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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 04/03/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza n.5 /2025
N. R.G. 872/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott. Roberto Vignati Consigliere dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n.1113/2024 del Tribunale di
Milano, in funzione di giudice del lavoro, est. dr.ssa CHIRIELEISON, pubblicata il
2/05/2024, promossa da:
con l'avv. ROSARIO SALONIA e l'avv. GIANLUCA VERONESI, Parte_1
elettivamente domiciliata in Milano via Visconti di Modrone n. 21 presso lo studio dei difensori contro con l'avv. MARCO CONTI, ed elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 studio dell'avv. ALESSANDRO BIGONI, in Milano via Gustavo Modena n. 3/A
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
Voglia codesta Corte di Appello, previa emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 435 c.p.c., contrariis rejectis, in riforma dell'impugnata sentenza n. 1113/2024 del Tribunale di Milano, sezione lavoro: rigettare tutte le avverse domande proposte dal sig. siccome infondate in fatto e CP_1 diritto e, comunque, non provate;
Pagina 1 accogliere la domanda riconvenzionale formulata in primo grado, e così accertare l'indebita sottrazione da parte del sig. di 975.280,00 RON (pari circa a 197.000,00 euro), o CP_1 della diversa somma che dovesse essere accertata in corso di causa, alla Società e, per l'effetto, condannare il sig. l risarcimento del relativo danno a favore di . CP_1 Pt_1
Conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere la restituzione di Pt_1 tutte le somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, pari a complessivi Euro 426.989,09, e condannare l'appellato alla restituzione di tutte le somme che il signor a percepito direttamente in esecuzione della sentenza di primo grado, pari ad Euro CP_1 272.199,55, con rivalutazione di interessi dalla data dell'avvenuta corresponsione sino alla restituzione.
In ogni caso, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio
Per la PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, respingere il ricorso in appello promosso da con conseguente Parte_1 conferma, anche eventualmente con diversa motivazione, della sentenza n. 1113/2024 del
1.3.2024, pubblicata il 2.5.2024 emessa dal Tribunale Civile di Milano – Sezione Lavoro e Previdenza, a definizione del giudizio inter partes recante n. R.G. 8043/2022.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio come previsi dal D.M. n. 55/2014 e s.m.i..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1113/2024, accertava e dichiarava l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato al sig. e, per l'effetto, condannava la CP_1
a corrispondere al ricorrente l'indennità sostitutiva del preavviso, nella misura Parte_1 pari all'importo lordo di € 122.638,32 e l'indennità supplementare ex art. 19 CCNL Dirigenti nella misura di 20 mensilità dell'ultima retribuzione e quindi al Parte_2 pagamento dell'importo lordo di € 204.397,20, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
rigettava le domande formulate dalla convenuta in via riconvenzionale e condannava la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate nella somma di € 18.000,00 oltre spese e accessori come per legge.
Il sig. esponeva di essere stato assunto a Milano da CP_1 Controparte_2
e, successivamente, a seguito della fusione per incorporazione di tale Società in
[...]
di essere passato alle dipendenze di quest'ultima, con qualifica dirigenziale, CP_3
dal 1° giugno 2004; evidenziava inoltre di essere stato nominato Direttore della Funzione
Amministrazione e Finanza dell'Area Romania con inquadramento nella categoria dirigenziale da parte di con decorrenza dal 1° gennaio 2006. CP_3
Pagina 2 Il ricorrente evidenziava di aver ricevuto in data 20/01/2022, una lettera di contestazione disciplinare datata 17/01/2022, del seguente tenore: “Nel mese di settembre 2021, abbiamo appreso da fonti di stampa del coinvolgimento di in tre diversi procedimenti CP_3
penali per fatti di corruzione e traffico di influenze illecite in merito ad appalti pubblici vinti da in Romania fra il 2009 ed il 2015. Gli appalti in questione sono quelli relativi: i) CP_3 all'ammodernamento dell'aeroporto di Otopeni;
ii) alla realizzazione della linea ferroviaria
Bucarest-Costanza; iii) alla riqualificazione di uno svincolo viario presso Bucarest.”
…….
Quanto sopra assume particolare rilevanza e significato anche se si considera che sebbene
Lei, a quanto consta, non sia stato coinvolto formalmente nelle indagini, in virtù del ruolo che ricopriva ai tempi in Romania e dei relativi poteri a Lei conferiti, era verosimilmente a conoscenza di tali pagamenti e comunque dei fatti. Peraltro ci risulta che almeno per i fatti di cui al punto 2, la Direzione Nazionale Antimafia Rumena aveva ufficialmente aperto un fascicolo investigativo nei confronti di succursale e CP_3 CP_3 Controparte_4
succursale , la cui chiusura è stata notificata ai vari enti il CP_3 Persona_1
10.07.2020.
Le contestiamo, pertanto, anche quanto segue:
a) non risulta che Lei avesse dato informativa sui tre casi né alla Funzioni Legale, né all'Internal Audit o all'OdV di sebbene si trattasse di reati commessi da personale CP_3 italiano in commesse dirette e le indagini dell'autorità anticorruzione fossero state aperte anche nei confronti di succursale di Bucarest e succursale CP_3 CP_3 CP_3
; Persona_2
b) Lei non ha fornito spontaneamente informazioni sulle vicende nemmeno a seguito dell'integrazione di nel Gruppo Webuild. CP_3
Contestualmente era stato sospeso dal lavoro e in data 1/02/2022, la società gli aveva recapitato a mezzo pec il provvedimento di licenziamento per giusta causa. eccepiva la nullità del recesso per motivo illecito determinante “essendo finalizzato CP_1
esclusivamente a liberarsi del dipendente e la ritorsività del medesimo, in quanto determinato esclusivamente dalla volontà della Società convenuta di liberarsi di un soggetto ormai divenuto scomodo perché parte del Gruppo di ex manager di Deduceva inoltre che si CP_3
trattava di licenziamento inesistente per mancanza di valida sottoscrizione nella lettera dell'1/02/2022, ed illegittimo perché privo della giustificatezza, in quanto la contestazione disciplinare era “tardiva, generica ed in ogni caso afferente a fatti insussistenti”.
Pagina 3 si costituiva in giudizio, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del Parte_1
ricorso per asserita erroneità del rito, avendo il ricorrente introdotto il giudizio con ricorso ex art 414 cpc anziché con il cd , sebbene avesse svolto una domanda di Persona_3
impugnazione del licenziamento con condanna della Società alla reintegrazione ex art. 18, commi 1 e 2, Stat. Lav.
Nel merito la società deduceva la sussistenza della giusta causa di recesso e della legittimità del recesso in considerazione dei gravi fatti oggetto di addebito.
Contestava l'esistenza di un motivo illecito determinante e della natura ritorsiva del licenziamento rilevando che “a nulla rileva, infatti, che il licenziamento sia stato intimato il giorno immediatamente successivo alla seconda audizione orale tenuta dal dirigente.”
Con riferimento alla pretesa ingiustificatezza, deduceva che le condotte contestate al ricorrente integravano non solo una ingiustificabile e consapevole violazione del Codice Etico aziendale, ma costituivano altresì una palese e gravissima violazione dei fondamentali obblighi di diligenza, correttezza e buona fede di cui gli artt. 2104, 1175 e 1375 c.c. incombenti su ciascun prestatore di lavoro, ancor più se con qualifica dirigenziale.
Esponeva che “il licenziamento intimato è motivato dal fatto che il medesimo non aveva fornito alcuna informativa, né alcuna comunicazione rispetto ai casi di corruzione citati nella parte in fatto – di cui non poteva non essere a conoscenza, tant'è che nessuna contestazione, né eccezione è mai stata sollevata al riguardo (né col ricorso, né in sede di giustificazioni) in ragione del ruolo ricoperto e dei poteri attribuiti - né alla Funzione Legale, né all' Parte_3
o all'Odv di prima (non a caso nessuna documentazione al riguardo è stata
[...] CP_3 prodotta ex adverso), né di poi, a seguito dell'integrazione societaria. Pt_1
A nulla rileva, peraltro, il fatto che il sig. ritenga di essersi attenuto alle indicazioni CP_1 ricevute dai vertici aziendali”
Sotto il profilo formale sosteneva che nella fattispecie la contestazione doveva ritenersi tempestiva in quanto “Solo ad agosto 2021 si è verificata l'incorporazione in del Pt_1 ramo d'azienda di derivante dalla scissione parziale della stessa. CP_3
Da tale data, pertanto, la struttura di oggetto di incorporazione (ivi compresa la branch CP_3 in Romania), è stata integrata nell'organizzazione di e sottoposta alla direzione ed al Pt_1 controllo dei relativi organi e dipartimenti…………… la Società, ovvero il dipartimento di
Compliance di , nell'ambito delle relative attività sulla branch rumena appena Pt_1
incorporata, ha intercettato la notizia dei tre casi di corruzione solo nel settembre 2021 dalla lettura di notizie di stampa. Nei mesi successivi, dunque, la Società aveva effettuato i più
Pagina 4 opportuni accertamenti per comprendere la portata del problema. Si è trattato chiaramente di indagini complesse”
Quanta alla eccepita genericità della contestazione deduceva che “il chiaro tenore testuale della contestazione fosse risultato idoneo a consentire al ricorrente di individuare sia le condotte contestate, sia il contesto in cui si erano verificate, sia le disposizioni violate, garantendogli così di esercitare ogni suo più ampio diritto di difesa.”
Con riferimento alla mancata affissione del codice disciplinare, contestava la circostanza deducendo che era sempre stato affisso nella succursale rumena e rilevava che, in ogni caso, non è necessaria l'affissione in caso di violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione.
Rilevava poi che la lettera di licenziamento era stata sottoscritta dal General Manager
Corporate & Finance - Group CFO, dott. (massima espressione aziendale Persona_4
della funzione in cui il dott. operava), a firma congiunta con il Chief HR CP_1
Organization and Systems Officer, dott. entrambi muniti dei relativi Persona_5
poteri, come da procura in atti.
sosteneva che il contratto di lavoro estero sottoscritto tra le parti (doc 5) costituiva la Pt_1
fonte normativa del rapporto di lavoro, con esclusione dell'applicazione della legge italiana.
Di qui l'infondatezza delle domande avversarie basate sul rinvio alla legislazione italiana e alla sua interpretazione giurisprudenziale.
Proponeva contestualmente domanda riconvenzionale, relativa all'accertamento dell'indebita sottrazione da parte del sig. di 975.280,00 RON (pari circa a 197.000,00 €), o della CP_1
diversa somma accertata in giudizio, alla società, domandando dunque la condanna del sig.
l risarcimento del relativo danno a favore di . CP_1 Pt_1
Il Giudice di prime cure respingeva preliminarmente l'eccezione relativa alla erronea scelta del rito rilevando che non era stata provata in giudizio la lesione del diritto di difesa.
Richiamato l'art 21 del regolamento Bruxelles I riteneva corretta la scelta di adire l'autorità giurisdizionale italiana e, quanto alla legge applicabile, richiamato l'art. 8 del Regolamento
(CE) n. 593/2008 (Roma I) del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, sosteneva che dovesse ritenersi applicabile quella italiana rilevando altresì che non aveva contestato l'applicabilità al rapporto di lavoro del CP_5
Parte_4
Respingeva altresì l'eccezione relativa all'assenza di valida sottoscrizione nella lettera di licenziamento rilevando che la lettera riportava le sottoscrizioni dei sig.ri e Persona_4
Pagina 5 muniti dei poteri di firma in relazione ai rapporti di lavoro, come da Persona_5
procura notarile prodotta.
Quanto al merito alla contestazione, il Giudice di primo grado, dato atto che i procedimenti penali riportati nella contestazione disciplinare erano pacifici, come anche il fatto che nessun dipendente di era stato condannato per i fatti in questione, e che il ricorrente Controparte_6
non era risultato coinvolto in alcun modo nei procedimenti penali citati, riteneva fondate entrambe le eccezioni di tardività delle contestazioni e di insussistenza dei fatti contestati: sottolineava che i fatti di corruzione e traffico di influenze illecite in merito ad appalti pubblici vinti da risalivano periodo tra il 2009 e il 2015, aveva dedotto di CP_3 Pt_1
essere venuta a conoscenza dei fatti in questione a partire dal mese di settembre 2021 (da non meglio precisate “fonti di stampa”), ma l'assunto era stato smentito dal ricorrente il quale aveva dimostrato documentalmente che i fatti erano stati riportati, a più riprese, dalla stampa rumena a partire quantomeno dal 2018..
A tal riguardo, il Giudice rilevava che l'istruttoria aveva dimostrato che i vertici dell'allora erano a conoscenza dei fatti oggetto della odierna contestazione disciplinare, e dunque CP_3
tale circostanza incideva sia sulla tempestività della contestazione (tardiva), sia sulla sussistenza dei fatti contestati, rendendo la contestazione relativa alla mancata informativa ai vertici aziendali priva di contenuto.
Alla luce di ciò, il Giudice evidenziava che il licenziamento era privo di giustificazione e dunque illegittimo, ma non illecito, non sussistendo a suo avviso in atti elementi idonei a far ritenere con sufficiente certezza l'intento di rappresaglia, il quale deve avere avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro
Rigettava, infine, la domanda riconvenzionale evidenziando che sulla base delle allegazioni della e della documentazione prodotta non vi era stato modo di appurare quali Pt_1
fossero i prelievi imputati al che gli stessi fossero stati da lui eseguiti e che fossero CP_1
andati a suo beneficio.
Con atto dell'1/08/2024, la ha proposto ricorso in appello. Pt_1
Con il primo motivo la società appellante critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la legge regolatrice del rapporto di lavoro sia la legge italiana.
Infatti, secondo la tesi del gravame, in applicazione dell'art 8 del Regolamento Roma I le parti contraenti avevano disciplinato in modo specifico la fattispecie del licenziamento illegittimo (cfr. art. 20 del contratto individuale) rimandando, per tutto quanto non
Pagina 6 disciplinato dal regolamento contrattuale, alla normativa vigente del luogo ove si è svolta la prestazione lavorativa.
Parte appellante domanda quindi l'applicazione della normativa pattizia e, per quanto da questa non previsto, della legislazione rumena. In subordine, chiede il rigetto delle domande avversarie dal momento che non poteva trovare applicazione la contrattazione collettiva, sia in quanto non avente efficacia erga omnes, sia perchè nel caso di specie le parti vi avevano espressamente derogato (escludendo qualsiasi riferimento alla legge italiana ed ai relativi
CCNL)
Con il secondo motivo censura la sentenza ribadendo quanto sostenuto in primo grado con riferimento alla tempestività e sufficiente specificità della contestazione disciplinare.
A tal riguardo, la società espone che il Giudice non aveva tenuto conto di due elementi: del fatto che il sig. non aveva fornito alcuna informativa, né alcuna comunicazione CP_1
rispetto ai casi di corruzione, dei quali non poteva non essere a conoscenza, del cambio del datore di lavoro da a per effetto dell'integrazione industriale dell'una CP_3 Pt_1 nell'altra. Il 29 luglio 2021 e avevano sottoscritto un atto di scissione per CP_3 Pt_1
effetto del quale venivano trasferite a le attività relative all'edilizia, alle costruzioni Pt_1
infrastrutturali, impiantistica, progettazione, maneutenzione, facility management e gestione di sistemi complessi destinate alla prosecuzione in continuità aziendale. Solo da tale momento, sostiene l'appellante la società aveva potuto sottoporre a controllo le funzioni integrate.
Deduce che i procedimenti penali sono stati confermati dall' ing. (Direttore Pt_1 CP_7
di paese e responsabile della succursale Romania) cui iportava. CP_1
Il predetto ing. (teste) aveva partecipato alle indagini e alle udienze non solo in qualità CP_7 di testimone, ma anche di imputato “in quanto la normativa rumena prevedeva che la denuncia del corruttore al Pubblico Ministero costituisse una causa di non punibilità a beneficio del corruttore stesso. Ciò non significa che l'ing. non fosse colpevole”, e nel CP_7 corso delle prove testimoniali aveva “confessato l'esecuzione degli atti corruttivi”.
Ciò premesso, l'appellante sosteneva che i fatti descritti assumevano rilevanza anche riguardo all'odierno appellato, il quale, seppur non coinvolto direttamente nelle indagini, nella sua qualità di Direttore Amministrazione e Finanza della Branch Rumena di AL in via continuativa dal 2006, era a conoscenza dei pagamenti e dei relativi fatti in considerazione del ruolo ricoperto e dei poteri conferitigli. E, nondimeno, non aveva dato alcuna informativa dei casi di cui alla contestazione agli organi della Funzione Legale né all'Intranal Audit.
Pagina 7 La società rileva che le condotte contestate all'appellato integravano “una ingiustificabile e consapevole violazione del Codice Etico aziendale”, costituenti una “palese e gravissima” violazione dei fondamentali obblighi di diligenza, correttezza e buona fede di cui gli artt.
2104, 1175 e 1375 c.c. incombenti su ciascun prestatore di lavoro (pag. 23 del ricorso in appello).
Il licenziamento del dirigente era pertanto motivato, avendo il Giudice di prime cure errato anche nel non considerare, ai fini della conoscenza dei fatti in oggetto, l'intervenuto cambio dei vertici aziendali per effetto delle operazioni societarie tra e e l'estraneità Pt_1 CP_3 dell'odierna appellante alle dinamiche della neo-integrata secondo la tesi di parte CP_3
appellante, avrebbe quindi proceduto con il recesso solo nel momento in cui, a Pt_1
seguito dei controlli e degli approfondimenti che avrebbe potuto effettuare solo una volta integrata nella propria struttura, era venuta a conoscenza dei fatti. CP_3
Con il terzo motivo censura la statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale formulata dalla Società in primo grado.”, l'appellante rappresenta di avere descritto la natura della documentazione prodotta, indicato la tipologia di movimentazioni in oggetto, la riconducibilità all'appellato, la condotta tenuta dall'appellato, le relative modalità di esecuzione, allegando tutta la documentazione attestante la sottrazione del denaro;
dunque eccepisce che il Giudice di prime cure aveva errato a rigettare la domanda di accertamento di indebita sottrazione da parte di i 975.280,00 RON (pari circa a 197.000,00 euro), o CP_1
della diversa somma accertata dal Giudice, alla società, nonché la domanda relativa al risarcimento del danno.
Precisamente, l'appellante evidenzia che non si era trattato di movimenti effettuati sui conti correnti per la normale operatività, ma di operazioni “per cassa” ovverosia su conti correnti specifici (c/c 473 e c/c 42501) dedicati all'operatività straordinaria della Società (bonifici per pagamenti di fornitori, utenze, obbligazioni contrattuali, anticipi in contanti per spese, anticipi in contanti per retribuzioni). In particolare, ad avviso dell'appellante, si trattava di operazioni di prelievo in contanti di somme al di sotto dei 10.000,00 RON, formalmente giustificate come “anticipo salario”, titolo ed importo che consentivano il prelievo di contanti sottraendosi ai controlli bancari in materia di verifica dei flussi e antiriciclaggio
A sostegno delle proprie argomentazioni, la menziona l'estratto del mastrino di cassa Pt_1
“Fisa de cont”, i singoli giustificativi di richiesta prelievo recanti nella casella della firma del richiedente il nominativo e la sigla del ricorrente, raffrontandoli con i cedolini del CP_1
nei periodi di riferimento
Pagina 8 Alla luce di ciò, secondo la società appellante aveva illegittimamente deviato dalla CP_1
Cassa della Società un importo complessivo pari a circa 200.000,00 euro, effettuando prelievi di cassa in contanti nel periodo compreso tra il 2017 e gennaio 2022, non giustificati e comunque mai restituiti;
avrebbe prelevato per cassa, senza mai restituirli, complessivi
975.280,00 RON, al cambio attuale pari circa a 197.000,00 euro
Inoltre, l'appellante rappresenta che, a seguito degli ulteriori approfondimenti, era emerso che le uscite di cassa richieste da enissero spesso siglate e vistate dai suoi sottoposti e a CP_1
volte unicamente da lui, e che per gli anticipi/prestiti concessi ad alcuni altri lavoratori dipendenti della Branch Rumena, l'appellato avrebbe ricevuto personalmente da questi la restituzione delle somme anticipate, ma che tali somme non risultavano né versate in cassa, né contabilizzate come restituite
Con memoria difensiva dell'08/11/2024, il sig. i costituiva in giudizio chiedendo il CP_1 rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Con riferimento al primo motivo di appello sserva l'art. 8 della Convenzione Roma Pt_5
I contiene disposizioni specifiche che derogano ai principi generali in materia di competenza giurisdizionale e legge applicabile, nell'intento di tutelare i lavoratori in quanto parte più debole del contratto.
In particolare, l'appellato rappresenta che l'articolo 8 del Regolamento Roma I contiene una clausola derogatoria, che consente alle Autorità Giurisdizionali di non considerare la legge del luogo in cui si svolge abitualmente l'attività o del luogo in cui è situata la sede d'attività presso la quale il lavoratore è stato assunto e di applicare la legge di un paese diverso, laddove dall'insieme delle circostanze risulti che il contratto presenta un collegamento più stretto con tale diverso paese (cfr. in particolare la sentenza Schlecker/Boedeker, C‑64/12).
Richiama quindi una serie di circostanze che rivelano che il contratto di lavoro presenta il collegamento più stretto con l'ordinamento giuridico italiano.
Individuata la legge italiana come legge regolatrice del rapporto in forza del richiamo a tali istituti nel contratto, le conseguenze derivanti dall'illegittimo licenziamento devono essere valutate sulla base del diritto italiano, ritenendo nulle le clausole (di cui all'art. 20 e 24) del contratto che prevedono che l'indennizzo costituisca l'unica sanzione applicabile, con l'assorbimento di qualsiasi diritto anche risarcitorio del lavoratore derivante dal licenziamento intimato in violazione delle regole.
Pagina 9 Secondo la tesi di parte appellata, tali clausole impongono una tutela “totalmente inadeguata”
(inferiore a quella prevista in Italia per i datori di lavoro con meno di 16 dipendenti), contrastando con l'ordinamento pubblico internazionale (art. 30 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e art. 24 Carta Sociale Europea) e con quello italiano
Con riferimento al secondo motivo di gravame, l'appellato ribadisce che la contestazione della società era tardiva, contestando che si possa considerare un “nuovo” datore di Pt_1 lavoro: l'operazione societaria di acquisizione ed integrazione della Società AL in Salini –
Impregilo S.p.A., ridenominata , era a suo avviso stata ampiamente ricostruita Pt_1
fattualmente in primo grado, dimostrata documentalmente, dunque pacifica tra le parti
Inoltre, rileva che, pur tenendo conto di quanto riferito da e cioè che la società aveva Tes_1
appreso notizia dei procedimenti penali che la coinvolgevano da fonti di stampa a settembre
2021 la contestazione disciplinare era stata inviata solo a gennaio 2022, trascorsi quattro mesi “durante i quali la Società non ha assunto alcuna iniziativa nei confronti del Dirigente”
.Infine, a parere di parte appellata, era stato dimostrato per via documentale in primo grado che le notizie in esame erano state già presenti in rete da anni. ribadisce anche l'illegittimità del licenziamento per insussistenza dei fatti oggetto Pt_5
della contestazione, rilevando che all'esito della prova testimoniale acquisita emergeva che i vertici aziendali erano pienamente consapevoli dei fatti occorsi in Romania “avendone addirittura condiviso le scelte” mentre non era provato che egli fosse a conoscenza che le dazioni di denaro avessero finalità diverse da quelle formalmente indicate nei contratti.
Sul terzo motivo, relativo alla domanda riconvenzionale svolta dalla Società, CP_1
evidenzia che non erano state provate le presunte sottrazioni di denaro poste in essere dal
Dirigente, e che invece erano stati provati, e nemmeno erano stati contestati dalla società appellante, le finalità dell'uso dei contanti per la gestione dei cantieri, le modalità di gestione delle operazioni di movimentazione di denaro delle due casse contanti, i sistemi di controllo contabile in uso presso la Società per la gestione delle casse.
L'appellato insisteva quindi per l'integrale conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 15 gennaio 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
I motivi di appello principale, di seguito esaminati, sono infondati e devono essere respinti.
1. Legge applicabile al rapporto
Pagina 10 La legge applicabile al contratto di lavoro subordinato stipulato tra le parti in causa, entrambe italiane, e avente ad oggetto prestazioni rese in uno degli stati membri dell'Unione Europea
(Romania) deve essere individuata in base alla disciplina che di seguito, per maggiore chiarezza, si trascrive:
Art. 3 Convenzione di Roma del 19 giugno 1980: il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti, la scelta deve essere espressa o risultare in modo ragionevolmente certo dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze. Le parti possono designare la legge applicabile
a tutto il contratto, ovvero a una parte soltanto di esso
Art. 8 del Regolamento CE n 593/2008 del Parlamento Europeo e del consiglio (Roma I):
“1. Un contratto individuale di lavoro è disciplinato dalla legge scelta dalle parti conformemente all'articolo 3. Tuttavia, tale scelta non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente in virtù della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. Nella misura in cui la legge applicabile al contratto individuale di lavoro non sia stata scelta dalle parti, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale o, in mancanza, a partire dal quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, svolge abitualmente il suo lavoro.
Il paese in cui il lavoro è abitualmente svolto non è ritenuto cambiato quando il lavoratore svolge il suo lavoro in un altro paese in modo temporaneo.
3. Qualora la legge applicabile non possa essere determinata a norma del paragrafo 2, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore.
4. Se dall'insieme delle circostanze risulta che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 2 o 3, si applica la legge di tale diverso paese”.
Ciò premesso, deve rilevarsi che il contratto sottoscritto tra le parti (doc 12 fasc, I grado del ricorrente) prevede:
Art 24 “Legislazione – Giurisdizione – Interpretazione: “Le parti dichiarano di non aver fatto alcuna promessa, impegno o patto verbale o scritto, contro o oltre le clausole contenute nel presente contratto, preordinato alla disciplina del rapporto di lavoro con esclusione di ogni rinvio alla regolamentazione dei contratti collettivi. (…)
Per quanto non previsto nel presente contratto si osservano le norme di legge vigenti nel paese di lavoro”
Pagina 11 Nel caso di specie, la Corte, condividendo l'interpretazione del tribunale, ritiene che, proprio in applicazione della trascritta normativa, e nonostante la volontà delle parti parrebbe quella di demandare la regolamentazione del rapporto integralmente alla disciplina convenzionale e di rinviare alla legge del paese di lavoro solo in via residuale, si debba individuare nella legge italiana la legge applicabile al rapporto sulla base della previsione del n. 4 dell'art 8
Regolamento CE n 593/2008.
Nell'applicazione di tale clausola, a parere della Corte di giustizia (sentenza 12 dicembre
2013, causa C-64/12, occorre in particolare prendere in considerazione: CP_8
– il Paese in cui il lavoratore versa le imposte e le tasse sui redditi della sua attività;
– il Paese dove il lavoratore è iscritto al sistema di previdenza sociale e ai diversi regimi pensionistici, di assicurazione malattia e di invalidità;
– l'insieme delle circostanze del procedimento, quali, segnatamente, i parametri presi in considerazione per stabilire la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
Vari elementi consentono, nella fattispecie di ritenere che il contratto di lavoro stipulato tra le parti presenta un collegamento più stretto con l'Italia rispetto alla Romania: le clausole del contratto sono state redatte in lingua italiana, l'assunzione iniziale èavvenuta in
Italia; per la cessazione del rapporto, la disciplina convenuta dalle parti rinvia pacificamente ad istituti tipici del diritto italiano, nel contratto vi è espresso rinvio alla disciplina italiana in materia di previdenza e assistenza;
nelle buste paga vi sono le trattenute per il IN ed il FASI, tipici istituti connessi all'applicazione del CCNL Dirigenti Aziende Industriali;
vi
è espresso rinvio al D. Lgs. n. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali;
parimenti confermativo della scelta implicita a favore della legislazione italiana è il richiamo agli istituti retributivi: TFR, ferie, tredicesima mensilità; la valuta utilizzata nel contratto è l'euro, ovvero, quella avente corso legale in Italia e non il;
le buste paga sono intestate Per_6 CP_3
Via G. V. Bona n. 65 in Roma (ovvero presso la sede legale e amministrativa di
[...]
e, poi, Centro Direzionale Milanofiori Strada 6, Rozzano (MI); il CP_3 Pt_1
licenziamento è stato intimato dalla sede legale di la convenuta applica anche Parte_1 il CCNL Dirigenti dimostrando dunque di fare riferimento all'intero Parte_2
corpo normativo che regola i rapporti di lavoro italiani, composto - come noto - oltre che dalla legge e dalle pattuizioni individuali, anche dai CCNL.
Ritenuta applicabile la legge italiana, deve poi ritenersi che rientri nella disciplina “di protezione”, non convenzionalmente derogabile, la normativa sulle tutele in caso di licenziamento illegittimo/ingiustificato, che è infatti sottratta alla disponibilità delle parti,
Pagina 12 trovando una sua precisa regolamentazione a livello nazionale in ogni stato membro che, a sua volta, deve uniformarsi alle regole sovranazionali.
Va ricordato, infatti, che l'art 35 del regolamento Roma I prevede: “il lavoratore non dovrebbe essere privato della protezione accordatagli dalle disposizioni alle quali non è premesso derogare convenzionalmente o alle quali si può derogare soltanto a beneficio del lavoratore medesimo”.
Deve conseguentemente ritenersi inapplicabile, in quanto prevede tutele inferiori rispetto a quelle assicurate dalle norme di legge italiane nella fattispecie dettata dal CCNL Dirigenti
Industriali, da considerarsi norme imperative, la previsione dell'art 20 del contratto di lavoro individuale che prevede, all'ultimo comma: Quando sia stato adottato un licenziamento in violazione di regole sostanziali, formali o procedimentali, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore, in via esclusiva, un indennizzo da un minimo di due e mezzo ad un massimo di cinque mensilità dell'ultima retribuzione;
la sanzione è fissata avuto riguardo all'anzianità del lavoratore ed al comportamento delle parti.
Tale indennizzo costituisce l'unica sanzione applicabile, con 'assorbimento di qualsiasi diritto anche risarcitorio del lavoratore derivantegli dal licenziamento intimato in violazione delle predette regole.”
2. Vizi della contestazione disciplinare- Sussistenza dei fatti contestati
Con il motivo in esame censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la Pt_1
contestazione disciplinare del 17.1.2022 sia tardiva e priva della necessaria specificità, riproponendo le osservazioni svolte nella memoria di costituzione in I grado.
La censura deve essere disattesa.
La Corte ricorda che per costante e condivisa interpretazione della giurisprudenzal'immediatezza della contestazione rispetto all'addebito non dev'essere valutata con riferimento al momento in cui i fatti contestati sono accaduti, bensì con riferimento al momento in cui essi sono stati effettivamente conosciuti dal datore di lavoro.
Il lasso temporale rilevante ai fini della valutazione della tempestività del provvedimento adottato è, dunque, quello che decorre dall'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro dei fatti stessi e non, invece, dall'astratta percettibilità o conoscibilità di questi ultimi.
Tale lasso temporale deve essere peraltro valutato tenendo conto della complessità dell'organizzazione aziendale, in particolare laddove il sistema organizzativo aziendale comporti la mancanza di un diretto contatto tra il dipendente e i soggetti abilitati ad esprimere la volontà dell'imprenditore.
Pagina 13 Giova in proposito richiamare la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui
“il principio dell'immediatezza della contestazione dell'addebito va intesa in senso relativo - essendo compatibile con un certo intervallo di tempo necessario al datore di lavoro per una valutazione unitaria delle varie inadempienze del dipendente -…” (cfr. Cass., 12 maggio 2020
n. 8803).
Alla luce dei riportati e condivisi principi, nella specie, dalle testimonianze acquisite nel giudizio di primo grado e dalla documentazione prodotta è emerso che:
i tre procedimenti penali indicati nella lettera di contestazione, nei quali è stata coinvolta
, hanno ad oggetto fatti di corruzione e traffico di influenze illecite in merito ad CP_3
appalti pubblici vinti da in Romania fra il 2009 ed il 2015 (vedi lettera di CP_3
contestazione disciplinare); la stampa rumena fin dal gennaio 2018 ha pubblicato numerosi articoli riguardanti il pagamento di tangenti nell'ambito dell'appalto dei lavori per lo sviluppo e l'ammodernamento dell'aeroporto internazionale di Bucarest – Otopeni vinto dal Gruppo AL (doc 15 fascicolo di I grado di parte ricorrente); già dal novembre 2020 era assoggettata al controllo di e quest'ultima nel CP_3 CP_5
mese di agosto 2021 ha acquisito il ramo di attività di sicchè quantomeno da tale CP_3 data si può ritenere che l'odierna appellante fosse a conoscenza dei procedimenti penali nei quali la società italiana era coinvolta.
Sul punto è sufficiente richiamare la cronologia delle vicende societarie che hanno portato all'acquisto del ramo di azienda, descritta nel ricorso ex art 414 cpc e ampiamente documentata, che portano ad escludere che , in quanto uovo datore di lavoro, non Pt_1
fosse stata a conoscenza dei fatti di cui alla contestazione fino al 2021.
In particolare il ricorrente ha documentato che, in data 28/09/2018, aveva CP_3
presentato, innanzi al Tribunale Civile di Roma – Sezione Fallimentare, istanza di concordato preventivo in continuità diretta ex artt. 161 e seg. L.F.; che, in data 14/02/2019, Salini –
Impregilo S.p.A. aveva presentato una complessa offerta di intervento finanziario ed industriale per l'acquisizione di che sulla base dell'offerta di intervento CP_3 CP_3
formulata da Salini – Impregilo, aveva presentato un complesso Piano Concordatario che era stato omologato dal Tribunale di Roma il 17/07/2020, e che il successivo 31/07/2020
l'assemblea degli azionisti di aveva adottato le delibere propedeutiche per la sua CP_3
esecuzione. Con tale atto vi era stato il ritorno in bonis della Società e si era concretamente avviato l'assoggettamento di al controllo ed alla direzione da parte di CP_3 Parte_1
(già Salini – Impregilo).
Pagina 14 Il ricorrente ha specificato che a partire dal 15/06/2020 Salini – Impregilo S.p.A. aveva mutato la propria denominazione sociale in che successivamente Parte_1 Pt_1 aveva completato l'acquisizione del 66% del capitale sociale di che in data
[...] CP_3
29/07/2021 era stato sottoscritto un atto di scissione e che, con effetto dall'1/08/2021,
l'insieme delle attività di relative all'edilizia, alle costruzioni infrastrutturali, CP_3 all'impiantistica, alla progettazione, manutenzione, facility management ed alla gestione dei sistemi complessi - destinato alla prosecuzione in continuità ai sensi del Piano Concordatario
- era stato trasferito (unitamente alle risorse umane ivi impiegate) a (pag. 2 Parte_1
del ricorso di primo grado).
Alla luce delle vicende societarie così ricostruite e non contestate in atti deve ritenersi che quantomeno dal 2020 fosse a conoscenza dei procedimenti penali pendenti in Tes_1
Romania e quindi la contestazione mossa solo a gennaio 2022 deve ritenersi non tempestiva.
3. Rigetto della domanda riconvenzionale
Sostiene che il giudice avrebbe omesso di valutare la documentazione allegata dalla CP_5 quale emergerebbe l'indebita sottrazione da parte di di circa € 200.000, mediante CP_1
prelievi di cassa in contanti nel periodo dal 2017 al 2022, formalmente giustificati come anticipi di stipendio, che non trovano riscontro nei cedolini paga e mai restituiti, per l'importo complessivo di 975.280,00 RON.
La domanda è stata respinta dal giudice di I grado con la seguente argomentazione: Sulla base delle allegazioni di parte convenuta e della documentazione prodotta non vi è modo di appurare, in primo luogo, quali siano i prelievi imputati al ricorrente e, in secondo luogo, che gli stessi siano stati eseguiti dal e siano andati a suo beneficio. Il tutto CP_1
considerata la mole, presumibilmente considerevole, di operazioni che l'azienda svolgeva annualmente.
La convenuta si è limitata ad affermare che dalla documentazione prodotta sub docc. 21, 22 e
23 si evincerebbero uscite di cassa per determinati totali, senza descrivere la natura della documentazione prodotta, senza indicare di quali movimentazioni si stia parlando e senza spiegare in che modo le singole movimentazioni sarebbero riconducibili al ricorrente.
E' peraltro del tutto improbabile che dette movimentazioni non siano mai state vagliate dalle funzioni aziendali deputate ad eseguire i relativi controlli e che nel corso di cinque anni nessuno abbia notato anomalie contabili di tale rilevanza.
La riportata motivazione appare corretta e non può che essere condivisa dalla Corte.
Pagina 15 Va infatti osservato che dai fogli di contabilità (doc.21-22) prodotti emerge che non tutti i prelievi riportano la firma di e alcune delle firme sono state disconosciute dallo CP_1
stesso; non è poi in alcun modo provato che detti prelievi siano andati a beneficio;
alcuni prelievi risultanti dai fogli di contabilità interna riportano la causale “avans salariu“ (anticipo salario), ma molti di essi indicano “avans salari” (anticipo salari), e ciò a conferma della deduzione dell'appellato secondo cui le casse contanti erano utilizzate anche per il pagamento degli stipendi del personale. Con riferimento a tali indicazioni era onere della società, anche in base al principio di prossimità della prova, provare che il pagamento era invece avvenuto con diversa modalità.
Va anche considerato quanto rilevato da parte appellata relativamente alle operazioni imputate al sig. relative agli anni 2007 e 2008, e cioè che “ dalla stessa documentazione CP_1
contabile ex adverso prodotta (cfr. doc. 23) si ricava che il saldo è pari a zero (0) e, dunque, non vi è alcun ammanco imputabile al sig. CP_1
Infatti, dal riepilogo dell'estratto conto si ricava agevolmente che a fronte di prelievi sulla
Pers cassa contanti a firma del sig. (per 11.000,00 in data 15.2.2007 e 10.000,00 CP_1
Pers Pers in data 16.2.2007), vi è stato un versamento di 21.000,00 in data 31.12.2007, a saldo. Parimenti, sempre dall'estratto conto si ricava che a fronte di un prelievo di cassa
Pers contante a firma del sig. (per 11.000,00 in data 15.9.2008), vi è stato poi un CP_1
versamento di pari importo in data 31.12.2008, a saldo”
Da ultimo, viene imputato al sig. un versamento di contanti avvenuto in data CP_1
8.2.2022, ovvero, dopo il licenziamento intimato dalla Società.
Sulla base delle osservazioni sopra svolte, ritenuta lacunosa e non sufficiente la documentazione prodotta e inammissibili le istanze istruttorie formulate dalla società appellante con riferimento alla stessa in quanto i capitoli sono generici, non può dirsi raggiunta la prova sulla domanda riconvenzionale di Pt_1
In conclusione, alla luce delle considerazioni esposte – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – l'appello principale proposto da deve essere respinto, con integrale Pt_1
conferma della sentenza gravata.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi, considerato il valore della causa e rilevata l'assenza di attività istruttoria, vengono liquidati come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 147/2022.
Pagina 16 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza del tribunale di Milano n. 1113/2024;
condanna la società appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado che liquida in complessivi € 7.000,00 oltre spese generali forfettarie al 15% e oneri di legge.
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 15/01/2025
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni
Pagina 17
N. R.G. 872/2024
REPUBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE D'APPELLO di MILANO
Sezione Lavoro nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni Presidente est. dott. Roberto Vignati Consigliere dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliera
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n.1113/2024 del Tribunale di
Milano, in funzione di giudice del lavoro, est. dr.ssa CHIRIELEISON, pubblicata il
2/05/2024, promossa da:
con l'avv. ROSARIO SALONIA e l'avv. GIANLUCA VERONESI, Parte_1
elettivamente domiciliata in Milano via Visconti di Modrone n. 21 presso lo studio dei difensori contro con l'avv. MARCO CONTI, ed elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 studio dell'avv. ALESSANDRO BIGONI, in Milano via Gustavo Modena n. 3/A
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI:
Per la parte APPELLANTE:
Voglia codesta Corte di Appello, previa emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 435 c.p.c., contrariis rejectis, in riforma dell'impugnata sentenza n. 1113/2024 del Tribunale di Milano, sezione lavoro: rigettare tutte le avverse domande proposte dal sig. siccome infondate in fatto e CP_1 diritto e, comunque, non provate;
Pagina 1 accogliere la domanda riconvenzionale formulata in primo grado, e così accertare l'indebita sottrazione da parte del sig. di 975.280,00 RON (pari circa a 197.000,00 euro), o CP_1 della diversa somma che dovesse essere accertata in corso di causa, alla Società e, per l'effetto, condannare il sig. l risarcimento del relativo danno a favore di . CP_1 Pt_1
Conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere la restituzione di Pt_1 tutte le somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, pari a complessivi Euro 426.989,09, e condannare l'appellato alla restituzione di tutte le somme che il signor a percepito direttamente in esecuzione della sentenza di primo grado, pari ad Euro CP_1 272.199,55, con rivalutazione di interessi dalla data dell'avvenuta corresponsione sino alla restituzione.
In ogni caso, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio
Per la PARTE APPELLATA
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, respingere il ricorso in appello promosso da con conseguente Parte_1 conferma, anche eventualmente con diversa motivazione, della sentenza n. 1113/2024 del
1.3.2024, pubblicata il 2.5.2024 emessa dal Tribunale Civile di Milano – Sezione Lavoro e Previdenza, a definizione del giudizio inter partes recante n. R.G. 8043/2022.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite di entrambi i gradi di giudizio come previsi dal D.M. n. 55/2014 e s.m.i..
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 1113/2024, accertava e dichiarava l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato al sig. e, per l'effetto, condannava la CP_1
a corrispondere al ricorrente l'indennità sostitutiva del preavviso, nella misura Parte_1 pari all'importo lordo di € 122.638,32 e l'indennità supplementare ex art. 19 CCNL Dirigenti nella misura di 20 mensilità dell'ultima retribuzione e quindi al Parte_2 pagamento dell'importo lordo di € 204.397,20, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo;
rigettava le domande formulate dalla convenuta in via riconvenzionale e condannava la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali, liquidate nella somma di € 18.000,00 oltre spese e accessori come per legge.
Il sig. esponeva di essere stato assunto a Milano da CP_1 Controparte_2
e, successivamente, a seguito della fusione per incorporazione di tale Società in
[...]
di essere passato alle dipendenze di quest'ultima, con qualifica dirigenziale, CP_3
dal 1° giugno 2004; evidenziava inoltre di essere stato nominato Direttore della Funzione
Amministrazione e Finanza dell'Area Romania con inquadramento nella categoria dirigenziale da parte di con decorrenza dal 1° gennaio 2006. CP_3
Pagina 2 Il ricorrente evidenziava di aver ricevuto in data 20/01/2022, una lettera di contestazione disciplinare datata 17/01/2022, del seguente tenore: “Nel mese di settembre 2021, abbiamo appreso da fonti di stampa del coinvolgimento di in tre diversi procedimenti CP_3
penali per fatti di corruzione e traffico di influenze illecite in merito ad appalti pubblici vinti da in Romania fra il 2009 ed il 2015. Gli appalti in questione sono quelli relativi: i) CP_3 all'ammodernamento dell'aeroporto di Otopeni;
ii) alla realizzazione della linea ferroviaria
Bucarest-Costanza; iii) alla riqualificazione di uno svincolo viario presso Bucarest.”
…….
Quanto sopra assume particolare rilevanza e significato anche se si considera che sebbene
Lei, a quanto consta, non sia stato coinvolto formalmente nelle indagini, in virtù del ruolo che ricopriva ai tempi in Romania e dei relativi poteri a Lei conferiti, era verosimilmente a conoscenza di tali pagamenti e comunque dei fatti. Peraltro ci risulta che almeno per i fatti di cui al punto 2, la Direzione Nazionale Antimafia Rumena aveva ufficialmente aperto un fascicolo investigativo nei confronti di succursale e CP_3 CP_3 Controparte_4
succursale , la cui chiusura è stata notificata ai vari enti il CP_3 Persona_1
10.07.2020.
Le contestiamo, pertanto, anche quanto segue:
a) non risulta che Lei avesse dato informativa sui tre casi né alla Funzioni Legale, né all'Internal Audit o all'OdV di sebbene si trattasse di reati commessi da personale CP_3 italiano in commesse dirette e le indagini dell'autorità anticorruzione fossero state aperte anche nei confronti di succursale di Bucarest e succursale CP_3 CP_3 CP_3
; Persona_2
b) Lei non ha fornito spontaneamente informazioni sulle vicende nemmeno a seguito dell'integrazione di nel Gruppo Webuild. CP_3
Contestualmente era stato sospeso dal lavoro e in data 1/02/2022, la società gli aveva recapitato a mezzo pec il provvedimento di licenziamento per giusta causa. eccepiva la nullità del recesso per motivo illecito determinante “essendo finalizzato CP_1
esclusivamente a liberarsi del dipendente e la ritorsività del medesimo, in quanto determinato esclusivamente dalla volontà della Società convenuta di liberarsi di un soggetto ormai divenuto scomodo perché parte del Gruppo di ex manager di Deduceva inoltre che si CP_3
trattava di licenziamento inesistente per mancanza di valida sottoscrizione nella lettera dell'1/02/2022, ed illegittimo perché privo della giustificatezza, in quanto la contestazione disciplinare era “tardiva, generica ed in ogni caso afferente a fatti insussistenti”.
Pagina 3 si costituiva in giudizio, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del Parte_1
ricorso per asserita erroneità del rito, avendo il ricorrente introdotto il giudizio con ricorso ex art 414 cpc anziché con il cd , sebbene avesse svolto una domanda di Persona_3
impugnazione del licenziamento con condanna della Società alla reintegrazione ex art. 18, commi 1 e 2, Stat. Lav.
Nel merito la società deduceva la sussistenza della giusta causa di recesso e della legittimità del recesso in considerazione dei gravi fatti oggetto di addebito.
Contestava l'esistenza di un motivo illecito determinante e della natura ritorsiva del licenziamento rilevando che “a nulla rileva, infatti, che il licenziamento sia stato intimato il giorno immediatamente successivo alla seconda audizione orale tenuta dal dirigente.”
Con riferimento alla pretesa ingiustificatezza, deduceva che le condotte contestate al ricorrente integravano non solo una ingiustificabile e consapevole violazione del Codice Etico aziendale, ma costituivano altresì una palese e gravissima violazione dei fondamentali obblighi di diligenza, correttezza e buona fede di cui gli artt. 2104, 1175 e 1375 c.c. incombenti su ciascun prestatore di lavoro, ancor più se con qualifica dirigenziale.
Esponeva che “il licenziamento intimato è motivato dal fatto che il medesimo non aveva fornito alcuna informativa, né alcuna comunicazione rispetto ai casi di corruzione citati nella parte in fatto – di cui non poteva non essere a conoscenza, tant'è che nessuna contestazione, né eccezione è mai stata sollevata al riguardo (né col ricorso, né in sede di giustificazioni) in ragione del ruolo ricoperto e dei poteri attribuiti - né alla Funzione Legale, né all' Parte_3
o all'Odv di prima (non a caso nessuna documentazione al riguardo è stata
[...] CP_3 prodotta ex adverso), né di poi, a seguito dell'integrazione societaria. Pt_1
A nulla rileva, peraltro, il fatto che il sig. ritenga di essersi attenuto alle indicazioni CP_1 ricevute dai vertici aziendali”
Sotto il profilo formale sosteneva che nella fattispecie la contestazione doveva ritenersi tempestiva in quanto “Solo ad agosto 2021 si è verificata l'incorporazione in del Pt_1 ramo d'azienda di derivante dalla scissione parziale della stessa. CP_3
Da tale data, pertanto, la struttura di oggetto di incorporazione (ivi compresa la branch CP_3 in Romania), è stata integrata nell'organizzazione di e sottoposta alla direzione ed al Pt_1 controllo dei relativi organi e dipartimenti…………… la Società, ovvero il dipartimento di
Compliance di , nell'ambito delle relative attività sulla branch rumena appena Pt_1
incorporata, ha intercettato la notizia dei tre casi di corruzione solo nel settembre 2021 dalla lettura di notizie di stampa. Nei mesi successivi, dunque, la Società aveva effettuato i più
Pagina 4 opportuni accertamenti per comprendere la portata del problema. Si è trattato chiaramente di indagini complesse”
Quanta alla eccepita genericità della contestazione deduceva che “il chiaro tenore testuale della contestazione fosse risultato idoneo a consentire al ricorrente di individuare sia le condotte contestate, sia il contesto in cui si erano verificate, sia le disposizioni violate, garantendogli così di esercitare ogni suo più ampio diritto di difesa.”
Con riferimento alla mancata affissione del codice disciplinare, contestava la circostanza deducendo che era sempre stato affisso nella succursale rumena e rilevava che, in ogni caso, non è necessaria l'affissione in caso di violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione.
Rilevava poi che la lettera di licenziamento era stata sottoscritta dal General Manager
Corporate & Finance - Group CFO, dott. (massima espressione aziendale Persona_4
della funzione in cui il dott. operava), a firma congiunta con il Chief HR CP_1
Organization and Systems Officer, dott. entrambi muniti dei relativi Persona_5
poteri, come da procura in atti.
sosteneva che il contratto di lavoro estero sottoscritto tra le parti (doc 5) costituiva la Pt_1
fonte normativa del rapporto di lavoro, con esclusione dell'applicazione della legge italiana.
Di qui l'infondatezza delle domande avversarie basate sul rinvio alla legislazione italiana e alla sua interpretazione giurisprudenziale.
Proponeva contestualmente domanda riconvenzionale, relativa all'accertamento dell'indebita sottrazione da parte del sig. di 975.280,00 RON (pari circa a 197.000,00 €), o della CP_1
diversa somma accertata in giudizio, alla società, domandando dunque la condanna del sig.
l risarcimento del relativo danno a favore di . CP_1 Pt_1
Il Giudice di prime cure respingeva preliminarmente l'eccezione relativa alla erronea scelta del rito rilevando che non era stata provata in giudizio la lesione del diritto di difesa.
Richiamato l'art 21 del regolamento Bruxelles I riteneva corretta la scelta di adire l'autorità giurisdizionale italiana e, quanto alla legge applicabile, richiamato l'art. 8 del Regolamento
(CE) n. 593/2008 (Roma I) del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, sosteneva che dovesse ritenersi applicabile quella italiana rilevando altresì che non aveva contestato l'applicabilità al rapporto di lavoro del CP_5
Parte_4
Respingeva altresì l'eccezione relativa all'assenza di valida sottoscrizione nella lettera di licenziamento rilevando che la lettera riportava le sottoscrizioni dei sig.ri e Persona_4
Pagina 5 muniti dei poteri di firma in relazione ai rapporti di lavoro, come da Persona_5
procura notarile prodotta.
Quanto al merito alla contestazione, il Giudice di primo grado, dato atto che i procedimenti penali riportati nella contestazione disciplinare erano pacifici, come anche il fatto che nessun dipendente di era stato condannato per i fatti in questione, e che il ricorrente Controparte_6
non era risultato coinvolto in alcun modo nei procedimenti penali citati, riteneva fondate entrambe le eccezioni di tardività delle contestazioni e di insussistenza dei fatti contestati: sottolineava che i fatti di corruzione e traffico di influenze illecite in merito ad appalti pubblici vinti da risalivano periodo tra il 2009 e il 2015, aveva dedotto di CP_3 Pt_1
essere venuta a conoscenza dei fatti in questione a partire dal mese di settembre 2021 (da non meglio precisate “fonti di stampa”), ma l'assunto era stato smentito dal ricorrente il quale aveva dimostrato documentalmente che i fatti erano stati riportati, a più riprese, dalla stampa rumena a partire quantomeno dal 2018..
A tal riguardo, il Giudice rilevava che l'istruttoria aveva dimostrato che i vertici dell'allora erano a conoscenza dei fatti oggetto della odierna contestazione disciplinare, e dunque CP_3
tale circostanza incideva sia sulla tempestività della contestazione (tardiva), sia sulla sussistenza dei fatti contestati, rendendo la contestazione relativa alla mancata informativa ai vertici aziendali priva di contenuto.
Alla luce di ciò, il Giudice evidenziava che il licenziamento era privo di giustificazione e dunque illegittimo, ma non illecito, non sussistendo a suo avviso in atti elementi idonei a far ritenere con sufficiente certezza l'intento di rappresaglia, il quale deve avere avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro
Rigettava, infine, la domanda riconvenzionale evidenziando che sulla base delle allegazioni della e della documentazione prodotta non vi era stato modo di appurare quali Pt_1
fossero i prelievi imputati al che gli stessi fossero stati da lui eseguiti e che fossero CP_1
andati a suo beneficio.
Con atto dell'1/08/2024, la ha proposto ricorso in appello. Pt_1
Con il primo motivo la società appellante critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la legge regolatrice del rapporto di lavoro sia la legge italiana.
Infatti, secondo la tesi del gravame, in applicazione dell'art 8 del Regolamento Roma I le parti contraenti avevano disciplinato in modo specifico la fattispecie del licenziamento illegittimo (cfr. art. 20 del contratto individuale) rimandando, per tutto quanto non
Pagina 6 disciplinato dal regolamento contrattuale, alla normativa vigente del luogo ove si è svolta la prestazione lavorativa.
Parte appellante domanda quindi l'applicazione della normativa pattizia e, per quanto da questa non previsto, della legislazione rumena. In subordine, chiede il rigetto delle domande avversarie dal momento che non poteva trovare applicazione la contrattazione collettiva, sia in quanto non avente efficacia erga omnes, sia perchè nel caso di specie le parti vi avevano espressamente derogato (escludendo qualsiasi riferimento alla legge italiana ed ai relativi
CCNL)
Con il secondo motivo censura la sentenza ribadendo quanto sostenuto in primo grado con riferimento alla tempestività e sufficiente specificità della contestazione disciplinare.
A tal riguardo, la società espone che il Giudice non aveva tenuto conto di due elementi: del fatto che il sig. non aveva fornito alcuna informativa, né alcuna comunicazione CP_1
rispetto ai casi di corruzione, dei quali non poteva non essere a conoscenza, del cambio del datore di lavoro da a per effetto dell'integrazione industriale dell'una CP_3 Pt_1 nell'altra. Il 29 luglio 2021 e avevano sottoscritto un atto di scissione per CP_3 Pt_1
effetto del quale venivano trasferite a le attività relative all'edilizia, alle costruzioni Pt_1
infrastrutturali, impiantistica, progettazione, maneutenzione, facility management e gestione di sistemi complessi destinate alla prosecuzione in continuità aziendale. Solo da tale momento, sostiene l'appellante la società aveva potuto sottoporre a controllo le funzioni integrate.
Deduce che i procedimenti penali sono stati confermati dall' ing. (Direttore Pt_1 CP_7
di paese e responsabile della succursale Romania) cui iportava. CP_1
Il predetto ing. (teste) aveva partecipato alle indagini e alle udienze non solo in qualità CP_7 di testimone, ma anche di imputato “in quanto la normativa rumena prevedeva che la denuncia del corruttore al Pubblico Ministero costituisse una causa di non punibilità a beneficio del corruttore stesso. Ciò non significa che l'ing. non fosse colpevole”, e nel CP_7 corso delle prove testimoniali aveva “confessato l'esecuzione degli atti corruttivi”.
Ciò premesso, l'appellante sosteneva che i fatti descritti assumevano rilevanza anche riguardo all'odierno appellato, il quale, seppur non coinvolto direttamente nelle indagini, nella sua qualità di Direttore Amministrazione e Finanza della Branch Rumena di AL in via continuativa dal 2006, era a conoscenza dei pagamenti e dei relativi fatti in considerazione del ruolo ricoperto e dei poteri conferitigli. E, nondimeno, non aveva dato alcuna informativa dei casi di cui alla contestazione agli organi della Funzione Legale né all'Intranal Audit.
Pagina 7 La società rileva che le condotte contestate all'appellato integravano “una ingiustificabile e consapevole violazione del Codice Etico aziendale”, costituenti una “palese e gravissima” violazione dei fondamentali obblighi di diligenza, correttezza e buona fede di cui gli artt.
2104, 1175 e 1375 c.c. incombenti su ciascun prestatore di lavoro (pag. 23 del ricorso in appello).
Il licenziamento del dirigente era pertanto motivato, avendo il Giudice di prime cure errato anche nel non considerare, ai fini della conoscenza dei fatti in oggetto, l'intervenuto cambio dei vertici aziendali per effetto delle operazioni societarie tra e e l'estraneità Pt_1 CP_3 dell'odierna appellante alle dinamiche della neo-integrata secondo la tesi di parte CP_3
appellante, avrebbe quindi proceduto con il recesso solo nel momento in cui, a Pt_1
seguito dei controlli e degli approfondimenti che avrebbe potuto effettuare solo una volta integrata nella propria struttura, era venuta a conoscenza dei fatti. CP_3
Con il terzo motivo censura la statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale formulata dalla Società in primo grado.”, l'appellante rappresenta di avere descritto la natura della documentazione prodotta, indicato la tipologia di movimentazioni in oggetto, la riconducibilità all'appellato, la condotta tenuta dall'appellato, le relative modalità di esecuzione, allegando tutta la documentazione attestante la sottrazione del denaro;
dunque eccepisce che il Giudice di prime cure aveva errato a rigettare la domanda di accertamento di indebita sottrazione da parte di i 975.280,00 RON (pari circa a 197.000,00 euro), o CP_1
della diversa somma accertata dal Giudice, alla società, nonché la domanda relativa al risarcimento del danno.
Precisamente, l'appellante evidenzia che non si era trattato di movimenti effettuati sui conti correnti per la normale operatività, ma di operazioni “per cassa” ovverosia su conti correnti specifici (c/c 473 e c/c 42501) dedicati all'operatività straordinaria della Società (bonifici per pagamenti di fornitori, utenze, obbligazioni contrattuali, anticipi in contanti per spese, anticipi in contanti per retribuzioni). In particolare, ad avviso dell'appellante, si trattava di operazioni di prelievo in contanti di somme al di sotto dei 10.000,00 RON, formalmente giustificate come “anticipo salario”, titolo ed importo che consentivano il prelievo di contanti sottraendosi ai controlli bancari in materia di verifica dei flussi e antiriciclaggio
A sostegno delle proprie argomentazioni, la menziona l'estratto del mastrino di cassa Pt_1
“Fisa de cont”, i singoli giustificativi di richiesta prelievo recanti nella casella della firma del richiedente il nominativo e la sigla del ricorrente, raffrontandoli con i cedolini del CP_1
nei periodi di riferimento
Pagina 8 Alla luce di ciò, secondo la società appellante aveva illegittimamente deviato dalla CP_1
Cassa della Società un importo complessivo pari a circa 200.000,00 euro, effettuando prelievi di cassa in contanti nel periodo compreso tra il 2017 e gennaio 2022, non giustificati e comunque mai restituiti;
avrebbe prelevato per cassa, senza mai restituirli, complessivi
975.280,00 RON, al cambio attuale pari circa a 197.000,00 euro
Inoltre, l'appellante rappresenta che, a seguito degli ulteriori approfondimenti, era emerso che le uscite di cassa richieste da enissero spesso siglate e vistate dai suoi sottoposti e a CP_1
volte unicamente da lui, e che per gli anticipi/prestiti concessi ad alcuni altri lavoratori dipendenti della Branch Rumena, l'appellato avrebbe ricevuto personalmente da questi la restituzione delle somme anticipate, ma che tali somme non risultavano né versate in cassa, né contabilizzate come restituite
Con memoria difensiva dell'08/11/2024, il sig. i costituiva in giudizio chiedendo il CP_1 rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Con riferimento al primo motivo di appello sserva l'art. 8 della Convenzione Roma Pt_5
I contiene disposizioni specifiche che derogano ai principi generali in materia di competenza giurisdizionale e legge applicabile, nell'intento di tutelare i lavoratori in quanto parte più debole del contratto.
In particolare, l'appellato rappresenta che l'articolo 8 del Regolamento Roma I contiene una clausola derogatoria, che consente alle Autorità Giurisdizionali di non considerare la legge del luogo in cui si svolge abitualmente l'attività o del luogo in cui è situata la sede d'attività presso la quale il lavoratore è stato assunto e di applicare la legge di un paese diverso, laddove dall'insieme delle circostanze risulti che il contratto presenta un collegamento più stretto con tale diverso paese (cfr. in particolare la sentenza Schlecker/Boedeker, C‑64/12).
Richiama quindi una serie di circostanze che rivelano che il contratto di lavoro presenta il collegamento più stretto con l'ordinamento giuridico italiano.
Individuata la legge italiana come legge regolatrice del rapporto in forza del richiamo a tali istituti nel contratto, le conseguenze derivanti dall'illegittimo licenziamento devono essere valutate sulla base del diritto italiano, ritenendo nulle le clausole (di cui all'art. 20 e 24) del contratto che prevedono che l'indennizzo costituisca l'unica sanzione applicabile, con l'assorbimento di qualsiasi diritto anche risarcitorio del lavoratore derivante dal licenziamento intimato in violazione delle regole.
Pagina 9 Secondo la tesi di parte appellata, tali clausole impongono una tutela “totalmente inadeguata”
(inferiore a quella prevista in Italia per i datori di lavoro con meno di 16 dipendenti), contrastando con l'ordinamento pubblico internazionale (art. 30 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e art. 24 Carta Sociale Europea) e con quello italiano
Con riferimento al secondo motivo di gravame, l'appellato ribadisce che la contestazione della società era tardiva, contestando che si possa considerare un “nuovo” datore di Pt_1 lavoro: l'operazione societaria di acquisizione ed integrazione della Società AL in Salini –
Impregilo S.p.A., ridenominata , era a suo avviso stata ampiamente ricostruita Pt_1
fattualmente in primo grado, dimostrata documentalmente, dunque pacifica tra le parti
Inoltre, rileva che, pur tenendo conto di quanto riferito da e cioè che la società aveva Tes_1
appreso notizia dei procedimenti penali che la coinvolgevano da fonti di stampa a settembre
2021 la contestazione disciplinare era stata inviata solo a gennaio 2022, trascorsi quattro mesi “durante i quali la Società non ha assunto alcuna iniziativa nei confronti del Dirigente”
.Infine, a parere di parte appellata, era stato dimostrato per via documentale in primo grado che le notizie in esame erano state già presenti in rete da anni. ribadisce anche l'illegittimità del licenziamento per insussistenza dei fatti oggetto Pt_5
della contestazione, rilevando che all'esito della prova testimoniale acquisita emergeva che i vertici aziendali erano pienamente consapevoli dei fatti occorsi in Romania “avendone addirittura condiviso le scelte” mentre non era provato che egli fosse a conoscenza che le dazioni di denaro avessero finalità diverse da quelle formalmente indicate nei contratti.
Sul terzo motivo, relativo alla domanda riconvenzionale svolta dalla Società, CP_1
evidenzia che non erano state provate le presunte sottrazioni di denaro poste in essere dal
Dirigente, e che invece erano stati provati, e nemmeno erano stati contestati dalla società appellante, le finalità dell'uso dei contanti per la gestione dei cantieri, le modalità di gestione delle operazioni di movimentazione di denaro delle due casse contanti, i sistemi di controllo contabile in uso presso la Società per la gestione delle casse.
L'appellato insisteva quindi per l'integrale conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 15 gennaio 2025 la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
I motivi di appello principale, di seguito esaminati, sono infondati e devono essere respinti.
1. Legge applicabile al rapporto
Pagina 10 La legge applicabile al contratto di lavoro subordinato stipulato tra le parti in causa, entrambe italiane, e avente ad oggetto prestazioni rese in uno degli stati membri dell'Unione Europea
(Romania) deve essere individuata in base alla disciplina che di seguito, per maggiore chiarezza, si trascrive:
Art. 3 Convenzione di Roma del 19 giugno 1980: il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti, la scelta deve essere espressa o risultare in modo ragionevolmente certo dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze. Le parti possono designare la legge applicabile
a tutto il contratto, ovvero a una parte soltanto di esso
Art. 8 del Regolamento CE n 593/2008 del Parlamento Europeo e del consiglio (Roma I):
“1. Un contratto individuale di lavoro è disciplinato dalla legge scelta dalle parti conformemente all'articolo 3. Tuttavia, tale scelta non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente in virtù della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo.
2. Nella misura in cui la legge applicabile al contratto individuale di lavoro non sia stata scelta dalle parti, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale o, in mancanza, a partire dal quale il lavoratore, in esecuzione del contratto, svolge abitualmente il suo lavoro.
Il paese in cui il lavoro è abitualmente svolto non è ritenuto cambiato quando il lavoratore svolge il suo lavoro in un altro paese in modo temporaneo.
3. Qualora la legge applicabile non possa essere determinata a norma del paragrafo 2, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore.
4. Se dall'insieme delle circostanze risulta che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 2 o 3, si applica la legge di tale diverso paese”.
Ciò premesso, deve rilevarsi che il contratto sottoscritto tra le parti (doc 12 fasc, I grado del ricorrente) prevede:
Art 24 “Legislazione – Giurisdizione – Interpretazione: “Le parti dichiarano di non aver fatto alcuna promessa, impegno o patto verbale o scritto, contro o oltre le clausole contenute nel presente contratto, preordinato alla disciplina del rapporto di lavoro con esclusione di ogni rinvio alla regolamentazione dei contratti collettivi. (…)
Per quanto non previsto nel presente contratto si osservano le norme di legge vigenti nel paese di lavoro”
Pagina 11 Nel caso di specie, la Corte, condividendo l'interpretazione del tribunale, ritiene che, proprio in applicazione della trascritta normativa, e nonostante la volontà delle parti parrebbe quella di demandare la regolamentazione del rapporto integralmente alla disciplina convenzionale e di rinviare alla legge del paese di lavoro solo in via residuale, si debba individuare nella legge italiana la legge applicabile al rapporto sulla base della previsione del n. 4 dell'art 8
Regolamento CE n 593/2008.
Nell'applicazione di tale clausola, a parere della Corte di giustizia (sentenza 12 dicembre
2013, causa C-64/12, occorre in particolare prendere in considerazione: CP_8
– il Paese in cui il lavoratore versa le imposte e le tasse sui redditi della sua attività;
– il Paese dove il lavoratore è iscritto al sistema di previdenza sociale e ai diversi regimi pensionistici, di assicurazione malattia e di invalidità;
– l'insieme delle circostanze del procedimento, quali, segnatamente, i parametri presi in considerazione per stabilire la retribuzione e le altre condizioni di lavoro.
Vari elementi consentono, nella fattispecie di ritenere che il contratto di lavoro stipulato tra le parti presenta un collegamento più stretto con l'Italia rispetto alla Romania: le clausole del contratto sono state redatte in lingua italiana, l'assunzione iniziale èavvenuta in
Italia; per la cessazione del rapporto, la disciplina convenuta dalle parti rinvia pacificamente ad istituti tipici del diritto italiano, nel contratto vi è espresso rinvio alla disciplina italiana in materia di previdenza e assistenza;
nelle buste paga vi sono le trattenute per il IN ed il FASI, tipici istituti connessi all'applicazione del CCNL Dirigenti Aziende Industriali;
vi
è espresso rinvio al D. Lgs. n. 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali;
parimenti confermativo della scelta implicita a favore della legislazione italiana è il richiamo agli istituti retributivi: TFR, ferie, tredicesima mensilità; la valuta utilizzata nel contratto è l'euro, ovvero, quella avente corso legale in Italia e non il;
le buste paga sono intestate Per_6 CP_3
Via G. V. Bona n. 65 in Roma (ovvero presso la sede legale e amministrativa di
[...]
e, poi, Centro Direzionale Milanofiori Strada 6, Rozzano (MI); il CP_3 Pt_1
licenziamento è stato intimato dalla sede legale di la convenuta applica anche Parte_1 il CCNL Dirigenti dimostrando dunque di fare riferimento all'intero Parte_2
corpo normativo che regola i rapporti di lavoro italiani, composto - come noto - oltre che dalla legge e dalle pattuizioni individuali, anche dai CCNL.
Ritenuta applicabile la legge italiana, deve poi ritenersi che rientri nella disciplina “di protezione”, non convenzionalmente derogabile, la normativa sulle tutele in caso di licenziamento illegittimo/ingiustificato, che è infatti sottratta alla disponibilità delle parti,
Pagina 12 trovando una sua precisa regolamentazione a livello nazionale in ogni stato membro che, a sua volta, deve uniformarsi alle regole sovranazionali.
Va ricordato, infatti, che l'art 35 del regolamento Roma I prevede: “il lavoratore non dovrebbe essere privato della protezione accordatagli dalle disposizioni alle quali non è premesso derogare convenzionalmente o alle quali si può derogare soltanto a beneficio del lavoratore medesimo”.
Deve conseguentemente ritenersi inapplicabile, in quanto prevede tutele inferiori rispetto a quelle assicurate dalle norme di legge italiane nella fattispecie dettata dal CCNL Dirigenti
Industriali, da considerarsi norme imperative, la previsione dell'art 20 del contratto di lavoro individuale che prevede, all'ultimo comma: Quando sia stato adottato un licenziamento in violazione di regole sostanziali, formali o procedimentali, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore, in via esclusiva, un indennizzo da un minimo di due e mezzo ad un massimo di cinque mensilità dell'ultima retribuzione;
la sanzione è fissata avuto riguardo all'anzianità del lavoratore ed al comportamento delle parti.
Tale indennizzo costituisce l'unica sanzione applicabile, con 'assorbimento di qualsiasi diritto anche risarcitorio del lavoratore derivantegli dal licenziamento intimato in violazione delle predette regole.”
2. Vizi della contestazione disciplinare- Sussistenza dei fatti contestati
Con il motivo in esame censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che la Pt_1
contestazione disciplinare del 17.1.2022 sia tardiva e priva della necessaria specificità, riproponendo le osservazioni svolte nella memoria di costituzione in I grado.
La censura deve essere disattesa.
La Corte ricorda che per costante e condivisa interpretazione della giurisprudenzal'immediatezza della contestazione rispetto all'addebito non dev'essere valutata con riferimento al momento in cui i fatti contestati sono accaduti, bensì con riferimento al momento in cui essi sono stati effettivamente conosciuti dal datore di lavoro.
Il lasso temporale rilevante ai fini della valutazione della tempestività del provvedimento adottato è, dunque, quello che decorre dall'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro dei fatti stessi e non, invece, dall'astratta percettibilità o conoscibilità di questi ultimi.
Tale lasso temporale deve essere peraltro valutato tenendo conto della complessità dell'organizzazione aziendale, in particolare laddove il sistema organizzativo aziendale comporti la mancanza di un diretto contatto tra il dipendente e i soggetti abilitati ad esprimere la volontà dell'imprenditore.
Pagina 13 Giova in proposito richiamare la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui
“il principio dell'immediatezza della contestazione dell'addebito va intesa in senso relativo - essendo compatibile con un certo intervallo di tempo necessario al datore di lavoro per una valutazione unitaria delle varie inadempienze del dipendente -…” (cfr. Cass., 12 maggio 2020
n. 8803).
Alla luce dei riportati e condivisi principi, nella specie, dalle testimonianze acquisite nel giudizio di primo grado e dalla documentazione prodotta è emerso che:
i tre procedimenti penali indicati nella lettera di contestazione, nei quali è stata coinvolta
, hanno ad oggetto fatti di corruzione e traffico di influenze illecite in merito ad CP_3
appalti pubblici vinti da in Romania fra il 2009 ed il 2015 (vedi lettera di CP_3
contestazione disciplinare); la stampa rumena fin dal gennaio 2018 ha pubblicato numerosi articoli riguardanti il pagamento di tangenti nell'ambito dell'appalto dei lavori per lo sviluppo e l'ammodernamento dell'aeroporto internazionale di Bucarest – Otopeni vinto dal Gruppo AL (doc 15 fascicolo di I grado di parte ricorrente); già dal novembre 2020 era assoggettata al controllo di e quest'ultima nel CP_3 CP_5
mese di agosto 2021 ha acquisito il ramo di attività di sicchè quantomeno da tale CP_3 data si può ritenere che l'odierna appellante fosse a conoscenza dei procedimenti penali nei quali la società italiana era coinvolta.
Sul punto è sufficiente richiamare la cronologia delle vicende societarie che hanno portato all'acquisto del ramo di azienda, descritta nel ricorso ex art 414 cpc e ampiamente documentata, che portano ad escludere che , in quanto uovo datore di lavoro, non Pt_1
fosse stata a conoscenza dei fatti di cui alla contestazione fino al 2021.
In particolare il ricorrente ha documentato che, in data 28/09/2018, aveva CP_3
presentato, innanzi al Tribunale Civile di Roma – Sezione Fallimentare, istanza di concordato preventivo in continuità diretta ex artt. 161 e seg. L.F.; che, in data 14/02/2019, Salini –
Impregilo S.p.A. aveva presentato una complessa offerta di intervento finanziario ed industriale per l'acquisizione di che sulla base dell'offerta di intervento CP_3 CP_3
formulata da Salini – Impregilo, aveva presentato un complesso Piano Concordatario che era stato omologato dal Tribunale di Roma il 17/07/2020, e che il successivo 31/07/2020
l'assemblea degli azionisti di aveva adottato le delibere propedeutiche per la sua CP_3
esecuzione. Con tale atto vi era stato il ritorno in bonis della Società e si era concretamente avviato l'assoggettamento di al controllo ed alla direzione da parte di CP_3 Parte_1
(già Salini – Impregilo).
Pagina 14 Il ricorrente ha specificato che a partire dal 15/06/2020 Salini – Impregilo S.p.A. aveva mutato la propria denominazione sociale in che successivamente Parte_1 Pt_1 aveva completato l'acquisizione del 66% del capitale sociale di che in data
[...] CP_3
29/07/2021 era stato sottoscritto un atto di scissione e che, con effetto dall'1/08/2021,
l'insieme delle attività di relative all'edilizia, alle costruzioni infrastrutturali, CP_3 all'impiantistica, alla progettazione, manutenzione, facility management ed alla gestione dei sistemi complessi - destinato alla prosecuzione in continuità ai sensi del Piano Concordatario
- era stato trasferito (unitamente alle risorse umane ivi impiegate) a (pag. 2 Parte_1
del ricorso di primo grado).
Alla luce delle vicende societarie così ricostruite e non contestate in atti deve ritenersi che quantomeno dal 2020 fosse a conoscenza dei procedimenti penali pendenti in Tes_1
Romania e quindi la contestazione mossa solo a gennaio 2022 deve ritenersi non tempestiva.
3. Rigetto della domanda riconvenzionale
Sostiene che il giudice avrebbe omesso di valutare la documentazione allegata dalla CP_5 quale emergerebbe l'indebita sottrazione da parte di di circa € 200.000, mediante CP_1
prelievi di cassa in contanti nel periodo dal 2017 al 2022, formalmente giustificati come anticipi di stipendio, che non trovano riscontro nei cedolini paga e mai restituiti, per l'importo complessivo di 975.280,00 RON.
La domanda è stata respinta dal giudice di I grado con la seguente argomentazione: Sulla base delle allegazioni di parte convenuta e della documentazione prodotta non vi è modo di appurare, in primo luogo, quali siano i prelievi imputati al ricorrente e, in secondo luogo, che gli stessi siano stati eseguiti dal e siano andati a suo beneficio. Il tutto CP_1
considerata la mole, presumibilmente considerevole, di operazioni che l'azienda svolgeva annualmente.
La convenuta si è limitata ad affermare che dalla documentazione prodotta sub docc. 21, 22 e
23 si evincerebbero uscite di cassa per determinati totali, senza descrivere la natura della documentazione prodotta, senza indicare di quali movimentazioni si stia parlando e senza spiegare in che modo le singole movimentazioni sarebbero riconducibili al ricorrente.
E' peraltro del tutto improbabile che dette movimentazioni non siano mai state vagliate dalle funzioni aziendali deputate ad eseguire i relativi controlli e che nel corso di cinque anni nessuno abbia notato anomalie contabili di tale rilevanza.
La riportata motivazione appare corretta e non può che essere condivisa dalla Corte.
Pagina 15 Va infatti osservato che dai fogli di contabilità (doc.21-22) prodotti emerge che non tutti i prelievi riportano la firma di e alcune delle firme sono state disconosciute dallo CP_1
stesso; non è poi in alcun modo provato che detti prelievi siano andati a beneficio;
alcuni prelievi risultanti dai fogli di contabilità interna riportano la causale “avans salariu“ (anticipo salario), ma molti di essi indicano “avans salari” (anticipo salari), e ciò a conferma della deduzione dell'appellato secondo cui le casse contanti erano utilizzate anche per il pagamento degli stipendi del personale. Con riferimento a tali indicazioni era onere della società, anche in base al principio di prossimità della prova, provare che il pagamento era invece avvenuto con diversa modalità.
Va anche considerato quanto rilevato da parte appellata relativamente alle operazioni imputate al sig. relative agli anni 2007 e 2008, e cioè che “ dalla stessa documentazione CP_1
contabile ex adverso prodotta (cfr. doc. 23) si ricava che il saldo è pari a zero (0) e, dunque, non vi è alcun ammanco imputabile al sig. CP_1
Infatti, dal riepilogo dell'estratto conto si ricava agevolmente che a fronte di prelievi sulla
Pers cassa contanti a firma del sig. (per 11.000,00 in data 15.2.2007 e 10.000,00 CP_1
Pers Pers in data 16.2.2007), vi è stato un versamento di 21.000,00 in data 31.12.2007, a saldo. Parimenti, sempre dall'estratto conto si ricava che a fronte di un prelievo di cassa
Pers contante a firma del sig. (per 11.000,00 in data 15.9.2008), vi è stato poi un CP_1
versamento di pari importo in data 31.12.2008, a saldo”
Da ultimo, viene imputato al sig. un versamento di contanti avvenuto in data CP_1
8.2.2022, ovvero, dopo il licenziamento intimato dalla Società.
Sulla base delle osservazioni sopra svolte, ritenuta lacunosa e non sufficiente la documentazione prodotta e inammissibili le istanze istruttorie formulate dalla società appellante con riferimento alla stessa in quanto i capitoli sono generici, non può dirsi raggiunta la prova sulla domanda riconvenzionale di Pt_1
In conclusione, alla luce delle considerazioni esposte – dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione – l'appello principale proposto da deve essere respinto, con integrale Pt_1
conferma della sentenza gravata.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza ed i relativi importi, considerato il valore della causa e rilevata l'assenza di attività istruttoria, vengono liquidati come da dispositivo, in applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 147/2022.
Pagina 16 Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza del tribunale di Milano n. 1113/2024;
condanna la società appellante a rimborsare alla parte appellata le spese del grado che liquida in complessivi € 7.000,00 oltre spese generali forfettarie al 15% e oneri di legge.
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Milano, 15/01/2025
Presidente est.
Silvia Marina Ravazzoni
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