Art. 5.
Con effetto dal 10 maggio 1968, viene istituito, in conformita' della legge 9 ottobre 1967, n. 944 , presso il Ministero della pubblica istruzione, il ruolo della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica, con una dotazione organica di novantasei posti e con le seguenti qualifiche: tecnico di radiologia in prova (ex coeff. 202); tecnico di radiologia di prima classe (ex coeff. 229); tecnico di radiologia principale (ex coeff. 271); tecnico di radiologia capo (ex coeff. 325).
Dalla stessa data, la consistenza organica del ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico delle universita', previsto dalla tabella M annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1255 , e' ridotta di novantasei unita'.
I tecnici esecutivi che occupano un posto di ruolo ordinario, in possesso dei requisiti di cui all' articolo 2 della legge 9 ottobre 1967, n. 944 , sono inquadrati, a tutti gli effetti, dalla data del 10 maggio 1968, nel ruolo della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica nelle universita', con lo sviluppo di carriera di cui al successivo articolo 7.
Tutti gli altri dipendenti di ruolo e non di ruolo comunque assunti e retribuiti con qualsiasi qualifica anche salariale, adibiti alle mansioni di tecnico di radiologia medica presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari, in possesso dei requisiti di cui all' articolo 2 della legge 9 ottobre 1967, n. 944 , sono inquadrati in soprannumero, a tutti gli effetti, dalla stessa data del 10 maggio 1968, nel suddetto ruolo della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica, con lo stesso sviluppo di carriera previsto per il personale di cui al precedente comma.
Nei confronti del personale proveniente dai ruoli organici anche se in soprannumero delle carriere del personale tecnico delle universita', agli effetti dell'inquadramento, l'anzianita' maturata nel ruolo di provenienza e' riconosciuta utile ai fini della progressione di carriera ed economica.
Con effetto dal 1 gennaio 1970, in aggiunta ai novantasei posti di cui al primo comma, sono istituiti duecentosessanta posti del ruolo della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica.
Il personale inquadrato in soprannumero, ai sensi del presente articolo, viene riassorbito in ruolo dal 1 gennaio 1970 con i posti recati in aumento da tale data.
Il personale che ritenga di avere titolo all'inquadramento deve produrre apposita domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Con effetto dal 10 maggio 1968, viene istituito, in conformita' della legge 9 ottobre 1967, n. 944 , presso il Ministero della pubblica istruzione, il ruolo della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica, con una dotazione organica di novantasei posti e con le seguenti qualifiche: tecnico di radiologia in prova (ex coeff. 202); tecnico di radiologia di prima classe (ex coeff. 229); tecnico di radiologia principale (ex coeff. 271); tecnico di radiologia capo (ex coeff. 325).
Dalla stessa data, la consistenza organica del ruolo della carriera esecutiva del personale tecnico delle universita', previsto dalla tabella M annessa alla legge 3 novembre 1961, n. 1255 , e' ridotta di novantasei unita'.
I tecnici esecutivi che occupano un posto di ruolo ordinario, in possesso dei requisiti di cui all' articolo 2 della legge 9 ottobre 1967, n. 944 , sono inquadrati, a tutti gli effetti, dalla data del 10 maggio 1968, nel ruolo della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica nelle universita', con lo sviluppo di carriera di cui al successivo articolo 7.
Tutti gli altri dipendenti di ruolo e non di ruolo comunque assunti e retribuiti con qualsiasi qualifica anche salariale, adibiti alle mansioni di tecnico di radiologia medica presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari, in possesso dei requisiti di cui all' articolo 2 della legge 9 ottobre 1967, n. 944 , sono inquadrati in soprannumero, a tutti gli effetti, dalla stessa data del 10 maggio 1968, nel suddetto ruolo della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica, con lo stesso sviluppo di carriera previsto per il personale di cui al precedente comma.
Nei confronti del personale proveniente dai ruoli organici anche se in soprannumero delle carriere del personale tecnico delle universita', agli effetti dell'inquadramento, l'anzianita' maturata nel ruolo di provenienza e' riconosciuta utile ai fini della progressione di carriera ed economica.
Con effetto dal 1 gennaio 1970, in aggiunta ai novantasei posti di cui al primo comma, sono istituiti duecentosessanta posti del ruolo della carriera esecutiva dei tecnici di radiologia medica.
Il personale inquadrato in soprannumero, ai sensi del presente articolo, viene riassorbito in ruolo dal 1 gennaio 1970 con i posti recati in aumento da tale data.
Il personale che ritenga di avere titolo all'inquadramento deve produrre apposita domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.