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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 26/09/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott.ssa Valeria MARCHESE -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 254 DEl'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza DE 16.09.2025 svoltasi ai sensi DEl'art. 127 ter
c.p.c., promosso da
(C.F.: nato a [...] Parte_1 C.F._1
(RC) il 15.09.1965 e (C.F.: ) nata Parte_2 C.F._2
a GN EL IN (AV) il 12.08.1961, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Pasquale Pizzi, presso il cui studio sito in Melito di Porto Salvo (RC), alla Via Roma n.46, hanno eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè
Procuratore DEla Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 29.01.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale
1 in relazione al matrimonio civile contratto in GN DE IN (AV) il
18.01.1997 nonché contestuale domanda di scioglimento DE matrimonio;
-considerato che con ordinanza DE 30.10.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 16.09.2025 fosse sostituita, ai sensi DEl'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno 11.09.2025 per il deposito telematico DEle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e “dichiarazione di non volersi riconciliare”;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in
GN DE IN (AV) il 18.01.1997, b) dal matrimonio non sono nati figli;
-letta la Sentenza n. 102/2024 pubblicata il 31/10/2024, comunicata al P.M. in pari data;
-considerato che risulta trascorso il termine prescritto dall'art. 3 DEla legge 1° dicembre 1970, n. 898, tale da consentire la pronuncia divorzile e che non risultano essere state proposte impugnazioni;
-ritenuto che le parti abbiano manifestato, insistendo nella domanda, la volontà
a proseguire il giudizio per la pronuncia di divorzio e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione DEla comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.1, 2 e 3 n.2) lett. b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso con le domande cumulative è stato comunicato all'ufficio DE P.M. che ha espresso il parere in data 28/06/2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante DE P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di
2 scioglimento DE matrimonio, depositato in data 29.01.2024 da e Parte_1
, così provvede: Parte_2
- dichiara lo scioglimento DE matrimonio contratto in GN EL IN
(AV) il 18.01.1997 tra e , il cui atto risulta Parte_1 Parte_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio DE Comune di GN EL
IN (AV) parte I, n.1 anno 1997, alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo DE mutuo rispetto;
2. entrambi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo economicamente indipendenti;
3. con riferimento ai beni, la sig.ra cede al sig. parte DEla Parte_2 Pt_1
mobilia di sua proprietà esclusiva infra indicata e ancora oggi collocata presso
l'abitazione sita in Melito di Porto Salvo, via Garibaldi 143. In particolare ella cede:
a. cucina componibile in legno massello comprensiva di pensili, piano cottura;
b. cappa di aspirazione, lavastoviglie, frigorifero, forno, lavello, lavatrice, aspirapolvere;
c. un tavolo allungabile in noce massello con annesse n. 6 sedie;
d. una credenza in legno massello a 4 sportelli;
e. una batteria completa da cucina composta da 24 pezzi;
f. n.2 servizi piatti completi per 6 persone;
g. il letto matrimoniale (materasso incluso);
h. un letto ad una piazza e mezzo (materasso incluso);
i. armadio in legno laminato a due ante di colore bianco;
j. struttura per copertura patio in legno lamellare;
4. a soddisfazione DEla cessione e quale corrispettivo DE valore dei predetti beni che ammonta ad € 27.000,00, il sig. si impegna a trasferire a Pt_1 tacitazione di ogni pretesa - con separato atto notarile da stipularsi in data immediatamente successiva all'omologa DEl'accordo di separazione -
l'immobile di sua proprietà posto al IV piano f.t. e facente parte di un fabbricato di maggiore consistenza sito in Melito Porto Salvo, Corso Garibaldi 143, ed
3 identificato al NCEU al fg. 42, part. 329, sub B, categoria C2, classe 7.
L'immobile sarà ceduto con tutte le servitù attive e passive attualmente esistenti.”
-dispone la trasmissione DEla presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale DElo Stato Civile DE Comune di GN EL IN (AV) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
- spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 23.9.25
Il Giudice rel. Est.
Dott.ssa Valeria Marchese
Il Presidente
Dott. Giuseppe Campagna
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott.ssa Elena M.A. LUPPINO -Giudice
3) Dott.ssa Valeria MARCHESE -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 254 DEl'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza DE 16.09.2025 svoltasi ai sensi DEl'art. 127 ter
c.p.c., promosso da
(C.F.: nato a [...] Parte_1 C.F._1
(RC) il 15.09.1965 e (C.F.: ) nata Parte_2 C.F._2
a GN EL IN (AV) il 12.08.1961, entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Pasquale Pizzi, presso il cui studio sito in Melito di Porto Salvo (RC), alla Via Roma n.46, hanno eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè
Procuratore DEla Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 29.01.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale
1 in relazione al matrimonio civile contratto in GN DE IN (AV) il
18.01.1997 nonché contestuale domanda di scioglimento DE matrimonio;
-considerato che con ordinanza DE 30.10.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 16.09.2025 fosse sostituita, ai sensi DEl'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le solo istante e conclusioni, assegnando al contempo alle parti termine sino al giorno 11.09.2025 per il deposito telematico DEle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione di udienza, e “dichiarazione di non volersi riconciliare”;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in
GN DE IN (AV) il 18.01.1997, b) dal matrimonio non sono nati figli;
-letta la Sentenza n. 102/2024 pubblicata il 31/10/2024, comunicata al P.M. in pari data;
-considerato che risulta trascorso il termine prescritto dall'art. 3 DEla legge 1° dicembre 1970, n. 898, tale da consentire la pronuncia divorzile e che non risultano essere state proposte impugnazioni;
-ritenuto che le parti abbiano manifestato, insistendo nella domanda, la volontà
a proseguire il giudizio per la pronuncia di divorzio e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione DEla comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.1, 2 e 3 n.2) lett. b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso con le domande cumulative è stato comunicato all'ufficio DE P.M. che ha espresso il parere in data 28/06/2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante DE P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di
2 scioglimento DE matrimonio, depositato in data 29.01.2024 da e Parte_1
, così provvede: Parte_2
- dichiara lo scioglimento DE matrimonio contratto in GN EL IN
(AV) il 18.01.1997 tra e , il cui atto risulta Parte_1 Parte_2 trascritto nel registro degli atti di matrimonio DE Comune di GN EL
IN (AV) parte I, n.1 anno 1997, alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo DE mutuo rispetto;
2. entrambi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo economicamente indipendenti;
3. con riferimento ai beni, la sig.ra cede al sig. parte DEla Parte_2 Pt_1
mobilia di sua proprietà esclusiva infra indicata e ancora oggi collocata presso
l'abitazione sita in Melito di Porto Salvo, via Garibaldi 143. In particolare ella cede:
a. cucina componibile in legno massello comprensiva di pensili, piano cottura;
b. cappa di aspirazione, lavastoviglie, frigorifero, forno, lavello, lavatrice, aspirapolvere;
c. un tavolo allungabile in noce massello con annesse n. 6 sedie;
d. una credenza in legno massello a 4 sportelli;
e. una batteria completa da cucina composta da 24 pezzi;
f. n.2 servizi piatti completi per 6 persone;
g. il letto matrimoniale (materasso incluso);
h. un letto ad una piazza e mezzo (materasso incluso);
i. armadio in legno laminato a due ante di colore bianco;
j. struttura per copertura patio in legno lamellare;
4. a soddisfazione DEla cessione e quale corrispettivo DE valore dei predetti beni che ammonta ad € 27.000,00, il sig. si impegna a trasferire a Pt_1 tacitazione di ogni pretesa - con separato atto notarile da stipularsi in data immediatamente successiva all'omologa DEl'accordo di separazione -
l'immobile di sua proprietà posto al IV piano f.t. e facente parte di un fabbricato di maggiore consistenza sito in Melito Porto Salvo, Corso Garibaldi 143, ed
3 identificato al NCEU al fg. 42, part. 329, sub B, categoria C2, classe 7.
L'immobile sarà ceduto con tutte le servitù attive e passive attualmente esistenti.”
-dispone la trasmissione DEla presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale DElo Stato Civile DE Comune di GN EL IN (AV) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
- spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 23.9.25
Il Giudice rel. Est.
Dott.ssa Valeria Marchese
Il Presidente
Dott. Giuseppe Campagna
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