CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVII, sentenza 02/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 27/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
BIANCO BRUNA, Relatore
MAGLIONE TOMMASO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12006/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Napoli 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I200107-2025 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I200107-2025 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I200107-2025 IRAP 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22218/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 rappresentato e difeso dr. Difensore_2 e dal dr. Difensore_2,
contro
Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale II di Napoli impugna avviso di accertamento in epigrafe.
Eccepisce:
- illegittimità dell'atto impositivo;
- difetto di motivazione;
- errata quantificazione dei ricavi e del volume di affari-difetto di prova;
- illegittima determinazione dei costi deducibili per erroneità del campione statistico;
- iIllegittima imposizione all'Irap del reddito accertato in assenza di una autonoma organizzazione dell'attività imprenditoriale;
- difetto di motivazione delle sanzioni irrogate ed erroneità della quantificazione;
- violazione del principio di proporzionalità.
Chiede:
- annullare l'avviso di accertamento;
- ridurre la pretesa impositiva e le sanzioni irrogate.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale II di Napoli.
Chiede:
- rigetto del ricorso;
- spese di giudizio.
All'Udienza del 11/12/2025 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Si osserva:
- che è infondato il motivo del ricorso relativo alla illegittimità dell'atto impositivo. Il ricorrente per l'anno di imposta 2018 ometteva la presentazione della dichiarazione per l'attività “agenti e rappresentanti di carburanti, lubrificanti” e non effettuava alcun versamento di imposta, nonostante la stessa avesse percepito compensi, come risultanti dal Sistema dell' Anagrafe Tributaria;
- che è infondato il motivo del ricorso relativo al difetto di motivazione. Il ricorrente non ha presentato alcuna dichiarazione, nemmeno ai fini IRAP, la prima dichiarazione risulta presentata per l'anno di imposta 2022, né esibito alcuna contabilità e nemmeno dato alcun seguito allo schema di atto. Pur essendo onerato non allega alcun supporto documentale necessario per poter operare una diversificata determinazione ai fini reddituali ed ai fini IVA e all'insussistenza dei presupposti per la tassabilità ai fini
IRAP. Non convince l'assenza dell'autonoma organizzazione e non prova in atti quanto sostiene nel ricorso.
Assorbiti gli altri motivi.
Il ricorso non trova accoglimento, si conferma l'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 3.164,80 in favore di Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale II di Napoli, oltre rimborso spese forfettarie, cp ed iva se dovuti.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 17, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Presidente
BIANCO BRUNA, Relatore
MAGLIONE TOMMASO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12006/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Napoli 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I200107-2025 IRPEF-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I200107-2025 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I200107-2025 IRAP 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 22218/2025 depositato il
15/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 rappresentato e difeso dr. Difensore_2 e dal dr. Difensore_2,
contro
Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale II di Napoli impugna avviso di accertamento in epigrafe.
Eccepisce:
- illegittimità dell'atto impositivo;
- difetto di motivazione;
- errata quantificazione dei ricavi e del volume di affari-difetto di prova;
- illegittima determinazione dei costi deducibili per erroneità del campione statistico;
- iIllegittima imposizione all'Irap del reddito accertato in assenza di una autonoma organizzazione dell'attività imprenditoriale;
- difetto di motivazione delle sanzioni irrogate ed erroneità della quantificazione;
- violazione del principio di proporzionalità.
Chiede:
- annullare l'avviso di accertamento;
- ridurre la pretesa impositiva e le sanzioni irrogate.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale II di Napoli.
Chiede:
- rigetto del ricorso;
- spese di giudizio.
All'Udienza del 11/12/2025 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Si osserva:
- che è infondato il motivo del ricorso relativo alla illegittimità dell'atto impositivo. Il ricorrente per l'anno di imposta 2018 ometteva la presentazione della dichiarazione per l'attività “agenti e rappresentanti di carburanti, lubrificanti” e non effettuava alcun versamento di imposta, nonostante la stessa avesse percepito compensi, come risultanti dal Sistema dell' Anagrafe Tributaria;
- che è infondato il motivo del ricorso relativo al difetto di motivazione. Il ricorrente non ha presentato alcuna dichiarazione, nemmeno ai fini IRAP, la prima dichiarazione risulta presentata per l'anno di imposta 2022, né esibito alcuna contabilità e nemmeno dato alcun seguito allo schema di atto. Pur essendo onerato non allega alcun supporto documentale necessario per poter operare una diversificata determinazione ai fini reddituali ed ai fini IVA e all'insussistenza dei presupposti per la tassabilità ai fini
IRAP. Non convince l'assenza dell'autonoma organizzazione e non prova in atti quanto sostiene nel ricorso.
Assorbiti gli altri motivi.
Il ricorso non trova accoglimento, si conferma l'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 3.164,80 in favore di Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale II di Napoli, oltre rimborso spese forfettarie, cp ed iva se dovuti.