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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 10/12/2025, n. 4384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4384 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
9 dicembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2840 / 2025 R.G. promossa da
c.f. rappresentato e difeso dall' avv. Alberto Parte_1 C.F._1
Ardizzone come da procura in atti;
-ricorrente-
contro
, con sede centrale in Controparte_1
Roma, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. , P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza, giusta procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 24/03/2025 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva:
- di avere presentato in data 25/01/2024 domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile;
- di essere stato sottoposto, in data 16/05/2025 a visita medico legale da parte della competente commissione medica presso l'ASP di Pedara, all'esito della quale era stato riconosciuto soggetto invalido con percentuale del 35% ;
- che la predetta valutazione era poi stata validata dal in data 23/05/2024; CP_2 CP_1
- di avere proposto avverso gli esiti di tale accertamento innanzi al Tribunale di Catania ricorso per accertamento tecnico preventivo iscritto al N.R.G. 9124/2024;
- che, all'esito degli accertamenti espletati, il CTU nominato nel giudizio aveva ritenuto che il ricorrente fosse invalido con percentuale 40%;
- di avere proposto formale dissenso avverso le conclusioni del CTU;
- che, infatti, le risultanze della consulenza dovevano ritenersi erronee in quanto volte a sottostimare il quadro patologico complessivo del ricorrente e, in particolare il ricorrente, in ragione delle patologie sofferte, doveva reputarsi soggetto invalido con percentuale non inferiore al 74;
- che, infatti, il CTU in fase di ATP non aveva correttamente valutato le seguenti patologie : 1)
Deficit funzionale in apparato cardiaco per cardiopatia valvolare attestato dalla certificazione
NA IB del 01/02/2024, asseverata dal consulente alla cardiopatia in I classe n.y.h.a secondo il codice nosologico 6441con percentuale 25%, mentre dai dati riportati dalla certificazione si poteva evincere non soltanto una cardiopatia valvolare ( insufficienza aortica e mitro-tricuspidale)ma anche ipertrofia ventricolare sx con riduzione della funzione globale ( F.E.
50%) e una rilevante ipertensione polmonare ( valore PAPs 37 mm/hg) tale da determinare una sintomatologia disponica anche per sforzi lievi dovendosi applicare, piuttosto, il codice nosologico 6442 previsto per le cardiopatie in II classe n.y.h.a con percentuale almeno del 41%;
2) Deficit funzionale in apparato psichico da depressione ed eziopatonogenesi reattiva associata a marcata sintomatologia ansiosa come attestato dalla certificazione ASP del 16/03/2024 asseverata dal consulente ai codici nosologici concorrenti 2204- depressione endoreattiva lieve percentuale fissa del 10%- e codice 2207 nevrosi ansiosa con percentuale 15% attribuendo una percentuale complessiva del 20%, mentre dovevano ritenersi applicabili i codici concorrenti 2206 con attribuzione di una percentuale minima del 31% e 2207 così determinando, piuttosto, una percentuale complessiva del 44%; 3) Deficit funzionale in apparato respiratorio da asma bronchiale attestato dalla certificazione ASP e non computata dal CTU, asseverabile con il codice nosologico 6003 e percentuale attribuibile del 30% trattandosi di patologia grave.
In ragione di tutto quanto esposto e considerato nel ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente rassegnava, da ultimo, le seguenti conclusioni “ accertare e dichiarare con sentenza la sussistenza a favore del ricorrente del requisito sanitario per la pensione assegno a favore degli invalidi civili totali/parziali con decorrenza dalla domanda amministrativa”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva spiegando difese volte al rigetto del ricorso e CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “ Voglia l'adito Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania:
In via preliminare e/o pregiudiziale, -dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6.
-previa verifica della propria competenza territoriale e della nullità del ricorso e/o delle notifiche, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma
2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003.
-ove verificati i presupposti, dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge
n. 69/2009;
In via principale, rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata.
Con il favore di spese, competenze ed onorari come per legge.
In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmen-te contestata dall' ricorrente, venga operata dall' in sede amministrativa, ai sensi dell'art. CP_3 CP_1
445 bis C.P.C.”.
La causa veniva istruita in via documentale e con rinnovo della CTU medico legale.
Sostituita l'udienza del 9 dicembre 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
___________ __
1. Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
2.Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità civile o all'assegno mensile di assistenza.
Già nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che il ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione richiesta individuando un grado complessivo di invalidità pari al
40% .
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato considerazioni del tutto analoghe ritenendo che il ricorrente è soggetto invalido con percentuale del 56% a decorrere dal 25/01/2024.
Nel formulare tale valutazione conclusiva il CTU ha rilevato “ Dai dati sopra esposti emergono i seguenti fatti di interesse medico-legale. Il sig. in data 25/01/24 faceva istanza per Parte_1 avere riconosciuto un grado di invalidità tale da permettergli di fruire del trattamento pensionistico.
Sottoposto il sig. in data 16/05/24 a visita medica da parte dei Sanitari della Parte_1
Commissione Medica per l'Accertamento degli Stati di Invalidità Civile di Pedara veniva trovato affetto da sindrome depressiva, allergia ai pollini. tiroidite, Ipogonadismo, iperomocisteinemia e pertanto ritenuto invalido nella misura del 35% .Il sig. presentava quindi ricorso Parte_1 giudiziario. Sottoposto a visita medico legale da parte del nominato CTU dott.ssa , Persona_1 il sig. veniva trovato affetto da cardiopatia valvolare di lieve entità, sindrome Parte_1 ansioso-depressiva, tiroidite autoimmune, ipoacusia bilaterale e pertanto ritenuto invalido nella misura del 40% Veniva fatta opposizione. Venuto alla mia osservazione, il sig. è Parte_1 stato trovato affetto da ipoacusia neurosensoriale di lieve entità cardiopatia valvolare in I-II classe
NYHA sindrome depressiva di lieve-media entità asma allergico tiroidite autoimmune in trattamento”
Il CTU ha poi individuato la percentuale di invalidità complessiva secondo la seguente tabella:
In CONCLUSIONE, PATOLOGIE min. max. fisso ed in armonia ai quesiti postimi dall'Autorità
Giudiziaria, posso affermare che il sig. é Parte_1 stato trovato affetto da infermità le quali sono responsabili, nel rispetto delle tabelle indicative delle percentuali di invalidità di cui al D.
M. 05 febbraio 1992 cod.
4005 PERDITE UDITIVE 0
MONO E
PARI O Parte_2
INFERIORI A 275 dB
(PUNTEGGIO DA 0
A 59 COME DA
TABELLA
ALLEGATA) (*)
6441 21 CP_4
O VALVULOPATIE
CON
INSUFFICIENZA
LIEVE (I CP_5
CLASSE NYHA)
6442 MIOCARDIOPATIE 41
O VALVULOPATIE
CON
INSUFFICIENZA
CARDIACA
OD (II
CLASSE NYHA)
2204 SINDROME 0
DEPRESSIVA
CP_6
[...]
2205 SINDROME 0
CP_7
CP_8
[...]
6003 ASMA ALLERGICO 21
ESTRINSECO
0 0
30 0
50 0
0 10
30 0 1004 IPOTIROIDISMO 0 0 100
GRAVE CON
RITARDO
MENTALE
cod. PATOLOGIE %
4005 0 CP_9
NEUROSENSORIALE DI
LIEVE ENTITÀ
6441
VALVOLARE 35 CP_10
6442 IN I-II CLASSE NYHA
2204 SINDROME DEPRESSIVA DI 15
2205 LIEVE-MEDIA ENTITÀ
6003 ASMA ALLERGICO 21
1004 TIROIDITE AUTOIMMUNE IN 7
TRATTAMENTO
TOTALE (somma a scalare) → 56
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione. Le conclusioni del CTU peraltro non sono state oggetto, per come risulta dagli atti di causa, di osservazioni critiche di parte.
3.Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, il presente ricorso va rigettato
Avuto riguardo alla dichiarazione ex art 152 disp att. c.p.c in atti le spese del presente giudizio devono dichiararsi irripetibili.
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso accertando e dichiarando che è invalido con percentuale 56% dal Parte_1
25/01/2024; dichiara irripetibili le spese di lite;
pone a carico dell' le spese della consulenza espletata nel corso dell'accertamento tecnico CP_1 preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio che liquida come da separati decreti.
Catania, 10/12/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
0 25
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
9 dicembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2840 / 2025 R.G. promossa da
c.f. rappresentato e difeso dall' avv. Alberto Parte_1 C.F._1
Ardizzone come da procura in atti;
-ricorrente-
contro
, con sede centrale in Controparte_1
Roma, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, cod. fisc. , P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza, giusta procura in atti;
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 24/03/2025 il ricorrente in epigrafe indicato esponeva:
- di avere presentato in data 25/01/2024 domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile;
- di essere stato sottoposto, in data 16/05/2025 a visita medico legale da parte della competente commissione medica presso l'ASP di Pedara, all'esito della quale era stato riconosciuto soggetto invalido con percentuale del 35% ;
- che la predetta valutazione era poi stata validata dal in data 23/05/2024; CP_2 CP_1
- di avere proposto avverso gli esiti di tale accertamento innanzi al Tribunale di Catania ricorso per accertamento tecnico preventivo iscritto al N.R.G. 9124/2024;
- che, all'esito degli accertamenti espletati, il CTU nominato nel giudizio aveva ritenuto che il ricorrente fosse invalido con percentuale 40%;
- di avere proposto formale dissenso avverso le conclusioni del CTU;
- che, infatti, le risultanze della consulenza dovevano ritenersi erronee in quanto volte a sottostimare il quadro patologico complessivo del ricorrente e, in particolare il ricorrente, in ragione delle patologie sofferte, doveva reputarsi soggetto invalido con percentuale non inferiore al 74;
- che, infatti, il CTU in fase di ATP non aveva correttamente valutato le seguenti patologie : 1)
Deficit funzionale in apparato cardiaco per cardiopatia valvolare attestato dalla certificazione
NA IB del 01/02/2024, asseverata dal consulente alla cardiopatia in I classe n.y.h.a secondo il codice nosologico 6441con percentuale 25%, mentre dai dati riportati dalla certificazione si poteva evincere non soltanto una cardiopatia valvolare ( insufficienza aortica e mitro-tricuspidale)ma anche ipertrofia ventricolare sx con riduzione della funzione globale ( F.E.
50%) e una rilevante ipertensione polmonare ( valore PAPs 37 mm/hg) tale da determinare una sintomatologia disponica anche per sforzi lievi dovendosi applicare, piuttosto, il codice nosologico 6442 previsto per le cardiopatie in II classe n.y.h.a con percentuale almeno del 41%;
2) Deficit funzionale in apparato psichico da depressione ed eziopatonogenesi reattiva associata a marcata sintomatologia ansiosa come attestato dalla certificazione ASP del 16/03/2024 asseverata dal consulente ai codici nosologici concorrenti 2204- depressione endoreattiva lieve percentuale fissa del 10%- e codice 2207 nevrosi ansiosa con percentuale 15% attribuendo una percentuale complessiva del 20%, mentre dovevano ritenersi applicabili i codici concorrenti 2206 con attribuzione di una percentuale minima del 31% e 2207 così determinando, piuttosto, una percentuale complessiva del 44%; 3) Deficit funzionale in apparato respiratorio da asma bronchiale attestato dalla certificazione ASP e non computata dal CTU, asseverabile con il codice nosologico 6003 e percentuale attribuibile del 30% trattandosi di patologia grave.
In ragione di tutto quanto esposto e considerato nel ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente rassegnava, da ultimo, le seguenti conclusioni “ accertare e dichiarare con sentenza la sussistenza a favore del ricorrente del requisito sanitario per la pensione assegno a favore degli invalidi civili totali/parziali con decorrenza dalla domanda amministrativa”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva spiegando difese volte al rigetto del ricorso e CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni: “ Voglia l'adito Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania:
In via preliminare e/o pregiudiziale, -dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso ove depositato oltre i termini di cui agli artt. 445 bis, commi 4 e 6.
-previa verifica della propria competenza territoriale e della nullità del ricorso e/o delle notifiche, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'avverso ricorso ai sensi dell'art. 42, comma
2°, D.L. n. 269/2003, convertito in L. 326/2003.
-ove verificati i presupposti, dichiarare con ordinanza la litispendenza e disporre la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi l'art. 39 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 45, 3° comma della legge
n. 69/2009;
In via principale, rigettare ogni domanda avversaria, in quanto infondata.
Con il favore di spese, competenze ed onorari come per legge.
In via subordinata, statuire che la verifica dell'eventuale sussistenza in capo a controparte degli altri requisiti di legge richiesti per la liquidazione della prestazione richiesta, comunque formalmen-te contestata dall' ricorrente, venga operata dall' in sede amministrativa, ai sensi dell'art. CP_3 CP_1
445 bis C.P.C.”.
La causa veniva istruita in via documentale e con rinnovo della CTU medico legale.
Sostituita l'udienza del 9 dicembre 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
___________ __
1. Va premessa la tempestività del ricorso proposto conformemente a quanto stabilito ai sensi del comma 6° dell'articolo 445 bis c.p.c entro 30 giorni dalla dichiarazione di dissenso alle conclusioni del CTU.
In via generale, sembra poi opportuno ricordare che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione. In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata “solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
2.Nel merito il ricorso non può trovare accoglimento per quanto di ragione.
Parte ricorrente ha agito in giudizio al fine di veder accertare il requisito sanitario necessario ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità civile o all'assegno mensile di assistenza.
Già nella fase di accertamento tecnico preventivo il nominato consulente aveva ritenuto, all'esito delle indagini peritali espletate, che il ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari utili al riconoscimento della prestazione richiesta individuando un grado complessivo di invalidità pari al
40% .
All'esito del rinnovo delle operazioni di consulenza il CTU nominato nel giudizio di merito ha formulato considerazioni del tutto analoghe ritenendo che il ricorrente è soggetto invalido con percentuale del 56% a decorrere dal 25/01/2024.
Nel formulare tale valutazione conclusiva il CTU ha rilevato “ Dai dati sopra esposti emergono i seguenti fatti di interesse medico-legale. Il sig. in data 25/01/24 faceva istanza per Parte_1 avere riconosciuto un grado di invalidità tale da permettergli di fruire del trattamento pensionistico.
Sottoposto il sig. in data 16/05/24 a visita medica da parte dei Sanitari della Parte_1
Commissione Medica per l'Accertamento degli Stati di Invalidità Civile di Pedara veniva trovato affetto da sindrome depressiva, allergia ai pollini. tiroidite, Ipogonadismo, iperomocisteinemia e pertanto ritenuto invalido nella misura del 35% .Il sig. presentava quindi ricorso Parte_1 giudiziario. Sottoposto a visita medico legale da parte del nominato CTU dott.ssa , Persona_1 il sig. veniva trovato affetto da cardiopatia valvolare di lieve entità, sindrome Parte_1 ansioso-depressiva, tiroidite autoimmune, ipoacusia bilaterale e pertanto ritenuto invalido nella misura del 40% Veniva fatta opposizione. Venuto alla mia osservazione, il sig. è Parte_1 stato trovato affetto da ipoacusia neurosensoriale di lieve entità cardiopatia valvolare in I-II classe
NYHA sindrome depressiva di lieve-media entità asma allergico tiroidite autoimmune in trattamento”
Il CTU ha poi individuato la percentuale di invalidità complessiva secondo la seguente tabella:
In CONCLUSIONE, PATOLOGIE min. max. fisso ed in armonia ai quesiti postimi dall'Autorità
Giudiziaria, posso affermare che il sig. é Parte_1 stato trovato affetto da infermità le quali sono responsabili, nel rispetto delle tabelle indicative delle percentuali di invalidità di cui al D.
M. 05 febbraio 1992 cod.
4005 PERDITE UDITIVE 0
MONO E
PARI O Parte_2
INFERIORI A 275 dB
(PUNTEGGIO DA 0
A 59 COME DA
TABELLA
ALLEGATA) (*)
6441 21 CP_4
O VALVULOPATIE
CON
INSUFFICIENZA
LIEVE (I CP_5
CLASSE NYHA)
6442 MIOCARDIOPATIE 41
O VALVULOPATIE
CON
INSUFFICIENZA
CARDIACA
OD (II
CLASSE NYHA)
2204 SINDROME 0
DEPRESSIVA
CP_6
[...]
2205 SINDROME 0
CP_7
CP_8
[...]
6003 ASMA ALLERGICO 21
ESTRINSECO
0 0
30 0
50 0
0 10
30 0 1004 IPOTIROIDISMO 0 0 100
GRAVE CON
RITARDO
MENTALE
cod. PATOLOGIE %
4005 0 CP_9
NEUROSENSORIALE DI
LIEVE ENTITÀ
6441
VALVOLARE 35 CP_10
6442 IN I-II CLASSE NYHA
2204 SINDROME DEPRESSIVA DI 15
2205 LIEVE-MEDIA ENTITÀ
6003 ASMA ALLERGICO 21
1004 TIROIDITE AUTOIMMUNE IN 7
TRATTAMENTO
TOTALE (somma a scalare) → 56
Tale giudizio è da condividersi, dal momento che appare immune da evidenti errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed inoltre è sorretto da adeguata e convincente motivazione. Le conclusioni del CTU peraltro non sono state oggetto, per come risulta dagli atti di causa, di osservazioni critiche di parte.
3.Per tutto quanto esposto e considerato, pertanto, il presente ricorso va rigettato
Avuto riguardo alla dichiarazione ex art 152 disp att. c.p.c in atti le spese del presente giudizio devono dichiararsi irripetibili.
Le spese di CTU, liquidate con separati decreti, vanno poste a carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
rigetta il ricorso accertando e dichiarando che è invalido con percentuale 56% dal Parte_1
25/01/2024; dichiara irripetibili le spese di lite;
pone a carico dell' le spese della consulenza espletata nel corso dell'accertamento tecnico CP_1 preventivo e della consulenza tecnica espletata in questo giudizio che liquida come da separati decreti.
Catania, 10/12/2025 IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
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