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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 16/04/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1649/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 1649/2025 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. Roberto Orfeo e dell'avv. Parte_1 Parte_2
Barbara Fardin
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“Accertata la capacità reddituale delle parti, stabilire che il divorzio sia regolato dalle seguenti condizioni:
a) i coniugi allo stato sono economicamente autosufficienti ragion per cui nessun assegno di mantenimento verrà versato dall'uno in favore dell'altro.
b) il sig. verserà, a titolo di contributo al mantenimento di , maggiorenne ma Parte_2 Per_1 ancora studente, che continuerà a vivere con la madre, la somma mensile di € 500,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del
Tribunale di Padova;
le predette somme verranno versate dal padre direttamente al figlio.
c) Spese legali integralmente compensate tra le parti”.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Parte_2
Camposampiero (PD) il 9.4.1975, contraevano matrimonio concordatario in data 8.12.2001 in Piombino
Dese (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune al n. 36, Parte II, serie A, anno 2001.
Dalla loro unione nasceva un figlio, , il 14.3.2006. Per_1
Con decreto del 18.9.2012 il Tribunale di Padova omologava la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni di cui al verbale di comparizione delle parti dinnanzi al Presidente delegato del 19.7.2012.
In data 18.2.2025 le parti depositavano congiuntamente ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui al verbale così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza dell'8.4.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, anche del figlio , Per_1
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
pertanto, si prende atto delle stesse.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2
contratto in data 8.12.2001 in Piombino Dese (PD) e trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune al n. 36, Parte II, serie A, anno 2001;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni riportate in epigrafe di cui al ricorso congiunto depositato in data pagina 2 di 3 18.2.2025;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 15.04.2025
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 1649/2025 promossa da:
e con il patrocinio dell'avv. Roberto Orfeo e dell'avv. Parte_1 Parte_2
Barbara Fardin
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“Accertata la capacità reddituale delle parti, stabilire che il divorzio sia regolato dalle seguenti condizioni:
a) i coniugi allo stato sono economicamente autosufficienti ragion per cui nessun assegno di mantenimento verrà versato dall'uno in favore dell'altro.
b) il sig. verserà, a titolo di contributo al mantenimento di , maggiorenne ma Parte_2 Per_1 ancora studente, che continuerà a vivere con la madre, la somma mensile di € 500,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo del
Tribunale di Padova;
le predette somme verranno versate dal padre direttamente al figlio.
c) Spese legali integralmente compensate tra le parti”.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...], e , nato a Parte_1 Parte_2
Camposampiero (PD) il 9.4.1975, contraevano matrimonio concordatario in data 8.12.2001 in Piombino
Dese (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune al n. 36, Parte II, serie A, anno 2001.
Dalla loro unione nasceva un figlio, , il 14.3.2006. Per_1
Con decreto del 18.9.2012 il Tribunale di Padova omologava la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni di cui al verbale di comparizione delle parti dinnanzi al Presidente delegato del 19.7.2012.
In data 18.2.2025 le parti depositavano congiuntamente ricorso chiedendo che venisse pronunciata sentenza di divorzio alle condizioni di cui al verbale così come confermate con successive note scritte depositate per l'udienza dell'8.4.2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La domanda di divorzio, congiuntamente proposta dai ricorrenti, merita accoglimento.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre
1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con quelle della separazione e con la situazione personale ed economica rappresentata, anche del figlio , Per_1
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente;
pertanto, si prende atto delle stesse.
Attesa la concorde volontà delle parti, nulla si provvede sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra e Parte_1 Parte_2
contratto in data 8.12.2001 in Piombino Dese (PD) e trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune al n. 36, Parte II, serie A, anno 2001;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. prende atto delle condizioni riportate in epigrafe di cui al ricorso congiunto depositato in data pagina 2 di 3 18.2.2025;
4. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 15.04.2025
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 3 di 3