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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 02/04/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Luigi Salvia giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 382/2025 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il
2/4/2025, promossa dai signori nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lorella De Luca e Tullia Di Caprio, e C.F._1 [...]
, nata ad [...] il [...], c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._2
Simona Pascale, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/2/2025 i signori e , premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio civile il 20/3/2010 in AI EN (CE) e di aver avuto, durante la convivenza, le figlie Per_1 Per_ (nata il [...]) e (nata il [...]), hanno riferito che con decreto n. 19760/2020, pubblicato il
19/12/2020, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha omologato la separazione dei coniugi. Hanno evidenziato, inoltre, che si è ormai esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. In forza di quanto precede hanno chiesto che il Collegio dichiari lo scioglimento del matrimonio e disciplini le altre questioni pendenti alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito per la pronuncia del divorzio congiunto.
***
Ricostruiti in tal modo i termini della causa, il Collegio reputa che le richieste dei signori e Pt_1 Pt_2 meritino di essere accolte. Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di AI EN (CE) dell'anno 2010 al numero
1, parte I, ufficio 1 e che con decreto n. 19760/2020, pubblicato il 19/12/2020, il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere ha omologato la separazione dei coniugi. Il provvedimento non risulta impugnato. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate. A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori e sia venuta meno in maniera Pt_1 Pt_2 definitiva. Sussistono le condizioni contemplate dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970. Nulla osta allo scioglimento del matrimonio.
***
Le intese dei signori e sulle questioni connesse al divorzio sono conformi alla legge. Anche in Pt_1 Pt_2 questo caso non vi è motivo di non riconoscere gli accordi degli interessati.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa n. 382/2025 R.G.V.G., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
⮚ dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in AI EN (CE) il 20/3/2010 tra Parte_1
e , trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di AI EN
[...] Parte_2
(CE) dell'anno 2010 al numero 1, parte I, ufficio 1;
⮚ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di AI EN (CE) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
⮚ riconosce le ulteriori intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
⮚ compensa le spese di lite.
Cassino, 2/4/2025
il Presidente est. Virgilio Notari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Luigi Salvia giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 382/2025 del R.G.V.G., rimessa al Collegio per la decisione il
2/4/2025, promossa dai signori nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Lorella De Luca e Tullia Di Caprio, e C.F._1 [...]
, nata ad [...] il [...], c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._2
Simona Pascale, con l'intervento del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21/2/2025 i signori e , premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio civile il 20/3/2010 in AI EN (CE) e di aver avuto, durante la convivenza, le figlie Per_1 Per_ (nata il [...]) e (nata il [...]), hanno riferito che con decreto n. 19760/2020, pubblicato il
19/12/2020, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha omologato la separazione dei coniugi. Hanno evidenziato, inoltre, che si è ormai esaurita ogni comunione materiale e spirituale tra i consorti. In forza di quanto precede hanno chiesto che il Collegio dichiari lo scioglimento del matrimonio e disciplini le altre questioni pendenti alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
***
Nel corso della trattazione le parti hanno insistito per la pronuncia del divorzio congiunto.
***
Ricostruiti in tal modo i termini della causa, il Collegio reputa che le richieste dei signori e Pt_1 Pt_2 meritino di essere accolte. Dalla documentazione acquisita emerge che il matrimonio per cui è causa è stato trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di AI EN (CE) dell'anno 2010 al numero
1, parte I, ufficio 1 e che con decreto n. 19760/2020, pubblicato il 19/12/2020, il Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere ha omologato la separazione dei coniugi. Il provvedimento non risulta impugnato. Nessun elemento induce ad affermare che in seguito le parti si siano riconciliate. A fronte di un simile quadro si deve ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i signori e sia venuta meno in maniera Pt_1 Pt_2 definitiva. Sussistono le condizioni contemplate dall'art. 3, c. 1 n. 2, lett. b) della L. n. 898/1970. Nulla osta allo scioglimento del matrimonio.
***
Le intese dei signori e sulle questioni connesse al divorzio sono conformi alla legge. Anche in Pt_1 Pt_2 questo caso non vi è motivo di non riconoscere gli accordi degli interessati.
***
L'accordo dei coniugi giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa n. 382/2025 R.G.V.G., respinta ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
⮚ dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in AI EN (CE) il 20/3/2010 tra Parte_1
e , trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di AI EN
[...] Parte_2
(CE) dell'anno 2010 al numero 1, parte I, ufficio 1;
⮚ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di AI EN (CE) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
⮚ riconosce le ulteriori intese raggiunte dalle parti in corso di causa;
⮚ compensa le spese di lite.
Cassino, 2/4/2025
il Presidente est. Virgilio Notari