Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/02/2025, n. 981 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 981 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Vera Marletta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 5904/2022 R.G. promossa da:
(c.f. Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'avv. LA SPINA SEBASTIANO e , elettivamente domiciliato in
Indirizzo Telematico, presso il difensore avv. LA SPINA SEBASTIANO
ATTORI
contro
:
( C.F. ) e per essa , (C.F. , con CP_1 Parte_3 P.IVA_1 Controparte_2 P.IVA_2 il patrocinio dell'avv. MONTEROSSO TITO e elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO
EMANUELE ORLANDO, 56 CATANIA presso lo studio dell'avv. MONTEROSSO TITO
CONVENUTO
Posta in decisione all'udienza del 14 ottobre 2024 sulle conclusioni precisate come in atti, previa assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
pagina 1 di 8
Con atto di citazione, ritualmente notificato via pec in data 19.04.2022, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio, avanti questo Tribunale, e per essa
[...] Controparte_3 [...]
per sentire dichiarata la nullità dell'atto di precetto, notificato alla a mezzo CP_2 Parte_2
posta in data 11.02.2022 e al in data 25.02.2022, con il quale veniva loro intimato di pagare la Pt_1
complessiva somma di € 56.329,88, oltre interessi come specificati nel titolo esecutivo, interessi legali sulle spese precettate come per legge e spese di notifica e spese di registrazione del D.I., in forza del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catania in data 26/10/1994 (n. 4093/1994 D.I.), con apposta la formula esecutiva il 22/11/1994, notificato a e in data Parte_2 Parte_1
29/11/1994 e 30/11/1994 e non opposto.
A fondamento delle proprie pretese, gli opponenti eccepivano, preliminarmente, il difetto di legittimazione attiva in capo alla cessionaria opposta, stante la mancata prova da parte dell'opposta dell'avvenuto perfezionamento della cessione e, conseguentemente, dell'iter di cessione tra l'originator del credito e l'odierna cessionaria;
di conseguenza, lamentava come non fosse possibile verificare se il credito da questa azionato potesse essere oggetto di pretesa nei confronti degli opponenti.
Eccepivano, altresì, la mancata notifica del titolo esecutivo afferente al presunto credito per il quale è stato poi stato notificato il precetto oggetto di opposizione.
Contestavano, inoltre, la quantificazione dell'importo preteso con l'atto di precetto impugnato, deducendo come la somma precettata sia stata determinata da capitalizzazioni di interessi calcolati in misura non conforme alle previsioni di legge.
Chiedevano, da ultimo, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo posto alla base del precetto opposto, essendovi incertezza sulla legittimazione attiva dell'opposta, sulla validità della cessione del credito vantato e sull'effettivo ammontare dello stesso.
Concludeva, quindi, chiedendo al Tribunale Adito di: “in via preliminare e pregiudiziale 1) sospendere
l'esecutività del titolo per il quale è stato intimato l'atto di precetto oggi opposto;
2) dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo alla società e per l'effetto la nullità dell'atto Controparte_3
di precetto opposto;
nel merito: 3) dichiarare la nullità dell'atto di precetto per mancata notifica del titolo esecutivo;
4) in via subordinata accogliere l'eccezione relativa alla erronea determinazione delle somme relative al credito vantato col precetto, eccessive e non dovute, ritenendo e dichiarando che sono state già incassate dalla dante causa somme per euro € 36.352,25, e detrarre tali somme dal preteso presunto credito. Con vittoria di spese, competenze ed onorario di giudizio.”.
pagina 2 di 8 Con comparsa responsiva del 23.09.2022, si costituiva in giudizio e per essa Controparte_3
chiedendo il rigetto della presente opposizione e della richiesta di sospensione Controparte_2
della efficacia esecutiva del titolo, non ricorrendone i presupposti.
All'esito della prima udienza di comparizione e trattazione del 5.10.2022, questo Giudice assegnava i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando all'udienza del 3.04.2023 (poi rinviata d'ufficio all'8.05.2023) per gli eventuali provvedimenti istruttori.
Con ordinanza del 24.05.2023 questo Giudice disponeva rimettersi gli atti al Presidente del Tribunale, affinché provvedesse in ordine alla riunione del presente procedimento vertente opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. e del procedimento vertente opposizione all'esecuzione ex art. 617 c.p.c. (avendo gli opponenti depositato contestualmente ricorso in opposizione alla procedura esecutiva presso terzi), stante l'identità dei motivi di opposizione ex art. 617 c.p.c. con quelli formulati in seno alla presente opposizione ex art. 615 c.p.c.
Con decreto del 7.07.2023, visto il provvedimento del Presidente del Tribunale del 6.06.2023, questo
Giudice rimetteva la causa sul ruolo istruttorio, fissando altresì l'udienza del 27.09.2023 al fine di sentire le parti in ordine all'avvenuta iscrizione a ruolo del giudizio di merito relativo all'opposizione all'esecuzione ex art. 617 c.p.c.
All'udienza del 27.09.2023, il Giudice, rilevata la non pendenza del giudizio di opposizione ex art. 617
c.p.c., atteso che il non risultava essersi pronunciato sulle eventuali istanze sospensive formulate CP_4
dagli opponenti, rigettava la richiesta di CTU tecnico-contabile, in quanto esplorativa, e disponeva, altresì, il rinvio della causa per precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.10.2024.
In tale occasione le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione è infondata e va rigettata per le motivazioni che seguono.
Giova rilevare in premessa che l'opposizione a precetto, ex art. 615 c.p.c., ha la primaria funzione di contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, quando questa non è ancora iniziata.
Si tratta quindi di un procedimento di cognizione che si può esperire immediatamente prima dell'inizio dell'esecuzione, opponendo il precetto quale atto pre-esecutivo, allo scopo di scongiurare l'esecuzione stessa, in via provvisoria attraverso la domanda di sospensiva, ed in via definitiva attraverso la domanda di merito.
Tale opposizione consente al debitore esecutato di opporsi all'esecuzione forzata qualora egli voglia contestare il diritto della parte istante di procedere in via esecutiva. Il diritto contestato si identifica con pagina 3 di 8 una situazione giuridica schiettamente processuale (l'agire in executivis), che si fonda sul titolo esecutivo e sull'accertamento in esso insito del diritto di credito.
Giova poi ricordare che in sede di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale possono essere dedotte solo questioni relative a fatti modificativi o estintivi del rapporto successivi alla formazione del titolo e non quelle di merito, precluse o non proposte nella competente sede di cognizione (cfr., di recente, Cass. civ., ord. 2 agosto 2021, n. 22090).
Orbene nella specie circa il preliminare profilo della carenza della legittimazione attiva della cessionaria opposta, e per essa hanno dato prova della Controparte_3 Controparte_2
propria legittimazione attiva e hanno ricostruito l'intervenuto iter di cessioni, dimostrando che il credito de quo è incluso nella cessione di cui trattasi.
In particolare, il D.I. n. 4093/1994 – titolo su cui si fonda l'intimazione di pagamento – veniva emesso dal Tribunale di Catania in data 26/10/1994 e ottenuto da Controparte_5
La è subentrata in tutti i beni, situazioni, rapporti, diritti,
[...] Controparte_6
crediti, ragioni, azioni, attività tutte in genere e stati giuridici già facenti capo alla
[...]
ed alla giusta atto di fusione per Controparte_5 Controparte_7
incorporazione, con cui, inoltre, è stata deliberata la modifica della denominazione sociale da
[...]
a (cfr. Doc. 5 prod. parte opposta). Il Controparte_6 Controparte_8 [...] ha ceduto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, 4 e 7 L. 130/99 e dell'art. 58 T.U.B. – Controparte_8
come da avviso sulla G.U. - parte II - n.237 del 09/10/2002 (cfr. Doc. 6) a Controparte_9
(cessionario – successivamente denominata crediti non performing. Controparte_10 CP_10
in forza di contratto di cessione di crediti ha ceduto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, 4 e 7
[...]
L. 130/99 e dell'art. 58 T.U.B. – come da avviso sulla G.U. - parte seconda - n.171 del 25/07/2006 (cfr.
Doc. 7) a (cessionario), crediti non performing. In data 20/02/2015, la Controparte_11
ha ceduto al , in forza di atto di cessione Controparte_11 Parte_4
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, parte II, n.24 del 28/02/2015, tutti i crediti pecuniari di cui era titolare alla data del 31/12/2014 (cfr. Doc. 8). Il Credito Valtellinese S.p.A. ha ceduto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1, 4 e 7 L. 130/99 e dell'art. 58 T.U.B. – come da avviso sulla
G.U. - parte seconda - n.21 del 18/02/2020 (cfr. Doc. 9) a (cessionario) una parte CP_3
dei suoi crediti. Il cessionario ha, poi, conferito a ogni espressa facoltà Controparte_12
di subdelegare l'attività di gestione in qualità di soggetto incaricato alla riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e che, pertanto, ha delegato al Controparte_12 Controparte_2
compimento di tutti gli atti relativi alla migliore gestione dei crediti. In virtù di tale cessione la
[...]
dettagliatamente individuata e documentata, succedendo a titolo particolare nei rapporti CP_3
pagina 4 di 8 giuridici già di titolarità della CA cedente, è divenuta titolare del credito vantato nei confronti dei predetti e . Parte_2 Parte_1
Con riferimento alle suindicate operazioni di cessione, parte opposta ha specificamente menzionato, nel corpo dell'atto di precetto, l'avviso di cessione pubblicato in: G.U. n.237 del 09/10/2002; G.U. n.171 del 25/07/2006; G.U. n.24 del 28/02/2015; e da ultimo, G.U. n. 21 del 18/02/2020 (quest'ultima resa nota mediante comunicazione di cessione del 06/03/2020, spedita alla (cfr. Doc. 10). Nella Parte_2 medesima lettera di cessione, la specifica l'NDG del credito ceduto, sì da rendere Controparte_3
agevole la individuazione dello stesso tramite la consultazione del registro dei debitori ceduti (cfr.
Doc.11). In forza di detta cessione, infatti, il ha ceduto a tra Parte_4 Controparte_3
gli altri, il credito precettato, vantato nei confronti di parte opponente in dipendenza del D.I. n.
4093/1994. Viene, peraltro, prodotto, in questa sede l'elenco dei debitori ceduti (cfr. Doc. 11), nel quale si rinviene l' “NDG” 941163 associato alla posizione degli odierni opponenti per come risulta comprovato dalla circostanza che il suddetto “NDG” risulta riportato nella comunicazione di avvenuta cessione del 06/03/2020 (cfr. Doc. 10); nella dichiarazione di cessione della cedente (cfr. Doc. 12) e nel tabulato di cessione (cfr. Doc. 16).
Dunque, il detto elenco comprova l'inclusione della posizione per cui è causa nell'anzidetta cessione.
Né tantomeno risultano essere necessari ulteriori documenti atti a provare l'avvenuta cessione.
Giova, infatti, rammentare che, ai fini dell'efficacia della cessione del credito contestato, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. 31188/2017; Cass.
n. 17110/2019 e da ultimo Cass. n. 20495/2020) e che, inoltre, “la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264
c.c., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art.
58 t.u.b., dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che – quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé – può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano
pagina 5 di 8 sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.” (cfr. Cass. civ., ordinanza n. 7866 del 22 marzo 2024).
Va, da ultimo, evidenziato come la diversa sequenza numerica del rapporto di conto corrente intestato alla – circostanza reiterata dagli opponenti in sede di comparsa conclusionale del 2.01.2025 Parte_2
– rappresenti una mera ricodifica del codice numerico interno della CA, variato dal 1994 al 2022 ed originariamente riconducibile alla CA IC PO AN RA (come da iter di cessioni provato e ricostruito in atti dalla cessionaria opposta).
Pertanto, diversamente da quanto ritenuto dagli odierni opponenti, la suindicata documentazione, unitamente a quanto già prodotto in sede monitoria, prova la legittimazione attiva di CP_3
e per essa nonché la conoscenza da parte degli odierni opponenti della
[...] Controparte_2
cessione del credito a questi intestato – essendo stata fornita comunicazione della suddetta cessione anche mediante notifica del ricorso per decreto ingiuntivo -, con conseguente rigetto dell'eccezione avversa.
Circa l'asserita mancata notificazione del titolo esecutivo e presunta inesistenza dello stesso, anche tale eccezione è infondata.
Invero. come supra esposto, il precetto intima il pagamento dell'importo ingiunto con D.I. n.
4093/1994 emesso dal Tribunale di Catania in data 26/10/1994, con apposta la formula esecutiva in data 22/11/1994 e tale decreto ingiuntivo è stato notificato agli ingiunti, e Parte_2 [...]
, in data 29/11/1994 e 30/11/1994, come da documentazione allegata in atti. Pt_1
In ordine alla asserita illegittimità del precetto e all'indeterminatezza del quantum precettato, si osserva poi quanto segue.
La somma ingiunta con D.I. è pari ad €. 28.579,52, oltre interessi al tasso del 21,50 % dall'01/07/1994 al soddisfo. Gli interessi come da D.I., senza capitalizzazione, nei limiti del tasso soglia a decorrere dall'1/07/1994 al 07/06/2007, ammontano ad €.60.814,58, che sommato al capitale ingiunto di
€.28.579,52, è pari a complessivi €.89.394,10 (cfr. Doc.17 prod. parte opposta).
In data 07/06/2007, il Tribunale di Messina, con ordinanza, ha assegnato alla Controparte_5
€.12.833,10, sottraendo i quali al predetto ammontare complessivo di capitale ed interessi, si
[...] ottiene l'importo di €.76.561 (€.89.394,10 - €.12.833,10 = €.76.561) (cfr. Doc.2). A tale importo sono aggiunte le spese liquidate nel D.I. (£1.067.600,00 + accessori, pari ad £.1.291.796,00 e ad €. 667,15),
pagina 6 di 8 nonché le spese di registrazione del D.I. medesimo (£.2.181.000, pari ad €.1.126,39); così per complessive €.78.354,54.
Anche in questo caso, a tale somma, devono essere sottratte le somme assegnate dal Tribunale di
Catania, con ordinanza di assegnazione del 17/04/2013, pari ad €.23.537,20; così ottenendo un totale di
€.54.817,34 (cfr. Doc. 19), somma alla quale vanno aggiunti gli interessi come da D.I. sulla somma ingiunta, maturati dal 07/06/2007 alla data del 31/12/2011, pari ad €. 22.671,08. L'importo finale ottenuto risulterebbe così pari, salvo diversa determinazione del G.E., ad €.77.488,42.
Pertanto, il credito vantato dalla risulterebbe anzi essere più consistente rispetto a Controparte_3
quello indicato in precetto, per cui non si porrebbe in ogni caso alcuna problema di determinatezza dell'importo precettato.
In seno alla memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. parte opponente afferma, poi, l'erronea determinazione delle somme, relative al credito vantato col precetto, eccessive e non dovute in quanto gravate da interessi usurari.
Anche tale eccezione risulta infondata, in quanto, come detto la contestazione in sede di opposizione all'esecuzione può riguardare soltanto la sua efficacia o comunque fatti che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, non anche quelli intervenuti anteriormente, deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso.
In ogni caso, va rilevato che, come emerge dalla norma di interpretazione autentica, contenuta nell'art. 1, comma 1, decreto legge n. 394 del 2000 (convertito nella legge n. 24/2001) e secondo uniforme giurisprudenza, i criteri fissati dalla legge n. 108/1996, per la determinazione del carattere usurario degli interessi, non trovano applicazione con riguardo alle pattuizioni anteriori all'entrata in vigore della stessa legge (cfr. in tal senso Corte di Appello di Catania, sent. n. 1621/24 del 05.11.2024).
Quanto, infine, alle doglianze in tema di violazione della disciplina a tutela del consumatore, sollevate in seno al verbale predisposto per l'udienza del 27.09.2023, anch'esse vanno disattese per le motivazioni che seguono.
Nel caso di opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., se viene invocata la disciplina a tutela del consumatore in relazione a un decreto ingiuntivo emesso prima dell'entrata in vigore del Codice del
Consumo (D.Lgs. 206/2005), occorre considerare alcuni aspetti fondamentali.
Se è vero che la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 6 aprile 2023 n. 9479 – richiamata dagli odierni opponenti – impone al giudice il dovere di verificare d'ufficio, anche nella fase esecutiva, la presenza di eventuali clausole abusive o usura, laddove non espressamente valutate nel procedimento monitorio che abbiano effetti sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo, tra pagina 7 di 8 le quali quelle che prevedono interessi di natura usuraria, ciò non potrebbe comunque essere oggetto di verificazione nel caso sottoposto all'attenzione di questo Tribunale.
Nel 1994, anno in cui è stato emesso il decreto ingiuntivo, non era ancora in vigore la Direttiva
93/13/CEE sull'abuso dei termini contrattuali nei contratti conclusi con i consumatori, che fu recepita in
Italia con il Codice del Consumo (D.lgs. n. 206/2005). Quest'ultimo, infatti, è stato introdotto successivamente, proprio per proteggere i consumatori dalle clausole contrattuali abusive.
Il Codice del Consumo (D.lgs. n. 206/2005) ha, infatti, introdotto una normativa specifica in materia di clausole vessatorie, stabilendo che tali sono quelle che, pur essendo oggettivamente vantaggiose per il professionista, possono risultare eccessivamente penalizzanti per il consumatore, soprattutto se non specificamente approvate per iscritto da quest'ultimo. La disciplina riguarda in particolare i contratti tra professionista e consumatore, e ha l'obiettivo di proteggere quest'ultimo da possibili abusi.
Se è vero che la normativa sulle clausole vessatorie avrebbe effetto anche per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del Codice del Consumo, questi, tuttavia, devono essere ancora in corso al momento della sua applicazione.
In sostanza, la protezione prevista dal Codice del Consumo si estende anche a contratti già esistenti, ma non a quelli che sono già stati estinti prima della sua entrata in vigore. In tal caso, le clausole vessatorie non sono più applicabili se non durante il periodo di validità del contratto.
Nel caso di specie, ossia quello di precetto basato su un decreto ingiuntivo emesso nel 1994, antecedente quindi al Codice del Consumo, il vaglio di vessatorietà non potrà essere effettuato, in quanto il decreto ha acquisito autorità di cosa giudicata.
Di qui il rigetto della spiegata opposizione, seguendo le spese di lite la soccombenza da liquidarsi, nella misura di cui al dispositivo secondo i parametri del D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott.ssa Vera Marletta, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5904/2022 R.G., ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- RIGETTA l'opposizione ex art. 615 cpc proposta da e Parte_1 Parte_2
- CONDANNA parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Catania, l'11 febbraio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Vera Marletta
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