01.01.2018 è divenuta titolare anche di indennità di accompagnamento” e “da aprile 2021” “è divenuta titolare di pensione di reversibilità”.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto disporsi la revoca dell'assegno divorzile, con effetto dalla data domanda, o, in subordine, la riduzione dell'assegno di divorzio ad € 50,00 mensili.
pagina 2 di 5 La notifica del ricorso si è perfezionata, con consegna a mani proprie della IG.ra , Controparte_1
la quale non si è costituita in giudizio.
Verificata la regolarità della notifica all'udienza del 02.10.2024, lo scrivente relatore ha dichiarato la contumacia della IG.ra . Controparte_1
In data 14.03.2025, il ricorrente ha depositato documentazione integrativa dalla quale risulta che la IG.ra percepisce dall' un importo mensile medio superiore ad € 1.500,00 Controparte_1 CP_2
mensili già da maggio 2021.
Alla successiva udienza del 02.04.2025, il ricorrente ha precisato le conclusioni e lo scrivente relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Ciò premesso, la domanda di modifica delle condizioni di divorzio è fondata e va accolta.
Va osservato, in linea generale, che la possibilità di ottenere una modifica delle condizioni divorzio è subordinata alla verifica della sussistenza di un mutamento dei presupposti fattuali che hanno determinato l'adozione del precedente regime.
Ne deriva che il richiedente deve fornire, a supporto di tale richiesta, l'allegazione e la prova del sopravvenire di fatti nuovi rispetto alle circostanze valutate in sede di emissione del precedente provvedimento.
Fatti nuovi sono, per definizione, quelli che non solo sono sopravvenuti alla decisione, ma che sono altresì idonei a modificare la situazione posta a base del provvedimento di cui si chiede appunto la modificazione, e ciò importa, quanto all'assegno divorzile, ossia all'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive, che solo un sopravvenuto mutamento delle condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi può condurre alla revoca o alla revisione dell'assegno.
Invero, “La revisione dell'assegno di divorzio di cui all'articolo 9 della legge n. 898 del 1970, postula
l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi idonea a mutare il pregresso assetto patrimoniale realizzato con il precedente provvedimento attributivo dell'assegno, secondo una valutazione comparativa delle condizioni suddette di entrambe le parti. In particolare, in sede di revisione, il giudice non può procedere ad una nuova ed autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed
pagina 3 di 5 in che misura, le circostanze, sopravvenute e provate dalle parti, abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertata” (Cassazione civile sez. I, 03/02/2025, n. 2545).
Tanto premesso, nella fattispecie a mani, il ricorrente ha documentato un lieve peggioramento delle proprie condizioni economiche e, al contempo, un concreto miglioramento delle condizioni dell'ex coniuge, la quale, all'epoca del provvedimento di divorzio, percepiva esclusivamente la pensione di invalidità di circa € 250,00 mensili, dal 2018 ha percepito la somma mensile di circa € 800,00 mensili, essendo divenuta di indennità di accompagnamento, e da maggio 2021 percepisce la somma media di €
1.500,00, essendo divenuta titolare di pensione di reversibilità ad aprile 2021.
Alla luce delle suddette risultanze documentali, può, quindi, trovare accoglimento la richiesta di revoca dell'assegno di divorzio, con decorrenza dalla proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio, avuto riguardo alla documentazione allegata dal ricorrente che ha comprovato la decorrenza
(maggio 2021 – cfr. all. 8 al ricorso e documentazione integrativa depositata il 14.03.2025) dell'effettivo miglioramento delle condizioni economiche dell'ex coniuge.
In ordine alla regolazione delle spese processuali, considerato che la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace (cfr. Cass. civ., sez. VI,
Ordinanza 29.05.2018, n. 13498; Cass. civ., sez III, Ordinanza 27.02.2023 n. 5813), le spese processuali vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, secondo i parametri per i giudizi innanzi al
Tribunale di valore indeterminabile di bassa complessità, in complessivi € 2.034,20 (di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva ed € 1.453,00, per fase decisionale, con esclusione della fase istruttoria che non si è svolta ed applicando la riduzione ai sensi dell'art. 4, comma 4 D.M. 55/2014), oltre accessori di legge, attesa la natura della causa e considerato l'esito complessivo del giudizio, e poste a carico della convenuta contumace.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
- Dispone la modifica delle condizioni di divorzio di cui alla Sentenza n. 98/2007, resa dal
Tribunale di Nicosia in data 20-21.03.2007 all'esito del procedimento iscritto al n. 45/2006 R.G.
e, per l'effetto, dispone la revoca dell'assegno divorzile posto a carico del IG. Parte_1
in favore della IG.ra con decorrenza dalla data di
[...] Controparte_1
deposito del ricorso;
pagina 4 di 5 - Condanna alla rifusione in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
di lite, che liquida in € 2.034,20, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed
Iva come per legge.
Deciso in Enna, nella camera di conIGlio del 21 maggio 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Rosario Vacirca dott.ssa Cristina Russo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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