Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/10/2020, n. 27234
CASS
Sentenza 1 ottobre 2020

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In tema di gratuito patrocinio, ai fini della determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al beneficio, si deve tener conto delle somme percepite a titolo risarcitorio per reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi, e non già di quelle destinate a ristorare un pregiudizio di diversa natura. (Fattispecie relativa a somme corrisposte dall'INAIL al genitore convivente del richiedente il beneficio a seguito di intervenuto decesso di un altro figlio).

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  • 1GRATUITO PATROCINIO; Rif. Leg. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 D.P.R. n. 917 del 1986
    https://www.osservatoriofamiglia.it/

  • 2Reddito gratuito patrocinio quando lo si può richiedere
    https://www.dequo.it/articoli/
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 01/10/2020, n. 27234
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27234
Data del deposito : 1 ottobre 2020

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