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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/09/2025, n. 5327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5327 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
R. G. N. 2542/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai consiglieri:
Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Giovanna Gianì Consigliere relatore Enrico Colognesi Consigliere
all'udienza del 24/09/2025, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexiex cpc, ha pubblicato, tramite lettura del dispositivo e della motivazione, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 2542 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente TRA
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Della Monaca e elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura della Città Metropolitana di Roma Capitale in Via IV Novembre Pt_1 119/a APPELLANTE E
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio CP_1 C.F._1 Oliva presso il cui studio in Via Cicerone, 62 è elettivamente domiciliato;
Pt_1 APPELLATO Nonché ( ) con sede legale in al Viale Giulio Controparte_2 P.IVA_2 Pt_1 Cesare, 14 APPELLATO CONTUMACE
avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 16072/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata 08/11/2023 non notificata
CONCLUSIONI (come da atti introduttivi): per Città Metropolitana di Roma Capitale:
“Voglia l'Ill.mo Collegio adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei fatti e dei motivi indicati:
1. Accogliere l'appello proposto dalla Città metropolitana di Roma Capitale avverso la sentenza del Tribunale Civile di Roma Sezione II n. 16072/2023 resa nel giudizio RG 24370/2022 e per l'effetto convalidare l'ordinanza ingiunzione adottata con Determinazione Dirigenziale n. R.U. 491 del 18 febbraio luglio 2021 emessa dal Dipartimento 4 Servizio 1 della Città Metropolitana di Roma Capitale;
1
2. Condannare l'appellato al pagamento di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio, con accessori, ivi compresi gli oneri riflessi, pari al 23,80%, avvalendosi l'appellante di avvocati iscritti all'Elenco speciale.” per : CP_1
“In via principale e nel merito respingere l'appello proposto da Città Metropolitana di Roma Capitale avverso la Sentenza del Tribunale di Roma n. 16072/2023 con ogni conseguenziale statuizione di legge anche in ordine alle spese.”
MOTIVI della DECISIONE Con ricorso depositato in data 8.05.2024, La Città Metropolitana di Roma Capitale ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che così ha statuito:
“1) Dichiara non dovuto l'importo di cui alla determinazione dirigenziale n 99900537 dell'11 febbraio 2021 notificata il 3 marzo 2021 con la quale Roma Capitale ha ingiunto il pagamento di euro 669,75
2) Compensa le spese di lite”. Nel giudizio di primo grado, svoltosi nelle forme del rito ordinario, , con CP_1 citazione notificata per l'udienza del 21.09.2021, differita ex art. 168 bis cpc, aveva impugnato la determinazione dirigenziale n 99900537 dell'11.02.2021 notificata il
3.3.2021 con la quale Roma Capitale gli aveva ingiunto il pagamento di euro 669,75 oltre accessori e spese . L'atto opposto era stato emesso sulla base del verbale di accertamento n 81140008356 del 31.03.2016 con il quale era stata contestata al ricorrente la violazione degli artt.192 co.1 e 255 co. 1 del D.lgs. 152/2006 in quanto “quale occupante senza titolo di un immobile ubicato nella su indicata località contraddistinto al nct di roma al foglio 112 F. particelle 1519 e 1497 vi depositava in modo incontrollato rifiuti urbani e speciali (rifiuti di carta, cartone, plastica, pneumatici fuori uso e di demolizioni edili)”. Il Tribunale di Roma, con sentenza ex art. 281 – sexies c.p.c. n. 16072/2023, pubblicata l'8.11.2023 accoglieva la domanda del ricorrente ritenendo che la Città Metropolitana di Roma Capitale, tenuta a dimostrare la sussistenza dei presupposti della violazione contestata, non avesse assolto l'onere su di essa incombente. Infatti, la condotta descritta nel verbale di accertamento, richiamato nella determina impugnata, oltre ad essere del tutto generica, non consentiva in alcun modo di riscontrare la circostanza materiale dell'abbandono o del deposito di rifiuti per opera dell'attore, non avendo gli agenti accertatori descritto le modalità con cui si era verificata la condotta contestata. Con ricorso in appello iscritto a ruolo in data 8.5.2024, e notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza in data 23.05.2024, la Città Metropolitana di Roma Capitale ha impugnato la sentenza formulando tre motivi di appello. Con il primo motivo, l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l'amministrazione non avesse dimostrato, come era suo onere, “la sussistenza di tutti i presupposti, materiali e soggettivi, della violazione contestata… “ né le “circostanze concrete afferenti la contestata violazione posta a fondamento dell'atto impugnato.” Con il secondo motivo l'appellante censura la decisione nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che “ … la condotta descritta nel verbale di accertamento, richiamato nella determina impugnata, oltre ad essere del tutto generica non consente in alcun modo di riscontrare la circostanza materiale dell'abbandono o del deposito di rifiuti per opera dell'attore….”
2 In proposito, fa osservare come il non avesse mai eccepito la genericità del verbale, CP_1 con la conseguenza che il Tribunale si era pronunciato oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalla parte opponente. Con il terzo motivo l'appellante ripropone l'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata nel giudizio di primo grado e su cui il Tribunale ometteva di pronunciarsi. Si è costituito contestando l'appello e chiedendone il rigetto. CP_1
L'appello è inammissibile in quanto tardivo. Occorre precisare che il rilievo della tardività dell'impugnazione non soggiace al divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti previsto dall'art. 101 c.p.c. atteso che “l'osservanza dei termini perentori per la proposizione delle impugnazioni è un parametro di ammissibilità della domanda al quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione di siffatti termini” (Cass. n. 29803 del 2019). Trattandosi, nel caso di specie, di impugnazione di sentenza emessa ai sensi dell'art. 281
- sexies c.p.c., ed essendo stato, il primo giudizio, improntato interamente al rito ordinario, l'appello avrebbe dovuto essere proposto, per il principio della ultrattività del rito (v, ex pluribus ord.
6.11.2019 n. 28519), con atto di citazione. Tale conclusione si fonda sul riscontro, in concreto, della osservanza, nel giudizio di primo grado, delle forme del rito ordinario di cognizione, con la introduzione con atto di citazione, il differimento della udienza ai sensi dell'art. 168 bis cpc, il rinvio per la precisazione delle conclusioni e, infine, della pubblicazione della sentenza nelle forme ex art. 281 sexies cpc. Viceversa, l'appellante ha qui affidato l'impugnativa ad un ricorso ex art. 433 cpc, depositato in data 8.05.2024. Ora, sebbene l'appello erroneamente introdotto con ricorso è, astrattamente, suscettibile di sanatoria a patto che, nel termine previsto dalla legge, l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte (Cass. SS.UU. n. 32907 del 2014), va preso atto, nel caso di specie, della sua proposizione tardiva, dato che il ricorso stesso è stato notificato solo in data 23.05.2024, oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza avvenuta in data 8.11.2023. L'appello va, dunque, dichiarato inammissibile. Il rilievo ha portata assorbente di ogni questione sollevata dalle parti. Segue alla soccombenza dell'impugnante la regolamentazione delle spese tra l'appellante e , che vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, CP_1 così come novellato dal DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda, dell'assenza di questioni di fatto e di diritto e della adozione di una pronuncia in mero rito. Nulla sulle spese nei confronti della rimasta contumace. Controparte_2 Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, co.
1 - quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara inammissibile l'appello;
3 2) condanna l'appellante al pagamento, in favore di , delle spese del CP_1 presente giudizio che si liquidano in € 1.000 oltre Iva, Cpa e spese generali al 15%;
3) nulla per le nei confronti della Controparte_2 Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, all'udienza del 24.09.2025 Il Consigliere estensore Giovanna Gianì
Il Presidente Diego Rosario Antonio Pinto
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai consiglieri:
Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Giovanna Gianì Consigliere relatore Enrico Colognesi Consigliere
all'udienza del 24/09/2025, all'esito della discussione orale ex art. 281 sexiex cpc, ha pubblicato, tramite lettura del dispositivo e della motivazione, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero 2542 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente TRA
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Maria Della Monaca e elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura della Città Metropolitana di Roma Capitale in Via IV Novembre Pt_1 119/a APPELLANTE E
(C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio CP_1 C.F._1 Oliva presso il cui studio in Via Cicerone, 62 è elettivamente domiciliato;
Pt_1 APPELLATO Nonché ( ) con sede legale in al Viale Giulio Controparte_2 P.IVA_2 Pt_1 Cesare, 14 APPELLATO CONTUMACE
avente ad OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 16072/2023 del Tribunale di Roma, pubblicata 08/11/2023 non notificata
CONCLUSIONI (come da atti introduttivi): per Città Metropolitana di Roma Capitale:
“Voglia l'Ill.mo Collegio adito, contrariis reiectis, in accoglimento dei fatti e dei motivi indicati:
1. Accogliere l'appello proposto dalla Città metropolitana di Roma Capitale avverso la sentenza del Tribunale Civile di Roma Sezione II n. 16072/2023 resa nel giudizio RG 24370/2022 e per l'effetto convalidare l'ordinanza ingiunzione adottata con Determinazione Dirigenziale n. R.U. 491 del 18 febbraio luglio 2021 emessa dal Dipartimento 4 Servizio 1 della Città Metropolitana di Roma Capitale;
1
2. Condannare l'appellato al pagamento di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio, con accessori, ivi compresi gli oneri riflessi, pari al 23,80%, avvalendosi l'appellante di avvocati iscritti all'Elenco speciale.” per : CP_1
“In via principale e nel merito respingere l'appello proposto da Città Metropolitana di Roma Capitale avverso la Sentenza del Tribunale di Roma n. 16072/2023 con ogni conseguenziale statuizione di legge anche in ordine alle spese.”
MOTIVI della DECISIONE Con ricorso depositato in data 8.05.2024, La Città Metropolitana di Roma Capitale ha impugnato la sentenza indicata in epigrafe che così ha statuito:
“1) Dichiara non dovuto l'importo di cui alla determinazione dirigenziale n 99900537 dell'11 febbraio 2021 notificata il 3 marzo 2021 con la quale Roma Capitale ha ingiunto il pagamento di euro 669,75
2) Compensa le spese di lite”. Nel giudizio di primo grado, svoltosi nelle forme del rito ordinario, , con CP_1 citazione notificata per l'udienza del 21.09.2021, differita ex art. 168 bis cpc, aveva impugnato la determinazione dirigenziale n 99900537 dell'11.02.2021 notificata il
3.3.2021 con la quale Roma Capitale gli aveva ingiunto il pagamento di euro 669,75 oltre accessori e spese . L'atto opposto era stato emesso sulla base del verbale di accertamento n 81140008356 del 31.03.2016 con il quale era stata contestata al ricorrente la violazione degli artt.192 co.1 e 255 co. 1 del D.lgs. 152/2006 in quanto “quale occupante senza titolo di un immobile ubicato nella su indicata località contraddistinto al nct di roma al foglio 112 F. particelle 1519 e 1497 vi depositava in modo incontrollato rifiuti urbani e speciali (rifiuti di carta, cartone, plastica, pneumatici fuori uso e di demolizioni edili)”. Il Tribunale di Roma, con sentenza ex art. 281 – sexies c.p.c. n. 16072/2023, pubblicata l'8.11.2023 accoglieva la domanda del ricorrente ritenendo che la Città Metropolitana di Roma Capitale, tenuta a dimostrare la sussistenza dei presupposti della violazione contestata, non avesse assolto l'onere su di essa incombente. Infatti, la condotta descritta nel verbale di accertamento, richiamato nella determina impugnata, oltre ad essere del tutto generica, non consentiva in alcun modo di riscontrare la circostanza materiale dell'abbandono o del deposito di rifiuti per opera dell'attore, non avendo gli agenti accertatori descritto le modalità con cui si era verificata la condotta contestata. Con ricorso in appello iscritto a ruolo in data 8.5.2024, e notificato unitamente al decreto di fissazione di udienza in data 23.05.2024, la Città Metropolitana di Roma Capitale ha impugnato la sentenza formulando tre motivi di appello. Con il primo motivo, l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che l'amministrazione non avesse dimostrato, come era suo onere, “la sussistenza di tutti i presupposti, materiali e soggettivi, della violazione contestata… “ né le “circostanze concrete afferenti la contestata violazione posta a fondamento dell'atto impugnato.” Con il secondo motivo l'appellante censura la decisione nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto che “ … la condotta descritta nel verbale di accertamento, richiamato nella determina impugnata, oltre ad essere del tutto generica non consente in alcun modo di riscontrare la circostanza materiale dell'abbandono o del deposito di rifiuti per opera dell'attore….”
2 In proposito, fa osservare come il non avesse mai eccepito la genericità del verbale, CP_1 con la conseguenza che il Tribunale si era pronunciato oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalla parte opponente. Con il terzo motivo l'appellante ripropone l'eccezione di tardività dell'opposizione sollevata nel giudizio di primo grado e su cui il Tribunale ometteva di pronunciarsi. Si è costituito contestando l'appello e chiedendone il rigetto. CP_1
L'appello è inammissibile in quanto tardivo. Occorre precisare che il rilievo della tardività dell'impugnazione non soggiace al divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti previsto dall'art. 101 c.p.c. atteso che “l'osservanza dei termini perentori per la proposizione delle impugnazioni è un parametro di ammissibilità della domanda al quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione di siffatti termini” (Cass. n. 29803 del 2019). Trattandosi, nel caso di specie, di impugnazione di sentenza emessa ai sensi dell'art. 281
- sexies c.p.c., ed essendo stato, il primo giudizio, improntato interamente al rito ordinario, l'appello avrebbe dovuto essere proposto, per il principio della ultrattività del rito (v, ex pluribus ord.
6.11.2019 n. 28519), con atto di citazione. Tale conclusione si fonda sul riscontro, in concreto, della osservanza, nel giudizio di primo grado, delle forme del rito ordinario di cognizione, con la introduzione con atto di citazione, il differimento della udienza ai sensi dell'art. 168 bis cpc, il rinvio per la precisazione delle conclusioni e, infine, della pubblicazione della sentenza nelle forme ex art. 281 sexies cpc. Viceversa, l'appellante ha qui affidato l'impugnativa ad un ricorso ex art. 433 cpc, depositato in data 8.05.2024. Ora, sebbene l'appello erroneamente introdotto con ricorso è, astrattamente, suscettibile di sanatoria a patto che, nel termine previsto dalla legge, l'atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice, ma anche notificato alla controparte (Cass. SS.UU. n. 32907 del 2014), va preso atto, nel caso di specie, della sua proposizione tardiva, dato che il ricorso stesso è stato notificato solo in data 23.05.2024, oltre il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza avvenuta in data 8.11.2023. L'appello va, dunque, dichiarato inammissibile. Il rilievo ha portata assorbente di ogni questione sollevata dalle parti. Segue alla soccombenza dell'impugnante la regolamentazione delle spese tra l'appellante e , che vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, CP_1 così come novellato dal DM n. 147/2022, tenuto conto del valore della domanda, dell'assenza di questioni di fatto e di diritto e della adozione di una pronuncia in mero rito. Nulla sulle spese nei confronti della rimasta contumace. Controparte_2 Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, co.
1 - quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) dichiara inammissibile l'appello;
3 2) condanna l'appellante al pagamento, in favore di , delle spese del CP_1 presente giudizio che si liquidano in € 1.000 oltre Iva, Cpa e spese generali al 15%;
3) nulla per le nei confronti della Controparte_2 Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, quater d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, all'udienza del 24.09.2025 Il Consigliere estensore Giovanna Gianì
Il Presidente Diego Rosario Antonio Pinto
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